SENATO DELLA
REPUBBLICA
CAMERA DEI DEPUTATI
XIV LEGISLATURA
COMMISSIONE PARLAMENTARE
D’INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE
Relazione finale di minoranza
Relatori: LUMIA Giuseppe, SINISI
Giannicola,RUSSO SPENA
Giovanni, SANTULLI
Paolo, CEREMIGNA
Enzo, ZANCAN Giampaolo, AYALA Giuseppe Maria, BATTAGLIA Giovanni, BOVA Domenico,
BRUTTI Massimo,BURTONE
Giovanni Mario Salvino, CALVI Guido, DALLA CHIESA Nando, DIANA Lorenzo,
GAMBALE
Giuseppe,LEONI Carlo,
MINNITI Marco,
MANZIONE Roberto, MARINI Cesare, MARITATI Alberto, VERALDI Donato Tommaso
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S
O M M A R I O
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Premessa. La finalità della relazione e le
critiche di fondo alla gestione della Commissione Antimafia nella XIV
legislatura
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Prospettive di lavoro per la prossima Legislatura
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PARTE
PRIMA
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L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
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I Beni Confiscati. Le scelte del
Governo e la relazione di minoranza
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Mafia e economia. Gli appalti:
la riduzione del numero delle stazioni, il controllo dei cantieri, i
protocolli di legalità di nuova generazione
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Convenzione ONU di Palermo. Lo
scandalo del ritardo nella ratifica
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Racket e usura. Il licenziamento
di Tano Grasso e le nostre proposte
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Testimoni di giustizia: una
risorsa umiliata. Collaboratori di giustizia: un'opportunità perduta
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Il documento sugli Enti Locali
sottoposti a condizionamento
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mafioso: una iniziativa
importante ed un’occasione mancata
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Nuove prospettive di intervento
per le comunità aggredite dalle mafie. L’antimafia delle regioni e degli enti
locali
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L'art. 41 bis. Le minacce dei
boss. L'atteggiamento contraddittorio del governo
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PARTE
SECONDA
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L’ATTIVITÀ DEL GOVERNO E DELLA SUA MAGGIORANZA
PARLAMENTARE
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La sicurezza nel nostro Paese e
il controllo delle mafie di intere are territoriali; le inadempienze del
Governo. Nel controllo del territorio, colpita la Dia, indebolita
l'organizzazione giudiziaria. La delegittimazione della magistratura
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Le leggi “privilegio”:
l’educazione alla legalità
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L'efficienza della giustizia: le
risposte assenti
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Rientro dei capitali
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Rogatorie
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Falso in bilancio
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Legittimo sospetto e mafie
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Immigrazione e mafie straniere
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Le ricchezze della mafia
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Un ricordo di Antonino
Caponnetto
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PARTE
TERZA
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MAFIA E POTERI ISTITUZIONALI
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Mafia e politica
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Le stragi
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I Processi Andreotti
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PARTE
QUARTA
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LE MAFIE E LA PRESENZA NEI TERRITORI
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La Calabria
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La Sicilia
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La Campania
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La Puglia
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Il Lazio
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La Lombardia
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Il Veneto
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Altre aree non tradizionali
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PREMESSA
La
finalità della relazione e le critiche di fondo alla gestione della Commissione
Antimafia nella XIV legislatura.
La XIV Legislatura volge ormai al termine e con essa si avvia a scadenza
anche il lavoro della Commissione Parlamentare Antimafia. La Commissione deve
dunque – come prescrive la sua legge istitutiva – relazionare al Parlamento ed
al Paese sull’esito complessivo dei suoi lavori.
La
Relazione conclusiva della Commissione è un atto politico-istituzionale
particolarmente significativo ed impegnativo poiché, oltre a rappresentare
giudizi e valutazioni sul lavoro compiuto, costituisce punto di riferimento
importante per le iniziative che dovrà assumere il Parlamento della Repubblica
nella prossima XV Legislatura.
L’intento delle forze politiche espressione dell’attuale opposizione
(DS, Margherita, Rifondazione Comunista, Verdi, Rosa nel Pugno, UDEUR, PDCI)
era quello di contribuire alla elaborazione di una relazione conclusiva
unitaria, in coerenza con l’atteggiamento che ha sempre caratterizzato la
nostra azione nelle attività di questa Commissione.
L’unità delle forze politiche e delle istituzioni nell’impegno contro le
mafie è un valore che ha sempre orientato le nostre scelte nella storia
parlamentare di questa Repubblica.
Anche nelle attività di questa Commissione, l’attuale opposizione ha
ispirato la sua azione verso approdi unitari, con l’obiettivo di proporre
indirizzi chiari e coerenti alla legislazione antimafia del nostro Paese.
Ma va subito detto che tutte le volte che si è pervenuti a posizioni
condivise (con i documenti sull’art. 41/bis, sullo scioglimento degli enti
locali, sulla ratifica della convenzione di Palermo, sugli appalti o sul
termine per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) si sono dovute
superare resistenze e ritardi della attuale maggioranza.
I resoconti parlamentari dei dibattiti sui documenti predetti danno
ampia prova della insufficiente sintonia di questa maggioranza di centro
destra, con l’impegno della società italiana e delle sue istituzioni nella
lotta contro le mafie.
Va poi sottolineato che quasi sempre gli stessi documenti unitari varati
dalla Commissione Parlamentare Antimafia sono stati disattesi dalla
maggioranza parlamentare di centro destra. E, sopratutto, la maggioranza della
Commissione non ha saputo far seguire a quei documenti, un impegno politico
concreto per affermare nel Parlamento gli indirizzi normativi condivisi, preferendo
mantenere un profilo subalterno al Governo.
In realtà, quella che è la vera forza della Commissione, cioè la sua
capacità di operare con un afflato di natura istituzionale, con una visione ed
una pratica politica "super partes" , esaltando la sua autorevolezza
e l’efficacia operativa delle sue proposte, è venuta meno per esplicita
responsabilità della maggioranza di centro-destra.
Lo spirito unitario praticato dai commissari dell’opposizione non ha
infatti guidato -purtroppo- molti esponenti, alcuni anche con ruoli di rilievo,
della maggioranza. Si è dovuto prendere atto a più riprese che molti
rappresentanti del centro-destra non percepivano la Commissione come la sede di
un impegno istituzionale assai delicato, bensì come l’ennesima palestra nella
quale esercitarsi nel duello infinito maggioranza-opposizione con un’attenzione
cavillosa a marcarne con evidenza i confini. L’operato complessivo della
Commissione è risultato pesantemente condizionato.
Invece di ricercare tematiche, percorsi e approdi condivisi, che
avrebbero esaltato il prestigio e l’autorità dell’organismo parlamentare, la
maggioranza ha voluto farsi veicolo e cassa di risonanza delle posizioni del
Governo, condizionando in tal modo i criteri guida della conduzione della Commissione.
Significativa di un siffatto tale atteggiamento del Centro destra è
l’incredibile vicenda della proposta di relazione finale avanzata dal
Presidente. Sul piano del metodo, in tal caso, le violazioni delle regole sono
state talmente macroscopiche da rendere necessaria una formale denuncia ai
Presidenti di Camera e Senato. È difficile non pensare che si sia cercato di
effettuare un blitz di maggioranza: testi assai ponderosi giunti poche ore
prima della discussione plenaria direttamente in commissione; nessun passaggio
precedente in ufficio di Presidenza, come prescrivono obbligatoriamente le
norme; molti commissari forniti di testi incompleti; soprattutto, pochissime
ore (ore, non giorni) a disposizione per leggere, emendare, discutere ed
approvare la relazione finale. La pratica impossibilità di redigere, in caso di
forti dissensi, una relazione di minoranza. In pratica, una vera e propria
menomazione dei diritti parlamentari.
La denuncia dell’opposizione, tuttavia, è poi riuscita a guadagnare tempi
politicamente più apprezzabili per esaminare e votare la relazione finale.
Ma, insieme alle questioni di metodo – già di per sé assai indicative –
vi sono importanti problemi di merito, altrettanto fortemente segnati da
visioni di parte.
La relazione di maggioranza presenta una serie di titoli sui quali
valutazioni e giudizi ricalcano linearmente posizioni del Governo e della parte
più oltranzista del Centro-destra.
La valutazione politica a fronte delle scelte di metodo e di merito della
maggioranza della Commissione è fortemente negativa. Il Centro-destra ha
puntato, fin dall’inizio, a costruire una “relazione finale di maggioranza” da
sottoporre alla discussione e da votare in fretta, prendere o lasciare.
Ovviamente dando per scontata - ma cercando di costringerla in tempi molto
stretti - la presentazione di una “relazione di minoranza” da parte dei
commissari dell’opposizione.
Tuttavia critiche - anche di notevole rilievo - di metodo, e soprattutto
di contenuto, si sono manifestate nel corso della discussione generale anche da
parte di importanti esponenti della stessa maggioranza.
Viene da sottolineare come il comportamento della maggioranza della
Commissione ha riproposto il profilo culturale che ha contraddistinto il
Governo e la maggioranza parlamentare di Centro-destra in questa legislatura:
una visibile carenza di senso dello Stato e di responsabilità istituzionale.
Saranno
di seguito esposti in dettaglio i provvedimenti, le scelte e gli atti
legislativi che spiegano il fondamento di queste affermazioni, anche se
soltanto riferite a leggi che - direttamente o in via indotta - incrociano temi
di specifica pertinenza della Commissione Antimafia.
Abbiamo cercato di ravvisare - nell’elaborato presentato dalla
maggioranza - punti sostanziali di possibile convergenza sui quali tentare,
attraverso gli emendamenti, approdi condivisi. Non è stato possibile.
Forse la predisposizione, la filosofia stessa della relazione è stata
concepita per evitare suoi cambiamenti veramente significativi.
Nasce da questo insieme di considerazioni l’esigenza - da parte dei
commissari di opposizione - di presentare una relazione di minoranza.
Tale esigenza non intende muoversi, tuttavia, lungo un itinerario uguale
e contrario a quello seguito dalla maggioranza della Commissione.
Non è nostro interesse - né lo è quello vero delle realtà individuali e
collettive alle quali questo lavoro si rivolge- fornire una lettura di parte
della nostra attività, né rendere secondari o ininfluenti momenti alti di
elaborazione della Commissione, che pure ci sono stati, ed ai quali i
parlamentari dell’opposizione hanno offerto un contributo determinante.
Ciò che
ci siamo sforzati di produrre è un resoconto il più possibile oggettivo e
comunque utile in particolare per chi - dopo di noi e nel nuovo Parlamento -
dovrà affrontare il complesso lavoro di contrasto alle mafie ed al crimine
organizzato.
La legislatura che si sta per concludere è stata caratterizzata da una
politica, quella del Governo Berlusconi, che ha avuto due cardini: il primo, la
cancellazione della questione mafia dalle priorità dell’agenda politica
governativa; il secondo, l’attacco ai giudici antimafia nel quadro più
complessivo dell'azione di ridimensionamento dell’autorità e del prestigio
dell’ordine giudiziario.
All’inizio
di questa legislatura è stato uno dei ministri più significativi del Governo
Berlusconi, il ministro per le infrastrutture Pietro Lunardi, ad annunciare che
bisognava convivere con la mafia.
Il
ministro teorizzò il nuovo corso governativo parlando, certo non casualmente,
della necessità di costruire il ponte sullo stretto di Messina.
Come si
è visto dopo, quella non era un’uscita estemporanea d’un ministro tecnico, ma
l'espressione di un orientamento pratico, diventato nel corso della legislatura
"linea politica", peraltro perseguita con indubbia coerenza e
costanza fino ad oggi.
Nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio Berlusconi
– e per vero anche nella replica – mai è comparsa la parola mafia.
Più recentemente il ministro Castelli nella sua relazione per
l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2006 tenuta al Senato ed alla Camera non
usa mai la parola mafia. Non è un caso che qui, in Commissione Antimafia non
sia mai venuto, mai, in cinque anni. Parla solo in tre righe di criminalità
organizzata per dire che i provvedimenti del Governo si sono dimostrati
efficaci, come si siano dimostrati efficaci non lo riesce ad argomentare nemmeno
il Ministro.
La
Relazione conclusiva dell'attività della Commissione antimafia offre
l'opportunità di una valutazione complessiva sulla produzione normativa della
XIV Legislatura in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso o
similare.
Il
giudizio che se ne può trarre è che essa è apparsa inadeguata e incapace di
corrispondere alle necessità evidenziate dall'evoluzione dei fenomeni
criminali.
La
scelte e le iniziative normative votate in Parlamento dal centro destra, come
vedremo, si sono rivelate spesso inappropriate ed hanno non per nulla suscitato
critiche e allarmi da parte delle categorie chiamate ad applicare quelle norme.
Le
decisioni della maggioranza parlamentare di ridurre ulteriormente le già esigue
risorse finanziarie destinate al contrasto del crimine organizzato, sia con
riguardo al funzionamento della giustizia sia soprattutto con riguardo alle
forze di polizia, rende evidente – al di là di ogni valutazione di merito delle
singole iniziative governative o legislative – perlomeno la mancanza assoluta
di consapevolezza della gravità della minaccia mafiosa.
Il
governo e la sua maggioranza hanno poi mancato appuntamenti fondamentali che di
seguito verranno indicati.
La
maggioranza della Commissione antimafia non ha efficacemente contrastato questa
impostazione, ma si è addirittura adagiata su di essa agevolando in diversi
casi i più negativi orientamenti governativi in materia.
In
alcune circostanze il centro destra ha fatto apparire la Commissione, anche
operativamente, come una sorta di succursale del Governo essendo ad esso del
tutto subalterna.
Il caso
più evidente è stato quello della partecipazione del Presidente Centaro al
gruppo di lavoro istituito presso il Governo, per la elaborazione delle
modifiche alla legge sulla confisca dei beni, modifiche definite con l’avallo
improprio dello stesso presidente Centaro. Nella Relazione di minoranza
sull’argomento, abbiamo con forza denunciato come il sostegno preventivo e la
partecipazione della Presidenza della Commissione antimafia all’elaborazione
della linea del Governo realizzi una commistione di ruoli inaccettabile, che si
colloca al di fuori della tradizione, della prassi e delle regole della
Commissione d'inchiesta. Si tratta di una condotta istituzionale non prevista
dalla legge, che non può essere giustificata da alcun preteso spirito di
collaborazione istituzionale. Le funzioni dell’Esecutivo e quelle della
Commissione parlamentare di inchiesta sono delineate dalla Costituzione in modo
del tutto differente. La collaborazione istituzionale tra i due organi si
svolge su piani distinti.
Al di
là del delle proposte di modifica, il cui merito verrà affrontato più avanti,
quello che colpisce è il fatto che per la prima volta il presidente di una
commissione bicamerale come la Commissione antimafia abbia partecipato a lavori
che avevano quelle caratteristiche senza assicurare alcuna distinzione di
ruoli, funzioni e prerogative tra attività di Governo e attività di indagine
proprie della Commissione antimafia.
Per
volere della maggioranza la Commissione parlamentare antimafia - che avrebbe
dovuto fornire atti di indirizzo legislativo e proposte di ordine
amministrativo per il migliore coordinamento dell'azione dello Stato, delle
Regioni e degli Enti Locali all'esito della doverosa attività di inchiesta
sulla congruità e sull'attuazione delle vigenti leggi antimafia, così come
impone l'art.1 della Legge istitutiva - non ha svolto in modo soddisfacente le
sue funzioni fondamentali.
Nella
storia recente del Parlamento Italiano, l’attuale Commissione Parlamentare
Antimafia della XIV Legislatura è quella che non è riuscita a promuovere una
gamma articolata di documenti e relazioni.
Alle
numerose missioni in varie parti d’Italia e alle audizioni tenute nella sede di
San Macuto non ha corrisposto un’adeguata produzione di materiali e documenti
di inchiesta su singole questioni o su regioni particolarmente esposte al
dominio e all’oppressione delle organizzazioni mafiose.
Per la
prima volta nella storia della Commissione Antimafia, il Parlamento, le varie
Istituzioni di Governo, gli operatori del settore, gli studiosi, i cittadini
non potranno usufruire delle indicazioni e delle analisi come sempre per il
passato era accaduto.
La
mancanza di documenti è stata una precisa scelta del centro-destra, necessitata
sia dalla rissosità interna alla maggioranza – dove pure erano presenti istanze
e sensibilità diverse – sia dalla volontà di tenere complessivamente la
Commissione in uno schema di basso profilo, al riparo dell'interesse e dai
giudizi dell'opinione pubblica.
Ciò ha
determinato la singolare circostanza che non siano stati approvati documenti
anche per non alimentare un dibattito nella società che avrebbe avuto il senso
di richiamare l’attenzione su un tema, quello della mafia, che rimane centrale
della vita sociale, economica e politica del nostro Paese.
All’invisibilità
della mafia – che ha scelto questa via per aggirare le inchieste della
magistratura e per non destare più l’allarme sociale del passato – ha
corrisposto, almeno su certi temi, una certa invisibilità della Commissione
antimafia; la quale non ha fornito elementi di orientamento e di quadro
generale di riferimento a chi è chiamato giorno dopo giorno a contrastare l’invadenza
delle varie mafie su vecchi e su nuovi territori.
La
critica più severa che noi avanziamo nei confronti della maggioranza di questa
Commissione antimafia è quella di aver impedito alla Commissione nel suo
insieme di poter elaborare analisi sul fenomeno e indicazioni legislative
moderne, avanzate ed adeguate ai mutamenti intervenuti nel mondo del crimine
organizzato che si è andato evolvendo in questi anni e che non è più lo stesso
di quello che era all’inizio della legislatura che si sta concludendo.
Nella
storia della Commissione antimafia è stato sempre fatto, da parte di tutti i
componenti, uno sforzo per andare al di là dei rigidi equilibri dei partiti e
degli schieramenti di appartenenza.
Pur
nella dialettica delle rispettive posizioni politiche e nella divergenza anche
aspra, il livello del confronto era alto e le passate Commissioni non avevano
mai smarrito il senso dello Stato e la necessità di dotare chi era chiamato a
contrastare il fenomeno a prezzo della loro vita, di strumenti di analisi e di
conoscenza che potevano venire da chi, analizzando il fenomeno da un punto di
vista nazionale e generale, era in grado di cogliere meglio i mutamenti e le
trasformazioni.
In
particolare era in grado di cogliere meglio il nesso esistente tra mondo
criminale e settori del mondo politico.
A
questo proposito basti citare un brano della relazione finale del Presidente
Cattanei del 1972:
“Si è
visto nelle pagine precedenti che la mafia di oggi non è più la mafia di ieri e
che il fenomeno si è manifestato nel tempo in forme e modi diversi adeguandosi
alle trasformazioni sociali, economiche e politiche. Con la sua straordinaria
duttilità, la mafia ha sempre saputo sopravvivere e prosperare in ambienti
anche diversi da quello in cui ebbe origine; e intanto ha potuto farlo, in
quanto si è continuamente riproposta come esercizio di autonomo potere
extralegale e come ricerca di uno stretto collegamento con tutte le forme di
potere e in particolare di quello pubblico, per affiancarsi ad esso,
strumentalizzarlo ai suoi fini o compenetrarsi nelle sue stesse strutture.
Questa ricerca di collegamenti rappresenta l’elemento specifico della mafia
rispetto ad altre forme di potere extralegale e si ritrova naturalmente anche
nelle manifestazioni attuali del fenomeno. Anzi, nei tempi più recenti, la
maggiore e spesso tumultuosa rapidità delle trasformazioni sociali e dei
mutamenti istituzionali accentua la necessità, per la mafia, di trovare o
creare sempre nuove forme di rapporti con le strutture sociali e pubbliche.
Allo stesso modo, la naturale tendenza della mafia ad adeguarsi all’ambiente in
cui opera la porta, in una società in trasformazione – come è l’attuale,
diversamente da quella agricola precedente – ad aggiornare con pari frequenza i
propri moduli operativi, a modificarli radicalmente, a scegliere secondo le
circostanze le strade ritenute più opportune. Oggi, pertanto, la mafia non è
solo diversa rispetto a quella del passato, ma si presenta sempre diversa
rispetto a se stessa, in un groviglio di manifestazioni eterogenee, anche
contrastanti tra loro. Così la Commissione, nata per studiare un fenomeno che
si riteneva relativamente circoscritto, nella sua dimensione territoriale e
nelle articolazioni operative, si è trovata di fronte ad un oggetto di indagine
che presenta contorni sfuggenti e spesso nuovi, tali da porre u ulteriori
impegni di ricerca ogni volta che si riteneva raggiunta una conclusione: la
mafia, cioè, non si è mai prestata ad essere fotografata in pose statiche, ma è
apparta, specie negli ultimi tempi, come un fenomeno in continuo movimento,
difficile da cogliere, ma che tuttavia era necessario inseguire se si voleva
comprendere l’intima essenza”.
Il
riferimento alla ricerca del collegamento tra la mafia e il potere pubblico con
i tentativo di “strumentalizzarlo ai suoi fini o compenetrarsi alle sue stesse
strutture” è abbastanza chiaro e dava l’idea che quell’analisi – sebbene ancora
debole e non compiuta – era comunque più avanzata di quanti ritenevano la mafia
addirittura un’invenzione dell’opposizione politica del tempo, come ebbe a dire
il non dimenticato cardinale Ruffini dopo la strage di Ciaculli.
Inoltre,
era ben chiaro l’aspetto del continuo mutamento e del permanente adattamento
della mafia alla realtà e la ricerca di rapporti e di collegamenti con il
potere pubblico.
Anche
la Relazione finale firmata nel 1976 dal Presidente Luigi Carraro conteneva
affermazioni importanti e significative.
Un’intera
parte della relazione era significativamente intitolata: “La mafia e il potere
pubblico”.
In
questa parte emergevano con nettezza due aspetti. Il primo, l’infiltrazione di
Cosa nostra negli apparati dei comuni, delle province e della stessa regione
siciliana.
Le
indagini fatte in quegli anni erano giunte alla conclusione che c’erano state
notevoli violazioni di legge e si erano verificate irregolarità amministrative
in un numero rilevante di casi.
Il
secondo, la vicenda, per molti versi esemplare e illuminante, dell’ex sindaco
di Palermo Vito Ciancimino, noto e potente esponente della DC siciliana.
Ciancimino,
come assessore ai lavori pubblici e come sindaco (seppure per un breve
periodo), è descritto nella relazione come uno dei protagonisti principali
dello scempio edilizio di Palermo, dell’assalto al centro storico, della selvaggia
speculazione edilizia di quegli anni caratterizzati da una compenetrazione
sempre più stretta tra potere pubblico e famiglie mafiose di Cosa nostra che
proprio da questo connubio avrebbero ricavato forza e prestigio, oltre che
potere economico e politico.
Non c’è
dubbio che analisi di questo tipo – pur incomplete e per questo censurate
dall’opposizione dell’epoca – erano comunque il segno di come la maggioranza
del tempo, pur espressione dei partiti ed equilibri politici ben precisi, era
comunque in grado di andare oltre e di spingersi nell’analisi dei fatti ben al
di là di quanto facevano – o avrebbero potuto fare – i rispettivi partiti di
appartenenza.
L’attuale
maggioranza della Commissione antimafia è inoltre addirittura rimasta entro i
rigidi confini stabiliti dalle parti più oltranziste che compongono la Casa
delle libertà.
Peraltro,
la relazione finale del Presidente da una parte cerca di forzare una lettura
strumentale del processo Andreotti, che non è stato affrontato in Commissione,
dall’altra parte o vuole dare una credibilità a personaggi già condannati, o
sotto processo, come il presidente della Regione Sicilia on. Cuffaro,
dall’altra parte significativamente neanche menziona la condanna in primo grado
per concorso esterno in associazione mafiosa, da parte del Tribunale di
Palermo, dell’on. Dell’Utri che si accinge a dirigere la campagna elettorale di
Forza Italia, il partito del Presidente del Consiglio.
Se le
cose non cambieranno nei prossimi mesi, Forza Italia e l’UDC andranno ad
affrontare la campagna elettorale con un parlamentare condannato, seppure in
primo grado, ed un presidente di regione già a giudizio.
L’attuale
maggioranza della Commissione è responsabile di una serie di omissioni. Ci sono
dei grandi vuoti che non sono stati colmati.
Le
questioni non affrontate riguardano aspetti cruciali della lotta alla mafia: il
rapporto mafia-economia, il rapporto mafia-politica, un’analisi della stagione
delle stragi del 1992-1993 che rimane, ancora oggi, a distanza di tanti anni,
uno dei capitoli più oscuri, più torbidi ed inquietanti della storia
repubblicana.
Indagare
il rapporto mafia-politica è cruciale se si intende cogliere i nuovi aspetti
del fenomeno nella realtà dell’Italia del nuovo millennio.
Se si
volesse usare un paradosso, si potrebbe arrivare a dire che le oltre 1500
pagine della relazione inaugurano la stagione della Commissione che indaga su
una mafia virtuale che non ha più rapporti significativi con la politica.
Quella
Relazione giunge ad affermare “la sostanziale incapacità di Cosa nostra di
incidere significativamente sul voto”, i rapporti con la politica si
esauriscono “in sede locale” senza “la volontà di incidere ad alto livello
nello scenario politico generale”.
Siamo
al falso storico, alla negazione dell’essenza stessa della mafia e soprattutto
alla negazione di oltre un secolo di lavori parlamentari, delle attività di
tutte le Commissioni Antimafia della Repubblica, delle verifiche storiche, dei
risultati giudiziari, degli accertamenti costruiti con il sacrificio e
l’impegno di migliaia e migliaia di cittadini e di servitori dello Stato, da Li
Causi a Pio La Torre a Piersanti Mattarella; da Falcone e Borsellino a Carlo
Alberto dalla Chiesa, da don Pugliesi a Giuseppe Impastato, per citare solo
alcuni.
La
mafia, è bene ricordarlo agli immemori, invece ha avuto da sempre un rapporto
con la politica e con le istituzioni poiché è un particolare sistema di potere
che si è storicamente formato da lungo tempo, a partire dall’unità d’Italia e
arrivando sino a noi.
Senza
il rapporto con la politica la mafia non sarebbe mafia, ma solo criminalità
comune, e di conseguenza per indagarla non ci sarebbe neppure bisogno di una
apposita commissione.
Su questo punto è bene riportare l'analisi più
recente della Direzione Nazionale Antimafia, nella relazione firmata da Piero
Grasso, che scrive: "Non siamo più all’interno della tradizionale
categoria mafia-politica,che presuppone l’esistenza di due entità diverse anche
se in dialogo tra di loro, ma in una nuova dimensione, quella della mafia che
tende a farsi, a proporsi, soggetto politico essa stessa, che come tale
rivendica ruolo e visibilità, per contare nelle decisioni strategiche."
A che punto è oggi il rapporto
tra mafia e politica?
Nella
cosiddetta prima repubblica il rapporto tra mafia e politica era forte e
talmente stretto da provocare guasti profondi in parti molto vaste del nostro
territorio.
Nella
generalità dei casi esso era di mediazione perché la politica non sempre
esprimeva direttamente una rappresentanza mafiosa; e ciò per la fondamentale
ragione che la politica e i partiti erano forti e legittimati di fronte
all’opinione pubblica locale e nazionale.
Non
avevano bisogno di avere propri esponenti che si affiliassero alla mafia e il
rapporto era tale che la mafia non era sovraordinata alla politica, ma, al
contrario, era la politica ad essere sovraordinata alla mafia. In altre parole,
la politica era più forte della mafia, il potere politico era più forte del
potere mafioso.
Ci sono
stati casi clamorosi di grandi mafiosi che, subito dopo la fine del fascismo,
furono posti dagli alleati americani alla guida di importanti amministrazioni
locali in Sicilia; il più noto fu Calogero Vizzini, nominato sindaco di
Villalba.
Per
rimanere sempre nell’ambito della rappresentanza amministrativa è già stato
ricordato il caso di Palermo il cui sindaco Vito Ciancimino, esponente di primo
piano della DC siciliana e, almeno per un certo periodo, della corrente
andreottiana è di recente scomparso, novembre 2002, portandosi dietro molti dei
segreti mafiosi riguardanti in particolar modo i rapporti tra Cosa nostra
siciliana e la politica, le istituzioni, gli affari.
E
tuttavia, il dato caratterizzante quell’epoca era la grande capacità di
mediazione politica, di governo dei rapporti tra mafia e politica evitando sia
di renderli eccessivamente conflittuali sia di portarli sino al punto da
valicare in modo abnorme una certa rappresentanza diretta.
Molti
uomini politici dei partiti di governo ricercavano i voti dei mafiosi o erano
votati dalla mafia, e non facevano nulla per impedire che ciò accadesse.
Ciò
poteva sfuggire alla censura della magistratura o incorrere nella volontà del
legislatore che non aveva alcuna intenzione di prevedere sanzioni per l’uomo
politico che accettava i voti di mafia, ma certo non sfuggiva al senso comune
del territorio dove operava l’uomo politico votato dal mafioso; tale
circostanza, infatti, era ben nota a tutti.
A
livello locale, regionale e nelle elezioni politiche per eleggere il parlamento
nazionale o quello europeo tale prassi era frequente e diffusa; si può
tranquillamente affermare che faceva parte della normalità di ogni campagna
elettorale di una zona di mafia. Il cosiddetto voto di scambio è una realtà
incontrovertibile.
Una dinamica simile si realizzava tra le organizzazioni mafiose ed il
territorio nel suo complesso, dal momento che si era venuto a determinare un
sistema di relazioni che rendeva forte la sua legittimazione, con una presenza
devastante in diversi settori strategici della vita del nostro paese, con un
radicamento più forte in quasi tutte le aree del Mezzogiorno.
Per varie ragioni – non ultime il crollo del muro di Berlino che rendeva
oramai superfluo l’uso della mafia in funzione anticomunista e l’ascesa in Cosa
nostra di Totò Riina il quale voleva ribaltare la dipendenza della mafia dalla
politica – quel rapporto via via si andò consumando.
Le stragi del 92-93 hanno segnato il punto più alto e nel contempo il
più forte di una crisi che durava da anni e l’avvio di un nuovo rapporto che,
se non si introducono radicali correttivi, rischia di esser più devastante di
quello precedente.
Oggi si va profilando un rovesciamento di quell’antico rapporto per
arrivare ad una rappresentanza diretta di uomini politici e di spezzoni di
partiti direttamente nelle cosche mafiose.
C’è il pericolo, molto concreto, che si arrivi a determinare una
simbiosi tra uomo politico e uomo di mafia senza che sia possibile separare e
distinguere l’uomo politico dall’uomo di mafia perché le due funzioni sono
sussumibili nella stessa persona.
Questa tendenza non ha sostituito il voto di scambio perché essa, al
momento, non si è affermata dappertutto.
Dire che questa tendenza coinvolge tutti i partiti e tutti gli
schieramenti è un modo per eludere il problema e per non affrontare le
questioni reali che sono squadernate sotto gli occhi di tutti.
Non è vero che tutti i partiti sono infiltrati nella stessa misura e non
è vero che tutti i partiti si comportano allo stesso modo quando ci sono
iscritti o esponenti del partito che risultino coinvolti.
Ci sono partiti che sospendono o fanno dimettere i loro iscritti o li
espellono, ci sono altri partiti che li coprono o li lasciano nei loro
incarichi.
Ci sono esponenti di primo piano ed esponenti di secondo piano; e ciò
non ha lo stesso peso politico.
Affermare che ci penserà la magistratura significa ritornare agli anni
cinquanta e sessanta quando questo ritornello serviva a coprire un rapporto
collusivo tra mafia e politica i cui esiti disastrosi sono noti; basta citare
per tutti il nome di Salvo Lima e il ruolo da lui svolto in Sicilia e a livello
nazionale.
Si è venuto a determinare un aumento della rappresentanza diretta di
uomini politici dentro le organizzazioni mafiose mentre, naturalmente, non è
scomparsa la fase della mediazione.
Mediazione e rappresentanza diretta non sono in contraddizione, sono
solo le facce di una stessa medaglia, quella del rapporto perverso e nel
contempo pervasivo tra mafia e politica, tra mafia e potere pubblico.
Il dato di fondo, incontrovertibile, è che il rapporto tra mafia e
politica è notevolmente aumentato ed ha segnato in modo significativo il
periodo compreso in questa legislatura.
Esso, peraltro, è destinato ad aumentare ulteriormente se i partiti non
correranno rapidamente ai ripari.
La recente modifica del sistema elettorale con il ritorno al
proporzionale pone in capo ai partiti, ancor più che in passato, una
responsabilità in più nella scelta dei candidati.
Nessuno potrà trincerarsi dietro l’alibi di un tempo affermando che la
responsabilità è degli elettori che scelgono gli eletti.
Ora gli elettori sono stati espropriati di questa facoltà e non hanno
neanche la possibilità di esprimere una loro preferenza per un determinato
candidato; possono solo fare una croce sul partito che ha scelto i candidati e
che, soprattutto, ha deciso l’ordine che devono avere in lista, ordine che è
fondamentale per l’elezione.
Per questo motivo è importante che i partiti si dotino di un codice
etico di autoregolamentazione.
Attraverso il Codice di autoregolamentazione i partiti si dovrebbero
impegnare ad escludere dalle liste dei candidati al Senato e alla Camera, alle
assemblee regionali ed ai consigli provinciali, comunali e circoscrizionali,
tutti coloro che siano stati condannati anche solo con sentenza di primo grado
per una serie ben specificata e delimitata di delitti (tra i quali l'omicidio
volontario, le lesioni gravissime, il sequestro di persona, il traffico di
droga, l'estorsione, l'usura, i reati di mafia, i casi di concorso
nell'associazione mafiosa e di favoreggiamento, la corruzione, la concussione,
la bancarotta fraudolenta, il falso in bilancio) e, per i reati più gravi tra
questi, anche coloro che siano stati rinviati a giudizio.
Prescindendo dall'esito finale del giudizio e considerando i coinvolti
come innocenti fino a sentenza definitiva, è legittimo che la politica così si
tuteli.
In tal modo, tra l’altro, si rendono autonomi i partiti dagli esiti
giudiziari; sono i partiti che così facendo tutelano se stessi e i propri
candidati.
Il principio generale da affermare è che i partiti si impegnano a
valutare e scegliere candidati esenti da ogni rischio di inquinamento mafioso,
tenendo conto di tutte le conoscenze ed informazioni disponibili e che sono ben
più ampi e più pregnanti di quelli di un magistrato che potrebbe non arrivare a
conoscere alcuni fatti che si apprendono, invece, per altra via, interna alla
vita dei partiti.
Anche al di là dell'accertamento giudiziario di responsabilità penali,
sono i partiti che devono assicurare l'indipendenza e la moralità
pubblica di ciascuno degli eletti.
Il ripudio della mafia non può risultare soltanto da
un'autocertificazione dei candidati, ma deve essere oggetto di una scelta
del partito, che espressamente garantisce per ciascun candidato.
L’utilizzo del codice etico di autoregolamentazione aiuterebbe molto a
mettere tutti i partiti in condizione di svolgere una duplice funzione
essenziale nel contrastare il rapporto mafia-politica: selezionare
adeguatamente la propria classe dirigente e determinare una scelta dei
candidati libera dai continui tentativi di “condizionamento mafioso”.
Ci sono, ad esempio, rapporti consapevoli e devastanti tra boss e
politici non sempre sanzionabili penalmente ma tali da essere
incompatibili con l’etica pubblica, con i valori di un partito, con la
coscienza democratica di un Paese per cui la responsabilità politica può
diventare più incisiva prevedendo la non candidatura o la stessa esclusione da
un partito.
Come è evidente, tale approccio è diverso dal sottoscrivere un generico
impegno dei candidati contro la mafia che potrebbe essere sottoscritto anche da
Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro ed altri boss o
fiancheggiatori per via del fatto noto che chi appartiene o collude con la
mafia può pubblicamente disconoscere tale legame. Il codice etico di
autoregolamentazione è inoltre un tassello forte del percorso di riforma della
politica, che deve coinvolgere il modo di pensare e praticare la politica in
una democrazia avanzata che vuole unire legalità e sviluppo e liberarsi dal
peso devastante delle mafie. Se si opera così sarà possibile gettare le basi
per scardinare i due principali sistemi di relazione oggi esistenti tra la
politica e la mafia.
Il primo è quello di mediazione in cui politica e mafia rimangono due
sfere autonome che si incontrano in modo stabile al fine di realizzare i propri
rispettivi interessi.
E’ questo un modello che ha avuto in Lima un esempio e che oggi potrebbe
essere valutato attraverso l’esperienza di altri politici, tra cui anche
l’attuale Presidente della Regione Siciliana, che hanno avuto contatti e
relazione con il sistema mafioso.
Da tempo avevamo proposta che tali politici fossero allontanati dalle
cariche istituzionali, prima che il giudizio penale svolga appieno la sua
funzione, perché siamo già in condizioni di esprimere delle valutazioni
negative di per sé capaci di far assumere alla politica un ben preciso
orientamento
Il secondo canale d’ingresso della mafia in politica è raffigurato
dal meccanismo della rappresentanza diretta. In questo caso esponenti
strettamente legati a “cosa nostra” si proiettano nella politica al fine di
tutelarne e rappresentarne gli interessi.
Ciancimino nella Prima Repubblica ne rappresentava il paradigma più
evidente, oggi andrebbe considerata la funzione di Dell’Utri in una valutazione
politica che anche in questo caso deve prescindere dal giudizio penale.
Il codice etico e la riforma della politica devono dotare la classe
dirigente del Mezzogiorno di quella autorevolezza e capacità progettuale tali
da rendere il rapporto legalità costituzionale e sviluppo sostenibile
l’innovazione più profonda da realizzare in questo particolare momento della
vita sociale ed istituzionale delle regioni meridionali.
La
responsabilità politica deve ritornare a svolgere una propria funzione.
Nel
periodo antecedente il “maxi-processo” degli anni ’80 l’azione giudiziaria era
debole, spesso assente o persino compiacente e se qualche magistrato usciva dal
coro l’isolamento lo colpiva inesorabilmente. Non si dimentichi che “cosa
nostra”, prima di colpire Falcone e Borsellino, aveva ucciso Scaglione, Costa,
Terranova e Chinnici. Il primo “maxi-processo”, che ha preso il via nel 1985 e si
è concluso nel gennaio del 1992 con la nota sentenza della Cassazione, ha
suggellato una lenta ma costante ripresa dell’azione giudiziaria. A questa
positiva entrata in scena della responsabilità penale ha corrisposto un lento
declino della responsabilità politica. A partire dal periodo successivo alle
stragi del ’92-‘93 l’iniziativa giudiziaria ha ottenuto risultati inediti per
la storia del nostro Paese: centinaia di ergastoli a carico di boss
storicamente impuniti oltre al sequestro e confisca dei beni.
Anche
oggi questa attività continua e, nonostante le enormi difficoltà amministrative
e normative che la politica ed il Governo creano nei confronti dell’azione
penale contro la mafia e l’intramontato sistema delle collusioni, si continuano
a mietere successi di rilevante portata.
Nel
contempo la responsabilità politica si è ulteriormente affievolita producendo
danni incalcolabili alla lotta alle mafie.
È
nostra profonda convinzione che sono necessari entrambi i livelli di
responsabilità.
La responsabilità
politica, in particolare, deve recuperare terreno e diventare una vera e
propria risorsa nella lotta alle mafie.
Il caso
Cuffaro
La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Presidente della Regione
Siciliana, on. Salvatore Cuffaro, è di enorme gravità.
Il Presidente di una delle più importanti Regioni del nostro Paese è
coinvolto in un devastante sistema di relazioni con esponenti di primo piano
della mafia, anzi sembra essere il perno e il punto di riferimento dell’area
grigia collusiva di "Cosa nostra".
La rilevanza penale di queste relazioni è stata accertata dalle indagini
della procura della Repubblica di Palermo guidata dal dott. Piero Grasso.
Sulla base dei risultati di quelle indagini, il Giudice ha disposto il
rinvio a giudizio del Presidente della Regione Sicilia, per favoreggiamento
aggravato a "Cosa Nostra".
La vicenda è di straordinaria gravità, sul piano politico e
istituzionale, perché essa avviene in una Regione dove, storicamente, il
rapporto mafia e politica è un dato strutturale sul quale si è potuto
stratificare e riprodurre il potere di “Cosa Nostra”, in un intreccio di
sistema con le istituzioni, la società, l'economia.
Ancora una volta i presidi della responsabilità politica e
dell'auto-governo della politica non hanno funzionato.
L’infiltrazione diretta della mafia nell'istituzione pubblica e nei
partiti è emersa a livello di responsabilità penale. Evidentemente sono
inefficienti i meccanismi di controllo e di funzionamento nella stessa
organizzazione della democrazia.
Il centro destra ha reagito facendo quadrato attorno a Cuffaro. Non
solo. La vicenda è stata minimizzata, abilmente occultata alla pubblica
opinione nei suoi profili istituzionali, etici, di responsabilità politica.
Nessun intervento si è avuto dai responsabili delle istituzioni locali e
nazionali governate da esponenti legati alla stessa area politica di Cuffaro,
se non il richiamo alla presunzione di non colpevolezza, fino alla definitiva
sentenza giudiziaria: ciò che non è naturalmente in discussione. Perché, com'è
chiaro alla coscienza dei cittadini onesti, non occorre attendere su quei fatti
una sentenza definitiva di condanna per incrinare il rapporto di fiducia tra i
rappresentanti delle istituzioni e i cittadini. Specie, quando i fatti che
l'Autorità giurisdizionale ha ritenuto meritevoli di rinvio a giudizio,
riguardano i rapporti con la mafia, molti dei quali già acquisiti nelle
motivazioni di sentenze di condanna come quella emessa contro il medico
Salvatore Aragona, sodale del boss di Brancaccio Guttadauro e amico di fiducia
dello stesso Cuffaro.
Non vi è stata, da parte della
politica, in generale, una reazione adeguata alla portata del grave
inquinamento che il rinvio a giudizio dell’on. Cuffaro ha determinato alla
immagine e alla credibilità di una istituzione come la Regione Sicilia.
E anche la Commissione Parlamentare Antimafia, per scelta della
maggioranza, non ha discusso, scandagliato, verificato le posizioni dei diversi
rappresentanti politici e istituzionali della Regione Sicilia per verificarne -
al di dà dei profili di responsabilità penale che saranno accertati nella sede
competente - il grado del loro coinvolgimento, al fine di esprimere il suo
autorevole punto di vista in ordine alla oggettiva incompatibilità di quei
soggetti con la funzione pubblica rivestita.
Eppure, le missioni svolte dalla Commissione a Palermo, a Trapani e ad
Agrigento offrono in questa direzione, interessanti spunti di riflessione e di
analisi, che, ovviamente, la relazione di maggioranza trascura.
In passato, l'intreccio della mafia con le istituzioni si è articolato
nei settori che uno sviluppo economico distorto, indicava come quelli nei quali
era possibile massimizzare i profitti, tanto della struttura militare di
"cosa nostra" quanto dell'area mafiosa concentrica ed organica ad
essa, situata nei gangli essenziali della politica, della finanza, della
economia, della società.
E così, partendo dallo sfruttamento dei rapporti agrari è passata alle
speculazioni urbanistiche, al traffico di stupefacenti, agli appalti, per
giungere alla sanità, ai rifiuti, alle risorse idriche e all’inserimento
diretto del sistema delle imprese.
Scrive oggi la Direzione Nazionale Antimafia, sempre nella citata
relazione annuale 2005: "Nel rapporto tra mafia e società è dunque
rinvenibile un blocco sociale mafioso che è di volta in volta complice,
connivente, o caratterizzato da una neutralità indifferente. Tale blocco
comprende una "borghesia mafiosa" fatta di tecnici, di esponenti
della burocrazia, di professionisti, imprenditori e politici che o sono
strumentali o interagiscono con la mafia in una forma di scambio permanente fondato
sulla difesa di sempre nuovi interessi comuni. La cosiddetta "zona
grigia" rappresenta a ben vedere la vera forza della mafia: essa è
costituita da individui e/o gruppi che vivono nella legalità e forniscono un
fondamentale supporto di consulenza per le questioni legali, gli investimenti,
l'occultamento di fondi, la capacità di manovrare l'immenso potenziale
economico dell'organizzazione criminale."
Il settore della sanità è quello che consente di osservare come il
sistema mafioso (nei suoi diversi aspetti, da quello militare e analfabeta a
quello della borghesia mafiosa delle professioni) si sia sviluppato e adeguato
alle condizioni attuali dello sviluppo economico, vessandolo e distorcendolo
con la sua dirompente partecipazione.
Nel caso poi della spesa pubblica nella sanità, si possono ritrovare i
paradigmi attuali del rapporto mafia-istituzioni, mafia-economia.
Non a caso la spesa nel settore della sanità ha toccato il suo culmine.
Nella Regione Sicilia vi è la più alta presenza di convenzioni private (più di
1.700, un dato che non trova riscontro nel resto dei sistemi regionali) con un
indebitamento di straordinaria rilevanza a cui non corrisponde un servizio
minimamente adeguato di promozione e tutela del diritto alla salute.
La mafia si fa istituzione: le nomine dei primari e di diversi
direttori generali sono frutto di intermediazione al ribasso grazie alla quale
"cosa nostra", con in testa il boss Provenzano, ha svolto un ruolo
devastante. Il caso “Aiello” di Bagheria è emblematico di un tale modello
“cuffariano”.
E così, la spesa pubblica era intermediata nel retro-bottega di un
negozio di Bagheria, dove Cuffaro si incontrava con Aiello; alla direzione
della clinica Aiello viene posto Roberto Rotondo, capogruppo del Cdu in
consiglio comunale a Bagheria; la funzione di intermediario per i tariffari
veniva svolta dal deputato del partito di Cuffaro eletto a Bagheria ed ex
maresciallo dei carabinieri, Antonio Borzacchelli; a Presidente della
Commissione Sanità dell’Ars è collocato l’onorevole Lo Giudice, dello
stesso partito e ristretto anche lui per reati di mafia, nell'ambito
dell'operazione "alta mafia". Un quadro che spiega anche come
prestazioni radioterapiche del valore di 16.000 euro venivano rimborsate dalla
Regione ad Aiello fino a 120.000 euro.
La gestione della spesa pubblica regionale è stata ancora una volta
organizzata attraverso il meccanismo della intermediazione della politica e
della burocrazia trasformando la risposta pubblica ai bisogni sociali in una
mediazione affaristico/clientelare. Una funzione di intermediazione, quella
della mafia, che si è spinta sino ad intercettare a monte il flusso della spesa
pubblica, anche di quella Europea.
Il sistema mafioso indicato si propone poi con caratteri di completezza
se è vero che, grazie ad Aiello, da un lato, si è attivato da un lato un
sistema di riciclaggio dei proventi illeciti e, dall'altro, si innescano una
serie di meccanismi di corruzione senza precedenti che hanno coinvolto investigatori
ed esponenti di primo piano tra le forze dell’ordine.
Un modello, quello “cuffariano”, che ha favorito “cosa nostra”
consentendole di penetrare la pubblica amministrazione e di "farsi
istituzione" come sembrano dimostrare i casi degli onorevoli regionali ed
assessori, Borzachelli, Fratello, Costa, Lo Giudice, Pellegrino, Ioppolo,
Cintola, dei sindaci (l’ultimo quello di Roccamena, Gambino), e dei tanti
consiglieri provinciali e comunali coinvolti in indagini giudiziarie per fatti
di mafia.
Meccanismi di potere mafioso ben rappresentati dalla vicenda emersa nel
caso Mimmo Miceli, dove un giovane medico della borghesia siciliana, che
frequenta abitualmente il salotto del boss di Brancaccio Guttadauro, viene da
questi candidato alle elezioni regionali nella lista del CDU di Cuffaro,
risultando il primo dei non eletti. Ma è subito risarcito dallo stesso Cuffaro
con la nomina a presidente della società Multiservizi, che gestisce oltre 1000
LSU nel campo della sanità, e dopo nominato ad assessore alla Sanità al Comune
di Palermo, in quota Cuffaro.
Non è un caso che poi, come scrive la Direzione Nazionale Antimafia,
sempre nella relazione 2005: "E’ stato inoltre accertato che lo stesso
on.le Cuffaro, unitamente al Riolo e al Borzacchelli, è responsabile della
rivelazione di notizie sulle indagini del procedimento c.d. “Ghiaccio” nei
confronti del Miceli, dell’Aragona e di Guttadauro Giuseppe, capo del
‘mandamento’ di Brancaccio, che aveva così potuto ritrovare e disattivare, il
15 giugno 2001, una delle microspie collocate nella sua abitazione."
Ci sono
aspetti preoccupanti di rapporti organici, di collusione o, dall'altro lato,
di minimizzazione delle "relazioni pericolose", che via via si
sono riprodotti nelle istituzioni con effetti devastanti sulla società e
sull’economia, specie nei settori della sanità, dei rifiuti, nel sistema idrico
e delle opere pubbliche.
Queste vicende, per la rete di connivenze e di intrecci che sempre più
emergono nel rapporto tra la politica, l'amministrazione della cosa pubblica e
la mafia, in molte parti della regione, impongono alla Commissione - oramai
nella prossima legislatura - di aprire una vera e propria inchiesta per
analizzare e per fare luce sul grado di avanzamento del sistema di potere
mafioso nelle istituzioni in Sicilia; per poi proporre nelle sedi legislative,
amministrative e giudiziarie, tutte le iniziative necessarie per colpire al
cuore "una mafia che si fa istituzione" .
Mafia
ed economia
L'analisi del rapporto mafia economia, va condotta all'interno di un
contesto storico che, come quello della globalizzazione, rivela come sia in
atto una fase di transizione nell'intreccio fra economia legale ed illegale.
Si tratta di un punto fondamentale sul piano storico che avrebbe potuto
essere il nucleo centrale dell'analisi dei lavori della Commissione e invece
sono rimaste senza risposta domande fondamentali.
Occorre individuare, infatti, l'intreccio fra mafie, amministrazioni,
processi di accumulazione dei capitali che si svolge dentro la
globalizzazione. Se ci si sottrae a questo compito e non si coglie la realtà di
una vera e propria borghesia mafiosa che si connette alle organizzazioni
criminali, non si coglie l'essenza della mafia moderna: semplicemente si
afferma la dissolvenza della mafia.
Per
perseguire l'obiettivo dell'accumulazione dei capitali illeciti, le cosche
orientano lo sviluppo economico anche trovando percorsi di distribuzione delle
risorse economiche controllabili e deviabili. E' un fenomeno preoccupante, in
continua crescita, che si combatte imponendo regole diverse allo sviluppo
economico e, naturalmente, soluzioni legislative che tengano conto anche della
dimensione transnazionale. Anche questa è una dimensione decisiva per una
moderna azione antimafia.
Nel
Mezzogiorno è necessario liberare il mercato dalla intermediazione mafiosa, ma
al contempo vanno avviate politiche di sviluppo locale che siano in grado di
dare al Mezzogiorno una forte base produttiva in modo da collocarlo nel cuore
del ruolo strategico che il Mediterraneo deve costituire per l’Europa. I
prossimi flussi del commercio mondiale, che dal sud-est asiatico si proiettano
al sud dell’Europa, richiedono una moderna funzione dei territori del
Mezzogiorno in grado di esaltarne tutte le potenzialità. Tutto ciò richiede il
potenziamento del sistema intermodale nei trasporti ed una profonda innovazione
nell’intero sistema produttivo, dall’agricoltura al turismo sino a coinvolgere
i centri di ricerca e le università. Ecco perché bisogna far emergere una
domanda di rottura con la mafia anche dall’interno del sistema economico
dove valori e convenienza possano conciliarsi ed alimentare una lotta
alla mafia efficace e ben radicata, in grado di mobilitare profondi e cospicui
interessi.
Nel
rapporto mafia ed economia sono diversi i settori intorno cui proponiamo
un salto di qualità dell’azione programmatica. Su racket e usura riteniamo si
debba assumere l’esperienza dell’associazionismo anti-racket e anti-usura,
promossa da Tano Grasso, come criterio guida dell’azione di Governo. Questa
esperienza esplicita chiaramente gli obiettivi che ci proponiamo rappresentati
dal sortire insieme, dalla denuncia, dalla promozione del diritto alla libertà
di fare impresa in un mercato regolato e non intermediato dalla mafia. Nel
campo dell’anti-racket e anti-usura ci sembrano ridicole le iniziative prese
dalla Regione Sicilia, mentre apprezziamo la sperimentazione, ormai in fase
avanzata, del lavoro avviato dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania. A
tutti i Presidenti delle Regioni ed ai Sindaci delle principali città del
Mezzogiorno proporremo di sviluppare l’esperienza positiva dell’anti-racket e
dell’anti-usura con una serie di norme regionali e con diverse misure
amministrative.
Il
secondo aspetto del rapporto mafia-economia riguarda la riforma degli appalti.
In questo ambito proponiamo la riduzione del numero delle stazioni appaltanti
ed il monitoraggio continuo dei cantieri. In sostanza il nostro obiettivo è di
spostare l’azione dello Stato e del mercato al giorno prima della lotta alla
mafia, colpendo la regolazione mafiosa delle opere pubbliche e incentivando la
presenza delle imprese sane.
Il
terzo aspetto è legato al rafforzamento dell’azione antiriciclaggio locale ed
internazionale. Le nostre proposte sono tutte dirette a rafforzare la
dimensione preventiva con misure dirette ad impedire l’accumulazione illecita
di denaro e titoli.
Il
quarto aspetto riguarda i beni confiscati, su cui abbiamo già avanzato delle
proposte chiare e precise in Commissione Antimafia ed in Parlamento, al fine di
razionalizzare e migliorare la legislazione esistente senza
mettere in pericolo i primi risultati postivi ottenuti in questi anni.
Siamo
contrari alla linea proposta dal governo, che mette in pericolo i beni già
destinati, esautora la Magistratura e le Prefetture e rimette alla sola agenzia
del Demanio compiti complessi che invece vanno affidati ad un organismo ad hoc,
capace di velocizzare i tempi e rafforzare l’uso sociale e produttivo dei beni
confiscati. Nel tempo necessario alla definizione di un riordino normativo
condiviso - oramai nella prossima legislatura - occorrerà pensare ad una
struttura che si faccia carico del coordinamento già assicurato dall’Ufficio
del Commissario per i beni confiscati, assurdamente abrogato dal governo. In
questo campo è preziosissima l’esperienza di Libera, che potrà offrirci delle
preziose indicazioni verso un ulteriore salto di qualità in questo settore
strategico della lotta alla mafia.
Il
quinto aspetto fa riferimento alla necessità di escludere dalla gestione della
spesa pubblica l’intermediazione discrezionale della burocrazia e della
politica. È ormai chiaro che l’intermediazione costituisce un canale d’ingresso
della mafia sia nell’economia che nelle Istituzioni. Spesso si instaura un
rapporto perverso che trascina l’intermediazione in un succedersi di passaggi
che partono dalla dimensione burocratica e si spingono via via verso la fase
clientelare per poi raggiungere il livello affaristico e mafioso.
Un
sesto aspetto coinvolge il rapporto tra sviluppo e settori specifici
dell’economia meridionale, come il settore dell’agricoltura, in cui la presenza
della mafia rischia di schiacciare tutte le potenzialità di un comparto
dell’economia ricco di prodotti e di mercati.
Mafia e
politica, mafia ed economia, i rapporti tra questi snodi e la stagione delle
stragi del 1992-1993. Sono temi fondamentali sui quali è mancata una
riflessione e un approfondimento da parte della maggioranza della Commissione
parlamentare antimafia.
La
maggioranza della Commissione ha impedito alla stessa Commissione di lavorare
in profondità su alcuni aspetti molto importanti e particolarmente
significativi che avrebbero qualificato la sua attività e la sua produttività.
In
particolare essa si è rifiutata di istituire un comitato sulle stragi del
1992-1993 e di avviare una indagine sul rapporto tra mafia e politica.
La
richiesta di programmare i lavori in questa direzione era stata ripetutamente
avanzata dai Commissari dell'Ulivo sin dall’insediamento della Commissione ma
ad essa non si è dato seguito poiché in alcun comitato e, tantomeno nel plenum
l’argomento ha trovato il necessari momento di approfondimento e di analisi.
La Relazione finale di maggioranza si limita ad una rilevazione
“amministrativa” delle questioni criminali mafiose e del loro rapporto con la
politica. Vi è un evidente sforzo di minimizzazione di quel rapporto, con una
lettura di causali di carattere locale, senza la capacità e la volontà di
valutare con coraggio politico e con rigore storico, la dimensione sistemica
del rapporto delle mafie con la politica e l’economia.
Questo
modo di procedere ha impedito di comprendere per tempo, ad esempio,
l’importanza della funzione e del ruolo della ‘ndrangheta nel panorama mondiale
della criminalità organizzata.
Eppure,
già nella precedente legislatura con la relazione firmata dal senatore
Figurelli erano state poste le basi per comprendere l’evoluzione della mafia
calabrese ed erano state avanzate proposte precise.
E’
opportuno richiamare alcuni passi di quella relazione per ricordare il punto di
approdo a cui era pervenuta la Commissione nella XIII Legislatura: “Oggi è
non solo necessario, ma anche possibile, uscire dallo stereotipo duro a morire
di un fenomeno tipico dell'arretratezza, di un'organizzazione rozza e arcaica,
rinchiusa in Calabria o perfino solo in Aspromonte nella monocultura dei sequestri
di persona. E ancora di più dallo stereotipo della strutturale, e assoluta,
immutabilità della mafia calabrese. Oggi è non solo necessario, ma anche
possibile, bruciare il ritardo di conoscenza, di comprensione e di azione,
eliminare il conseguente status di impunità di cui la 'ndrangheta ha
potuto godere e di cui ha fatto uso per rafforzare, estendere e riprodurre a
seguito dei colpi subiti ogni sua ramificazione e attività. Oggi è non solo
necessario, ma anche possibile, superare definitivamente l'isolamento in cui
sono state lasciate specifiche denuncie e allarmate e allarmanti analisi fatte
da diversi inquirenti lungo tutti gli anni Ottanta. La possibilità di questa
indispensabile svolta è data innanzitutto dal grande salto di qualità e di
quantità compiuto attraverso le acquisizioni fatte in questi ultimi anni dalle
indagini (non solo quelle promosse o fatte all'interno della Calabria, e non
solo quelle condotte dalle DDA) e dal lavoro di impulso della Direzione
nazionale antimafia. Il salto di qualità e di quantità che è stato operato
avrebbe potuto, e potrebbe, essere moltiplicato attraverso una azione nuova,
decisa e diffusa di rottura dell'omertà, come sta a dimostrare il fatto che il
fenomeno del cosiddetto ‘pentitismo’ vi ha generalmente avuto, e continua ad
avere, un ruolo del tutto marginale, una incidenza niente affatto determinante
o paragonabile a quella che si è registrata per la conoscenza e il contrasto di
Cosa nostra e di altre organizzazioni mafiose. È proprio il salto di qualità e di
quantità della conoscenza prodotta dalle indagini di questi ultimi anni che
induce ad apprezzare diversamente rispetto al passato la forza, la
pericolosità, la diffusione nazionale e internazionale della 'ndrangheta e la
sua collocazione all'interno del sistema criminale”.
In
quella descrizione c’era la sottolineatura dei mutamenti intervenuti nella
mafia calabrese; sulla base di queste considerazioni era avanzata una precisa
proposta: “dopo questa relazione sulla Calabria, se ne rende necessaria una
organica sulla 'ndrangheta, nella quale sia pienamente utilizzato e sviluppato
il vasto materiale già raccolto e che qui, per l'indirizzo prevalentemente
territoriale dell'analisi, non è stato possibile riportare completamente.
Questa urgenza è accresciuta da una specificità della 'ndrangheta che ha sempre
teso a lavorare al coperto, lontano e distante dai riflettori dei mass media.
Solo in alcuni momenti la 'ndrangheta è stata al centro dell'attenzione, e
segnatamente durante alcuni sequestri di persona, nel corso della guerra di
'ndrangheta a Reggio Calabria o in seguito ad omicidi particolarmente
significativi, a faide sanguinarie”.
Tra le
altre proposte concrete avanzate spiccavano quelle indirizzate ad incidere sul
terreno economico: “L'antiriciclaggio deve diventare la grande priorità.
Uscire dalla disapplicazione della legge Mancino e combattere le omissioni di
segnalazione delle operazioni sospette. Numerosi e vari sono stati nella
relazione i riferimenti a fatti, denunce, documenti, operazioni giudiziarie
interne ed esterne alla Calabria, comprovanti la forza e il pericolo della
immissione dei capitali criminali nella economia legale. Non altrettanti
possono essere i riferimenti a colpi inferti alla economia 'ndranghetista. La
contraddizione è nella realtà, ed è tale da imporre che l'antiriciclaggio sia
assunto e fatto concretamente assurgere a grande priorità della azione
antimafia: si tratta di una priorità… Le grandi potenzialità offerte per tutti
questi anni dalla legge Mancino non risulta che siano state effettivamente
riconosciute, valorizzate e messe in atto. Se le iniziative della magistratura
e delle forze dell'ordine che pure sono riuscite a determinare successi
rilevanti, e prima impensabili, contro la 'ndrangheta, si fossero combinate, e
tuttora si combinassero, con la applicazione diffusa della legge Mancino, ne
avrebbero certamente attinto, e potrebbero tuttora ricavarne, non solo
ulteriori riscontri, ma l'indicazione dei campi e delle connessioni assai più
vaste delle azioni criminali e delle cosche individuate e colpite dai processi”
Infine,
era segnalata la opportunità e la necessità di una seria prevenzione antimafia
negli appalti e la realizzazione di una task force per l'autostrada
Salerno-Reggio Calabria.
In modo
significativo in quella relazione c’era scritto: “Gravi e ravvicinati devono
ritenersi i pericoli di inquinamento 'ndranghetistico, mafioso e camorristico
delle opere di raddoppio e ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria e di quelle relative all'impianto delle strutture e delle tecnologie
previste per applicarvi quelle speciali condizioni di osservazione, controllo,
e sicurezza che il programma sicurezza per il mezzogiorno predisposto dal
governo prevede”.
Le
speciali misure di sicurezza basate sull’uso del satellite – che pure si erano
mostrate efficaci tanto che erano diminuite le rapine ai Tir – in seguito sono
state cancellate dal governo Berlusconi per mancanza di fondi sicché la
sicurezza complessiva è diminuita.
Le
operazioni condotte dalla DDA calabrese a Cosenza in merito alle infiltrazioni
della ‘ndrangheta sui lavori dell’autostrada del sole hanno pienamente
confermato le previsioni preoccupate contenute nella relazione.
Anche
nella relazione finale del presidente Lumia era contenuto un giudizio sulla
‘ndrangheta calabrese che era definita come “l’organizzazione mafiosa
italiana più radicata numericamente più forte sia in Italia sia all’estero”.
Quello
che è successo negli anni seguenti ha confermato l’analisi e la preoccupazione
contenute nella relazione finale; oggi la ‘ndrangheta continua a mantenere
quelle caratteristiche che erano state descritte.
E’
passata un’intera legislatura da allora e la Commissione antimafia non solo non
ha predisposto la Relazione sulla ‘ndrangheta come pure era stato auspicato, ma
neanche un aggiornamento sulla realtà calabrese nonostante i numerosi segnali
che si andavano raccogliendo nel corso delle audizioni in Calabria.
Che la
situazione fosse arrivata ad un grado estremo di pericolosità lo si è visto con
l’assassinio del vice presidente della Regione Calabria Francesco Fortugno
ucciso nel seggio elettorale dove si era recato a votare per le elezioni delle
primarie dell’Unione.
Prospettive
di lavoro per la prossima legislatura
L’approssimarsi della XV legislatura pone l’obbligo di delineare già in
questa sede conclusiva, le principali linee direttrici di lavoro nella prossima
Commissione parlamentare antimafia:
a)
riaffermare nel Paese la centralità dell’impegno delle Istituzioni e
della società civile contro le mafie per costruire le condizioni di un nuovo
patto sociale ed istituzionale per la legalità nel mezzogiorno e nel paese, che
fondi sulla cultura e sulla pratica della legalità, l’agire pubblico e le
condotte private dei cittadini.
b)
promuovere un Codice di autoregolamentazione tra le forze politiche,
escludere dalla politica le connivenze e i condizionamenti mafiosi, introdurre
nuove norme a tutela dell’amministrazione pubblica e della sua imparzialità;
c)
ratificare, finalmente, la Convenzione di Palermo del dicembre 2000
contro il Crimine organizzato transnazionale e introdurre nell’ordinamento
italiano le nome di adeguamento e innovazione già proposte in Parlamento e in
Commissione antimafia.
d)
introdurre nuove norme e misure amministrative in materia di
lavori pubblici e di appalti, contro le interferenze criminali, contro
l’usura e le attività estorsive; adeguare la legislazione italiana quella
europea in materia di lotta ala riciclaggio, per combattere l’economia mafiosa;
e)
riformare le norme in materia di contrasto patrimoniale alle mafie, in
particolare dare forza alle misure di prevenzione contro l’accumulazione
mafiosa di capitali e garantire la destinazione sociale dei beni confiscati
alle mafie;adeguare le disposizioni sull’associazione di tipo mafioso,
sullo scambio mafia-politica, sui collaboratori di giustizia; garantire la
corretta applicazione dell’articolo 41 bis, anche attraverso le modifiche
normative proposte nella Relazione della Commissione antimafia; riformare le
normative in tema di scioglimento degli enti locali secondo le indicazioni
fornite nella Relazione della Commissione;
f)
promuovere la formazione di un’organica normativa europea per
contrastare e punire la criminalità organizzata e il riciclaggio.
g)
sostenere l’azione delle Regioni e degli enti locali, nella produzione
di iniziative legislative e amministrative di contrasto alle mafie, promovendo
le relative attività nelle istituzioni locali, nella scuola e nell’università,
nella società civile, anche attraverso momenti di raccordo tra le diverse
regioni, specie del Mezzogiorno.
PARTE PRIMA
L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
I Beni
Confiscati. Le scelte del Governo e la relazione di minoranza
L'inefficacia
dell'azione di contrasto all'accumulazione dei patrimoni illeciti condotta dal
Governo è riscontrabile sotto i due diversi aspetti del sistema di prevenzione
per l'apprensione dei patrimoni, e della destinazione dei beni confiscati a
fini di utilità sociale.
Il
primo aspetto trova rapida esemplificazione nei dati contenuti nel
Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia presentato dal Ministro
dell'Interno nell'agosto 2005, di seguito riassunti:
Rapporto del Ministero dell’Interno sullo stato
della sicurezza in Italia
15 Agosto 2005
Periodo Luglio 1997 – giugno 2001
Beni confiscati Cosa Nostra n. 1696
Beni sequestrati Cosa Nostra n. 3732
Beni confiscati ‘Ndrangheta n. 1683
Beni sequestrati ‘Ndrangheta n. 3060
Beni confiscati Camorra n. 843
Beni sequestrati Camorra n. 1079
Beni confiscati Criminalità organizzata pugliese n.
445
Beni sequestrati Criminalità organizzata pugliese
n. 1489
Periodo luglio 2001 – giugno 2005
Beni confiscati Cosa Nostra n. 1358
Beni sequestrati Cosa Nostra n. 3100
Beni confiscati ‘Ndrangheta n. 780
Beni sequestrati ‘Ndrangheta n. 468
Beni confiscati Camorra n. 328
Beni sequestrati Camorra n. 659
Beni confiscati Criminalità organizzata pugliese n.
1047
Beni sequestrati Criminalità organizzata pugliese
n. 962
Nello
schema sono riportati i dati raggruppati per periodi omogenei (luglio
1997-giugno 2001 e luglio 2001-giugno 2005); da essi si evince che l'attività
di sequestro dei beni di provenienza illecita, condotta a carico delle
organizzazioni criminali di tipo mafioso tradizionali, è calata per percentuali
variabili che vanno da un meno 20% di beni sequestrati per ciò che riguarda la
mafia, a punte di oltre il 50% in meno per quanto concerne la n'drangheta; non
sono meno sbalorditivi i dati riferiti a camorra (meno 40% circa) e criminalità
organizzata pugliese (meno 40% circa).
La
medesima sensazione di declino si riscontra all'esame dei dati relativi ai beni
confiscati, con percentuali di decremento che raggiungono circa il 60% nel caso
dei beni sottratti alla disponibilità della camorra.
Allo
stato attuale, l'azione dello Stato successiva alla definitiva apprensione del
bene nella disponibilità del soggetto mafioso, rischia di rendere ineffettive
le norme vigenti.
Dall'audizione
del Direttore dell'Agenzia del Demanio presso la Commissione si evince che
i beni immobili attualmente in carico all’Agenzia e tuttora da destinare
sono circa 3300, dislocati per oltre la metà in Sicilia, per il 18% in
Calabria, per il 10% in Campania, per il 7% in Puglia e con quote significative
nel Lazio e in Lombardia.
Quanto
alle aziende confiscate il censimento in atto ha consentito di assumere
informazioni su 570 aziende, mentre per altre 70 non si hanno sufficienti
notizie.
Nell'80%
dei casi si tratta di aziende che esistono solo formalmente, non svolgendo
alcuna attività e non avendo più dipendenti.
Inoltre,
la Corte dei Conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, nella relazione presentata nel luglio 2005
sull'applicazione della legge n. 109/1996 ha accertato che, nel periodo 2001 -
2003 l’Agenzia del Demanio ha destinato 1314 beni immobili, di cui 149 ancora
da consegnare. Dei 1314 beni, 101 sono stati attribuiti allo Stato e 1213 ai
Comuni e alle associazioni e cooperative.
Solo
nel 2% dei casi, però, sono stati rispettati i 120 giorni previsti dal
procedimento di destinazione.
Nello
stesso periodo sono state gestite 998 aziende, per le quali solo 40 sono stati
i provvedimenti finali (affitto, vendita o liquidazione).
Sul
tema della disciplina in materia di gestione e destinazione delle
attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali"
è ancora in discussione in aula alla Camera dei Deputati il disegno di legge
n.5362/C del Governo. Non è difficile prevedere che esso non approderà alla
definitiva approvazione sa parte del Parlamento, in questa legislatura.
Dopo la
soppressione dell’ufficio del commissario straordinario del governo per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati decisa nel consiglio dei
ministri del 23 dicembre 2003, il disegno di legge delega porta a compimento il
disegno di normalizzare e vanificare lei percorsi di attacco, confisca
e valorizzazione sociale delle ricchezze della mafia.
Alla
Camera, l’opposizione ha presentato le sue articolate proposte, che rimandano
alla Relazione presentata dall’Unione in Commissione antimafia, del seguente
tenore:
"La
materia della gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o
confiscati ad organizzazioni criminali è un capitolo di straordinaria
importanza nella strategia del contrasto patrimoniale alle mafie.
La
centralità di questa strategia è stata affermata dalla legge Rognoni La
Torre che ha consentito di superare la concezione della lotta alla criminalità
mafiosa incentrata esclusivamente sulla dimensione personale della repressione.
L’evoluzione del fenomeno mafioso, infatti, aveva posto in rilievo la
componente economico finanziaria delle organizzazioni criminali, divenute
soggetti economici capaci di agire sui mercati e di distorcerne i meccanismi di
funzionamento, attraverso l’utilizzo delle enormi risorse economiche e
finanziarie reperite nella gestione di nuove attività illecite - dal traffico
degli stupefacenti al contrabbando, dalla speculazione edilizia agli appalti
pubblici - svolte anche oltre i confini nazionali, e spesso in sinergia con
gruppi criminali stranieri.
La
legge Rognoni – La Torre ha indicato strumenti e percorsi nuovi per aggredire
le mafie sul terreno economico e finanziario colpendo, anche attraverso le
misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca, le ricchezze
e le risorse economiche che costituiscono il risultato economico delle illecite
attività, la fonte del finanziamento delle stesse organizzazioni criminali
mafiose e, dunque, la ragione profonda della loro persistente pericolosità per
i sistemi economici e per la convivenza civile.
La
piena consapevolezza dell’assoluta importanza dell’aggressione dei patrimoni e
della finanza delle mafie fu raggiunta, come spesso è accaduto in Italia,
sull’onda della reazione della società civile agli efferati crimini perpetrati
dalla mafia in danno di esponenti delle Istituzioni; tale consapevolezza
indusse tutte le forze politiche a trovare rapidamente le soluzioni che
condussero il Parlamento a varare la legge 13 settembre 1982 n° 646.
La
necessità di una specifica disciplina che assicurasse la razionale gestione e
destinazione dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali, completando
sul piano sistematico un quadro legislativo che - verosimilmente a causa della
sua origine emergenziale - aveva trascurato il problema della sorte dei beni
sottratti ai mafiosi, fu al centro di un’intensa mobilitazione
dell’Associazione Libera presieduta da don Luigi Ciotti, che culminò nella
petizione sostenuta da oltre un milione di firme.
L’approvazione
della legge 109 del 1996, rapidamente intervenuta in Commissione Giustizia in
sede deliberante, alla fine della legislatura, ha rappresentato un
passaggio fondamentale che ha finalmente sbloccato i meccanismi che fino
ad allora impedivano l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie.
Gli
aspetti qualificanti della legge risiedono proprio nella previsione della
definitiva destinazione dei beni immobili confiscati al patrimonio dello Stato
per espresse finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile o
il trasferimento al patrimonio del comune per finalità istituzionali o sociali,
con la successiva assegnazione in concessione ad enti, associazioni del
volontariato e della società civile.
La
legge sulla confisca dei beni e sul loro riutilizzo a fini sociali costituisce
uno strumento importante in grado di distruggere il “capitale sociale” della
mafia, vale a dire la sua capacità di stringere rapporti di collusione e
complicità con pezzi della politica, delle istituzioni, del mondo dell’economia
e dell’imprenditorialità.
Inoltre
la mafia impedisce l’affermazione di un tessuto sociale fondato sulla fiducia e
sulla condivisione e si appropria, nelle zone in cui è fortemente radicata, di
questo capitale relazionale, sottraendo risorse all’attuazione di un vero
sviluppo nella legalità. Il valore simbolico, educativo e culturale dell’uso
sociale dei beni confiscati, produce, quindi, effetti negativi sul consenso di
cui godono i mafiosi che, in molti casi, continua ad esercitare un forte potere
di attrazione.
I beni
confiscati rappresentano un valore economico tangibile e costituiscono uno
strumento per far crescere le comunità locali sul piano economico e sociale,
diventando moltiplicatori di progettualità positiva da parte dei vari soggetti
ed attori coinvolti.
La
convinzione profonda è che la lotta per la legalità, contro le mafie, deve
essere condotta anche attraverso la promozione sociale e la crescita delle
relazioni comunitarie, in un’ottica di prevenzione che accompagni e offra
sostegno culturale e politico all’azione delle forze dell’ordine e della
magistratura.
Il
grande valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni
in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato per le comunità
segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della
riaffermazione dell’autorità dello Stato che, attraverso i nuovi strumenti
restituiva alla collettività quanto illecitamente era stato ad essa sottratto
con l’intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima
disponibilità.
Tuttavia,
aldilà del positivo giudizio sull’impianto della legge, le previsioni di
procedure amministrative più rapide e la semplificazione delle fasi in cui si
articolano i procedimenti di sequestro, confisca e destinazione, non hanno
impedito lentezze, ritardi, ostacoli.
La
necessità di assicurare un coordinamento centrale delle molteplici attività
previste dalla legge in capo a diversi organi pubblici determinò dapprima
la costituzione di un Osservatorio permanente sui beni confiscati e,
successivamente, nel 1999, l’istituzione di un Ufficio del Commissario
straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali con lo scopo di assicurare il coordinamento tra le
amministrazioni interessate alla materia, nonchè il collegamento tra queste e
le realtà associative interesssate alla gestione e destinazione dei beni previste
dalla legge. Tra i compiti del Commissario straordinario risultavano quelli di
segnalazione e di impulso dei provvedimenti amministrativi necessari alla
corretta gestione dei beni confiscati, oltre al controllo sulla effettiva
destinazione sociale dei beni.
La
positiva esperienza del Commissario straordinario, testimoniata dalle
articolate proposte di riforma della disciplina di settore e dal prezioso
lavoro di monitoraggio dei beni e dei procedimenti ad essi relativi con
l'elaborazione di una Banca dati dei beni confiscati, è stata, com’è noto,
bruscamente interrotta dal Governo con la soppressione di quell’Ufficio
deliberata a sorpresa con decreto del 23 dicembre 2003.
L’esperienza
applicativa della legge 109/1996 ha certamente dimostrato il valore decisivo
dell’azione di aggressione ai patrimoni ed alle disponibilità finanziarie di
una criminalità organizzata che conferma la sua naturale propensione ad essere
presente sui mercati legali, per moltiplicare i profitti derivanti dagli
illeciti traffici cui essa è dedita, ma anche per rivestire di parvenza legale
patrimoni che l’ordinamento colpisce con la misura ablatoria.
La
stessa esperienza ha però segnalato la necessità di una riforma della normativa
di settore per superare i limiti e le incongruenze evidenziate nel corso di
questi anni e per rendere rapide ed efficaci le procedure che portano al
riutilizzo dei beni sottratti alle mafie.
Questo
specifico tema è stato oggetto dell’impegno e dell’iniziativa dei governi della
passata legislatura, come dimostrano i risultati dei Lavori della Commissione
Fiandaca, voluta dal Ministro della Giustizia del primo Governo Prodi, e come
dimostrano l’istituzione del Commissario straordinario per i beni confiscati ed
il lavoro svolto da quell’Organo.
Sul
piano dell’iniziativa legislativa, quell’impegno si è poi tradotto in numerosi
disegni di legge presentati al Parlamento in questa legislatura dai partiti
dell'opposizione. Tra le altre proposte si ricordano in particolare quelle
relative a:
la
riforma dell’istituto di cui all’art. 12 sexies
l’estensione
alla Direzione Distrettuale Antimafia e al Procuratore Nazionale Antimafia
dell’iniziativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale;
il
riordino delle disposizioni sulla gestione e destinazione dei beni confiscati;
le
norme per la tutela dei diritti dei terzi.
Nella
materia dei beni confiscati, l’iniziativa della Commissione parlamentare
antimafia si è sostanzialmente limitata alla valutazione delle proposte
normative all’attenzione del Parlamento. Si tratta di un’attività indubbiamente
positiva, ma essa è sicuramente parziale e insufficiente e certamente lontana
dal terreno proprio dell'azione di un organismo parlamentare d’inchiesta.
A tal
proposito va anzitutto stigmatizzato l’iniziale proposito della Presidenza di
limitare l’attività della Commissione alla sola proposta di legge-delega
avanzata del Governo.
Sul
tema della riforma delle norme che disciplinano la materia dei beni confiscati,
sono state da tempo presentate nella competente sede parlamentare – e non solo
da parte delle forze politiche all’opposizione - diverse proposte di
legge.
La
necessità che la Commissione potesse discutere di questo importante argomento
avendo presente il quadro completo delle opzioni già avanzate in Parlamento
imponeva, dunque, l’acquisizione e l’illustrazione del contenuto delle scelte
maturate sul tema dei beni confiscati tra le forze politiche di maggioranza e
di opposizione, e non già della sola opinione governativa.
Ma è la
stessa l’elaborazione del punto di vista di questa Commissione parlamentare
antimafia che doveva seguire un percorso differente, che pure abbiamo
ripetutamente indicato, nel quadro di una diversa visione della funzione e dei
compiti istituzionali di questo Organismo bicamerale di inchiesta .
Riteniamo
che il lavoro della Commissione antimafia non possa esaurirsi in un’attività,
pure importante, di valutazione e di studio dei testi delle proposte di legge,
peraltro rimessi all’esame delle competenti Commissioni permanenti.
Su una
materia importante come questa dei beni confiscati, sarebbe stato
indispensabile il coinvolgimento delle esperienze e delle competenze maturate
sul campo: Libera e le associazioni impegnate nella gestione dei beni, le forze
dell’ordine specializzate nelle indagini patrimoniali, i magistrati delle
sezione di prevenzione dei Tribunali maggiormente impegnati, il mondo delle
professioni utilizzato nei compiti di amministrazione giudiziaria, le
prefetture, le agenzie del demanio, le magistrature contabili e amministrative.
Ecco, l’apporto preventivo e il diretto coinvolgimento di queste culture
specialistiche, sarebbe stato indispensabile ai fini della acquisizione dei
dati della realtà. Una siffatta azione di monitoraggio avrebbe condotto ad una
più approfondita conoscenza dello stato di applicazione delle normative sui
beni confiscati, premessa necessaria alla individuazione dei punti di criticità
e alla elaborazione di soluzioni e proposte di riforma condivise.
Nella
Commissione parlamentare antimafia, nonostante le nostre continue richieste, è
stata negata ripetutamente l’audizione del Commissario straordinario per i beni
confiscati; non sono stati auditi i soggetti protagonisti dell’applicazione
della legge: non si è aperta una fase di conoscenza diretta dei concreti
meccanismi applicativi delle procedure. La stessa audizione del Direttore
dell'Agenzia del Demanio, intervenuta dopo il dibattito in Commissione,
rappresenta plasticamente l'erroneità di un percorso istruttorio che avrebbe
dovuto svolgersi su binari differenti.
Mai
come in questa occasione sarebbe stato utile e indispensabile - in sede di
Commissione o nell’apposito Comitato - una vera e propria inchiesta
sull’applicazione delle leggi vigenti in tema di prevenzione patrimoniale, con
particolare riguardo alla materia della confisca e della destinazione dei beni
sottratti alle mafie. Un compito istituzionale esplicitamente fissato nella
legge istitutiva della commissione.
Un
lavoro siffatto avrebbe consentito di appurare e valutare anche i gravi ritardi
e i danni che l’azione del Governo ha determinato in questi anni nel settore
dei beni confiscati.
Basterà
a tal proposito ricordare la scelta assurda di eliminare l’Ufficio del
Commissario straordinario.
Su
questa vicenda la Commissione parlamentare antimafia non si è mai pronunciata.
A nostro avviso quella decisione è stata assolutamente negativa. Questa nostra valutazione,
condivisa da molti soggetti impegnati sul campo, come l’Associazione Libera, è
stata confermata dagli avvenimenti successivi alla soppressione di
quell’Ufficio.
Quella
del Commissario straordinario era una struttura utile al coordinamento e alla
sollecitazione delle procedure per la destinazione e l’assegnazione dei beni.
Ciò non di meno si è deciso di cancellarla senza prevedere alcuna altra
struttura che in qualche modo si facesse carico delle sue funzioni, con
personale specializzato e adeguatamente formato.
Elementari
principi di buona amministrazione avrebbero suggerito l’ulteriore proroga del
Commissario straordinario fino alla definitiva approvazione della riforma, allo
scopo di evitare anche di disperdere l’importante patrimonio di conoscenze ed
esperienze, accumulate in questi anni da quell’ufficio.
E in
realtà, esplicita era stata la promessa che la cessazione di quell’Ufficio
sarebbe avvenuta solo in coincidenza con l’approvazione della nuova normativa
sulla materia e quindi con la contemporanea partenza di un’altra struttura.
Con il
decreto di scioglimento del Commissario straordinario, il 23 dicembre 2003 il
Governo ha deciso di affidarne i compiti all’Agenzia del Demanio, con il
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
E’
stata dunque l’Agenzia del demanio (a livello centrale e regionale) ad
occuparsi di beni confiscati e ad essere protagonista del meccanismo di
destinazione degli stessi.
Ma
l’inadeguatezza di questa Amministrazione è stata denunciata dal mondo delle
associazioni; si è detto che essa “non è stata in grado di reggere un
ruolo che non poteva essere interpretato in modo burocratico per la complessità
delle sue caratteristiche finendo per costituire più un freno per il successo
dei progetti di utilizzo dei beni confiscati che una risorsa”. Si è altresì
sottolineata la mancanza di professionalità e competenze specifiche, di
strumenti e mezzi adeguati, impegnata com’è, l’Agenzia del Demanio, su altri
fronti istituzionale e con altri obiettivi.
Basterebbe
solo dire che i beni demaniali, di cui l’Agenzia è istituzionalmente preposta
ad occuparsi, sono solitamente costituiti da beni immobili e da universalità di
beni mobili raramente organizzati sotto forma d’impresa e di compendi aziendali
in genere, che di recente invece rappresentano spesso il cuore pulsante dei
sequestri di beni alle organizzazioni mafiose; né si può pensare che una
competenza professionale a gestire tale genere di beni possa essere nata
semplicemente per aver inserito, solo nel dicembre 2003 quando ci si apprestava
a sopprimere l’Ufficio del Commissario straordinario, nello statuto
dell’Agenzia del Demanio - tra i compiti - la gestione dei beni aziendali
sequestrati o confiscati ai sensi della normativa antimafia.
Ma dopo
la presentazione del disegno di legge del governo e dopo il dibattito in
Commissione è intervenuta, il 12 luglio 2005, la relazione della Corte dei
Conti relativa alla "attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata - legge 109/96".
Essa
costituisce la migliore conferma dei guasti provocati dall’azione del Governo e
indica con compiutezza di dati i gravissimi limiti, se non il sostanziale
fallimento, che hanno caratterizzato l'attività dell'Agenzia del Demanio nel
settore della gestione dei beni confiscati.
La
Corte dei Conti ha sottolineato le varie problematicità e criticità nella
gestione e destinazione dei beni confiscati ed, in particolare:
a) le
difficoltà connesse alla fase giurisdizionale del sequestro e della confisca
(ad es. ritardata trascrizione dei decreti di sequestro e/o confisca e
comunicazione tardiva dei decreti definitivi di confisca da parte delle
cancellerie);
b) le
difficoltà relative alla gestione dei beni (beni occupati, fabbricati abusivi,
sussistenza di diritti di terzi – quali le ipoteche, possesso di quote indivise
del bene confiscato);
c) le
problematiche relative alla fase di utilizzazione dell’immobile confiscato
(disinteresse degli amministratori, mancanza di finanziamenti per la
ristrutturazione);
d) le
problematiche inerenti la gestione delle aziende.
Un
capitolo dell’inchiesta della Corte dei Conti è dedicato alle carenze e alle
lacune rilevate nella relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla
situazione dei beni confiscati (non corrette classificazioni, incongruenze
nella indicazione delle diverse tipologie di destinazione, diffusa
incompletezza dei dati, assenza di un’analisi dei costi di gestione…).
L’indagine
della sezione di controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle
amministrazioni dello Stato – svolta nei confronti dei ministeri interessati
(Economia e Finanze, Giustizia e Interni, comprese le Prefetture) e
dell’Agenzia del demanio - ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31
dicembre 2003.
La
Corte dei Conti, nelle sintesi e conclusioni della sua relazione, ha
sottolineato che, nonostante l’impegno dell’Agenzia del demanio, i tempi
procedurali stabiliti dalla normativa di riferimento sono nel complesso ben
lungi dall’essere rispettati, con conseguenti ritardi nell’inizio della
concreta utilizzazione a fini sociali dei beni ed il protrarsi nel tempo degli
oneri di gestione. Diversi problemi continuano a sussistere ed ostacolano il
raggiungimento effettivo degli obbiettivi cui tendeva il legislatore del 1996:
assicurare l’esclusione dal circuito della criminalità organizzata dei beni
confiscati in alcuni casi di cospicuo valore e consentire con celerità il
godimento di detti beni da parte della collettività.
Occorre,
continua la Corte dei Conti, intervenire al più presto con ulteriori e mirati
interventi, quali: la programmazione delle attività di gestione, il
rafforzamento dei rapporti tra l’agenzia del demanio e le altre amministrazioni
ed enti coinvolti nel procedimento (tramite anche la creazione di tavoli
tecnico istituzionali e di conferenze di servizi), una maggiore attività
ispettiva e di monitoraggio delle assegnazioni fatte, il controllo
dell’attività degli amministratori, la trasparenza degli oneri di gestione dei
beni.
Leggendo
il Rapporto sullo stato della sicurezza, presentato il 15 agosto scorso dal
Ministero dell’Interno, suscita allarme e preoccupazione la cospicua diminuzione
del numero dei sequestri e delle confische dei patrimoni illeciti accumulati
dalle organizzazioni mafiose nel nostro Paese.
Questi
dati sono stati confermati dalla recente Relazione sullo stato della gestione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, consegnata il 27 settembre
scorso dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, Architetto Spitz.
I beni
confiscati sono passati da 310 del 2001 a soli 10 nel 2004. I beni destinati
risultano in totale 2962 su un totale di 6556, mentre le aziende destinate sono
solo 227 su 671, di cui solo 54 ancora attive.
Dalla
relazione della Corte, infine, emerge l’inadeguatezza del personale
specificamente dedicato alla gestione dei beni confiscati: solo 60 dipendenti
su un totale di 800.
Nonostante
la gravità delle situazioni deficitarie prima indicate, non si sono proposte o
indicate da parte del Governo soluzioni applicabili nel breve-medio
periodo, capaci di far uscire dalla incertezza gli operatori del settore
(associazioni, enti locali, magistrati, pubbliche amministrazioni periferiche)
e che offrissero ad essi una prospettiva di rapida definizione dei tanti nodi
irrisolti, pure chiaramente indicati da quei soggetti.
La
valutazione di queste risultanze nell'ambito dei lavori di questa Commissione –
anche con l'audizione dei soggetti interessati - avrebbe giovato a comprendere
meglio la realtà e le responsabilità dei diversi organi pubblici impegnati
nella materia
La
relazione della Corte dei Conti, in definitiva, mette in discussione la
centralità e il ruolo esclusivo che il Governo intende attribuire all’Agenzia
del Demanio. L’intero impianto della proposta governativa, che fa perno proprio
sull’Agenzia, risulta incrinato dai risultati dell’inchiesta della magistratura
contabile.
Trova
conferma, viceversa, la validità delle posizioni espresse nelle proposte
dell’opposizione che mirano ad invertire l’ottica finora dominante di ritenere
i beni confiscati alle mafie come ordinari beni del patrimonio dello Stato,
trascurando la specificità propria di essi e il loro valore, anche simbolico.
I
risultati dell'inchiesta della Corte dei Conti non solo non sono entrati nel
dibattito della Commissione antimafia, ma, quel che è più grave, di essi non si
tiene debito conto neppure in sede di esame e pareri nelle Commissioni
permanenti. Occorrerà attendere il dibattito in Aula. Se e quando verrà.
Quella
dei tempi della riforma, costituisce, infatti, una questione di primaria
importanza di rilevante significato politico. Il Governo, infatti, è stato
capace solo, oramai a poche settimane dalla fine della XIV legislatura, di
proporre non già una riforma organica e di disciplina diretta del settore ma
semplicemente un disegno di legge delega che, a prescindere dai rilievi di
merito, sui quali più avanti si dirà, rimette la soluzione di molti punti
importanti alle successive indicazioni dei decreti delegati.
Su
quella proposta la Commissione ha discusso senza avere preventivamente maturato
un’autonoma valutazione all'esito di un lavoro d’inchiesta. Anzi, si è
rivendicata la partecipazione e il contributo della Presidenza alle attività
del gruppo di lavoro che presso la Presidenza del Consiglio ha elaborato la
proposta governativa.
Si
tratta di una forma di abdicazione alle funzioni proprie della Commissione; di
rinuncia ad un ruolo che avrebbe richiesto l'esercizio degli strumenti di
indagine riconosciuti dalla legge istitutiva - come abbiamo ripetutamente
richiesto - al fine di pervenire ad un indirizzo della Commissione da offrire
alla competente sede parlamentare.
Ci si è
limitati, invece, ad un'analisi esegetica delle diverse proposte di legge alla
stregua di una normale commissione permanente e poi alla confutazione delle
osservazioni della Opposizione - molte delle quali ritenute fondate - senza
tuttavia indicare soluzioni di sintesi o temi condivisi da offrire al
Parlamento. Ma il punto è che la Relazione del Presidente assume l’impostazione
e financo l’articolato normativo del DDL del governo, come base vincolata di
discussione. Laddove sarebbe stato necessario, per tempo, favorire lo studio,
l’elaborazione e la ricerca autonoma di soluzioni, anche parziali, condivise
unitariamente.
Il
sostegno preventivo e la partecipazione della Presidenza all’elaborazione della
linea del Governo (nello stesso documento del Presidente-Relatore, a pag. 63),
è affermata esplicitamente l'unicità della posizione tra “i compilatori del
DDl” e “questa Commissione ", quasi che anche nel corso dei lavori della
Commissione le posizioni in campo siano state direttamente valutate dal
governo congiuntamente alla commissione (rectius presidenza della commissione
).
Una
commistione di ruoli inaccettabile, che si colloca al di fuori della tradizione
e della prassi di questa Commissione d'inchiesta.
Ma
vogliamo subito dire che il nostro auspicio è nel senso che si riesca a
licenziare una normativa seria e completa e a questo fine rassegniamo queste
conclusioni, mentre ci adopereremo in questo senso anche nella competente sede
parlamentare di merito.
E
tuttavia non pare che si sia partiti con il piede giusto.
Certo,
al fine di una rapida riforma legislativa del settore, un tempestivo lavoro
d’inchiesta e di riflessione della Commissione, nei tempi e nei modi da noi in
passato richiesti, avrebbe potuto contribuire a chiarire tanti punti e ad
indicare strade di convergenza e di accordo, che avrebbero facilitato il
compito del Parlamento, anche facendo tesoro delle indicazioni preziose dei
soggetti che da decenni operano in questo settore con professionalità e
spirito di servizio.
Quelle
indicazioni le avremmo discusse ed elaborate e avremmo portato a sintesi il
lavoro con un documento che, come per l’istituto del 41-bis dell’ordinamento
penitenziario, poteva indicare al Parlamento soluzioni condivise.
Lo
strumento scelto dal Governo – quello della legge delega - non pare possa
rappresentare una soluzione adeguata alle richieste che ci giungono dalla
società civile, dalle associazioni, dal mondo delle professioni, di una
risposta rapida ed efficace ai tanti problemi evidenziati dall’applicazione
della normativa vigente.
Entro
la fine della legislatura – cioè tra pochi mesi - deve trovare completamento
l’iter parlamentare per l’approvazione non solo della legge delega, ma anche
dei decreti delegati che il Governo dovrà scrivere dopo che saranno stati
definitivamente licenziati i principi direttivi.
E’
facile prevedere che tutta la procedura non potrà avere una conclusione in
tempo utile e la stessa legge delega rischia concretamente di venire travolta
dal termine della legislatura.
A meno
che non si voglia evitare ogni confronto con l’opposizione ed ogni
approfondimento che, specie alla luce delle recenti risultanze della Corte dei
Conti, si rivela invece indispensabile.
Non si
può tralasciare il fatto che la discussione del disegno di legge si è conclusa
lo scorso 22 settembre, in Commissione Giustizia in sede referente, solo con
nove sedute (da gennaio a settembre 2005), inclusa la sola audizione del
Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti dott. Antonio
Tamborrino. Nella seduta del 19 luglio della Commissione Giustizia si è
preferito strozzare il dibattito dichiarando decaduti gli emendamenti (dell’on.
Lumia e dell'on. Napoli) alternativi alla proposta del governo, nel giorno in
cui i parlamentari erano impegnati nella cerimonia di ricordo di Paolo
Borsellino, nell'anniversario della strage di Via D’Amelio.
E non
si può non notare, comunque, una forte accelerazione dei lavori, negli ultimi
dieci giorni, in ben quattro commissioni consultive per i relativi pareri,
senza tuttavia una reale presa in carico delle questioni sottese alla proposta
governativa.
La
consapevolezza dell’urgenza delle questioni ci aveva determinato a proposte di
legge che vanno al cuore dei problemi, facendo tesoro delle elaborazioni
avviate sia nella scorsa legislatura, sia in quella attuale. Così, con riguardo
alla “normativa disciplinante la destinazione e la gestione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali”, si sono proposte soluzioni (Atto Camera N.. 3578,
Lumia ed altri) capaci di superare quelle criticità procedurali che oggi
inceppano i meccanismi giudiziari che portano alla confisca, alla destinazione
ed alla assegnazione del bene.
Su
queste urgenti questioni, la proposta del Governo rimanda ai decreti delegati
nel quadro di una cornice legislativa fissata nella proposta di legge delega
del tutto diversa, con la quale pure vogliamo confrontarci nella sede
Parlamentare di merito.
Peraltro,
per quanto riguarda il capitolo della tutela dei terzi rispetto alle misure
patrimoniali di prevenzione, riteniamo che l’elaborazione già proposta alla
Camera (Proposta di legge N. 3579, Lumia ed altri) abbia un suo grado di
apprezzabile organicità che potrebbe trovare subito ingresso nella discussione
parlamentare.
Il
nostro atteggiamento sullo schema di legge di delega presentato dal Governo per
il riordino della materia dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni
criminali è, come abbiamo detto, di disponibilità al confronto e al dialogo.
Ma, al
tempo stesso, vogliamo tenere alta l’attenzione critica e la vigilanza su
taluni principi che riteniamo importanti e irrinunciabili.
Rileviamo
che nella proposta del Governo e nel documento della maggioranza vi sono
aspetti che riguardano istituti giuridici e principi già affermati nelle nostre
proposte di legge e in quelle della Commissione Fiandaca, voluta dal Governo
Prodi.
Sono principi
largamente condivisi dalla magistratura e dagli operatori dei settori.
Così,
ad esempio,
l’estensione
del potere di proporre misure di prevenzione al procuratore distrettuale
antimafia;
il
superamento della subordinazione delle misure di prevenzione patrimoniale
all’esistenza delle misure personali;
la
prosecuzione delle procedure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli
eredi in caso di morte del proposto;
la
possibilità di assoggettare a sequestro e confisca i beni dei mafiosi
individuati successivamente;
e
ancora altri profili normativi che non indichiamo per brevità.
Altri
orientamenti della proposta governativa, per vero caratterizzanti l’intero
impianto, non convincono affatto.
Ci
lascia molto perplessi l’attribuzione alla sola Agenzia del demanio di un ruolo
esclusivo, di dominus dell’intera materia: è vero che i beni confiscati
tornano allo Stato e che dunque è individuabile una specifica competenza del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ma qui
non si tratta “di far cassa”; e non si tratta neppure solo di assicurare una
corretta gestione dei beni in termini di finanza pubblica.
Noi
riteniamo che accanto all’Amministrazione finanziaria, altri soggetti debbano
avere compiti prioritari nella gestione delle ricchezze sequestrate alle
organizzazioni criminali, in considerazione della natura dei beni e della
caratura criminale dei soggetti cui quei beni sono stati sottratti.
La
migliore comprensione ed il superamento delle problematiche che si pongono
normalmente nell’amministrazione di un bene confiscato (dall’infiltrazione, ai
tentativi di “recupero” del bene da parte del mafioso, alle difficoltà create
nella fruizione del bene) richiedono una padronanza della materia, che può
derivare solo dall’esercizio costante dei poteri di contrasto alle mafie.
D’altra
parte, l’esperienza storica di questi anni ha indicato spesso proprio
nell’attività dell’Agenzia del demanio il momento di maggiore criticità nello
svolgimento rapido delle procedure previste dalla legge.
Al
riguardo le conclusioni dell'inchiesta della Corte dei Conti sono quanto mai
eloquenti.
La
natura dei beni di cui trattasi, il ruolo della gestione di essi, prima e dopo
il sequestro e la confisca, le difficoltà – non solo tecniche, finanziarie e
gestionali - proprie della tenuta di quei beni, impongono di affidare ad un
organo specializzato ed esclusivamente destinato a questo scopo, il compito di
vigilare, intervenire e governare direttamente, con adeguati poteri, il
transito dei beni dal sequestro in danno delle mafie alla restituzione alla
collettività.
Da
altro punto di vista, non convince la completa espropriazione della
magistratura inquirente e giudicante dalle procedure, anche di quelle
giudiziarie, relative ai patrimoni di mafia.
A tal
riguardo, conforta constatare che le perplessità manifestate in pubbliche
dichiarazioni dal procuratore nazionale antimafia siano dello stesso segno di
quelle che qui si avanzano.
La
scelta operata sul punto dal Governo pone problemi - forse anche di
compatibilità costituzionale - che meritano approfondimento; ma vi è da dire
che essa si iscrive nel disegno più vasto,
Su di
un piano più strettamente politico, la scelta pare inscriversi in un disegno
più generale, tenacemente perseguito nel corso di tutta la legislatura di
ridurre se non delegittimare il ruolo della magistratura e della giurisdizione.
Va
osservato che il controllo giudiziario della vita e della gestione del bene
sequestrato, ha offerto spesso spunti decisivi per l’attività investigativa e
giudiziaria e per la individuazione di altri importanti beni dell’associazione
mafiosa.
A parte
questa utilità diretta, v’è da dire che, soprattutto nella lunga, lunghissima,
fase giudiziaria quando sull’amministrazione del bene viene necessariamente
dispiegata un’attenzione del mafioso, spesso fatta di intimidazioni e di
minacce (sue o del suo entourage criminale), non è possibile escludere o
marginalizzare l’autorità giudiziaria, cioè l’unico soggetto che può tenere a
freno e fare fronte a quelle minacce.
Forti
sono dunque le perplessità che suscita la vera e propria frattura con
l’autorità giudiziaria procedente a seguito dell’attribuzione in via esclusiva
all’Agenzia del demanio dell’amministrazione e della custodia dei beni
sequestrati.
Secondo
il disegno del Governo, l’Autorità giudiziaria viene privata del rapporto
fiduciario con l’amministratore giudiziario già nella fase del sequestro quando
l’indagine penale e patrimoniale è nel pieno del suo sviluppo.
Si
rischia, così, di far venir meno il rapporto dell’A.G. con un quadro di fatti
spesso utili all’accertamento delle altre relazioni economiche e patrimoniali
dell’associazione criminale oggetto d’indagine.
Un
quadro che può essere letto nell’ottica di una visione complessiva che solo la
fase giudiziaria della prevenzione e della investigazione penale può avere con
riferimento al bene sequestrato.
E’
certo, viceversa, che si proporranno situazioni di difficile soluzione se il
soggetto che deve fare fronte a quelle intimidazioni è solo il funzionario
pubblico, stretto tra la paura contabile (non si dimentichi che il bene può
legittimamente ritornare al proposto) e quella per la propria incolumità. Nella
soluzione proposta dal Governo il funzionario della P.A, infatti, non avrebbe
tecnicamente la possibilità di condividere con l’organo giudiziario il peso
delle scelte più difficili e sgradite che rientrano nell’amministrazione di un
bene per il quale non sono ancora intervenute decisioni definitive e che
potrebbe legittimamente tornare nella disponibilità del proposto.
L’esclusione
dell’amministratore giudiziario e la marginalizzazione dell’autorità
giudiziaria, relegata al rilascio di meri nulla osta (che potranno
inceppare ulteriormente la gestione, se il giudice vorrà e dovrà rendersi conto
volta per volta di una procedura che più non gli appartiene), non sappiamo
quanto potranno garantire da quelle infiltrazioni che il disegno governativo
ritiene erroneamente eliminate - di colpo - per il solo fatto che l’amministrazione
è affidata ad un funzionario pubblico invece che ad un professionista privato
(che tuttavia è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni di
amministratore) soggetto al controllo diretto del magistrato.
Peraltro,
nel momento in cui il disegno del Governo prevede che il funzionario pubblico
–amministratore, possa avvalersi di un ausiliario privato (e non è difficile
prevedere che ciò accadrà nella maggior parte dei casi, per le amministrazioni
di maggior impegno), si riproporranno i problemi delle pressioni della
criminalità organizzata verso quest’ultimo, stavolta senza i benefici del
controllo diretto del magistrato, poiché il referente di
quell’ausiliario-amministratore sarà il funzionario dell’Agenzia del demanio.
Le
critiche che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha fatto
presenti in relazione ai problemi di specifica professionalità dei dipendenti
pubblici ai quali saranno rimessi i compiti di amministratore hanno indotto il
governo ad inserire tra gli amministratori delle aziende confiscate, accanto ai
pubblici funzionari, gli avvocati e i dottori commercialisti: così
rimangiandosi le motivazioni che avevano portato ad escludere queste categorie
nell’originaria proposta: I rischi paventati di pressioni mafiose, in realtà,
non possono essere, d’un colpo, venuti meno! E l’allontanamento del giudice e
del pubblico ministero dalla procedura di prevenzione e dai beni sequestrati
non diminuisce ma aumenta quel rischio!
Lo
stesso Ordine, infatti, ha indicato una serie di questioni che meritano
oggettivamente un’attenta valutazione ed alle quali in sede parlamentare va
data risposta, nel quadro di una previsione di riforma che fissi in modo
rigoroso gli obblighi dell’amministratore, l’osservanza dei quali venga
assicurata da un apparato di sanzioni amministrative, civili e penali. In
tale prospettiva va opportunamente approfondita la possibilità dell’istituzione
– come noi proponiamo, per un utilizzo razionale e sicuro dei liberi
professionisti in questa materia - di un albo nazionale degli amministratori
dei beni sequestrati e confiscati.
L’ipotesi
a cui occorre lavorare, a nostro avviso, attiene alla previsione di una
struttura, diversa dall’Agenzia del Demanio, dedicata in via esclusiva ai beni
sequestrati e confiscati, articolata a livello centrale e periferico.
Una
struttura con le caratteristiche proprie di una vera e propria agenzia
nazionale per i beni confiscati istituita presso la presidenza del Consiglio o
presso il ministero dell’interno con agenzie locali presenti presso la
prefettura in ogni provincia.
La
realizzazione di tale struttura vedrebbe l’istituzione di una Agenzia
Nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
ad organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell’interno, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, della Direzione nazionale antimafia, del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti del mondo
dell’associazionismo e della cooperazione sociale possibili destinatari dei
beni (associazione “Libera”).
In sede
periferica, pensiamo all’istituzione presso gli uffici territoriali del
Governo, ad iniziativa del Prefetto, dell’Agenzia Provinciale per la
gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni
criminali, presieduta dal Prefetto e composta dal Direttore dell’agenzia
del demanio, dal presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale,
dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell’ordine dei dottori
commercialisti, da un rappresentante dell’associazione Libera, dal
rappresentante della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati,
individuati annualmente dall’Agenzia.
Sarà
ovviamente necessario individuare le strutture organizzative delle Agenzie,
nazionale e provinciale, in relazione ai compiti assegnati dalla legge.
Dovranno
essere definiti i compiti dell’Agenzia per il raccordo della fase giudiziaria
del sequestro e della confisca con la fase di destinazione a fini sociali del
bene; la previsione dell’assegnazione dei beni; lo sviluppo delle politiche
finanziarie; il monitoraggio delle procedure e dei beni; la garanzia
dell’efficienza e della trasparenza delle procedure di assegnazione; la
vigilanza, attraverso gli opportuni strumenti e procedure da definire, sul
pericolo che i beni tornino ai mafiosi.
Nella
nostra impostazione, restano gli amministratori giudiziari e resta il loro
rapporto con il pubblico ministero e con i giudici della prevenzione nella
delicata fase del sequestro e fino alla confisca; se necessario,
quell’amministratore resta anche nella fase che precede l’assegnazione del
bene.
L’Agenzia
dovrà raccordare l’amministrazione del bene con le esigenze di una rapida
definizione della vicenda giudiziaria e con la restituzione del bene alla
collettività nell’ambito di una procedura che salvaguardi le attribuzioni
dell’autorità giudiziaria e le competenze specialistiche richieste per l’amministrazione
di situazioni di rilevante contenuto economico.
La
soluzione normativa dovrà poi raccogliere le osservazioni di Libera e la
proposta di adozione di un Testo Unico delle disposizioni sul contrasto
patrimoniale alle mafie.
Infine,
non convince la disciplina prevista nella proposta governativa in punto di
revisione della confisca passata in giudicato al termine della procedura
ablativa.
Con una
tale previsione, infatti, si rischia di porre il bene confiscato in una
condizione di incertezza perenne. Da un lato, infatti, vengono ad essere
genericamente legittimati all’azione, in qualunque momento, tutti i soggetti
che possono in qualche misura avervi interesse, (si è detto dell’emendamento
che consente l’azione al solo diretto interessato), senza la necessaria
selezione di posizioni. Dall'altro lato la proposta del governo si limita a
riproporre meccanicamente i casi di revisione della sentenza di condanna penale
irrevocabile, senza farsi carico della diversa funzione del procedimento di
prevenzione e dei diversi presupposti del provvedimento di confisca, rispetto
al processo penale.
La
proposta governativa - ingiustificatamente generosa nella quantità e qualità di
strumenti posti a disposizione di chiunque adduca un interesse e voglia
aggredire la pronuncia definitiva di confisca - rischia di mettere in
discussione il risultato faticosamente raggiunto nell’ambito del procedimento
di prevenzione, oggi assistito da tutte le garanzie giurisdizionali per il
proposto.
Le
opportunità concesse dal Governo “a chiunque abbia interesse” di impugnare la
confisca, sono apparse del tutto irragionevoli ed incomprensibili se
raffrontate al procedimento di prevenzione che si fonda su precisi presupposti
di legge e nell’ambito del quale tutti i diritti del proposto sono
assolutamente garantiti. Sul punto, opportunamente, il governo ha modificato la
previsione limitandola " al soggetto direttamente interessato". E pur
tuttavia la disposizione dovrà trovare nella sede competente le necessarie
specificazioni al fine di evitare il ritorno dei beni nel circuito criminale.
Abbiamo
sottolineato come non si comprenda il motivo di andare a valutare le
statuizioni definitive del giudice della prevenzione sulla base di
determinazioni di altri giudici, magari con riferimento a nuove prove e nuove
questioni valutate in via del tutto marginale e in una prospettazione mirata
all'accertamento di responsabilità penali, dunque del tutto diversa dalla
impostazione prevenzionistica.
Questo
punto della proposta del governo deve essere eliminato per gli effetti
devastanti che può provocare nel contrasto alla criminalità mafiosa. Non si
tratta solo di non introdurre un argomento che, al pari del tema della
revisione dei processi per i boss detenuti, può suscitare 'speranze' nei
mafiosi, ma si tratta di considerare l'effetto che avrebbe, sull'immagine dello
Stato che fa la lotta alla mafia, l'innesco di molti tentativi dei boss di
recuperare beni precedentemente confiscati, magari sulla base di testimonianze
rese da un parente ignoto venuto fuori all'ultimo momento. Il vulnus per
la collettività e per la lotta alla criminalità di tipo mafioso sarebbe, infine
oltremodo accentuato nel caso in cui i beni già sottoposti a confisca
definitiva, fossero stati destinati a fini di pubblica utilità, con attivazione
di investimenti e realizzazione di programmi economici e finalità sociali.
Occorre dunque tutelare con adeguate previsioni questo genere di situazioni,
pur nel rispetto dei diritti dei terzi di buona fede.
Pensiamo
che la nuova legge delega debba affermare la centralità di alcuni principi, tra
i quali indichiamo:
·
l’assoluto divieto di vendita;
·
la priorità se non l’esclusività dell'assegnazione e della destinazione
sociale dei beni confiscati;
·
una maggiore tutela dei provvedimenti di confisca definitiva
individuando tassativamente i casi specifici e i soggetti legittimati a
proporre istanza di revisione e stabilendo appropriate garanzie laddove il bene
sia già stato assegnato e destinato ad usi sociali;
·
va definita l’ipotesi di consentire lo strumento delle intercettazioni
telefoniche per l’individuazione dei patrimoni illeciti;
·
va rivista la previsione delle attribuzioni della DDA e soprattutto
della DNA in questa materia; in particolare, all’estensione del potere di
proposta in capo al Procuratore Distrettuale corrisponde il potere in capo al
Procuratore nazionale antimafia di coordinamento dell’azione delle DDA;
·
deve essere stabilito esplicitamente il principio della obbligatorietà
dell’azione di prevenzione antimafia;
·
la prevenzione antimafia deve essere estesa a tutti i delitti di cui
all’art. 53 co. 3 bis c.p.p, ai delitti aggravati dalla finalità mafiosa
di cui all’art. 7 D.L. 152/1991, nonché alle ipotesi di concorso esterno in
associazione mafiosa, in maniera che essa raggiunga efficacemente la vasta area
della contiguità che trae, anche indirettamente, profitto dalle attività
illecite dell’associazione mafiosa;
·
estensione dell’applicazione dell’articolo 12 sexies ad altre tipologie
di delitti (ad es. i delitti in campo ambientale - sulle ecomafie - introdotti
dal decreto Ronchi);
·
va affrontato il problema della concentrazione nelle sole DDA del potere
di proposta;
·
vanno rafforzati i poteri del PNA attribuendo facoltà e poteri di
indagine nella materia della prevenzione patrimoniale antimafia anche in
un’ottica di coordinamento dell’attività delle Procure distrettuali, sia nella
fase di acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla formulazione
della proposta, sia nella fase di presentazione della proposta stessa;
·
vanno valutate, già in sede di delega, le conclusioni della Commissione
Fiandaca e della commissione di studio del Commissario per i beni confiscati in
materia di tutela dei terzi;
·
va previsto un Albo Nazionale degli amministratori con compiti di
vigilanza e a predisposizione di un catalogo di obblighi e di adeguate
sanzioni;
·
va prevista una Agenzia nazionale per i beni confiscati con
articolazioni a livello provinciale di cui vanno indicate funzioni e compiti.
Su
queste indicazioni e su altre che dovessero emergere la Commissione deve
rivolgere al Parlamento un indirizzo per la rapida definizione della riforma
della normativa in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni
sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
Il
disegno di legge presentato dal Governo è in discussione in Aula nella Camera
dei deputati: ma l'approssimarsi del termine della legislatura lascia intendere
che esso non troverà definitivo approdo.
Ed è
amaro dover considerare che si tratta del male minore posto che il
disegno di legge che la maggioranza parlamentare avrebbe portato ad
approvazione non risponde ai problemi reali o dà risposte sbagliate o insoddisfacenti.
Quel progetto ha collezionato – come spesso è accaduto in questa legislatura in
tanti altri settori, a cominciare dalla giustizia - l’insoddisfazione e le
proteste di tutti i soggetti impegnati sul campo, dai magistrati dei tribunali
di prevenzione, ai dottori commercialisti, alle migliaia di persone, enti
associazioni, firmatarie dell’Appello lanciato da Don Liugi Ciotti e Libera,
contro la proposta di legge del Governo, a tanti settori delle forze
dell’ordine e dell’Amministrazione dell’interno.
Davvero
il Governo e la sua maggioranza parlamentare sono riusciti a scontentare tutti:
vien da chiedersi con chi si siano consultati per approntare quel progetto.
Noi
abbiamo esplicitato le nostre posizioni nella Relazione di minoranza, ma è particolarmente
significativo che su di esse vi sia non solo la convergenza dei tanti soggetti
prima indicati, ma anche quella particolarmente qualificata della Direzione
Nazionale antimafia, istituzione che ha una qualificata postazione
istituzionale per valutare la rispondenza delle proposte normative alle
esigenze e del Paese in tema di lotta alle mafie.
Ebbene
tanto il dott. Piero Luigi Vigna, quanto l’attuale PNA , il dott. Piero Grasso
non hanno mancato di far sentire la loro voce. Quest’ultimo nella sua audizione
in commissione ha affermato:
“Per quanto riguarda i beni confiscati, non ho avuto modo di esprimermi
mai, ma la posizione del mio ufficio e la mia personale, che viene
dall'esperienza che ho avuto anche come procuratore di Palermo è naturalmente
quella di un'esperienza drammatica nel senso che, pur non avendo competenze, la
procura di Palermo riceveva quasi giornalmente amministratori giudiziari che
avevano problemi sul territorio. Allora, pur essendo il tribunale ad avere il
rapporto con gli amministratori (era il tribunale che li nominava e che gestiva
tutte le loro competenze), si rivolgevano alla procura, che non aveva
competenze, perché quest'ultima faceva poi da tramite con i carabinieri o con
la Guardia di finanza sul territorio per tutti i problemi che avevano gli
amministratori, o meglio, quelli che venivano da noi; quelli che non ci
venivano evidentemente avevano risolto in altro modo, il che fa immaginare
questo problema sul territorio in maniera drammatica. Ho parlato della mia esperienza
siciliana, ma anche in altre zone, per esempio in Calabria, abbiamo trovato
beni che erano ancora in possesso dei mafiosi che li avevano avuti confiscati
in maniera definitiva. In un caso, alcuni cacciatori erano andati per cacciare
sul terreno confiscato non ancora utilizzato: ebbene, sono stati cacciati da
alcuni figuri che gli hanno detto che lì non dovevano nemmeno cacciare. Un
terreno confiscato: questo è un problema. Altro che beni demaniali: siamo di
fronte a beni confiscati che lo Stato non riesce a prendere in gestione, non
riesce nemmeno a fare uno screening su quelli che sono stati liberati dalla
presenza mafiosa e quelli che invece non lo sono. Allora il problema del
demanio come istituzione che li ha gestiti finora devo dire che non ci lascia
tranquilli. Se dovessi scegliere (ma capisco che è una strada in salita, mi
dispiace) li darei al Ministero dell'interno, perché poi talvolta ci deve
essere l'intervento dei carabinieri. Capisco che il problema oggi è
impraticabile, che c'è una legge in dirittura d'arrivo, però non me la sento di
non rappresentare questa situazione che per noi è e rimane comunque drammatica.
Allora, pensare che il gradimento del tribunale sulla nomina di un
amministratore possa risolvere il problema (perché penso che poi alla fine sia
questo l'aggancio con il giudiziario) e poi pensare di togliere sostanzialmente
all'autorità giudiziaria, in pendenza di sequestro, non avendo ancora la
confisca definitiva, la gestione, l'amministrazione dei beni, penso che dia
qualche problema non dico anche di ordine costituzionale, ma certamente di
prerogative dell'autorità giudiziaria che vengono meno per quanto riguarda il
periodo del sequestro e fino alla confisca in materia di amministrazione dei
beni confiscati. Quindi, vi sono motivi di carattere funzionale, motivi di
carattere strumentale, motivi di carattere ordinamentale.
Per quanto riguarda poi la revisione, il problema per noi è la certezza.
Se questo bene confiscato deve avere un'utilità, se deve essere affidato a
qualcuno che ne deve trarre un'utilità, allora è importante la certezza
dell'assegnazione del bene a fini di investimento, al fine di poter gestire
questo bene. La revisione certamente non rende tranquilli in proposito. Sarà un
problema psicologico, perché magari le ipotesi di revisione si potrebbero
contare sulle dita di una mano, però diciamo che il problema della revisione da
parte di chiunque vi abbia un interesse tutelato dall'ordinamento
determinerebbe una situazione di incertezza nei rapporti giuridici che vanificherebbe
in un certo senso la sua destinazione. Pensavo ad una soluzione che in qualche
modo ci può venire dai principi generali della nostra Costituzione, secondo cui
la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo, essere espropriata per motivi di interesse generale. C'è già questo
principio: perché non cercare di includerlo nella confisca dei beni? Se vengono
fuori delle situazioni di terzi che non erano stati tutelati, delle situazioni
che prima non erano conosciute, perché non sostituire alla restituzione del
bene un indennizzo, una somma equivalente al valore effettivo del bene al
momento del sequestro? Penso che questa soluzione dell'indennizzo potrebbe
salvare la certezza dell'assegnazione del bene confiscato e nel contempo
ristorare il proprietario del bene che risulti privato dello stesso. Dove
prendere i soldi per l'indennizzo: naturalmente diventa un problema, ma si
potrebbe finanziare con la stessa gestione dei beni confiscati.”
E’
appena il caso di notare come nella Relazione di maggioranza sia stata
del tutto occultata l’ampia e fiera opposizione che trova nella società
civile nel Paese la proposta governativa (rectius della maggioranza
parlamentare della Commissione) e come il netto dissenso del Procuratore
Nazionale antimafia sia stato ridotto ad un mero cenno.
L’elaborazione
della dottrina e le soluzioni della giurisprudenza in questi anni hanno
evidenziato i tanti problemi e i limiti dell'attuale disciplina in
tema di contrasto patrimoniale alle mafie e, in primis, delle misure di
prevenzione di tipo patrimoniale. Nella prossima legislatura dovrà
avviarsi una grande campagna di monitoraggio e ascolto - ciò che non è stata in
grado di fare questa Commissione antimafia - per acquisire tutti i dati e
tutti gli elementi conoscitivi indispensabili per tempestivo e condiviso
riordino della materia, frutto di una elaborazione meditata.
Nel
tempo necessario alla definizione di un riordino normativo condiviso, occorrerà
istituire nella prossima legislatura una struttura che si faccia carico del
coordinamento già assicurato dall’Ufficio del Commissario per i beni
confiscati,assurdamente abrogato dal governo.
L'occasione
della riforma della disciplina, infatti, non può essere sciupata con l'adozione
di norme sbagliate che rischiano di mettere in discussione i risultati
tanto faticosamente in questa materia, anche grazie al lavoro e al
sacrificio di tanti cittadini, magistrati e forze dell'ordine.
Mafia e
economia. Gli appalti: la riduzione del numero delle stazioni, il controllo dei
cantieri, le clausole di gradimento nei protocolli di legalità di nuova
generazione
La
penetrazione delle mafie nell’economia e in specie nel settore degli appalti
pubblici è stato costantemente denunciato all’attenzione della Commissione in
tutte le missioni compiute nel territorio nazionale.
Le
stesse audizioni a Palazzo S. Macuto, oltreché gli studi e le relazioni
periodiche presentate la Parlamento dalle forze di polizia, così come le
relazioni dei Procuratori generali in occasione delle inaugurazioni dell'anno
giudiziario, confermano l'importanza dell'azione di contrasto in questo
specifico campo.
L'allarme
va sicuramente condiviso proprio perché le ingenti risorse finanziarie,
nazionali ed europee, destinate alla realizzazione di attività e opere
pubbliche, non possono sicuramente non attirare l'attenzione della criminalità
organizzata, specie nelle zone di tradizionale insediamento.
E
invece l’atteggiamento del Governo è stato di colpevole sottovalutazione di
questo decisivo comparto del contrasto antimafia.
Sono
mancate, infatti, specifiche iniziative mirate ad elevare le difese delle
procedure dalle infiltrazioni e dai condizionamenti delle organizzazioni
mafiose, tanto più necessarie in una fase in cui, come ha confermato, in
occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione con parole preoccupate: ''l'economia mafiosa
rappresenta una minaccia gravissima alla democrazia e all'economia legale posto
che con la sua 'immanente presenza'', mantiene ancora la capacità di imporre le
strategie generali dell'organizzazione, che continua ad esercitare un violento,
arrogante ed esteso controllo sulle attività economiche, sociali e politiche
del territorio ''.
Maggioranza
parlamentare e governo si sono invece ispirati alla filosofia della
"convivenza", autorevolmente preannunciata proprio dal ministro alle
infrastrutture Lunardi.
Le
mafie costruiscono il loro sistema anche attraverso una rete di alleanze che
riguardano non solo il mondo delle professioni e dei ceti intellettuali, ma
anche dei pubblici ufficiali e le autorità di governo degli enti locali o
degli enti economici, di coloro insomma che dovrebbero assicurare l’osservanza
delle leggi, ed invece talvolta obbediscono alla mafia, quando non si fanno
sostituire direttamente da essa nell’esercizio dei pubblici poteri.
Le
mafie, oggi, programmano l’accesso alla spesa pubblica fidando sui rapporti
privilegiati costruiti con la classe politica o con settori importanti di essa,
rapporti consensuali o anche su base corruttiva.
Forti
dell’accumulazione di ingenti risorse e capitali, le mafie entrano nell’economia
legale e si intrecciano ad essa a prescindere dall’esercizio della
intimidazione e della violenza sicchè diventa più difficile scorgere l’impresa
mafiosa e neutralizzarla.
Le
mafie sanno usare gli strumenti del diritto commerciale e di quello societario,
sanno mascherarsi, occultare la loro vera natura.
Un
inquinamento che ha prezzi altissimi: perché il loro ingresso sul mercato
legale determina distorsioni e squilibrio, uccide le imprese sane che non
possono contare su capitali illeciti, non possono non rispettare i diritti dei
lavoratori, le regole del mercato.
Alcune
organizzazioni di tipo mafioso come la ’ndrangheta in Calabria uniscono una
forte presenza nei mercati illeciti alla penetrazione nei circuiti legali.
Altre, come alcuni gruppi camorristici, si specializzano soprattutto in affari
illegali; mentre Cosa nostra negli ultimi anni ha orientato sempre più la sua
iniziativa verso l’intreccio tra criminalità ed economia legale. Questo
intreccio è comunque sempre in varia misura presente nelle associazioni di
stampo mafioso: è a base della loro forza e della loro pericolosità
sociale.
Se
tutto ciò è vero, l’obiettivo fondamentale da proporre è la liberazione della
società e dell’economia, nel mezzogiorno e nel paese (le opere pubbliche, gli
investimenti, le attività finanziarie) dall’influenza criminale, dalle
distorsioni che essa provoca nella vita democratica, dai vincoli e dai costi
del potere mafioso.
L’Italia
nel suo insieme ha bisogno di un nuovo sviluppo del mezzogiorno. L’Italia ha
bisogno di competitività, di mercato e quindi di regole: ha bisogno di
un’economia libera dall’illecito e dall’illegalità.
Sono
necessarie in questa prospettiva nuove politiche pubbliche: dopo le norme legislative
volute dalla destra in materia di infrastrutture, che hanno aperto spazi alla
penetrazione mafiosa, dopo le leggi che hanno favorito interessi particolari
colpendo l’indipendenza e l’autonomia dell’ordine giudiziario, dopo la
depenalizzazione sostanziale del falso in bilancio, dopo gli scandali
finanziari che hanno svelato la debolezza dei controlli, dopo le norme che
hanno consentito e premiato il rientro in forma anonima dei capitali
illecitamente trasferiti all’estero, è il momento di voltare pagina.
Sono,
dunque, urgenti e necessari interventi sul piano normativo ed operativo, volti
a prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti delle opere pubbliche a
partire dalla possibilità di disporre intercettazioni preventive.
Altrettanto
importante sarebbe definire meglio il ruolo della DIA che potrebbe svolgere una
significativa azione informativa ed investigativa se non fosse penalizzata dai
tagli finanziari imposti dal Governo.
In tema
di infiltrazioni mafiose nell'economia e negli appalti pubblici, le forze
dell'ordine (sono recenti le polemiche sulla stampa per l'inadeguatezza della
legislazione evidenziata dal Prefetto di Reggio Calabria Luigi De Sena, che
“favorisce di fatto le infiltrazioni") e la magistratura hanno
ripetutamente segnalato l'inidoneità delle disposizioni di legge - in
particolare della c.d. "legge obiettivo" - a prevenire la
partecipazione delle cosche mafiose specie nel campo del subappalto e dei
noli. Un siffatto pericolo è stato espressamente denunciato alla Commissione
dal Procuratore nazionale antimafia dott. Piero Grasso, e dal suo predecessore
dott. Piero Luigi Vigna, in occasione delle rispettive audizioni. E, in realtà,
manca un efficace sistema di controlli che riguardi i diversi piani interessati
dalla realizzazione dell'opera pubblica: dal controllo del territorio,
che lo Stato non riesce ad assicurare in talune zone del Paese, alla
scarsa capacità di monitorare e controllare i flussi finanziari con
l'attivazione dei dispositivi antiriciclaggio, alla limitata disponibilità di
strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale, atteso lo
scenario economico sovra nazionale nel quale si inscrivono le opere pubbliche
di maggior rilievo. Significative a tal riguardo le indagini di un procedimento
penale relativo alle infiltrazioni mafiose nelle attività legate alla
realizzazione del ponte sullo stretto di Messina (cd operazione Brooklyn), le
quali hanno evidenziato proprio la mancanza di un organico sistema di
prevenzione di quelle infiltrazioni.
In
effetti, già nella relazione di accompagnamento al disegno di legge-delega era
possibile individuare la logica della “legge-obiettivo”, che, ai fini del
riconoscimento della legittimità politica e giuridica dell’opera da realizzare,
riteneva sufficiente l’identificazione dell’opera stessa come obiettivo
strategico. Come dire che il fine giustifica i mezzi, a nulla valendo le
innumerevoli, qualificate, voci che da tempo individuano proprio la fase
dell’esecuzione dei lavori come uno dei momenti in cui maggiore è il rischio
che le organizzazioni mafiose si approprino di fondi pubblici per accrescere il
proprio dominio ed il proprio prestigio sul territorio.
Il
fatto che un’opera venga riconosciuta come obiettivo strategico per il Governo
giustifica, dunque, la disapplicazione di tutte le altre norme che con fatica,
nel corso degli anni, sono state emanate al fine di creare un sistema normativo
che, nel rispetto dei principi posti in sede comunitaria, fosse altresì
funzionale a prevenire il rischio di infiltrazione della criminalità
organizzata negli appalti pubblici.
Tra le
norme poste dalla “legge obiettivo” vi è l’affidamento della realizzazione
delle infrastrutture strategiche ad un unico contraente generale o
concessionario; il soggetto aggiudicatore ha l’obbligo di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di
beni e servizi solo nel caso in cui l’opera da realizzarsi sia finanziata
prevalentemente con fondi pubblici, in ogni caso con soggezione ad una disciplina
derogatoria rispetto alla legge quadro sui lavori pubblici per tutti gli
aspetti non rilevanti per la disciplina comunitaria.
La
stessa definizione della figura del contraente generale fornita dalla norma di
attuazione è chiaramente mirata a liberare il soggetto dall’obbligo di rispetto
“a valle” delle norme dell’evidenza pubblica.
A
differenza del concessionario di opera pubblica che deve realizzare in
proprio i lavori affidati, infatti, il general contractor può scegliere
liberamente i sub-appaltatori, senza alcun vincolo normativo del genere di
quelli tradizionalmente posti a presidio dell’imparzialità e della correttezza
della scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, salvo le
limitazioni derivanti dall’obbligo di osservanza della disciplina comunitaria.
Peraltro,
ogni volta che il general contractor risulta affidatario di progetti
finanziati anche solo prevalentemente con denaro privato, le scelte contrattuali
successive restano svincolate da ogni profilo di tipo pubblicistico.
La
rilevanza dell’evidenza pubblica, dunque, rimane confinata alla fase
dell’affidamento dei lavori al contraente generale.
Poiché
l’esperienza ha dimostrato che spesso il condizionamento mafioso del mercato
degli appalti viene dimostrato proprio attraverso le indagini volte alla
ricostruzione delle manovre fraudolente e delle tecniche di manipolazione che
hanno eventualmente segnato la fase dell’aggiudicazione dell’appalto, è
concreto il pericolo che la liberalizzazione delle scelte del contraente da
parte del contraente generale impedirà di giungere all’accertamento di tali
condizionamenti e la sicurezza dell’intero sistema economico ne potrà risultare
pregiudicata.
Sussistono
seri dubbi che le norme introdotte per la realizzazione di obiettivi strategici
conservino il valore legale a tutela della trasparenza dell’azione
amministrativa e dell’interesse pubblico alla prevenzione del rischio di
infiltrazioni mafiose nel mercato delle imprese interessate alla realizzazione
dell’opera pubblica.
La
tutela di tali interessi, primari per una società che assegni un valore
concreto alla legalità, resta infatti affidata ad una clausola generica
in base alla quale “…L'affidamento al contraente generale, nonché gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti
alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici..””” .
In
definitiva, rimane alta la preoccupazione che anteporre, nella realizzazione di
un’opera pubblica, il risultato tecnico-economico alla finalità di
prevenzione del rischio criminale, non consenta di disporre di adeguati
strumenti ai fini del rilevamento delle condotte dei soggetti coinvolti
nell’esecuzione dell’opera; una norma che appare in controtendenza rispetto
alle esigenze, più volte sottolineate in varie e qualificate sedi, di
potenziare il controllo ogni volta che le connotazioni dei territori
interessati dall’opera e l’entità degli stanziamenti di bilancio per la
realizzazione dell’opera lo consiglino al fine di prevenire il rischio che il
mercato degli appalti di opere pubbliche subisca una contaminazione criminale.
In tema
di appalti va segnalato come nlla seduta del 12 dicembre 2004 della Camera dei
deputati, mentre si esaminava la legge comunitaria nella parte in cui prevedeva
l’adeguamento alle direttive europee della legislazione italiana in materia di
appalti, il Ministro per le politiche comunitarie, Rocco Buttiglione, assicurò
che il governo avrebbe usato la delega solo per l’adeguamento della
legislazione italiana ai criteri europei e non per “ridisciplinare l’intera
normativa vigente nel settore degli appalti pubblici”. Sulla base di questa
assicurazione la Camera votò la delega al governo.
Contrariamente
alle formali assicurazioni del ministro e violando gravemente i limiti stessi
della delega ricevuta, il Governo ha redatto addirittura un Codice generale
degli appalti pubblici.
Ne
deriva l’assoluta incostituzionalità del testo preparato dal governo che non ha
ricevuto alcuna delega dal Parlamento per un codice generale degli appalti, ma
solo per il coordinamento tra legislazione italiana e direttive europee.
Di qui
l’invito dei capigruppo dell'Unione rivolto al presidente della Camera in data
17 gennaio 2006, affinchè venga ripristinata la piena applicazione del
principio di lealtà e correttezza istituzionale nei rapporti tra Governo e
Parlamento, tanto più negli ultimi giorni della legislatura.
In
questa sede preme sottolineare come il testo preparato dal Governo si muova nel
senso di esaltare gli aspetti discrezionali nella gestione degli appalti. Si
tratta di una linea già praticata dal governo con la legge obiettivo la quale,
come prima si è visto, non consente un'adeguata tutela ed anzi favorisce
infiltrazioni mafiose.
La
mafia è un vero e proprio ostacolo ed impedimento allo sviluppo delle capacità
competitive di un paese. Il Censis nel 2003 stabilì che la presenza delle mafie
toglie al Mezzogiorno ben il 2,5% del PIL annuo di crescita ed è una tale
“zavorra” che fa scappar via migliaia e migliaia di giovani disoccupati o di
imprenditori, potenziali e non, dalle regioni meridionali. La mafia nega
diritti ed è un ostacolo al dispiegamento di tutte le potenzialità di una
democrazia.
Il
centro destra, dalla seconda metà degli anni ’90 sino alla vittoria elettorale
di Berlusconi del 2001, ha spinto molto sull’idea di fondo che abbassando
l’asticella della legalità lo sviluppo potesse dispiegare tutta la sua forza
dirompente e far conoscere al paese una stagione inedita di crescita della
ricchezza e dell’occupazione.
Legalità
e sviluppo debbono non solo camminare insieme ma via via fondersi per
promuovere partecipazione attiva dei cittadini e degli interessi organizzati
lecitamente e per promuovere una nuova cultura e pratica di governo.
La
lotta alle mafie deve scorrere lungo i binari della legalità costituzionale e
dello sviluppo sostenibile.
Liberare
la società e l’economia dalla mafia significa inoltre impedire l’accesso dei
gruppi criminali alla spesa pubblica, contrastare e rimuovere il dominio sugli
appalti, l’assoggettamento delle imprese attraverso le estorsioni e l’usura.
Anche questi sono campi di azione nei quali non bastano le norme penali, ma è
necessario un impegno istituzionale e sociale assai più vasto.
Va
ribadita la necessità di escludere dalla gestione della spesa pubblica
l’intermediazione discrezionale della burocrazia e della politica.
È ormai
chiaro che l’intermediazione costituisce un canale d’ingresso della mafia sia
nell’economia che nelle Istituzioni. Spesso si instaura un rapporto perverso
che trascina l’intermediazione in un succedersi di passaggi che partono dalla
dimensione burocratica e si spingono via via verso la fase clientelare per poi
raggiungere il livello affaristico e mafioso. Il ridimensionamento
dell’esperienza del credito d’imposta è esemplificativo di come in questi anni
nel Mezzogiorno l’attuale Governo abbia spezzato il legame tra sviluppo e
legalità che si era faticosamente costruito. Ecco perché incentivi e
investimenti pubblici devono prevedere il superamento dell’intermediazione
attraverso un nuovo ruolo che dovranno svolgere le regioni, gli enti locali e
lo stesso Governo nazionale.
In tema
di appalti la Commissione approvato nella seduta del 28 maggio 2002 un
documento che indica talune soluzioni utili al fine della prevenzione delle
infiltrazioni mafiose nell’economia, che continua a rimanere il punto cruciale
del contrasto contro tutte le mafie.
Dopo di
allora il tema delle infiltrazioni mafiose nella economia non è stato oggetto
di u alcuna iniziativa della Commissione.
E,
invece appare necessario intervenire con una riforma di sistema sulla
legislazione nazionale in materia di lavori pubblici e di appalti.
La
“legge obiettivo” (443/01), approvata dalla maggioranza di centro-destra e i
decreti legislativi in materia di infrastrutture e trasporti hanno
profondamente modificato la disciplina dei lavori pubblici in nome di esigenze
di celerità delle opere e di semplificazione delle regole. Tuttavia, il
bilancio di quattro anni è negativo. Le grandi opere portate a termine
sono in effetti di entità trascurabile e non sembra che i tempi si siano
abbreviati. Le modifiche, puntando alla deregolamentazione del settore e
lasciando mano libera alle concessioni, di fatto hanno indebolito i controlli,
aprendo varchi alle infiltrazioni criminali.
Con il
collegato sulle infrastrutture si è previsto il ritorno agli affidamenti
diretti, senza gare, per i lavori dell’Alta velocità ferroviaria e si è
consentito l’affidamento senza gara per tutti i lavori dei concessionari. E’ un
ritorno al passato, al sistema delle scelte discrezionali con pochi vincoli e
scarse responsabilità. Si riduce la possibilità per la Pubblica Amministrazione
di controllare tempi, costi e qualità dell’opera. E’ un disincentivo alla
qualificazione delle imprese. Si ristabiliscono le varianti in corso d’opera,
si aumenta l’ambito dei subappalti e si allentano su di essi i controlli. La medesima
logica è alla base del decreto legge sulla competitività. Ma deregulation
e discrezionalità non aiutano le imprese a difendersi dalla mafia.
Com’è
noto, l’ingresso negli appalti offre ai gruppi criminali l’opportunità di
gestire posti di lavoro e di acquisire consenso. L’altissimo numero di stazioni
appaltanti rende pressoché impossibile nelle condizioni attuali controllare
questo mercato e quindi sottrarlo alle cosche mafiose. I poteri dell’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici si sono progressivamente indeboliti ed essa
non può certo tenere sotto controllo 24.000 stazioni appaltanti, che operano
nel paese. Occorre ridurre drasticamente il numero di queste. Da un lato
bisogna razionalizzare il sistema, dall’altro potenziare il controllo su scala
regionale e locale attraverso il sistema degli accordi territoriali e degli
Osservatori.
La
Relazione conclusiva (Relatore: on.le Giuseppe Lumia) approvata in data 6 marzo
2001 dalla Commissione parlamentare antimafia della XIII Legislatura, segnalava
"la necessità di razionalizzare il sistema delle stazioni appaltanti
evitandone la frammentazione presso enti locali privi di reali strutture
tecniche ed amministrative realizzando, quantomeno a livello provinciale, una
stazione unica appaltante adeguatamente dotata di strutture amministrative ed
investigative. In tal modo, anche attraverso opportune sinergie tra tecnici ed
investigatori, potrà essere rafforzata l'azione di prevenzione contro i
pericoli di infiltrazione mafiosa." Ricordava, ancora, la predetta
Relazione che "Solo in Sicilia si contano oggi oltre cinquecento
stazioni appaltanti; la legge sulla riforma degli appalti della regione
siciliana, n. 10 del 1993, tuttora inapplicata, prevede invece opportunamente
una sola stazione appaltante per provincia e un'anagrafe regionale"
Occorre
introdurre nuove norme e misure amministrative in materia di lavori pubblici e
di appalti, contro le interferenze criminali, contro le attività estorsive, per
combattere l’economia mafiosa.
La
legge Rognoni - La Torre ha rivoluzionato anche il quadro delle misure di
prevenzione, dando luogo ad un’innovata concezione dell’attività di controllo,
il cui fulcro è stato spostato dalla persona al patrimonio.
Com'è
noto la svolta in parola matura, in prima battuta, con il varo della
fattispecie delittuosa dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.,
nel corpo della quale la caratterizzazione mafiosa di una struttura associativa
promana dall'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento che ne deriva "per acquisire, in modo
diretto o indiretto, la gestione, o comunque il controllo, di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi
pubblici".
Si è
così dischiusa una nuova ed importante prospettiva di controllo preventivo, che
ha spostato il baricentro del controllo dalla persona al patrimonio.
Detto
mutamento prospettico deriva, nella sostanza, dal dato di esperienza in forza
del quale è maturata limpida la consapevolezza di come "il vero tallone
d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano
dietro di sé i grandi movimenti di denaro, connessi alle attività criminose più
lucrose" .
Ha
giocato in questa direzione anche la constatazione che "il ricorso alla
misura di prevenzione patrimoniale si prospetta come più promettente proprio in
una ottica di deterrenza, dal momento che è ragionevole presumere che la
possibilità di subire la confisca delle ricchezze illecitamente acquisite,
operi da fattore che dissuade dalla stessa realizzazione delle attività
delinquenziali destinate a produrle".
Per
quel che afferisce al campo degli appalti di opere e lavori pubblici, e più in
generale dei rapporti economici con la P.A., il legislatore, modificando
incisivamente la disciplina dettata dalla normativa del 1965, ha inteso
contrastare la suddetta penetrazione delle associazioni criminali nelle maglie
dell'azione amministrativa forgiando una serie di cautele sfocianti
nell'adozione di misure di carattere patrimoniale o in decadenze ed effetti
interdittivi di carattere economico-patrimoniale, agganciati alla presenza di
un procedimento di prevenzione o alla sua conclusione.
Il
sistema della trasparenza documentale deve integrarsi con una pratica costante
di controlli all’interno dei cantieri, da parte non solo delle stazioni
appaltanti, ma delle diverse istituzioni pubbliche interessate alla verifica.
Tali controlli rientrano nel coordinamento affidato al prefetto e possono
essere definiti ed attuati sulla base degli accordi territoriali antimafia tra
soggetti sociali ed istituzionali.
Significativa, a tal proposito, la posizione del Procuratore Nazionale
antimafia Pietro Grasso, nel corso della audizione del 22 novembre 2005 “Io
dico che lo Stato deve diventare colui che fa la guardiania nei cantieri,
perché nonostante tutte le leggi che cercano di entrare nella regolazione degli
appalti in maniera da rendere sempre più difficile questo sistema, non c’è
dubbio che abbiamo assistito a situazioni in cui il mafioso entra nel cantiere,
si fa addirittura cedere il lavoro che è stato aggiudicato con tutte le regole
e alla fine, con l’esborso di un 5 per cento per le spese, entra direttamente a
fare i lavori sul territorio. Così abbiamo assistito a scambi degli appalti da
imprese del Nord che si aggiudicano gli appalti al Sud e imprese del Sud che si
aggiudicano gli appalti al Nord e poi, andando a controllare i cantieri, gli
operai delle rispettive imprese erano rimasti nelle zone di origine ed era
solamente un problema contabile, di mettere una etichetta sulla contabilità
dell'impresa.
Detto questo, il problema vero è di affrontare il fenomeno laddove lo si
può verificare fino in fondo, vale a dire sui cantieri. Per far questo, ci sono
delle intese operative con la DIA ed anche con la Guardia di Finanza, oltre che
con le altre forze di polizia, appunto per controllare i cantieri e andare a
vedere sul posto quello che è successo in relazione a certi appalti.
Un altro fenomeno, in questo contesto, è determinato dalle grandi
imprese del Nord che vengono a prendere appalti al Sud, con una sostanziale
cessione, poi, alle realtà locali. Del resto, il meccanismo dell'associazione
temporanea di imprese consente di far lavorare imprese su cui magari non hanno
nulla da ridire da un certo punto di vista societario che però poi sono
collegate con altri ancora che invece sono quelle che agiscono sul territorio.
Questo sistema è chiaramente di difficile accertamento e richiede il massimo
dell'attenzione. Noi stiamo lavorando proprio per questo e la partecipazione a
questo comitato di coordinamento di vigilanza sulle grandi opere da parte dei
magistrati della procura nazionale, soprattutto sui grandi appalti, serve
proprio a dare il contributo della nostra esperienza e a capire tutto quello
che è importante conoscere sui finanziamenti delle grandi opere pubbliche e
sull'attività che viene posta in essere.
Un
nuovo patto antimafia, che parta dal mezzogiorno, che si articoli – ai
diversi livelli regionali e locali – in una pluralità di accordi sul
territorio e che sia capace di sviluppare e generalizzare l’esperienza
dei “protocolli di legalità”. Negli anni passati, sotto il nome di protocolli
si sono realizzate intese, prevalentemente su scala provinciale, promosse dai prefetti,
per il monitoraggio dei fenomeni di infiltrazione criminale nella vita
economica, soprattutto negli appalti, e per coordinare la risposta delle
istituzioni.
Gli
accordi territoriali antimafia devono rafforzarsi, creando luoghi di incontro
stabili, sedi di concertazione e di controllo. Devono coinvolgere i soggetti
sociali ed istituzionali interessati alla legalità. Da una parte le
organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione, i sindacati, le
associazioni e i gruppi di volontariato; dall’altra il prefetto e le
amministrazioni elettive: regione, provincia, comune. Ogni accordo deve
dare luogo ad iniziative comuni, ad incontri periodici tra le rispettive
rappresentanze, stabilendo collegamenti con i Comitati provinciali per l’ordine
e la sicurezza pubblica.
L’attività
di vigilanza sul territorio deve riguardare l’esercizio dei diritti, la tutela
del lavoro, questioni sociali come l’acqua, come lo smaltimento dei
rifiuti, e poi la legalità degli appalti, il fenomeno dell’usura, la lotta contro
il racket.
Occorre
uno screening sul lavoro irregolare che, oltre alla verifica dell’osservanza
delle norme in materia contributiva, serva a conoscere meglio le imprese. I
settori a bassa specializzazione sono quelli dove c’è più lavoro nero e devono
essere tenuti sotto controllo anche con l’istituzione di gruppi di lavoro misti
tra Inps, Inail e Guardia di finanza.
In
questo quadro vanno creati Osservatori territoriali sulla distribuzione idrica,
sullo smaltimento dei rifiuti, sugli appalti, anch’essi in stretto rapporto con
i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e con le autorità
giudiziarie. Per quanto riguarda gli appalti si realizzerà così un sistema di
terminali, capaci di offrire informazioni e supporti all’Osservatorio centrale
e all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che ha condotto fin qui
una vita stentata. Ma è necessario sottolineare che per dare forza ed
effettività a questo tipo di vigilanza occorrerà introdurre misure rigorose e
di trasparenza nella legislazione sui lavori pubblici, che invece durante gli
ultimi anni ha favorito la deregolamentazione, la discrezionalità e
allentato vincoli e garanzie contro la penetrazione criminale. Deve nascere
insomma una rete di controllo, nella quale l’iniziativa per la legalità che
viene direttamente dalla vita sociale (dalle associazioni di imprenditori e
commercianti, dalla cooperazione, dai sindacati), dal volontariato e dai
movimenti antimafia possa incontrarsi ed unirsi con l’azione
istituzionale.
Analisi,
esperienze e proposte di contrasto alle infiltrazioni mafiose sono maturate
recentemente grazie all’attività di molti enti locali che hanno cercato di
costruire modelli, strumenti e politiche atti ad arginare la pervasività del
crimine organizzato, soprattutto nel campo degli appalti, e a contenere il
rischio, sempre alto, di momenti di collusione fra la Pubblica Amministrazione
e il sistema economico affaristico mafioso. Elemento quest’ultimo tra i più
devastanti, che determina al suo realizzarsi una gravissima degenerazione del
ruolo e della funzione delle Istituzioni locali. Particolarmente significativo
è lo sforzo che gli amministratori di alcune realtà stanno producendo,
assumendo il compito di combattere la mafia con strumenti innovativi che spesso
sono il frutto della esperienza e, al contempo, riuscendo ad immaginare e a
concretizzare strumenti politico amministrativi non contemplati da leggi o
regolamenti ma che risultano spesso, lo si vedrà successivamente, di
straordinaria efficacia.
Per
questo vanno qui segnalate le esperienze dei protocolli di legalità di nuova
generazione attuati in diverse realtà territoriali del meridione, tra cui
spiccano per importanza quelli di Napoli, Vibo Valentia, Gela, Valderice,
Bagheria, Casteldaccia e Locri. Una corretta ed efficace politica di
prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad
assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni da
parte della criminalità organizzata nelle attività produttive e segnatamente
nel settore del commercio e dei pubblici esercizi frappone al libero esercizio
dell’attività imprenditoriale.
Il
contrasto al fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle
investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura perseguono
responsabilità connesse all’accertamento di fatti specifici e non assicurano
efficaci azioni preventive.
È
necessario che gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare
tentativi di ingerenza criminale nel settore delle iniziative economiche della
P.A. pongano in essere ogni misura atta a contrastare l’invasiva azione delle
organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata, da attivare in
sede di rilascio delle autorizzazioni amministrative in materia di commercio e
di pubblici esercizi.
Valido
strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato è quello dei “Protocolli di
Legalità” che trovano base normativa nell'art. 15 della legge 241/1990,
relativo agli “accordi tra amministrazioni”, il quale stabilisce che le
pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di
interesse comune.
La
realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza
ed alla individuazione di misure di prevenzione che possano contrastare
l’infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle attività
produttive, passa attraverso l'adozione di queste iniziative.
Ecco,
in concreto, alcune delle iniziative avviate in materia di Protocolli di
legalità:
NAPOLI
Tra i
modelli di accordo stipulati nelle aree del territorio meridionale va anzitutto
indicato come esempio il Patto siglato tra il Sindaco di Napoli ed il Prefetto
della provincia di Napoli, ovvero il protocollo di legalità tra la stessa
Prefettura e la Spa Torno, aggiudicataria di importanti lavori stradali, e,
ancora il Protocollo predisposto dalla Prefettura in materia di appalti.
Tali
strumenti prescrivono il diniego del rilascio ovvero del rinnovo delle
autorizzazioni amministrative stesse e prescrivono, inoltre, la sospensione o
la revoca delle licenze o autorizzazioni già rilasciate qualora
risultassero, a carico dei soggetti interessati direttamente e/o indirettamente
al rilascio delle autorizzazioni amministrative in questione, tentativi o
elementi di infiltrazioni mafiose.
Il
Comune, dal suo canto si impegna ad includere nei propri regolamenti l’obbligo
da parte del competente ufficio comunale ad acquisire dall'azienda
concessionaria del servizio "L'impegno a denunciare alla
Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilità e comunque ogni illegale interferenza ad essa
formulata prima del rilascio dell’autorizzazione o nel corso dell’esercizio
delle attività oggetto dell’autorizzazione stessa, anche attraverso suoi
agenti, rappresentanti o dipendenti”; il mancato rispetto di tale formale
impegno comporta la revoca dell'autorizzazione.
Dal suo
canto l’ufficio Antimafia della Prefettura, procede ad effettuare gli
accertamenti preventivi richiesti dal Comune sul conto delle aziende
richiedenti le autorizzazioni amministrative e, qualora vengano rilevati
tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura provvede a trasmettere,
in forma riservata, al Comune di un’apposita informativa per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate.
Va poi
ricordata la già indicata ‘clausola Sirena’, introdotta nei bandi di gara per i
lavori pubblici dal Comune di Napoli. Tale clausola prevede l’impegno, da parte
della ditta che si aggiudica i lavori, di denunciare eventuali tentativi di
estorsione, pena l’esclusione dall’albo degli appaltatori delle opere del Comune.
Significativo che tale clausola sia stata inserita anche nella Legge Regionale
sugli appalti.
GELA
Per
eliminare le offerte anomale, in genere concordate per orientare l’affidamento
della gara d’appalto e per scoraggiare eventuali tentativi di turbativa, il
Sindaco di Gela ha emanato alcune interessanti direttive in materia, a tutela
della Pubblica Amministrazione nel momento dell’affidamento del lavoro e quindi
della scelta del contraente.
Infine,
particolarmente significativo e innovativo risulta il Protocollo di Legalità,
stipulato con la Prefettura di Caltanissetta, che supera la passata richiesta
di informazioni fornite con scialbi certificati antimafia per passare, invece,
alle ben più efficaci informative che il Comune, fra l’altro, richiede alla
Prefettura ancor prima dell’apertura delle offerte, riservandosi di escludere
le ditte non in regola. Inoltre il Protocollo dà un grande contributo alla
lotta contro il lavoro nero e la mancanza di sicurezza nei cantieri.
CASTELDACCIA
Il
Consiglio Comunale di Casteldaccia, altra cittadina a pochi Km da Bagheria, al
centro sempre del territorio condizionato dalle famiglie vicine al boss
Provenzano, ha elaborato ed approvato un Ordine del Giorno in Consiglio
Comunale, quasi un decalogo di ciò che le forze politiche e gli amministratori
devono fare per mettere al centro della loro azione la trasparenza, la lotta
alla mafia, per la liberazione del territorio e delle Istituzioni.
BAGHERIA
L’Amministrazione
comunale di Bagheria, cittadina posta al centro del “grande mandamento” di
Bernardo Provenzano, per arginare il dilagante fenomeno delle estorsioni –
attività fondamentale e assolutamente di gran lunga la più redditizia delle
famiglie mafiose legate al vertice di Cosa Nostra – ha cominciato ad escludere
dall’aggiudicazione delle gare quelle ditte note all’Amministrazione per avere
pagato il pizzo e non averlo denunciato.
VALDERICE
L’Amministrazione
di Valderice (provincia dii Trapani), facendosi carico della necessità di far
continuare a lavorare le imprese sottoposte a sequestro o a confisca, tenuto
conto dell’importanza di non disperdere un patrimonio anche lavorativo e
togliere argomenti alla facile propaganda interessata di chi sostiene che la
mafia produce ricchezza e lavoro mentre la legalità li mette a rischio, ha
messo nei propri bandi questa particolare clausola: “L’impresa
aggiudicataria è obbligata a effettuare la commessa di fornitura, nella misura
di almeno il 30% dell’intero fabbisogno necessario, in favore di quelle imprese
presenti nella provincia di Trapani, sotto sequestro penale preventivo o
confiscate, operanti nel settore della produzione e vendita di materiali edili
e sottoposte ad amministrazione controllata dello Stato. Detto obbligo sussiste
purchè le predette imprese confiscate siano disponibili ad effettuare le
forniture al prezzo più basso tra quelli offerti da altre ditte operanti nel
medesimo settore della produzione e vendita di materiale edile. Detti preventivi
dovranno in ogni caso essere prodotti in originale alla S.A. e costituiranno
parte integrante della documentazione di gara.”
LOCRI
Dopo
l’omicidio del dott. Franco Fortugno, la Giunta municipale di Locri, al fine di
rafforzare le difese contro l’infiltrazione delle organizzazioni criminali
negli appalti e nell’economia pubblica e privata, ha approvato una delibera con
cui adotta formalmente le clausole del Patto di integrità della Lega delle
Autonomie locali, il Protocollo d’intesa tra l’Autorità di vigilanza sui Lavori
Pubblici e l’Alto Commissario contro la corruzione e delle ”clausole di
gradimento” aggiuntive volte ad evitare distorsioni nelle gare di appalto
bandite dal Comune.
Convenzione
ONU di Palermo
Emblematica
della mancanza di attenzione ai temi della legislazione antimafia del
Governo Berlusconi e della sua maggioranza parlamentare, è senza dubbio la
vicenda della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale di Palermo.
La
Commissione parlamentare antimafia, in adempimento dei compiti fissati dalla
Legge istitutiva, ha affrontato temi del contrasto alla criminalità organizzata
transnazionale in relazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
aperti alla firma nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000.
L’approfondita
discussione ha individuato profili tecnici e argomentazioni politiche che
possono validamente integrare e arricchire il disegno di legge n. 2351
presentato dal Governo il 26 giugno 2003, onde pervenire a soluzioni
legislative che rendano il contrasto alla criminalità transnazionale ed alle
mafie italiane il più efficace possibile.
All'esito
del dibattito, la Commissione, con voto unanime del 23 marzo 2004, ha
rassegnato al Parlamento il proprio contributo auspicando che i contenuti
della legge di ratifica, attraverso l'introduzione di appropriate innovazioni e
riforme della normativa nazionale vigente, consentano una proficua esecuzione
in Italia del trattato mondiale contro la criminalità transnazionale.
La
Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale, aperta alla firma a
Palermo il 12-15 dicembre 2000, e i protocolli relativi sul traffico di migranti,
sulla tratta di esseri umani e sul traffico di armi da fuoco e relative
munizioni, costituiscono uno strumento particolarmente importante poiché
vincolano giuridicamente le nazioni firmatarie impegnandole ad una lotta più
incisiva contro il crimine organizzato.
La
Convenzione punta ad armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i paesi
affinché si possa affermare con certezza che un reato resta tale in qualsiasi
paese. E, se i paesi varano o aggiornano la legislazione interna vigente sulla
criminalità transnazionale, saranno in grado di collaborare nelle indagini, nel
procedimento giudiziario e nella esecuzione delle pene.
Ecco,
in sintesi, gli impegni che i paesi di tutto il mondo dovranno assumere ai
sensi della Convenzione ONU di Palermo:
·
incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad
associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio
alla giustizia;
· stabilire la responsabilità
degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
· adottare misure contro il
riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
· proteggere coloro che
testimoniano contro il crimine organizzato, anche attraverso le video
conferenze;
· rafforzare la cooperazione in
ordine al trasferimento di giudizi, all'estradizione, al sequestro e alla
confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e
giudicare gli indiziati;
· incentivare la prevenzione
della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
· fornire le necessarie risorse
finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere
congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.
Importanti, poi, i tre protocolli aggiuntivi che esaltano l'incidenza
della Convenzione in particolari settori di interesse del crimine
transnazionale.
Il
Protocollo sul traffico di migranti, concerne un settore nel quale la
criminalità ha assunto una spiccata dimensione transnazionale, mentre
l'eterogeneità delle politiche nazionali rappresenta spesso un ostacolo ad
un'efficace attività di prevenzione e repressione.
Il
Protocollo contro il traffico di persone, in particolare donne e bambini, è
destinato a contrastare, con ulteriori strumenti, ancora più mirati rispetto a
quelli previsti dalla Convenzione, il fenomeno mondiale della tratta, con
particolare accentuazione delle misure specifiche di prevenzione e di
protezione delle vittime, spesso ingannate ed indotte ad emigrare contro la
loro volontà o con un consenso viziato.
Il
Protocollo sulle armi leggere da fuoco, adottato alla fine di maggio del 2001,
cinque mesi dopo gli altri strumenti, si pone l'obiettivo di contrastare
l'illecito traffico nella materia, anche mediante misure che rendano
obbligatoria l'identificazione dell'arma e permettano, così, di individuare il
produttore, l'importatore e il distributore dell'arma.
La
necessità che la politica affronti risolutamente la lotta alla criminalità
organizzata sopranazionale era stata sottolineata con straordinaria
lungimiranza da Giovanni Falcone: "La via decisiva per combattere la
criminalità organizzata presuppone una collaborazione internazionale energica
ed efficace e richiede la predisposizione di una legislazione internazionale
adeguata".
Fino a
qualche anno fa, infatti, i parlamenti ed i governi di tutti gli Stati, si
preoccupavano di garantire la tutela della legalità e della sicurezza
nell'ambito dei confini nazionali.
Oggi
non è più così.
Oggi il
crimine organizzato riesce a muoversi attraverso tutti i Paesi del mondo perché
ha approfittato della liberalizzazione dei mercati e del progressivo
abbattimento delle barriere nazionali nella circolazione delle persone delle
merci e dei capitali.
Il tema
delle nuove mafie e della criminalità transnazionale ha quindi assunto un
rilievo centrale nell'analisi del fenomeno della criminalità organizzata e di
tipo mafioso.
Le note
strutturali del crimine organizzato sono costituite proprio dalla dimensione
transnazionale delle sue attività, dalla integrazione tra i diversi gruppi
criminali operanti in settori e in territori diversi, dalla disponibilità di
ingenti somme di danaro, attraverso le quali penetra nel mercato e nella
società, distorcendone le regole.
I
processi che hanno influito direttamente su di una tale evoluzione del crimine
sono stati da tempo individuati nella globalizzazione dell’economia e nelle
grandi migrazioni di persone dalle parti povere del mondo a quelle ricche.
La
Relazione finale della Commissione antimafia della XIII Legislatura, ha
sottolineato come "la transnazionalità del crimine organizzato e mafioso,
non costituisce solo un aspetto particolare ed eccezionale, seppur importante,
del fenomeno della criminalità organizzata: il carattere transnazionale oramai
connota di sé, in modo ordinario, ogni importante attività criminale
organizzata."
La
lotta ad una siffatta criminalità organizzata è oggi una priorità politica
tanto per gli Stati nazionali quanto per i grandi soggetti internazionali.
E' dunque significativo che il primo accordo internazionale promosso
dall'ONU nel ventunesimo secolo riguardi proprio questa materia.
La straordinaria importanza
della Convenzione di Palermo consiste nella presa di coscienza da parte degli
Stati firmatari della ineluttabile necessità di dotarsi di strumenti
ordinamentali adeguati rispetto all’evoluzione criminale.
Grandi,
in effetti, sono le prospettive di efficace e concreta collaborazione che si
aprono alle attività degli Stati contro il crimine organizzato.
In tal
senso è diffusa la consapevolezza che occorre il più rapidamente possibile
rendere efficace in Italia quel fondamentale strumento di contrasto del crimine
organizzato. E ciò non solo per l'alto valore simbolico che assume la ratifica
di un Paese come il nostro, che è segnato dall'azione pervicace del crimine
mafioso ma è altrettanto determinato e fermo nella battaglia contro di esso, ma
perché da quell'atto di ratifica e dalle disposizioni di accompagnamento,
deriverebbe un concreto miglioramento delle condizioni normative ed operative
della lotta degli Stati, della magistratura e delle forze dell'ordine contro le
mafie, vecchie e nuove.
Lo strumento della Convenzione servirà come spinta innovatrice per tutti
gli Stati che hanno preso parte ai lavori: servirà a quei Paesi che non hanno
ritenuto finora di essere interessati dalla criminalità internazionale, per
dotarsi di strumenti legislativi innovativi; servirà anche a Paesi come
l’Italia i quali, pur essendo già dotati di una pluralità di strumenti
normativi specifici – perché tristemente interessati da gravi fenomeni
criminali -, non possono venire meno alla necessità che tali strumenti vengano
adeguati ed aggiornati.
L’occasione della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e
dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale
va dal Parlamento opportunamente colta per introdurre nell’ordinamento
nazionale modifiche ed aggiornamenti che rendano lo specifico comparto
normativo già esistente compatibile con la disciplina dell’accordo. D’altro
canto, l’occasione appare propizia per introdurre nuovi strumenti legislativi
rispondenti nella sostanza alla volontà espressa dalle Nazioni Unite negli
accordi sottoscritti a Palermo nel dicembre del 2000.
Effettivamente la Commissione aveva indicato al Parlamento la necessità
di inserire nella legge di ratifica della Convenzione numerose e opportune
integrazioni alla legislazione nazionale antimafia. E infatti nel documento si
legge “Affrontando il merito delle questioni sottese dagli accordi citati, è
opportuno spendere alcune considerazioni in ordine alla disciplina
antiriciclaggio. Essa rappresenta uno dei punti salienti, a dimostrazione della
sussistenza di un pericolo reale per l’economia derivante dalla rilevante mole
di denaro illecito in circolazione nei mercati finanziari.
A tale riguardo va rilevato, in primo luogo, come il nostro Paese si sia
dotato, fin dal 1991 (D.L. n. 143), di una disciplina adeguata ed efficace che,
prevedendo gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione
delle operazioni e di segnalazioni di movimentazioni sospette, ha anticipato i
capisaldi delle misure antiriciclaggio individuati proprio dalla Convenzione in
esame (art. 7 paragrafo 1 lett. a).
Si ritiene indispensabile dare piena attuazione alla normativa di
settore, con particolare riferimento all’operatività dell’Anagrafe dei rapporti
di conto e di deposito alla cui istituzione – prevista dall’art. 20, comma 4,
della legge n. 413 del 1991 – si è dato luogo mediante decreto
interministeriale n. 269 del 2000 ma che, tuttavia, difetta dell’ulteriore
normativa di attuazione.
Malgrado anche la legge n. 350 del 2001 non abbia inciso sulla
disciplina antiriciclaggio, richiamandola anzi espressamente, la Commissione
ritiene debba compiersi uno sforzo ulteriore, al fine di rendere le attività
economiche assolutamente trasparenti e identificabili nei soggetti interessati
(soprattutto, sotto il profilo sostanziale) nonché rintracciabili i percorsi
dei flussi di denaro.
Recenti scandali finanziari, ancorché allo stato non risultino
coinvolgimenti di soggetti riferibili ad organizzazioni criminali, hanno
dimostrato l’esistenza di punti critici del sistema, di cui è naturale ritenere
possano avvalersi anche le organizzazioni criminali.
Deve, quindi, considerarsi indispensabile un esame complessivo della
normativa vigente, allo scopo di migliorarne l’efficacia, oltre che
l’effettività applicativa, nonché di eliminarne profili contrari ai principi
sanciti dalla Convenzione di Palermo.
Premesso che la recente legge sulla tratta di
persone (L.11.8.2003 n. 228) e il t.u.
286/98 relativo alla disciplina sugli stranieri possono intendersi come una
sorta di ratifica anticipata dei due Protocolli allegati
alla Convenzione di Palermo, il disegno di legge
n. 2351 persegue l'obbiettivo di adeguare l'ordinamento interno alle esigenze di prevenzione e contrasto al crimine transnazionale
enunciate dalla Convenzione e dai Protocolli
delle Nazioni Unite adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Ai fini della Commissione
parlamentare antimafia quel che rileva è considerare se talune delle modifiche normative che si intendono
apportare al corpus delle disposizioni
sostanziali e processuali vigente siano in grado di condizionare, agevolandola o meno, l'attività delle forze di polizia
e della magistratura inquirente nel vitale
settore del contrasto al crimine transnazionale.
Un primo punto fondamentale
attiene alla scelta operata nel DDL di attribuire rilievo penale al dato che un
determinato reato sia stato perpetrato in un contesto criminale transnazionale o internazionale.
A tal fine, il testo in esame
ha previsto l'introduzione di una specifica circostanza aggravante che sanziona l'ipotesi in cui si sia in
presenza di un «reato di natura transnazionale»
da stimarsi «grave» ai sensi dell'art. 2
lettera b)- della medesima Convenzione.
L'art 2 lettera b)-
Convenzione qualifica, a sua volta, quale «reato grave» ogni fatto punito con una pena detentiva di «almeno quattro
anni nel massimo o con una pena più
elevata».
II testo di legge costringe
l'interprete ad una poco agevole individuazione della fattispecie disciplinata, atteso che la disposizione reca
il rinvio plurimo e contestuale a ben tre
ulteriori disposizioni di legge che, come si vedrà, ingenera incertezze per quanto attiene la stessa individuazione
dei reati cui essa è applicabile.
I requisiti che l'art. 4 del
DDL enuncia espressamente per l'aggravamento della pena sono due: l) che il reato abbia natura
transnazionale; 2) che il reato sia grave secondo
il disposto dell'alt. 2 della Convenzione.
L'opzione di attribuire
rilievo alla categoria dei crimini transnazionali costruendola quale mera modalità operativa inerente la commissione del
reato, se da un lato opportunamente «fotografa» la situazione
delle associazioni criminali e dei gruppi
organizzati maggiormente attivi nello scenario transnazionale, aggravando la
pena per il delitto commesso, dall'altro esigerebbe uno sforzo definitorio
ulteriore da parte del Legislatore
per offrire all'operatore giudiziario e di polizia categorie giuridiche meno flessibili e di più certa
applicazione.
Alcune definizioni accolte
lasciano spazio a dubbi interpretativi di non lieve consistenza. E' il caso della lettera b)- dell'art. 3,
laddove si prende in considerazione il caso
di un reato «commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione e controllo avviene in un altro Stato» presenta non secondari margini di incertezza.
Infatti, nell'ipotesi più
frequente di delitti organizzati su base transnazionale (contrabbando, traffico di droga, tratta di essere umani
ecc.), è del tutto consueto che l'A.G.
italiana provveda a contestare a titolo di partecipazione/concorso nel delitto l'attività di «preparazione, pianificazione, direzione
e controllo» posta in essere da taluno
degli indagati in uno Stato estero a condizione, ovviamente, che il delitto stesso possa stimarsi consumato in Italia e non si debba
procedere all'applicazione dei citati artt. 6, comma
2, e 7 del codice penale.
La scelta operata dal Governo
di ricorrere al meccanismo di cui all'art. 7 L. 203/91
(antimafia) evidenzia una diversa possibile opzione a quella recata dall'art. 4
del disegno di legge.
II Legislatore del 1991 nel
momento in cui ha inteso aggravare la pena prevista per i delitti in ragione delle modalità della loro
consumazione («avvalendosi delle condizioni previste dall'ari. 416 bis del
codice penale» o delle finalità dell'agente («ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo») era in presenza di un tessuto normativo che aveva già
sanzionato in via autonoma il delitto di
associazione mafiosa per cui da quel vigoroso e consolidato corpus interpretativo e giudiziario aveva tratto le linee
guida nella costruzione dell'aggravante ex art.
7. La descrizione della nozione di «associazione mafiosa» risulta
essere stata il naturale e logico antecedente per giungere alla più grave punizione dei fatti commessi con metodologie
mafiose o per finalità agevolatrici delle organizzazioni mafiose o similari.
Parimenti la più severa
punizione dei delitti riconducibili ad un ambito criminale transnazionale
pretende che si proceda ad una compiuta specificazione della categoria dei «reati di natura transnazionale« avendo cura
di constatare che l'art. 3 comma 2 del disegno
di legge espressamente prevede che «salvo quanto diversamente previsto, le norme della Convenzione e dei Protocolli si
applicano esclusivamente alle
attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale».
Alla luce di queste
considerazioni si ritiene più congrua una riformulazione dell'art. 4 che renda
esplicita la portata dall'aggravante piuttosto che operare un rinvio all'art .7
L.203/91; appare, inoltre, opportuno definire il rapporto della citata
aggravante con le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, nel senso
che queste ultime non possono essere ritenute equivalenti né prevalenti
rispetto alle prime.
Si ritiene che vadano
precisati meglio i casi e le procedure relative al trasferimento di procedimenti penali previsto dall'ari.
6.
Non appare, infatti,
convincente la soluzione adottata che, operando un rinvio a non meglio individuati "Accordi
Internazionali", quasi ad ipotizzare la necessità di prevedere specifici e singoli accordi ad hoc, stipulati
con ciascuno degli Stati, lascia irrisolta
la questione della relativa regolamentazione interna. A tal proposito si suggerisce l'articolazione di una specifica disciplina
che tenga conto, tra l'altro, della Bozza di schema di disegno di legge
di ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea sul trasferimento delle procedure repressive, aperta alla firma a Strasburgo
il 15 maggio 1972 e l'analogo Accordo dell'unione Europea del 6 dicembre 1990.
L'art. 7, comma 1, presuppone
la considerazione che per i reati in materia di tratta
di persone è, nel frattempo, intervenuta un'apposita disciplina. Comunque,
appare opportuno riparare in questa sede a problemi interpretativi ed
applicativi derivanti da un'esegesi letterale della legge 228/2003. L'art. 10 della predetta normativa, richiamando anche il
comma 4 dell'art. 4 della L. 438/2001 avrebbe determinato
che la conduzione delle attività sotto copertura in materia di tratta
di persone è consentita soltanto agli «ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi ...
specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e al ... ...finanziamento del terrorismo» e, poiché si tratta di norma eccezionale non
risulterebbe emendabile in via interpretativa.
Invero, oltre alla
possibilità di prevedere la correzione in parola, l'approvazione dell'art. 7 potrebbe consentire una più complessiva ed
organica sistemazione della delicata materia
delle operazioni undercover in materia di criminalità organizzata e terroristica, oggetto sinora di plurime discipline mal
coordinate, frammentarie e pericolosamente
lacunose.
Sulla base di tali premesse,
uno schema normativo unitario potrebbe essere costruito
nel seguente modo:
·
individuare compiutamente il catalogo di
fattispecie per le quali sono consentite le operazioni sotto copertura
·
ridefinire le attività per le quali opera la
condizione di non punibilità
·
rendere organica la individuazione degli ufficiali
di polizia giudiziaria a cui si applica la menzionata condizione di non
punibilità in relazione alla specifica competenza di ciascuno dei corpi di
polizia
·
precisare i presupposti delle operazioni sotto copertura e indicare i
soggetti legittimati a disporle
·
indicare le modalità temporali di comunicazione dell’avvio, dei
partecipanti e dell’esito dell’operazione all’organo che la dispone e al
Pubblico ministero
·
precisare l’estensione della non punibilità alla attività posta in
essere da ausiliari dei quali eventualmente ci si avvalga
·
prevedere l’utilizzabilità di beni mobili, immobili e documenti di
copertura e fissarne le modalità
·
prevedere la possibilità, quando è
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili di
talune categorie di gravi delitti che gli ufficiali di polizia giudiziaria e, quando si procede in relazione ai
delitti di cui al DPR 9 ottobre 1990
n. 309, le autorità doganali, omettano o ritardino gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche
oralmente, al pubblico ministero e
provvedano a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore
·
prevedere la possibilità, in relazione alle
ipotesi di cui al punto precedente, che il Pubblico
ministero, con decreto motivato, ritardi
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro o dell'ordine di esecuzione di pene detentive, disciplinando anche i
casi di urgenza e stabilendo che le comunicazioni e i provvedimenti di cui ai
punti precedenti siano senza ritardo
trasmessi al Procuratore generale presso la
Corte d'Appello e, nei casi previsti dall'art. 51, comma 3 bis del cpp, al Procuratore nazionale antimafia
·
prevedere l’espressa abrogazione delle
disposizioni di legge incompatibili con la nuova normativa.
Si consiglia di prevedere,
nell'ambito della disposizione di cui all'art. 8, in tema di responsabilità degli enti, una più coerente attuazione
degli obblighi assunti dall'Italia in sede
internazionale con la sottoscrizione della Convenzione. Questa, infatti,
all'art. 10, nel sancire l'obbligo di adozione di misure
regolative della responsabilità delle persone
giuridiche, delinea un'area di intervento ben più ampia di quella segnata dall'art. 8 del disegno di legge in esame. In
particolare, il catalogo di fattispecie rilevanti
per la Convenzione comprende anche il delitto di corruzione, nonché tutti i "reati gravi" che coinvolgono un gruppo criminale organizzato. Ne consegue
la necessità di ampliare i meccanismi di controllo,
contrasto e repressione proprio nel settore
delle persone giuridiche, prevedendo strumenti sanzionatori sempre più efficaci, proporzionati e dissuasivi.
Non si può sottacere la
possibilità che il coinvolgimento degli enti sul piano penale induca gli stessi
all'autoregolamentazione, all'adozione di modelli organizzativi e di sistemi
preventivi idonei a minimizzare il rischio di reati e, dunque, il rischio di
incorrere nelle relative sanzioni amministrative. Un sistema di previsione
siffatto, specie per i reati di riciclaggio e il reimpiego di danaro di
provenienza illecita, si ritiene suscettibile di generare con effetto
moltiplicatore un circuito virtuoso. Un sistema di sanzioni più pregnanti,
peraltro, non sarebbe nuovo nel nostro ordinamento, poiché la banca d’Italia
già detiene penetranti poteri di controllo - in ordine alla verifica di una
sana e prudente gestione (art. 5 T.U.L.B.) - che possono condurre
all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa, al
divieto di intraprendere nuove operazioni o alla chiusura di succursali.
Sul piano delle misure da
introdurre, rimane fermo l'ambito dei limiti e dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 203/2001. Di conseguenza, l'illecito consumato dalla
persona fisica deve essere riconducibile all'impresa (come mancata
predisposizione di misure idonee a prevenire l'illecito commesso) in
un'ottica di garanzia di "copertura costituzionale", resa necessaria
dal carattere affittivo delle sanzioni. La previsione di competenza
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni in capo al giudice, deve
unirsi a forme di adeguata partecipazione e difesa nel processo a favore
dell’ente.
Le sanzioni da introdurre
dovranno prevedere che, in caso di accertamento di reati di cui alla
Convenzione, il giudice dispone la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
dispone, altresì, a carico dell’ente l’interdizione dall’esercizio
dell’attività e nomina un commissario giudiziale che prosegue l’attività
dell’ente in caso di esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
La prosecuzione dall’attività non viene disposta nei casi in cui l’ente venisse
stabilmente utilizzato al prevalente scopo di favorire o agevolare i reati
previsti dalla Convenzione. In caso di condanna il giudice dispone
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Con la sentenza si
disporrebbe la confisca del profitto del reato, anche per equivalente.
Va definita con maggiore
compiutezza, e nel rispetto dei principi regolativi della funzione che le è
propria, l’attività di indagine a fini di confisca. L’inerenza del
provvedimento di confisca alla valutazione nell’ambito del processo penale mal
tollera una dilatazione dell'attività di indagine in materia patrimoniale, come
prevista dall'art. 10 del DDL, oltre i limiti ed i presupposti fissati
dall'art. 430 cpp.
Appare del tutto evidente, infatti, la necessità
che il materiale raccolto, anche a fini di confisca, sia ritualmente veicolato
verso la cognizione del giudice chiamato a pronunciarsi –contestualmente -
sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria e in materia di confisca: del tutto
incongrua deve ritenersi la protrazione di un’attività investigativa a fini di
confisca con riferimento ad un momento successivo a quello in cui le parti
processuali formulano e illustrano le rispettive conclusioni dibattimentali.
Va prevista, ancora in materia
di sequestri e confische, l'introduzione di sanzioni penali nei confronti di
chiunque adotti condotte elusive delle disposizioni di legge in materia di beni sottratti alla criminalità organizzata,
allo scopo di irrobustire la strategia di
smantellamento dei patrimoni di mafia ed evitare che i beni, pur sequestrati e
confiscati, refluiscano nuovamente nella disponibilità diretta o indiretta dei
mafiosi. Sul punto, meritevole di approfondimento è la
disciplina dell'attività dell'amministratore
giudiziario che provvede, nella normativa vigente, alla custodia e alla gestione dei beni sequestrati o confiscati, sino a
quando essi non vengano definitivamente acquisiti al
patrimonio pubblico. Il ruolo di garanzia che l'amministratore
è chiamato a svolgere e la constatazione che il comportamento anche solo colposamente negligente o accondiscendente vanifica
del tutto lo sforzo statuale teso all'impoverimento
dell'agire mafioso, fanno pensare all'opportunità di trasformare la figura dell'amministratore
giudiziario, affidandone le funzioni ad un soggetto
dell'amministrazione statale, nell'ambito di un regime regolativo che assicuri in maniera più stringente la soddisfazione delle esigenze
di imparzialità trasparenza ed efficacia della
gestione.
Va rimeditata la disciplina
delle modalità di esercizio dell'azione di prevenzione, estendendo a questa il principio dell'obbligatorietà già
vigente per l'azione penale e prevedendo tassativamente le figure per le quali
l’azione di prevenzione è obbligatoria.
Contestualmente vanno
ridefinite le competenze in capo ai Procuratori della Repubblica, con
estensione delle stesse ai Procuratori distrettuali antimafia, con il
conseguente coinvolgimento, in virtù della relativa posizione ordinamentale, della Procura Nazionale Antimafia - titolare di poteri
di proposta di misure di prevenzione
personale - con la previsione di norme che favoriscano il coordinamento al fine di scongiurare sovrapposizioni o inerzie.
L'art. 12 del DDL realizza un
adeguamento dell'ordinamento interno al disposto dell'art.
23 lettera a) della Convenzione. In effetti l'intervento legislativo nella
materia de qua potrebbe
costituire l'occasione per procedere ad una più complessiva revisione della
punibilità delle condotte di «intralcio alla giustizia». Conformemente, infatti, a quello che avviene in altri
ordinamenti processuali fondati sui principi di moralità e contraddittorio, potrebbe darsi corso ad un indispensabile
ampliamento delle ipotesi di
punizione delle condotte che interferiscono illecitamente sull'attività giurisdizionale. Così potrebbe prevedersi la
punizione - nell'ambito del novellato art. 377 c.p.- degli atti diretti ad ostacolare o impedire - in tutto o in
parte - l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, in conformità a
quanto previsto dall'art. 289 c.p. e mutuando l'equiparazione
tra istituzioni costituzionali di cui all'art. 290 c.p. La ratio delle norme sarebbe quella di porre al riparo la serenità e
l'obiettività degli organi giurisdizionali da interferenze illecite volte a condizionare l'esito della decisione o
lo svolgimento delle investigazioni.
L'art. 13 del DDL adegua la
normativa interna al Protocollo del 31 maggio 2001 concernente le armi da fuoco e relative munizioni. Ma
tale adeguamento potrebbe risultare più completo
laddove si attuasse una contestuale modifica del disposto dell'art. 6 della L. 23 dicembre 1974 n. 694. Attualmente
il passeggero che si adoperi per portare
clandestinamente a bordo di un vettore aereo un'arma da fuoco (anche se legalmente
detenuta) è punito con la reclusione «fino a cinque anni», il che esclude l'arresto obbligatorio in flagranza di
reato a norma dell'art. 380 cpp.
Per ovviare a tale
situazione, che potrebbe dar luogo a inconvenienti e difficoltà applicative per le forze di sicurezza e di polizia in
caso di controllo di passeggeri armati,
appare opportuno prevedere l’inclusione, nell’elencazione dei delitti per i
quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, 2° comma
c.p.p.), anche del menzionato reato di cui all’art. 6 legge 23 dicembre 1974 n.
694.
Vanno individuati elementi
migliorativi della disciplina della protezione
dei testimoni (art. 24 della Convenzione), nel senso di riconoscere efficaci forme di tutela a tutti i
dichiaranti che, in ragione delle rivelazioni
all'autorità giudiziaria, corrano rischi di atti ritorsivi e intimidatori, anche ai danni di familiari e di persone
ad essi vicine. Occorre, però, delimitare con
chiarezza i percorsi procedurali (ciascuno
contraddistinto da specifici presupposti e condizioni) attraverso i quali tale tutela viene assicurata, rispettivamente, ai
testimoni di giustizia (secondo la definizione
fornita dall'art. 16 bis del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 e succ. modifiche) e ai collaboratori di giustizia,
onde impedire l'elusione della più restrittiva e
onerosa disciplina relativa a questi ultimi.
Vanno individuate le più
opportune forme per assicurare l'assistenza alle
vittime dei reati (art. 25 della Convenzione), prevedendo efficaci interventi di tipo risarcitorio e restitutorio, ma
anche idonei a garantirne l'esercizio
dei diritti e la partecipazione al processo.
La ratifica della Convenzione
sembra essere una positiva occasione per realizzare
un sistema coordinato di norme che garantisca l'effettiva tutela delle vittime dei reati.
In primo luogo, assume
rilevanza la necessità che lo Stato assista le vittime dei reati sotto l'aspetto psicologico, sociale e
giuridico, offrendo ogni ulteriore forma di aiuto
idoneo a garantire il pieno e libero esercizio
dei diritti loro attribuiti.
In secondo luogo, va
preservata la libertà di determinazione delle vittime dei reati, attraverso ogni misura idonea a impedire
qualsivoglia pericolo di intimidazione o
condizionamento, impedendo, a titolo esemplificativo, contatti impropri con gli indagati o con i familiari di
costoro.
Altrettanto significativa deve
ritenersi l'esigenza di assicurare alla vittima del reato, e al testimone in
generale, congrue misure indennitarie a fronte delle
spese che egli sostiene per la partecipazione alle attività giudiziarie e processuali (ristoro integrale delle spese di viaggio e
soggiorno, diritto a permessi dal lavoro
retribuiti).
La tutela risarcitoria,
infine, perché possa offrire il completo ristoro del danno subito dalla vittima, deve dispiegarsi attraverso
strumenti che mettanoeffettivamente a disposizione
di quest'ultima un valore economico
compensativo: va prevista la confisca per equivalente dei beni dell'autore del reato dei quali questi abbia la
disponibilità diretta o indiretta, anche per
interposta persona giuridica (fatti salvi o diritti dei terzi in buona fede),
nonché un intervento sussidiario dello Stato a copertura del danno giudizialmente accertato.
Occorre promuovere,
nell'ambito dei programmi di formazione e di assistenza
tecnica del personale investigativo e giudiziario (art. 29 della Convenzione) l'istituzione della Scuola di formazione
per le Polizie del mediterraneo: uno strumento
non soltanto di affinamento delle conoscenza linguistiche
e investigative, ma soprattutto un centro di studio per approfondire i meccanismi della cooperazione giuridica e
giudiziaria internazionale da porre al
servizio dell'indispensabile azione globale di contrasto
alle nuove mafie transnazionali.
A tal
proposito l’Italia potrebbe candidarsi all’istituzione di una scuola di
formazione, soprattutto con riferimento ai paesi che si affacciano sul
mediterraneo, di maggior interesse per la nostra sicurezza. Poiché ai nostri
investigatori è universalmente riconosciuta grande capacità, l’iniziativa potrebbe
avere successo e consentirebbe di allargare alle altre parti contraenti le
conoscenze che costituiscono patrimonio delle nostre Forze di Polizia.
La scuola potrà essere organizzata come centro
internazionale di specializzazione per dirigenti delle forze di polizia e
magistrati del pubblico ministero, con l’obiettivo di cooperare con le N.U.
nella formazione specialistica concernente la prevenzione e la repressione
della criminalità organizzata transnazionale.
La
formazione comune faciliterebbe i rapporti tra le forze di polizia ma, ancor
più, l’attività investigativa comune. Va, infatti, sottolineato come la
disciplina delle rogatorie debba ritenersi obsoleta, foriera di ritardi e non
sempre efficace sotto il profilo operativo, risolvendosi in una delega a
compiere un atto conferita ad un soggetto estero, regolato da un ordinamento
giuridico diverso, estraneo all’indagine ed all’oscuro di elementi conoscitivi
(spesso importanti) del procedimento, anche con riferimento all’attività
delegata.
E’, quindi, indispensabile pervenire in tempi rapidi ad un superamento
dell’attuale situazione mediante la ratifica della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale (Bruxelles, 25 maggio 2000) e
l’introduzione nel sistema giuridico italiano di istituti che prevedano
provvedimenti cautelari, restrittivi ed ablativi, personali e
patrimoniali,
transnazionali (sulla scorta di accordi multilaterali e bilaterali fra Stati)
nonché dello strumento delle squadre investigative congiunte o dei gruppi
congiunti tra rappresentanti delle forze dell’ordine o della magistratura di
due o più Stati.
Si perverrebbe in tal modo, attraverso un’attività comune e supportata
dalle rispettive conoscenze (anche della situazione ambientale), a risultati
più efficaci ma, soprattutto, ad attività procedimentali celeri.
La condivisione delle indagini e degli accertamenti contribuirebbe alla
creazione di un vero spazio giudiziario transnazionale; ancor più, di una rete
di collaborazione investigativa e giudiziaria reale e non affidata a sigle ed
organismi scarsamente operativi in concreto.”
Lo scandalo della mancata ratifica
Tutte le indicazioni della Commissione antimafia, allo stato, non hanno
trovato approdo normativo.
Una
intera legislatura non è bastata al Centro destra per adempiere al preciso
dovere della ratifica della Convenzione.
Il
disegno di legge presentato dal governo è stato discusso e approvato solo
nella seduta del 14 dicembre 2005 dal Senato della Repubblica. La Camera dei
deputati non ne ha ancora iniziato l’esame.
Si
tratta di un ritardo gravissimo e offensivo per la storia e l’esempio che il
nostro Paese ha sempre saputo dare nel campo della lotta alle mafie.
Proprio
il nostro Paese, che ha significativamente ospitato a Palermo, città simbolo
della lotta antimafia, l'assise mondiale delle Nazioni Unite, avrebbe dovuto
essere protagonista di un grande sostegno politico alla realizzazione degli
obiettivi della Convenzione, sia nelle sedi internazionali sia nei rapporti
bilaterali. Tuttavia il nostro Paese non ha ancora ratificato né la
Convenzione ONU, né i due protocolli contro il traffico degli esseri umani e
contro la tratta.
Questa
situazione inaccettabile, di cui porta per intero la responsabilità l’attuale
maggioranza di centro destra, fornisce la riprova chiara della cancellazione
del tema della lotta alle mafie all’agenda politica della Casa delle Libertà.
L'Italia
non figura tra i primi quaranta Paesi che con l'approvazione dello strumento di
ratifica hanno consentito l'entrata in vigore della Convenzione: ciò è in
aperta e grave contraddizione con il ruolo guida che il nostro Paese ha avuto,
sin dalle intuizioni di Giovanni Falcone, nella ideazione, nella preparazione e
nella stesura del trattato mondiale nella organizzazione della Conferenza di
Palermo per la firma del trattato contro il crimine organizzato.
Il
contrasto è reso ancora più stridente dalla considerazione che la Convenzione
dell'ONU premia la cultura e il patrimonio giuridico italiano, a cominciare dai
capisaldi della legge Rognoni - La Torre e dal riconoscimento del reato di
associazione a delinquere di stampo mafioso, figura estranea, com'è noto,
alle legislazioni di molti Paesi europei ed extraeuropei.
Appare del tutto ingiustificabile, anche in sede internazionale, la
mancata ratifica della Convenzione da parte dell'Italia, più di ogni altro
Paese, ha contribuito a varare.
La circostanza è stata ripetutamente segnalato alla Commissione dalla
Direzione Nazionale Antimafia. Da ultimo, il PNA dott. Piero Grasso, nella
sua audizione del 22 novembre 2005 ha sottolineato: ”Del resto, la
mancata ratifica della Convenzione di Palermo dell'ONU del 2 dicembre 2000 ha
comportato qualche problema di attuazione. Se è vero che in quella Convenzione,
che l'Italia ha contribuito in gran parte a scrivere, sono presenti quasi tutti
gli istituti più avanzati per la lotta alla criminalità organizzata, compreso
il concetto di associazione criminale e quant'altro (tutte cose elaborate sulla
base della nostra legislazione), vi sono però degli aspetti che non possono
essere attuati proprio per la mancata ratifica della Convenzione, …sarebbe
molto utile anche sotto altri aspetti per poter meglio utilizzare gli strumenti
a disposizione. Personalmente, come procuratore della Repubblica, mi è capitato
un caso in cui un procuratore generale tedesco mi contattava per cedermi
un'indagine, nel senso che vi era un cittadino di Marsala, nel trapanese, che
aveva commesso un delitto in Germania; lo avevano perso di vista, avevano
notizia che potesse essere nel nostro territorio, che potesse essere tornato
nel luogo di origine, e quindi mi voleva cedere un'indagine, secondo quanto
previsto dalla Convenzione dell'ONU. Naturalmente mi sono dovuto ritirare
dicendo che per noi questa Convenzione non è ancora legge, non essendo stata
ancora ratificata.
Un'altra particolarità compresa in questa Convenzione è quella delle
squadre investigative comuni, che sono molto utili quando un reato viene
commesso in parte in Italia e in parte all'estero; il poter fare le indagini
insieme fra polizie di Stati diversi rappresenterebbe un utile strumento.
Guarda caso però, non possiamo farlo nella Comunità europea ma potremmo farlo
con la Svizzera, perché l'accordo italo-svizzero prevede già le squadre
investigative comuni.
Quindi,
per noi sarebbe molto utile che il Parlamento potesse ratificare questa
Convenzione, che ormai è stata ratificata da quasi tutti i Paesi che l'hanno
sottoscritta; è del 2000, e siamo al 2005.
Benché la Commissione abbia segnalato ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'assoluta priorità politica
della rapida approvazione della legge di ratifica della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la
maggioranza di centro destra, a pochi giorni dalla fine della legislatura, non
ha ancora provveduto alla doverosa ratifica; il che sarebbe stato possibile se
solo avesse rinunciato ad impegnare le aule parlamentari per almeno una delle
sue leggi ad personam.
Inutile dire che la Relazione conclusiva del Presidente non ha censurato
la sua maggioranza parlamentare di centro destra, responsabile di questa intollerabile
situazione: ciò che costituisce la riprova più eclatante del profilo subalterno
che ha caratterizzato la gestione della Commissione antimafia della XIV
Legislatura.
Racket
e usura. Il licenziamento di Tano Grasso e le nostre proposte
Uno dei
primi atti compiuti dalla nuova maggioranza all’inizio della nuova legislatura
nel 2001 è stata la cacciata di Tano Grasso dall’incarico di “Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura”. Non si è trattato,
come qualcuno si è affannato a giustificare, di un provvedimento nella logica
dello spoil system, ma di un mirato atto illegittimo con il quale si è voluta
segnare l’intera politica del governo della legislatura; e tutto quanto è
accaduto successivamente è stato, questo sì, coerente con quella scelta
iniziale.
Colpire
Tano Grasso ha significato provare a indebolire il movimento delle associazioni
antiracket, la grande novità dell’inizio degli anni novanta che ha consentito
ad un numero crescente di imprenditori di denunciare nella salvaguardia della
propria sicurezza personale; non a caso il legislatore della precedente
legislatura, con votazione quasi unanime, aveva indicato come requisito
necessario per assolvere all’incarico di Commissario quello di “aver avuto esperienze
nell’azione di solidarietà alle vittime”, criterio che seppur previsto
all’articolo 19 della legge 44 del 1999 è stato dal Governo sistematicamente
ignorato nelle successive nomine all’incarico che era stato ricoperto, con ampi
riconoscimenti per i risultati conseguiti, da Tano Grasso.
Ma su
due punti cruciali l’azione del Governo è stata assolutamente negativa nel
campo dell’azione di contrasto dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura, come
hanno in varie e ripetute occasioni denunciato il movimento antiracket. Il
primo punto riguarda la totale assenza di una qualunque significativa azione,
eppure in un situazione di crescenti allarmi per il radicarsi del racket del
pizzo e per il diffondersi del fenomeno usuraio, anche in conseguenza degli
effetti della grave situazione economica sugli strati più deboli del mondo
imprenditoriale. Il secondo punto è consistito nel riproporsi in situazione e
momenti diversi del tentativo di dividere, indebolire, delegittimare il
movimento antiracket che dal 1990 ha sempre mantenuto coerenti caratteristiche
unitarie e apartitiche.
Mantenere
l’unità del movimento è la condizione per salvarne l’apartiticità: associazioni
di destra o di sinistra non sarebbero più associazioni antiracket.
Ma è
soprattutto su un altro punto che l’unità è indispensabile: un movimento diviso
non avrebbe quella credibilità necessaria agli occhi delle vittime per
incoraggiarne la denuncia e la collaborazione con le forze dell’ordine. Non lo
si dimentichi: è in gioco sempre la vita di uomini e donne, la loro sicurezza,
il loro destino, la loro speranza.
Per
questo è irresponsabile chi lavora per dividere e depotenziare il movimento
antiracket. Si indebolisce lo strumento più importante, la vera novità di oltre
un decennio, nell’azione di contrasto al racket. Dopo la rottura dell’ottobre
2001 c’è stato chi ha mirato ad una spaccatura del movimento e ad una sua
politicizzazione, come ad un obiettivo parallelo a quello ottenuto con quella
rottura.
Il
racket del pizzo
Non è
da oggi che le associazioni antiracket richiamano l’attenzione sul pericoloso
radicarsi del fenomeno estorsivo a partire dalla Sicilia così come denunciano
la generalizzata indifferenza per queste problematiche.
Non
deve trarre in inganno il fatto che vi è stata un’attenuazione degli atti di
intimidazioni violenti - per intendersi: quelli che richiamano le attenzioni
dei mass media. In alcune aree della Sicilia addirittura gli atti intimidatori
sono del tutto scomparsi: nella Sicilia occidentale e in particolare a Palermo
non si compiono violenze contro gli operatori economici perché non ve ne è la
necessità: se nessuno resiste o si oppone alle richieste di pizzo a che serve
incendiare il negozio?
Questa
diffusa acquiescenza si intreccia con una nuova strategia estorsiva della
mafia. Come a suo tempo rilevato dall’allora Commissario Antiracket (estate
2000), le organizzazioni mafiose hanno abbassato la soglia delle richieste, per
rendere meno impositivo il carattere del pizzo e così estenderne l’”utenza”
(“pagare poco per pagare tutti”). Il pagamento del pizzo, nelle aree di forte
radicamento mafioso, tende a diventare una condizione indispensabile per
operare in un mercato il cui controllo appartiene a Cosa Nostra: e chi paga può
avere in questo mercato maggiori vantaggi rispetto a chi resiste e si oppone.
Alle richieste estorsive si accompagnano altri pericolosi fenomeni che,
procedendo dall’imposizione di forniture, servizi, manodopera, giungono al
rafforzamento della forza economica delle imprese mafiose, con generale
pregiudizio per un mercato già seriamente indebolito sotto il profilo della
libertà delle imprese e della loro possibilità di operare in condizioni di
parità.
Non è
esagerato in questo contesto richiamare per analogia la situazione della fine
degli anni ottanta- inizi anni novanta, quando il condizionamento mafioso sulle
imprese raggiunse l’apice. La situazione di oggi ha tanti tratti in comune con
quella, sia nella Sicilia orientale (Catania) sia in quella occidentale
(Palermo), sia in Calabria che in Campania. Addirittura l’attenuazione
dell’aggressività può alimentare pericolosi equivoci circa la concreta
percezione del fenomeno, minimizzandone la reale diffusione. La diffusione del
pizzo oggi ha raggiunto un punto alto.
Infatti,
il primo elemento di preoccupazione che si vuole denunciare è la costante
sottovalutazione del fenomeno e delle sue conseguenze. Nessuno vuole mettere in
discussione le iniziative giudiziarie, conseguite per meritorio impegno delle
autorità giudiziarie siciliane e delle forze dell’ordine. E’ fuor di dubbio che
oggi sia la professionalità degli operatori che la strumentazione disponibile
costituiscono un netto passo avanti rispetto a venti anni addietro. Ma non può
misurarsi solo su questi metri il reale potere della mafia e la diffusione del
racket.
Ad
esempio, anche nei momenti di maggiore tensione nella lotta alla mafia, quanto
queste iniziative hanno inciso concretamente nelle relazioni tra imprese e
mafia? Quanti sono a Palermo gli imprenditori che hanno smesso di pagare il
pizzo? O quanti sono quelli che a Siracusa sono stati, dopo anni, riavvicinati
dagli estortori? Purtroppo la realtà è più difficile e più complicata di come
noi la vorremmo; e spesso è assai crudele verso i nostri meriti e il
nostro impegno.
C’è un
solo modo per contrastare durevolmente il racket: la denuncia degli operatori
economici e la loro collaborazione con le forze dell’ordine. Questi obiettivi
non si raggiungono dall’oggi al domani, ma sono il risultato di un lento e
faticoso lavoro per alimentare la fiducia nelle istituzioni.
Come si
fa a non rendersi conto che in un quarto del nostro Paese per le imprese non
esiste la libertà di confrontarsi sul mercato? E come non capire che ciò
costituisce la principale ragione delle difficoltà del nostro Mezzogiorno? E
soprattutto come non rendersi conto della diffusione di aree di rassegnazione,
di come cresce il numero di quanti pensano che alla fine si debba convivere con
la mafia? E come non capire che l’estendersi di questi atteggiamenti costituisce
una minaccia alla nostra democrazia? Non si vuole qui una inutile
drammatizzazione: è questa la realtà, la cui interpretazione non può essere
piegata a finalità politiche.
Questo
è oggi il vero problema: è più difficile di ieri convincere gli imprenditori a
denunciare. E una delle cause, sicuramente la più importante, è che gli
imprenditori non avvertono una convincente iniziativa da parte dello Stato. Il
problema dell’analisi, della sottovalutazione del fenomeno, non è questione
accademica: se il commerciante non “sente” che si parla di quel problema che
lui deve ogni mese risolvere col mafioso, se avverte che vi è una generale e
diffusa indifferenza, se sugli organi d’informazione non se ne parla da anni,
di cosa si convince questo commerciante? Che allora è normale pagare il pizzo,
che non c’è nulla di male, che la regola è quella di convivere, e che la
provvidenza “ce la mandi buona”. E’ così che si radica la rassegnazione.
L’estendersi
dell’usura
Non
diversa la situazione per quanto riguarda l’usura. Gli usurai di quartiere,
quelli che girano con la borsetta piena di soldi, hanno esaurito le loro
scorte, la domanda è cresciuta e non sono più in grado di soddisfarla; allora
non resta che rivolgersi ad esponenti della criminalità organizzata, gli unici
che oggi hanno capitali liquidi, e sono in grado di esaudire le richieste anche
superiori oltre i 15 mila euro. Le modalità sono semplici, basta una telefonata
e nel giro di qualche ora si ottiene il prestito, ma attenzione, gli interessi
sono lievitati fino al 20% mensile. Le leggi della domanda e dell’offerta
valgono anche per il mercato del prestito a “nero”.
L’articolo
15 della legge 108 del 1996 ha previsto la costituzione del Fondo di
prevenzione dell’usura e lo stanziamento di fondi per finanziare Fondazioni e
associazioni antiusura e Confidi. In questi anni decine e decine di migliaia di
cittadini e di operatori economici sono stati salvati dall’usura attraverso
queste politiche di prevenzione. L’ultimo finanziamento di questo Fondo è stato
compiuto dal Parlamento nel dicembre 2000 con l’approvazione della Legge
Finanziaria per il 2001; questa legge prevedeva il finanziamento per i
successivi due anni (2001 e 2002). Bene: sono passati tre anni e non è stata
approvata alcuna nuova norma di finanziamento, forse neanche un disegno di
legge è stato presentato. Perché? In nome di quale coerenza? Eppure mai come
oggi ci sarebbe bisogno di questi fondi per l’aggravarsi della situazione
economica che mette a rischio migliaia di piccoli e piccolissimi operatori
economici e con loro centinaia di migliaia di famiglie. Oggi servono questi
finanziamenti se si vuole salvare dall’usura tanta gente. Non solo: salvare
dall’usura queste persone ha la conseguenza di ridurre la diffusione di un
fenomeno pericolosissimo per tutta la società.
Non
servono nuove leggi, basta applicare quelle che ci sono e dare continuità a
quelle già sperimentate. Ciò che serve sono espliciti segnali di volontà
politica che oggi non si riescono a vedere. Anzi quelli che si vedono sono di
segno opposto, a partire dal tentativo di ridimensionare l’associazionismo
antiracket e antiusura.
L’estorsione
e l’usura sono un cancro in grado far soffocare e far degenerare l’economia del
sud. Impediscono lo sviluppo, frenano gli investimenti e li allontanano.
L’esperienza
napoletana
Proprio
l’esperienza di Napoli, valorizzata nella stessa relazione annuale pur
approvata dall’attuale maggioranza di governo, insegna che è possibile
contrastare l’estorsione, che non dimentichiamolo è l’essenza stessa della
mafia, che il modello associativo è tuttora valido.
Anzi è
l’unico che fa ottenere risultati perché concilia la disperazione di chi è
vittima, con un lavoro organizzato finalizzato alla denuncia, il coraggio e
l’esposizione personale con la sicurezza. Certo occorre che si ripresentino le
condizioni che qui si sono realizzate. Ricordiamole.
1. Un
investimento della politica. Qui si è trattato di un investimento delle
amministrazioni locali a partire dal Comune, che sono state il motore su cui si
è costruita la partecipazione.
2.
Relazioni strette con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria.
3. Una
lettura innovativa dell’evoluzione della penetrazione della criminali
nell’economia.
Ma
dobbiamo sottolineare che Napoli rappresenta una eccezione, forte,
significativa, anche simbolica, ma un’eccezione. Per il resto silenzio!
Il
fallimento della Campagna di informazione
La fase
che stiamo vivendo è caratterizzata da tre sentimenti: stanchezza,
rassegnazione, perdita di credibilità del Governo.
Il
senso di questo stato di cose è dato dal risultato della recente Campagna
di informazione organizzata dal Commissario antiracket nel 2005.
L’esito
molto al di sotto delle aspettative testimoniato in modo indiscutibile dai
numeri che sono stati forniti.
L’esiguità
delle telefonate dimostra che l’invito lanciato attraverso spot manifesti e
depliants non è stato preso in considerazione dai tanti imprenditori,
commercianti, artigiani che nel Mezzogiorno ed in tutta Italia, in silenzio e
nel silenzio preferiscono continuare a pagare il “pizzo” e gli usurai.
La
denuncia non è stata colta come un’alternativa possibile alla loro condizione
di vittime perché non si è trasmessa sicurezza, l’elemento della
“convenienza” non si è mostrato perché lo strumento Fondo di solidarietà con le
vittime non è stato valorizzato; lo Stato non è apparso credibilmente
vicino alle vittime perché gli uomini dello Stato sono stati del tutto assenti
dalla Campagna.
La
precedente Campagna (2000-01) aveva avuto ben altro esito. L’errore, quindi,
non sta nel “messaggio”, ma il modo in cui questo messaggio è stato veicolato,
avulso dal contesto socio-economico in cui agisce la criminalità organizzata,
lontano dalle ansie e dalle speranze delle vittime.
Proviamo
a chiederci perché.
Il
primo elemento è che le Istituzioni che hanno lanciato quel messaggio,
Ministero dell’Interno e Commissario antiracket non sono parsi credibili agli
occhi degli estorti e delle vittime di usura.
Non c’è
una politica del Governo sulla materia. La lotta alla criminalità organizzata
non è tra gli obiettivi prioritari. C’è una continua delegittimazione della magistratura,
circolano proposte di legge che creano sconcerto e preoccupazione, e danno il
segno di una de-strutturazione della legislazione antiracket così faticosamente
conquistata dal movimento antiracket.
L’Ufficio
del Commissario
Dentro
questo appiattimento non può stupire la perdita di smalto, impulso e
ruolo dell’Istituto del Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura, così come concepito dalla legge del ‘99.
Quell’“Ufficio”,
che era diventato la “Casa delle Associazioni”, il vero punto di riferimento
del movimento antiracket ed antiusura si è tramutato sempre più come in
“Ufficio burocratico” , una delle tante stanze del Ministero
dell’Interno.
Le
molteplici attività che la Legge gli affida si esauriscono, ormai, alla
Presidenza del Comitato per il Fondo di solidarietà, che avulso dal contesto
nel quale si muovono il movimento antiracket, le associazioni e le Fondazioni
antiusura appare un mero dispensatore di Fondi.
Portando
all’abbaglio di confondere l’insieme delle iniziative antiracket ed antiusura
che sarebbero necessario mettere in campo, con la quantità di somme erogate;
quasi che questo dato di per sé misurasse la qualità dell’iniziativa di contrasto
che è invece mancata in questi anni e senza la quale nessun buon risultato può
essere raggiunto anche in termini di erogazioni.
Anzi il
concentrare l’attenzione solo su questo aspetto, quasi si dovesse raggiungere e
superare ogni anno un budget prefissato, stravolge le stesse finalità del Fondo
di solidarietà che doveva essere uno degli strumenti dell’azione antiestorsiva
ed antiusura dello Stato, da affiancare alla denuncia, alla crescita delle
associazioni, alle iniziative Comuni, Province e Regioni e finalizzato al
reinserimento delle persone colpite nell’economia legale.
Il
risarcimento, è bene ricordarlo, previsto dalla normativa di solidarietà
antiracket e antiusura è sempre stato considerato dal legislatore solo come uno
degli strumenti necessari a combattere i due fenomeni; il Fondo di solidarietà
non è mai stato considerato “l’unico” strumento; se così dovesse essere, come
purtroppo è avvenuto negli ultimi anni, lo strumento diventerebbe una scatola
vuota. E’ la cosa più facile del mondo dare soldi a chi li chiede, soprattutto
quando dietro una domanda vi è sofferenza e legittima aspettativa, basta
allentare vincoli e paletti e si aprono le maglie di una normativa che
richiede, invece, tanto buon senso e rigore nella sua applicazione.
Ma il problema
è un altro: quali risultati hanno prodotto le erogazioni di denaro? In che
misura sono aumentate le denunce? E di quanto è cresciuto il numero delle
istanze al Fondo?
E’
facile dare soldi, è difficile costruire iniziative, percorsi, strategie.
Una Authority per l’antiracket
Riflettere
sul perché è essenziale se si vuole salvare il ruolo e l’Istituto del
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura da un
progressivo svilimento.
Non è
una questione personale e non riguarda le personalità che hanno ricoperto e
ricoprono quell’incarico.
Così
come non si tratta di rivangare polemiche sulla rimozione di Tano Grasso, ma
certo con quell’atto malgrado l’art.19 della Legge 44/99 prefissava in quattro
anni la durata dell’incarico di Commissario, si è scambiato quell’Istituto,
come una semplice “poltrona” da sacrificare sull’altare delle convenienze di
partito e del spoil sistem determinando un vulnus che non poteva non avere
ricadute.
E’ del
tutto evidente che i successori si sono resi conto che il loro
operato era soggetto al giudizio politico della maggioranza che li aveva
nominati, perdendo così autonomia e capacità di iniziativa.
Infine
la nomina di un Prefetto di carriera, al di là della qualità delle persone, ha
legato fortemente quell’incarico alle logiche gerarchiche interne al Viminale
depotenziandone l’autonomia e l’iniziativa.
Di
fronte a questa situazione, occorre tornare allo spirito originario della
Legge.
Non a
caso nell’individuazione dei requisiti a svolgere questo delicatissimo incarico
si richiedeva una forte esperienza nella lotta al racket ed all’usura ed in
iniziative di solidarietà con le vittime.
Questi
requisiti sono essenziali perché le vittime individuino in quella figura “uno
di loro” che conosce i drammi, sa immedesimarsi nei problemi e di cui “ci si
può fidare”. Ciò è essenziale accanto alla necessità di consentire al
Commissario antiracket di poter sviluppare il suo lavoro in autonomia, senza
dipendere, ma coordinandosi con il Ministero dell’Interno.
Fare di
questo Istituto una “Authority” indipendente, fortemente collegata al
territorio, alle Associazioni antiracket, alle vittime, nominata dalla
Presidenza del Consiglio, ma che risponde al Parlamento.
Sono
state segnalate da parte delle associazioni una serie di anomalie che si
riflettono anche nell’attuazione concreta della Legge e nell’attività del
Comitato antiracket chiamato a deliberare sulla concessioni dei risarcimenti.
La
prospettiva della convenienza
Il
movimento antiracket è impegnato in una serie riflessione sull’impianto
legislativo che sorregge la lotta al racket ed all’usura.
A
cinque anni dall’applicazione della legge 44 è possibile trarre un bilancio
della sua concreta applicazione, delle aspettative realizzate; e riflettere,
chiarire e correggere se necessario, laddove permangono punti deboli o
irrisolti. (Collaborazione delle vittime, estorsione finalizzata all’usura,
concetto di intimidazione ambientale, sospensione dei termini etc.)
Oggi
sulla base del patrimonio di idee e di proposte elaborate nella Prima (e
sinora unica) conferenza contro il racket e l’usura può essere impostata una
traccia di lavoro.
In
quella sede, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e con il concorso
delle Associazioni antiracket e delle Fondazioni Antiusura si era delineata una
strategia di attacco al “pizzo” e all’usura fondata sul rapporto stretto
fra Associazioni e Istituzioni e che prevedeva un arco di interventi che
svariavano dal piano normativo, al ruolo delle Regioni e degli Enti locali, dal
sostegno alle vittime dei reati a misure per favorire la crescita
dell’associazionismo e del volontariato.
Il
nocciolo del problema si è incentrato intorno al concetto: Convenienza della
denuncia.
Incentivare
la collaborazione con le autorità inquirenti e le forze di polizia, non può
avvenire sulla base di esortazioni moralistiche; occorre intervenire nelle
concrete relazioni economiche, prevedendo forme risarcitorie per coloro che si
espongono.
Oggi paradossalmente
chi non paga il “pizzo” o non accetta l’intimidazione rischia di avere uno
svantaggio nella competizione economica e quindi per le prospettive della
propria impresa.
Lo
Stato interviene solo dopo che si è subito un danno.
Ma il
pizzo, molte volte, viene pagato non per paura ma per calcolo e per convenienza
bisogna allora creare una situazione e decidere soluzioni che facciano pendere
la convenienza dalla parte di chi non paga, ovvero sollecitare il
non-pagamento. E’ necessario che il ragionamento immediato dell’imprenditore
diventi: “Se non pago rispetto a chi paga ho una serie di vantaggi economici.
Non pagare, fatti i calcoli, conviene”.
Questa
impostazione necessita di rivedere radicalmente la legge sugli appalti, secondo
quanto avviato nell’esperienza napoletana a partire dalla cosiddetta clausola
“Sirena”.
Testimoni
di Giustizia: una risorsa umiliata
Collaboratori
di giustizia: un'opportunità perduta
Un’altra
prova evidente della distonia della linea che ha ispirato il Governo, rispetto
ad una coerente ed efficace azione di contrasto alle mafie, è emersa in modo
eclatante, con riguardo al documento approvato all’unanimità dalla Commissione
sul problema del termine di 180 giorni previsto dalla legge per raccogliere le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
La
originaria proposta del relatore on. Giannicola Sinisi, come si evince dagli
atti della Commissione, mirava a rendere effettivo il termine di 180 giorni
concesso, a pena di inutilizzabilità, al collaboratore per rendere le
dichiarazioni. A tal fine prevedeva una procedura giurisdizionale di
valutazione della sussistenza di legittime cause di proroga del termine
originario.
Le
resistenze manifestate in Commissione da taluni settori della maggioranza hanno
portato alla esclusione dal documento del testo della norma proposta dalla
Commissione, ma in particolare hanno portato alla significativa riduzione, tra
le altre limitazioni richieste e imposte dal gruppo di Forza Italia, delle
ipotesi per le quali era possibile ricorrere allo strumento della proroga al
fine di rendere effettivo il termine a disposizione della magistratura
inquirente.
Il
documento approvato dalla Commissione, nonostante le limitazioni volute da
Forza Italia, affermava tuttavia il principio della necessità di un rapido
intervento da parte dell’Esecutivo che consentisse l’utilizzo pieno del termine
di 180 giorni concesso dalla legge per raccogliere le dichiarazioni del
collaboratore, recuperando i periodi di tempo durante i quali per vari motivi o
impedimenti il collaboratore non aveva avuto la possibilità di rendere
dichiarazioni.
La
necessità di un urgente ed indilazionabile adeguamento normativo della
disciplina era stata condivisa, proprio in relazione al caso, più recente e nel
contempo più importante, del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, dal
Ministro dell'interno on. Giuseppe Pisanu nel corso della sua audizione dinanzi
alla Commissione nel mese di ottobre 2002.
Per
quella importante collaborazione, peraltro, l'allora Procuratore della
Repubblica di Palermo dott. Pietro Grasso, aveva lanciato un pressante allarme
sulla ineffettività del termine a disposizione in riferimento alla complessità
della collaborazione e agli impegni in altri processi dei collaboratori,
normalmente ricorrenti nella prima fase della collaborazione.
Nonostante
le chiare parole del ministro Pisanu e il documento approvato dalla
Commissione, il Governo è rimasto sordo ad ogni sollecitazione, non solo
lasciando decorrere l’iniziale termine di scadenza per la predetta
collaborazione, ma evitando, pure successivamente, di dare un segnale di una
qualsivoglia attenzione al tema, e nonostante che la sollecitazione a
provvedere fosse autorevolmente venuta da una Istituzione particolarmente competente
quale la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata e mafiosa.
L’iniziale,
apparentemente inspiegabile, comportamento del Governo sembrava muoversi lungo
il solco di una polemica del passato quando erano state molto forti le critiche
alla gestione dei collaboratori, critiche che spesso erano apparse pretestuose,
molto spesso sopra le righe e tese a colpire la professionalità dei magistrati;
e perciò, in ragione di tale antica polemica, un conseguente immobilismo del
governo, un voluto mancato intervento.
Anche
in questa circostanza, la Commissione non è apparsa in grado di sottrarsi alla
funzione di mero portavoce della maggioranza di governo, appiattita sulle
volontà di essa.
La
Commissione non può rimanere inerte né può farsi paralizzare dal comportamento
del Governo. La mancata adozione di ogni provvedimento dell’Esecutivo avrebbe
dovuto determinare la Commissione, come peraltro concordato, a presentare senza
ritardo al Parlamento un proprio progetto di legge nei termini dell’indirizzo
vanamente rivolto al Governo.
In tal
modo, si sarebbe potuto almeno tentare di correggere la legge nella parte in
cui, sulla scorta della concreta esperienza applicativa, essa si era già
dimostrata inadeguata quando non dannosa.
Sul
tema della effettività del diritto di difesa dei collaboratori di giustizia su
proposta del Comitato coordinato dall'on. Giannicola Sinisi, la Commissione ha
approvato nella seduta del 5 dicembre 2002 un documento di indirizzo teso ad
ovviare agli inconvenienti determinati dalla sostanziale equiparazione della
posizione del difensore del collaboratore a quella del difensore dell'imputato
ammesso al gratuito patrocinio. Deriva da tale equiparazione la limitazione,
per vero ingiustificata, della possibilità di accedere al rimborso delle spese
di trasferta fuori distretto per il difensore del collaboratore. Parimenti
inadeguata appariva alla Commissione la procedura in tema di liquidazione dei
compensi ai difensori dei collaboratori, demandata al giudice.
Le due
questioni segnalate, oggetto di valutazione unanime della Commissione, sono poi
state risolte dal Parlamento nella legge finanziaria, in senso sostanzialmente
conforme alle indicazioni di questo organismo bicamerale.
I
testimoni di giustizia
L'articolo
1, comma 1, lettera b) della legge 19 ottobre 2001, n. 386, istitutiva della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa
reca, tra i compiti della medesima Commissione, la verifica dell'attuazione
delle disposizioni di legge e regolamentari riguardanti le persone che
collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, nonché la
promozione delle iniziative legislative ed amministrative necessarie per
rafforzarne l'efficacia.
Lungo
la direzione fissata dalla predetta disposizione di legge si è snodata
l'attività del Comitato (I) della Commissione coordinato dall'On.le Giannicola
Sinisi; in tale contesto è stata presa in esame la questione relativa al
testimone Masciari Giuseppe attraverso l'audizione del medesimo testimone e
l'esame della dettagliata documentazione giunta in Commissione. L'esito
dell'attività in argomento trovò accoglimento in un documento elaborato ed
approvato dal Comitato, in cui all'illustrazione delle doglianze presentate dal
testimone, faceva seguito l'esito dell'esame documentale condotto dal Comitato,
le conseguenti valutazioni e le opportune proposte svolte con l'obiettivo di
inquadrare lo stato della normativa vigente in tema di testimoni sottoposti a
programma speciale di protezione, evidenziando l’esistenza di eventuali punti
critici suscettibili di miglioramento attraverso proposte di modifiche
normative.
In
dettaglio, è opportuno in questa sede riportare i tratti salienti della
questione esaminata dal I Comitato della Commissione così come peraltro
riportati nel documento in parola.
Il Sig.
Masciari è un imprenditore edile di Serra San Bruno (VV) che fu sottoposto al
programma speciale di protezione previsto per i testimoni, in data 18.10.1997,
poiché esposto a rischio concreto a seguito della decisione di rendere
testimonianza all'Autorità Giudiziaria in ordine alle richieste estorsive di
cui era fatto bersaglio.
Il Sig.
Masciari ha raccontato di essere iscritto sin dal 1983 alla Camera di Commercio
e di avere ottenuto nel 1984 l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori per
varie categorie di lavori; nel 1985 iniziò l’attività in proprio, nel settore
degli appalti pubblici, con l’impresa individuale “Masciari Costruzioni”.
Nel
1988 divenne amministratore della società in accomandita semplice “Masciari
Francesco s.a.s.”, nata per trasformazione dell’impresa individuale del padre
all’atto della sua morte; la “Masciari Francesco s.a.s.” operava nel settore
degli appalti privati, nonché nel settore della costruzione e della
commercializzazione di immobili.
Da
subito il Masciari dovette fare i conti con le pressanti richieste estorsive
che gli provenivano dall’agguerrita criminalità organizzata, nonché da parte di
pubblici amministratori locali (in sede di audizione dell’11 novembre 2004 ha
dichiarato che le richieste estorsive avanzate dai criminali erano pari al 3%
dell’importo del lavoro, quelle avanzate da appartenenti al settore
politico-amministrativo erano pari al 6% dell’importo dei lavori). Il Masciari
racconta di aver riferito all’Autorità Giudiziaria ed alle Forze dell’Ordine
delle intimidazioni e delle richieste estorsive ricevute, ricevendo in cambio
solo consigli sull’opportunità di non esporsi con la denuncia dei fatti, per gli
eccessivi rischi cui conseguentemente sarebbe stata esposta tutta la famiglia
(il Masciari ed i suoi otto fratelli).
A
partire dal 1990, il Masciari tentò di sottrarsi alle pretese dei politici, ma
non tardarono ripercussioni con pregiudizievoli effetti di natura economica
sulle sue aziende; gli stati di avanzamento dei lavori gli venivano pagati,
infatti, con notevoli ritardi ed a ciò si aggiunsero le difficoltà frapposte
dalle banche nella concessione del credito.
Le
difficoltà economiche cui si trovava esposto lo costrinsero a ricorrere al
prestito usurario e nel 1992 decise di non corrispondere più alle richieste
estorsive avanzate dalla criminalità organizzata locale; ciò causò una lunga
serie di conseguenze che giunsero a sconvolgere la vita dell'intera famiglia
(furti, incendi, danneggiamenti a danno dei mezzi di lavoro, minacce personali,
telefonate minatorie, colpi d'arma da fuoco, fino al ferimento del fratello,
avvenuto nel mese di aprile del 1993).
Nel
mese di settembre 1994 licenziò gli ultimi 58 dipendenti ed il 22 novembre 1994
presentò la sua prima denuncia formale al Comando Stazione CC di Serra San
Bruno.
Le
ritorsioni, conseguite quasi naturalmente alla decisione di sottrarsi al giogo
delle estorsioni e di denunciare gli autori di tali azioni, determinarono lo
stato di dissesto delle imprese ed il fallimento dell’impresa “Masciari
Costruzioni”, avvenuto nell’ottobre 1996 per un passivo accertato di 134
milioni di lire, a fronte di contratti di appalto stipulati per un valore di 25
miliardi di lire.
In
merito alla procedura fallimentare, è opportuno riferire che la D.D.A. di
Catanzaro - dott. Bianchi e dott. D’Agostino -, con note inviate nel 1997 e nel
2000 alla Commissione Centrale ed al giudice delegato al fallimento del Tribunale
di Vibo Valentia, ha affermato l’esistenza di rapporto di causalità tra le
vicende estorsive cui è stato soggetto il Masciari e lo stato di dissesto
finanziario che ha condotto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Nella
memoria integrativa presentata in data 15.12.2004, il Masciari riporta la
relazione redatta dal Sostituto Procuratore della Repubblica – D.D.A. - di
Catanzaro, dottor Luciano D’Agostino nella quale si legge, in ordine allo stato
di insolvenza, che (…) ciò è avvenuto sulla iniziale richiesta e maggiori
pressioni di un creditore, Tassone Antonio, legato alla famiglia dei “Viperari”
(…) è chiaro, quindi, che il tutto è stato ordito dalla famiglia “Vallelulnga”,
poiché il Masciari (…) non ha voluto più sottostare al sistema di ricatto (…) i
motivi dello stato di insolvenza non sono ascrivibili allo stesso neanche a
titolo di colpa (…).
Le
dichiarazioni testimoniali rilasciate da Masciari Giuseppe confluirono in
numerosi procedimenti penali, aperti presso diverse Procure del territorio; in
ordine allo stato di tali procedimenti, dal verbale della Commissione Centrale
ex art. 10 legge 15 marzo 1991, n.82, del 27 ottobre 2004 si evince che:
per i
procedimenti penali nei quali il Masciari risulta parte offesa - contrassegnati
dai numeri 359/98, 368/97, 432/97, 91/96 e 10/99, riuniti in fase di udienza
preliminare - risulta emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi al
Tribunale di Vibo Valentia; in particolare, nella requisitoria del Pubblico
Ministero nel procedimento n. 359/98 si attesta che l’impianto probatorio posto
a base della richiesta di condanna si fonda sulle dichiarazioni del Masciari;
il
Masciari risulta, altresì, persona offesa costituitasi parte civile nei
processi nn. 963/98 e 1060/99 per i delitti di estorsione aggravata nei
confronti di 16 persone, in corso dinanzi al Tribunale di Crotone;
il
Masciari ha, altresì, reso dichiarazioni nel procedimento n. 47931/00, definito
con sentenza del Tribunale di Roma, sez. X, in data 8 aprile 2003, che ha
riconosciuto il risarcimento dei danni in favore del Masciari, costituito parte
civile.
Complessivamente,
come riportato nella memoria integrativa presentata il 15 dicembre scorso, a
seguito delle denunce del Masciari sono state rinviate a giudizio 42 persone, tra
cui un magistrato amministrativo, nei confronti delle quali sono stati
instaurati 6 procedimenti nei quali il Masciari risulta parte offesa e si è
costituito parte civile.
Dagli
atti della Commissione Centrale prodotti dal Masciari si rileva il giudizio di
forte attendibilità e credibilità che l’Autorità Giudiziaria dà del Masciari.
Le
esigenze di sicurezza, determinate dal crescente e concreto pericolo cui si
trovava esposto il Masciari determinarono, nell’ottobre 1997, l’applicazione
del programma speciale di protezione nei riguardi dell’intero nucleo familiare,
composto dal testimone, dalla moglie e da due figli in tenera età.
Esame
della documentazione disponibile agli atti della Commissione parlamentare
Esaurita
una breve premessa dei fatti, occorre ora fornire rilievo agli aspetti che
emergono dalle dichiarazioni del Masciari rese dinanzi al I Comitato in data
11.11.2004, dalla documentazione presentata dal Masciari in quella stessa sede,
nonché dal raffronto di essa con le notizie fornite alla Commissione dal
Servizio Centrale di Protezione con documentazione consegnata in data
29.7.2004.
A tal
fine vengono evidenziate le questioni che sono apparse particolarmente
problematiche nella fase di attuazione del predetto programma speciale di protezione,
dando particolare rilievo ai due diversi modi in cui identiche questioni sono
state rappresentate (e probabilmente percepite), rispettivamente dal Masciari e
dal Servizio Centrale di protezione.
Come si
rileva dalla scheda concernente il medesimo Masciari, consegnata nel luglio
2004 su espressa richiesta del I Comitato della Commissione parlamentare, il
Servizio Centrale di protezione ritiene che i principali motivi, posti a base
delle ricorrenti proteste del Masciari, siano individuabili in:
asserita
inadeguatezza dei dispositivi di tutela predisposti in occasione delle sue
trasferte nelle località d’origine;
la
mancanza di documentazione identificativa di copertura.
La
copiosa documentazione presentata dal Masciari consente al medesimo di fornire
un quadro particolarmente dettagliato delle sue doglianze che, sebbene
comprendano anche i motivi che - in senso molto generale - il Servizio Centrale
di protezione ha ritenuto di individuare, non sembrano esaurirsi in essi.
a)
Dispositivi di tutela
In
ordine all’inadeguatezza dei dispositivi di tutela asserita dal Masciari, il
Servizio Centrale ha affermato che il predetto “…durante le sue trasferte
nella località di origine, non sempre motivate da esigenze di giustizia, ha
fruito di adeguate misure consistenti nell’accompagnamento con scorta,
predisposte dalle Autorità di P.S. competenti, con l’impiego di un congruo
numero di personale e di automezzi in condizioni di perfetta efficienza……ha
sempre fruito di autovettura specializzata…”.
Di
segno totalmente opposto le affermazioni del Masciari che lamenta non solo una
generica inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate in sede territoriale,
in uno con la scarsa professionalità dei responsabili e degli operatori locali,
ma elenca una serie considerevole di casi, alcuni dei quali atti a
rappresentare emblematicamente le sue doglianze. Nel corso dell’audizione e,
più dettagliatamente, nella memoria integrativa presentata il 15 dicembre, il
Masciari ha elencato vari episodi nei quali, solo ad esempio si cita:
è stato
lasciato solo per giorni, nelle località calabresi ove si recava a rendere
testimonianza, a pernottare in albergo senza possibilità di muoversi, neanche
per consumare un pasto, e senza misure di vigilanza e tutela alla sua persona
(episodio di Crotone, verificatosi in occasione dell’udienza fissata per il
19/11/2003 dinanzi al Tribunale a quella sede);
accusando
malesseri nel corso della notte, mentre pernottava in un albergo di una
località calabrese, ha cercato il personale della scorta per farsi accompagnare
in una farmacia notturna scoprendo che non era previsto alcun servizio di
protezione per la notte (episodio di Catanzaro del 23/11/2003, in occasione
delle udienze relative ai processi a carico di Procopio+2 e di Mazzaferro+1);
è stato
accompagnato quasi con mezzi di fortuna a deporre nelle aule dei tribunali
calabresi (in occasione dell’udienza di Crotone del 19/11/2003, a fronte di un
grave rischio per la sua persona a permanere nella zona, come prospettatogli da
un Ufficiale dei Carabinieri, viene poi accompagnato in udienza con Fiat Punto
non protetta; episodio del 6/10/2002 in cui la Fiat Tipo non blindata su cui il
Masciari veniva accompagnato a deporre a Catanzaro, sul tratto autostradale
Roma–Caserta viene inseguita da due autovetture; l’evento determinava la scelta
del caposcorta di recarsi al più vicino Comando provinciale CC per chiedere
un’autovettura specializzata per proseguire in sicurezza il viaggio
intrapreso);
è stato
esposto alle minacce degli imputati nel corso delle udienze dibattimentali
perché fatto posizionare in prossimità di essi (il Masciari riferisce che, in
occasione dell’udienza del 7/6/2001 dinanzi al GUP, nell’aula bunker di
Catanzaro, fu posto a sedere “gomito a gomito” e senza alcuna protezione
accanto a 41 imputati da lui denunciati e poi rinviati a giudizio; in tale
circostanza egli divenne oggetto di sguardi e di atteggiamenti intimidatori da
parte degli imputati, determinando in lui uno stato di agitazione; il Masciari
fu allontanato dagli imputati solo a seguito dell’intervento del P.M., dott.
Bianchi, che aveva constatato lo stato di agitazione e di pericolo in cui
versava il testimone);
l’autovettura
sulla quale viaggiava sull’autostrada A1 alla volta di Roma per deporre nel
processo a carico del dott. Saverio Damiani (giudice del TAR di Catanzaro
all’epoca dei fatti denunciati dal Masciari, condannato in primo grado a 3 anni
di reclusione ed all’interdizione perpetua dai pubblici uffici a titolo di
concussione) fu urtata da un altro veicolo e, quindi, costretta a fermarsi; ciò
consentì ad un soggetto, che non si capì da dove fosse provenuto, di
avvicinarsi all’autovettura di Masciari ed invitare gli occupanti ad uscire per
poi allontanarsi repentinamente all’atto dell’arrivo della pattuglia della
Polizia Stradale chiamata in soccorso).
Nella
documentazione esibita, il Masciari annota la lunga serie di episodi con
dovizia di particolari che non solo appaiono - come detto - di segno opposto
all’interpretazione fornita dal Servizio Centrale di protezione, ma sembrano
anche privi della vis polemica che il predetto Servizio Centrale ha
inteso attribuire ai comportamenti del Masciari, in tal modo liquidando, da un
lato, la pressante esigenza, avvertita dal medesimo, di ‘sentirsi al sicuro’,
dall’altro, l’obbligo di attuare efficacemente le prescrizioni della vigente
normativa, emanata a riconoscimento e sostegno dell’opera meritoria resa da chi
testimonia su fatti-reato di cui è a conoscenza, rischiando la propria
incolumità e quella del suo nucleo familiare.
b)
Documentazione di copertura
In
ordine alla mancanza di documentazione identificativa di copertura, il Servizio
Centrale di protezione riferisce del reiterato rifiuto operato dal Masciari di
ricevere documentazione di copertura; rifiuto rinnovato, da ultimo, in data
4.11.2003 dinanzi alla Commissione Centrale ex art.10 legge 82/91.
Il
Masciari, dal canto suo, ha raccontato:
di aver
ricevuto, anni addietro, una carta d’identità con nome di copertura recante la
dicitura “Non valida per l’espatrio” e di aver rifiutato tale documento,
chiedendone in sostanza uno privo delle predette limitazioni, non
corrispondenti al suo status di libero cittadino;
di aver
ricevuto, nell’aprile 1999, una patente di guida di copertura e di averla
restituita dopo qualche mese perché recante un nominativo ovviamente diverso
dalla sua licenza di porto di pistola, documento che il Servizio Centrale non
riteneva possibile cambiare (è del tutto superfluo precisare che, ovviamente,
il Masciari non intende separarsi dalla sua arma). In sostanza, il Masciari
chiedeva che tutti i suoi documenti recassero la stessa identità di copertura,
ritenendo tale elemento essenziale per una corretta mimetizzazione sociale; in
caso diverso, infatti, egli si sarebbe certamente esposto a problemi con le
Forze di polizia all’atto di un eventuale controllo.
Nella
nota del 2 marzo 2004 diretta alla Commissione Centrale il Masciari, per il
tramite del suo legale avv. Pettini, spiega anche le ragioni del rifiuto del
cambio di generalità operato in sede di Commissione nel mese di novembre 2003;
tali ragioni sono riposte nella volontà di evitare ai figli minori l’ulteriore
trasferimento in altra località protetta, che conseguirebbe automaticamente al
cambio di generalità, e di voler posticipare il cambio (ed il trasferimento) al
momento in cui la Commissione avesse deliberato in ordine alla capitalizzazione
delle misure assistenziali;
di
essere stato autorizzato dal Servizio Centrale di protezione, nel 1999, ad
iscrivere i propri figli minori alla scuola dell’obbligo con le loro vere
generalità;
di aver
richiesto invano, il 24 settembre 2001, il cambio di residenza per la moglie ed
i figli ad altro polo fittizio. L’accoglimento di tale richiesta, secondo il
Masciari, avrebbe anche consentito alla moglie di attuare il progetto
finalizzato all’avvio di uno studio dentistico nella località protetta, per il
quale la Commissione Centrale, nella seduta del 23 marzo 2000, aveva erogato un
contributo straordinario pari a 400 milioni di lire.
Come
riferito dal Masciari nel corso dell’audizione dell’11 novembre 2004 dinanzi al
I Comitato, le difficoltà ad attuare il progetto risiedevano essenzialmente
nella intuibile necessità della signora Masciari di stipulare un contratto di
locazione per l’immobile ove avrebbe allocato lo studio, nonché i contratti di
fornitura di servizi (luce, acqua, telefono), e nel non ritenere ovviamente
opportuno procedere a tali stipule esibendo documenti che indicavano
l’effettiva residenza del nucleo familiare.
Anche
il Servizio Centrale di protezione fa menzione della delibera del 23 marzo 2000
(in realtà, nella scheda redatta dal Servizio Centrale è riportata, si ritiene
per mero errore materiale, la data del 23.3.2002) con cui la Commissione
Centrale stabilì l’erogazione della somma di Euro 206.582,75 (400 milioni di
lire) a favore della moglie del Masciari per l’avvio di uno studio
odontoiatrico; nella scheda redatta dal Servizio Centrale è annotato, altresì,
che “non risulta mai avviato tale studio”.
Come
appena visto, le motivazioni della mancata attuazione del progetto
risiederebbero, secondo il MASCIARI, nella concreta impossibilità di stipulare
i contratti di locazione e di fornitura di servizi, se non rischiando di
compromettere ulteriormente le esigenze di mimetizzazione del nucleo familiare.
Delibera
di capitalizzazione delle misure di assistenza
a) Le
decisioni
Dagli
atti disponibili agli archivi della Commissione parlamentare si rileva, da
ultimo, che la Commissione Centrale ex art.10 legge 82/91, con propria delibera
del 27.10 2004, ha stabilito a favore del testimone Masciari Giuseppe
l’erogazione delle seguenti somme:
€
1.293.418,60 per la chiusura del concordato fallimentare;
€
267.400,00 a titolo di capitalizzazione delle misure di assistenza;
€
18.870,00 a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto dal Masciari;
€
29.670,00 a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto dalla moglie
del Masciari;
La
Commissione ha stabilito, altresì, la proroga del programma di protezione,
salvo diverse determinazioni, fino al 17 marzo 2005.
Le
richieste avanzate dal Masciari, con istanza del 2 dicembre 2003, a titolo di
capitalizzazione ammontavano complessivamente a 16 (sedici) miliardi di lire
così ripartite:
lire 2
miliardi/anno per mancato guadagno;
lire 2
miliardi versati agli estortori;
lire 3
miliardi per perdita di prospettive future;
lire
100 milioni/anno per mancato guadagno della moglie;
lire
500 milioni per perdita avviamento dell’attività professionale della moglie.
Nella
predetta delibera del 27 ottobre 2004, la Commissione Centrale in via
preliminare rinvia il soddisfacimento dei profili risarcitori, in generale, e
dei profili di danno emergente e di lucro cessante, in particolare, ai
procedimenti penali in corso, nei quali il Masciari è costituito parte civile;
avvisa, inoltre, che rimane ancora aperta la possibilità per il Masciari di
riprendere il procedimento ex legibus 108/96 e 44/99, allo stato
sospeso, dinanzi al Commissario straordinario racket ed usura per la
valutazione dei profili risarcitori.
b)
Considerazioni
Le
valutazioni della Commissione Centrale nella determinazione degli importi da
erogare al Masciari a titolo di capitalizzazione delle misure di assistenza
appaiono saldamente ancorate ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate
relativamente ai volumi d’affari ed ai redditi dichiarati ai fini
dell’imposizione diretta, dal testimone e dalla moglie, negli anni precedenti
al 1997, anno di ingresso nel programma speciale di protezione.
E’,
pertanto, ragionevole ritenere che da tali dati la Commissione Centrale abbia
sostanzialmente dedotto l’incongruenza delle richieste del Masciari.
Sulla
base di tale premessa, appare opportuno procedere ad alcune riflessioni.
L’art.
10, comma 15, del D.M. 23 aprile 2004, n.161, “Regolamento ministeriale
concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di
giustizia ed i testimoni”, stabilisce che la capitalizzazione delle misure
di assistenza economica consiste nell’erogazione di una somma di denaro pari
all’importo dell’assegno di mantenimento riferito ad un periodo massimo
che, per i ‘testimoni di giustizia’, è di dieci anni.
Inoltre,
l’art. 16 ter, comma 1 lett. b) della legge 82/91, introdotto dall’art. 14
della legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede che le misure di assistenza
previste per i ‘testimoni di giustizia’ siano volte a garantire un tenore di
vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell’avvio
del programma speciale di protezione.
Da
quanto appena detto emerge l’esigenza di definire compiutamente il concetto
espresso dalla locuzione “tenore di vita” che, in base alla normativa sopra
citata, diviene punto di riferimento nella determinazione delle misure di
assistenza da erogare e, quindi, anche della capitalizzazione di esse.
In
realtà, si tratta di un concetto sul cui significato si è molto discusso,
specie in tema di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, ove la
sperequazione tra tenore di vita condotto dal soggetto indiziato di mafia ed i
redditi da lui dichiarati assume valore autonomamente indiziante in ordine
all’illecita provenienza dei beni di cui il medesimo soggetto disponga,
direttamente o indirettamente.
In
proposito, ha ottenuto largo consenso in dottrina la teoria che ritiene che la
locuzione “tenore di vita” debba essere intesa nella sua più ampia accezione,
come riferita non solo al risparmio del reddito ed all’impiego in beni
disponibili, ma anche alla parte di esso consumata in beni e servizi
utilizzati; il “tenore di vita” deve, cioè, riferirsi ad una situazione economica
complessiva del soggetto, per effetto del quale egli viene a collocarsi ad un
certo livello della scala dei redditi.
In tale
contesto ed a titolo certamente non esaustivo, è stato ritenuto che assumano
valore indicativo di un elevato tenore di vita i seguenti elementi:
disponibilità
di aeromobili, imbarcazioni da diporto, cavalli da equitazione, autoveicoli;
residenze
secondarie a disposizione permanente in Italia o all’estero;
numero
dei collaboratori familiari, sia a tempo pieno, sia ‘part-time’;
acquisto
di gioielli, di pellicce o di beni-rifugio (quadri, preziosi, opere, monete,
collezioni, francobolli, etc.);
frequenza
di alberghi e ristoranti di lusso o per lunghi periodi;
partecipazione
a crociere e viaggi all’estero, etc.
Nella
delibera della Commissione Centrale del 27.10.2004, come visto, la
determinazione delle somme da erogare risulta ancorata esclusivamente ai dati
forniti dall’Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi dichiarati dal
testimone e dalla moglie, né risulta possibile rilevare l’esistenza nella fase
istruttoria di un tentativo di ricostruzione del tenore di vita goduto dal
testimone prima dell’ingresso nel programma speciale di protezione, come
espressamente previsto dalla legge vigente.
D’altro
canto, dalla documentazione presentata dal Masciari (che consta, per lo più, di
copia della corrispondenza intrattenuta con il Servizio centrale di protezione
e con la Commissione Centrale) è possibile rilevare, ad esempio, che egli
disponeva per tutto l’anno di una casa al mare nella località d’origine e che
all’atto dell’ingresso nel programma di protezione usufruiva dell’opera di una baby-sitter,
che si prendeva cura dei figli minori e che non ha inteso seguire la famiglia
nella località protetta.
Già
solo questi elementi, qualora presi in considerazione, consentirebbero di
valutare l’inadeguatezza delle misure di assistenza percepite dal testimone e,
conseguentemente, delle somme deliberate a titolo di capitalizzazione di tali
misure.
La
stessa lettera della legge, all’atto di fornire indicazioni in ordine ai
principi che devono guidare la determinazione delle misure di assistenza a
favore dei testimoni, non riserva alcuna importanza all’entità dei valori
imponibili dichiarati allo Stato ai fini delle imposte dirette ed indirette,
facendo invece espresso riferimento al tenore di vita goduto dal testimone e
dal suo nucleo familiare.
Non è
superfluo ricordare che in maniera diversa si è regolato il legislatore,
allorquando ha ritenuto di dover attribuire significato all’entità dei redditi
dichiarati; è il caso, ad esempio, dell’art. 12 sexies, comma 1, della Legge
356/92 (… è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre
utilità … in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attività economica…), o dell’art. 2 ter
della Legge n.575/65 (… il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto
motivato il sequestro dei beni … quando il loro valore risulta sproporzionato
al reddito dichiarato …).
Né
appare superfluo sottolineare che, nei casi appena riportati a titolo di
esempio, il rilievo fornito all’entità dei redditi dichiarati si inserisce,
peraltro, in un contesto in cui destinatario dell’azione dello Stato è un
soggetto condannato per uno dei gravi delitti di cui al citato art.12 sexies,
oppure è un soggetto indiziato di mafiosità, nel caso dell’art. 2 ter legge
575/65, figure solitamente molto distanti dal testimone che denuncia i reati di
cui è vittima egli stesso.
Non
sembra, inoltre, che si possano considerare come rientranti nelle misure
capitalizzate le somme corrisposte a chiusura della procedura fallimentare:
come già riferito, e come risulta dagli atti prodotti, infatti, gli Organi
giudiziari hanno riconosciuto l’esistenza di un rapporto di causalità tra le
vicende di estorsione subite dal Masciari e la sentenza dichiarativa di
fallimento del medesimo. In senso molto lato, quindi, le somme stabilite per la
chiusura del concordato fallimentare possono essere ricompresse tra quelle
predisposte per il reinserimento sociale del testimone, poiché esse sono
relative ad un evento (quello della procedura fallimentare) scaturito dagli
episodi estorsivi di cui il Masciari è rimasto vittima e che non ha in alcun
modo causato, neanche a titolo di colpa (in senso conforme la relazione della
D.D.A. di Catanzaro del 13/10/2000 – dott. Luciano D’Agostino - indirizzata al
Presidente del Tribunale ed al Giudice delegato a fallimento di Vibo Valentia;
al Servizio Centrale di protezione; al Procuratore Nazionale Antimafia).
Restano,
quindi, somme certamente dovute dal Servizio Centrale, ma a titolo diverso
dalla capitalizzazione delle misure di assistenza.
Infine,
dall’esame della delibera della Commissione del 27 ottobre 2004 non risulta che
in quella sede sia stata presa in considerazione la richiesta, presente
nell’istanza del 2.12.2003, di corresponsione di una somma (500 milioni di
lire) a titolo di perdita dell’avviamento dell’attività professionale svolta
dalla moglie del Masciari prima dell’ingresso dell’intero nucleo familiare nel
programma di protezione.
L’elencazione
dei precedenti punti non esaurisce le doglianze presentate dal Masciari, tanti
sono gli episodi narrati, sia nel corso dell’audizione dell’11 novembre 2004,
sia nel corpo della documentazione consegnata nella stessa data; alcuni di
essi, peraltro, trovano riscontro nella documentazione della Commissione
Centrale e del Servizio Centrale di protezione, prodotta dallo stesso Masciari.
Ciò
posto, appare opportuno sottolineare l'esigenza che il punto centrale della
questione non sia costituito dal riscontro nel merito della singola denuncia -
che pure merita un’attenta valutazione -, bensì dal valore che la denuncia
stessa assume quale sintomo del malessere che il testimone vive.
In tal
senso, è necessario evidenziare e tenere in debito conto le differenze che
emergono dal raffronto della documentazione prodotta dal Masciari con quella consegnata
dal Servizio Centrale di protezione; con ogni probabilità, infatti, tali
differenze costituiscono espressione di due diversi modi di percepire la
medesima situazione e, dunque, espressione di due diverse sensibilità alle
problematiche che affliggono - si può ritenere oramai patrimonio di conoscenza
acquisito al sentire comune - la vita di chi decide di rendere testimonianza
dei fatti di cui è a conoscenza, spesso per esserne stato vittima incolpevole.
Tali
considerazioni devono costituire base di partenza di una riflessione ampia sul
sistema di tutele e di provvidenze approntato a difesa dei testimoni in
generale, con un’attenzione particolare a quei testimoni che, per l’elevato
rischio a cui si trovano esposti in ragione della loro collaborazione con
l’azione di giustizia, vengono sottoposti allo speciale programma di
protezione.
Per
tutti i testimoni, infatti, è necessario un sistema di cautele che li preservi
da ogni azione intimidatrice o, peggio ancora, violenta degli autori dei reati;
per i testimoni che sono interessati dal programma speciale di protezione,
inoltre, è necessaria una disciplina del programma di protezione e delle misure
di assistenza che li differenzi completamente dalla corrispondente disciplina
prevista per i collaboratori di giustizia, dai quali essi si differenziano per
una molteplicità di fattori di tutta evidenza, a partire proprio dalle
motivazioni che hanno determinato la scelta di collaborazione con l’Autorità
Giudiziaria.
E’
necessario, dunque, emanare disposizioni che impediscano l’inutile e dannosa
esposizione dei testimoni all’azione degli autori dei reati; tali misure devono
fornire garanzia di effettività della tutela e devono comprendere la
possibilità che i testimoni vengano escussi a distanza.
Una
previsione siffatta costituirebbe, certamente, presidio a tutela dell’integrità
fisica e psicologica del testimone, suscettibile di ulteriore valutazione
positiva avendo riguardo alla possibilità di realizzare economie sulle spese di
trasferimento dei testimoni.
Inoltre,
appare necessario insistere sulla necessità che le misure di assistenza
economica predisposte a favore dei testimoni siano tese a garantire
effettivamente il pregresso tenore di vita goduto dai medesimi e dai loro
nuclei familiari.
Ed è
necessario prevedere la possibilità che il danno patito dai testimoni venga ad
essi interamente risarcito dalla Commissione Centrale, alla quale dovrà
spettare la facoltà di sostituirsi al testimone nel procedimento per il
risarcimento del danno, di competenza del Commissario straordinario ai sensi
delle leggi 108/96 e 44/99.
A
seguito dell'approvazione in sede di Comitato, il documento fu, dunque, portato
in Commissione per la successiva discussione e l'eventuale approvazione in
seduta plenaria.
Le
questioni sollevate dai rappresentanti della maggioranza parlamentare in
Commissione in sede di seduta plenaria furono tante e tali da determinare, di
fatto, l'impossibilità di proseguire nel tentativo di instaurare un dibattito
costruttivo in aula al fine di rassegnare opportune proposte al Governo ed al
Parlamento in perfetta rispondenza con quanto stabilito dalla legge istitutiva
n. 386 del 19 ottobre 2001.
Non è
superfluo, infatti, sottolineare in questa sede che la costruzione
di un sistema di regole che tenga conto delle considerazioni emerse a seguito
della vicenda descritta e, più in generale, della particolare condizione del
testimone e di ciò che lo differenzia dal collaboratore di giustizia,
contribuirebbe sicuramente a creare condizioni utili per tutti: ai soggetti che
restano vittima di reati ed a quelli che semplicemente sono a conoscenza di
fatti rilevanti per il corso della Giustizia, consentirebbe di non
indietreggiare di fronte ai timori di un futuro denso di rischi dai quali
neanche lo Stato riesce a proteggerli; allo Stato consentirebbe di non
rinunciare alla meritoria opera dei testimoni per i quali, bisogna ricordarlo,
permangono validi tutti i diritti e tutte le libertà connesse allo status di
libero cittadino.
Il caso di Giuseppe Masciari, purtroppo, non è l'unico caso in cui i
testimoni di giustizia si sono sentiti abbandonati dallo Stato dopo aver
prestato meritoria opera di collaborazione. Tra i testimoni che hanno avuto il
coraggio di denunciare anche le disfunzioni dello Stato vi è certamente il caso
di R.C. che, dopo la definizione dei processi instaurati anche grazie alle sue
testimonianze, ha vissuto la revoca del programma di protezione per sé ed
i suoi familiari, alcuni dei quali con gravi problemi sanitari; il dramma della
revoca del programma di protezione è acuito dalla motivazione dell'eccessivo
costo sostenuto dal Servizio di Protezione per l'attuazione del programma in
favore di R.C. e dei suoi familiari.
L'uscita dal programma di protezione è avvenuta con la liquidazione
della somma di 555 milioni di lire a titolo di capitalizzazione per l'intero
nucleo familiare e la promessa di un lavoro per R.C. ed un suo congiunto; anche
questa promessa ha rivelato effetti negativi per R.C., in quanto si è trattato
solo di "seggiole da scaldare". Una umiliazione ingiustamente
inflitta alla dignità del testimone di giustizia, che per inciso è in possesso
di una laurea, e del suo familiare che, infatti, hanno abbandonato il posto di
lavoro, ricavandone l'accusa di aver adottato comportamenti scorretti.
Il
documento sugli Enti Locali sottoposti a condizionamento mafioso: un’iniziativa
importante ed un’occasione mancata
L'analisi
condotta sull'applicazione delle norme in materia di scioglimento dei consigli
comunali e provinciali a seguito di infiltrazione o condizionamento mafioso ha
consentito di osservare che dette norme, che pure rivestono basilare importanza
nel contesto della strategia di contrasto alla criminalità organizzata di tipo
mafioso, non sempre hanno fornito i risultati sperati in quanto spesso lo
scioglimento non ha rappresentato, per gli enti locali interessati da fenomeni
di infiltrazione o condizionamento, occasione di rinnovamento e di sottrazione
dal pesante giogo imposto dalla criminalità organizzata attraverso il controllo
delle attività amministrative.
Tale
osservazione ha condotto all'elaborazione ed all'approvazione di un documento
attraverso il quale la Commissione ha inteso fornire un indirizzo al Parlamento
in ragione dell’assoluta delicatezza degli interessi coinvolti, attinenti al
rispetto delle condizioni di legalità necessarie per il regolare svolgimento
dell’azione amministrativa; l’inderogabilità dei principi di libere elezioni,
di rappresentatività e di libero esercizio dell’azione amministrativa nel
rispetto dei principi costituzionali, infatti, costituisce indefettibile
presupposto per un sano sviluppo civile ed economico delle collettività
amministrate dagli enti locali.
Nella
considerazione che lo scioglimento degli enti elettivi rappresenta pur sempre
un evento traumatico, sebbene necessario, per il sistema democratico, la
Commissione ha ravvisato la necessità di offrire al Parlamento la possibilità
di apprestare efficaci soluzioni preventive che, sin dall'origine, mettano al
riparo la politica, e le stesse comunità amministrate, dalla presenza di
soggetti capaci di condizionare il libero svolgimento delle elezioni e delle
attività politico-amministrative.
Le
indicazioni fornite dalla Commissione attengono a vari aspetti, tra i quali la
separazione dei livelli di responsabilità politico e gestionale, la gestione
straordinaria con particolare riferimento alle professionalità destinate a tale
delicato compito, i termini per l'azione, la predisposizione di strumenti
idonei a prevenire la possibilità che il condizionamento si ripeta già al turno
elettorale immediatamente successivo allo scioglimento.
In
dettaglio, il documento approvato dalla Commissione tratta i seguenti punti:
Responsabilità
della gestione dell'ente locale
Il
principio fondamentale che informa l’ordinamento degli enti locali dopo
la riforma intervenuta con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
sostanzia nella separazione dei poteri di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, dai poteri di
gestione amministrativa, finanziaria e contabile, di competenza dei dirigenti.
Diretta conseguenza è il passaggio alla competenza dei dirigenti di una lunga
serie di atti riguardo ai quali gli amministratori esercitano solo un compito
di indirizzo politico e di controllo.
Da tale
considerazione scaturiscono due conclusioni che devono guidare nell’adeguamento
della normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.
La
prima di esse è costituita dalla necessità di salvaguardare l’Amministrazione
che, pur evidenziando nella propria gestione elementi di compromissione del
buon andamento e dell’imparzialità dell’azione, non manifesti responsabilità
del livello politico; l’altra conclusione è costituita dalla necessità che il
livello dirigenziale, responsabile della gestione, sopporti le conseguenze
della propria condotta che, sebbene immune da rilievi di ordine penale, concorra
a fondare la proposta di scioglimento formulata dal prefetto.
In tale
ottica, è necessario introdurre modifiche alle norme vigenti prevedendo la
possibilità di un commissariamento dell’ente locale limitato all’area
gestionale-tecnica, da realizzare mediante la nomina di un commissario
straordinario con le funzioni del direttore generale con poteri di
avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi
interessati. E’ necessario, inoltre, prevedere norme che regolino le sanzioni
da irrogare nel caso in cui emergano elementi a carico del personale e dei
dirigenti, con un regime diverso in base alla categoria di appartenenza del
soggetto; nel caso dei dirigenti, infatti, l’accertamento di elementi atti a
fondare lo scioglimento del consiglio deve comportare la risoluzione del
rapporto di diritto pubblico o privato instaurato con l’ente, per il venire
meno del rapporto fiduciario sottostante; per i lavoratori dipendenti, invece,
l’accertamento dei predetti elementi deve determinare la sospensione
dall’impiego e l’avvio del procedimento disciplinare per l’accertamento degli
elementi che costituiscono giusta causa del licenziamento ai sensi delle norme
vigenti in materia di pubblico impiego.
Accertamento
dei presupposti per la richiesta di scioglimento
Attraverso
l’accesso presso l’ente locale, il Prefetto accerta, con l’esercizio dei poteri
del prefetto delegati dal Ministro dell’interno all’atto della cessazione delle
funzioni dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, la consistenza degli elementi sui quali fondare la
proposta di scioglimento, rappresentati dai vizi e dalle anomalie dell’azione
amministrativa dell’ente. In relazione a tale specifico aspetto, è opportuno
rilevare che la normativa attualmente in vigore prevede l’ipotesi dello
scioglimento del consiglio nei casi in cui, tra le altre cose, risulti
compromesso il buon andamento dell’ente, ove per buon andamento si intende,
solitamente, il dovere, o l’onere, del funzionario pubblico di svolgere
la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine
dell’efficienza, dell’efficacia, della speditezza, dell’economicità.
Se la
verifica del buon andamento dell’amministrazione fa riferimento al riscontro
del rispetto dei parametri efficienza ed efficacia, non bisogna, però,
dimenticare un altro principio cardine dell’attività amministrativa: il
principio di imparzialità, sancito dagli articoli 3 e 97 della Costituzione ed
equivalente, in buona sostanza, alla necessità che ogni atto della Pubblica
Amministrazione sia improntato alla giustizia.
La
necessità di apportare oculate modifiche allo specifico punto delle norme
vigenti scaturisce dalla ovvia considerazione che l’azione amministrativa di un
ente locale che risulti improntata al rispetto dei criteri riassumibili nel
principio di buon andamento, non è necessariamente, né automaticamente,
un’azione amministrativa connotata anche da imparzialità, poiché può ben
accadere che un atto, pur non ledendo i principi di efficacia, efficienza,
speditezza ed economicità, abbia leso quello di imparzialità. Ciò è tanto più
vero quando si versa in situazioni di condizionamento mafioso dell’attività
amministrativa e le cronache giornalistiche e giudiziarie forniscono facile
prova della fondatezza di tali affermazioni; non è stato, infatti, infrequente
incontrare, ad esempio, appalti aggiudicati sì al prezzo più basso, in tempi
celeri e senza spreco di risorse pubbliche, ma assegnati favorendo un’impresa
mafiosa. Né si può pensare che, in siffatte situazioni, l’interesse
dell’amministrazione pubblica non sia stato leso.
L’assoluta
necessità di verificare che l’attività amministrativa degli enti interessati da
fenomeni di condizionamento mafioso sia improntata all’imparzialità, oltre che
al buon andamento, impone di prevedere che i controlli delle commissioni di
accesso e di indagine vertano anche su tale aspetto e che la violazione di tale
principio, se causata da fenomeni di infiltrazione o condizionamento,
costituisca giusta causa dello scioglimento del consiglio dell’ente, oltre che
causa di risoluzione del contratto con il dirigente che ha posto in essere, o
ha agevolato, la condotta lesiva.
Termini
per le indagini
L'eccessiva
dilatazione dei tempi di intervento dello Stato nell'esecuzione delle indagini
comporta il rischio che ulteriori danni siano recati all'amministrazione
locale, già minata dal condizionamento e dall'infiltrazione mafiosa.
Nella
proposta di legge viene introdotto un termine di tre mesi entro il quale la
commissione nominata dal Prefetto deve ultimare la propria attività di indagine
e redigere il documento formale contenente gli esiti di detta attività; entro i
successivi tre, inoltre, dovrà essere emanato il provvedimento definitivo.
Integrazione
dei poteri del Prefetto della provincia
Al fine
di consentire al Prefetto la migliore conoscenza possibile della realtà
sottoposta ad indagine con riferimento ai fattori criminali inquinanti,
la proposta prevede che il Prefetto abbia facoltà, nel corso del processo
decisionale di sua competenza, di consultare il Comitato di Ordine e Sicurezza
Pubblica della provincia, integrato dal Procuratore della Repubblica competente
per territorio.
Gestione
straordinaria
L’emanazione
del decreto di scioglimento pone in rilievo un ulteriore aspetto da esaminare:
la gestione straordinaria.
Il
sistema vigente è stato spesso caratterizzato da gestioni, da parte delle
commissioni straordinarie, rivolte per lo più alla revoca degli atti emanati
dagli organi colpiti dal decreto di scioglimento o, al massimo, al ripristino
della situazione preesistente; gestioni quasi mai distintesi per l’azione
propulsiva e di proposta tesa al recupero effettivo delle condizioni generali
dell’azione amministrativa secondo il dettato della Carta costituzionale. In
considerazione di ciò, si propone una modifica alla norma vigente che
consentirà di vedere evidenziati, sin dalla relazione del prefetto allegata
alla proposta di scioglimento, i punti critici dell’azione amministrativa che,
se da un lato generano la necessità di un intervento statuale di scioglimento
degli organi consiliari e di sostituzione nella gestione, richiedono
anche adeguate soluzioni di recupero di ogni aspetto della legalità
dell’azione amministrativa condotta nell’interesse della collettività.
L’individuazione
di tali punti critici deve rappresentare l’inizio di un percorso che gli organi
deputati alla gestione straordinaria devono condurre a termine con
l’individuazione di soluzioni concrete ai casi specifici di anomalia che
affliggono la gestione dell’ente.
Inoltre,
poiché la gestione non deve rappresentare mero traghettamento dell’ente locale
verso nuove consultazioni elettorali, bensì momento di arricchimento e di
crescita per la dirigenza dell’ente, nonché occasione di rinascita per la
collettività amministrata, nella proposta è previsto che la gestione
straordinaria sia affidata a professionalità specificamente formate per la
funzione, che si dedichino in via esclusiva alle funzioni commissariali,
individuate nel ruolo dei Commissari Straordinari da istituire presso il
Ministero dell’Interno e nel quale far confluire dirigenti in possesso di
comprovate capacità di gestione di situazioni complesse, quali quelle che si
presentano ordinariamente agli organi incaricati della gestione straordinaria.
Sono,
altresì, previste specifiche previsioni sulla formazione di detto Ruolo, nonché
precise indicazioni in ordine alla provenienza extraprovinciale dei Commissari
straordinari.
Inoltre,
al fine di migliorare la qualità della gestione straordinaria, è previsto che i
poteri della Commissione all'uopo nominata devono ispirarsi a principi di promozione
della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, e devono
essere caratterizzati da una maggiore incisività concessa, anche in deroga alle
norme vigenti nei singoli comparti, in ragione del carattere di eccezionalità
che le esigenze di contrasto alle infiltrazioni mafiose rendono necessaria.
Sul
versante degli appalti, dei servizi e delle forniture, la maggiore incisività
si estrinseca nella possibilità di stipulare contratti a trattativa privata
anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, nel rispetto dei limiti
posti dalle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, fermo restando
l'obbligo di congrua motivazione dei provvedimenti adottati.
La
richiesta di maggiore incisività della gestione straordinaria si riverbera anche
sul fronte della gestione del personale. Fermo restando, infatti, che i
rapporti fondati su base essenzialmente fiduciaria, come l’assegnazione di
incarichi ai dirigenti, conoscono la propria risoluzione ‘ope legis’ per
effetto del decreto di scioglimento, è opportuno che gli organi incaricati
della gestione straordinaria approntino ed attuino le modifiche ritenute
necessarie per il conseguimento dell’interesse pubblico in ordine a spostamenti
del personale, anche in deroga alle norme in materia di contrattazione e
concertazione con le organizzazioni sindacali nei confronti delle quali, a
fronte dell’eccezionale interesse dello Stato al ripristino della legalità
nello svolgimento dell’azione amministrativa gravemente compromessa
dall’infiltrazione mafiosa, residua un obbligo di mera comunicazione preventiva
dei provvedimenti adottati.
Ineleggibilità
Spesso
i risultati prodotti dalla gestione straordinaria risultano compromessi dalla
rielezione al turno successivo dei soggetti che in precedenza avevano
determinato l'infiltrazione ed il condizionamento dell'attività amministrativa
dell'ente.
Ciò ha
imposto la ricerca di nuove forme e modi per individuare concretamente la
responsabilità degli amministratori alla cui condotta sia direttamente imputabile
l'insorgere della cause che hanno determinato l'adozione del provvedimento di
scioglimento; individuate tali responsabilità, la proposta introduce una norma
che, con effetti limitati e temporanei - nel rispetto delle riserve fissate
dalla Costituzione e nella considerazione che non si tratta di uno strumento di
interdizione che si sovrappone ai provvedimenti di interdizione propri
dell'Autorità Giudiziaria -, impedisce a tali amministratori la rielezione nel
turno di elezioni amministrative immediatamente successivo.
L'indicazione
delle condotte e degli autori di esse dovrà essere immediatamente ed
univocamente rilevabile dalla proposta di scioglimento redatta dal Prefetto e
riportata nello stesso decreto di scioglimento dell'organo rappresentativo dell'ente.
Nella proposta di modifica dell'articolo 143 T.U.E.L., al comma 8, è affidato
al Tribunale il compito di dichiarare l'ineleggibilità dell'amministratore,
limitatamente al turno di elezioni immediatamente successivo, secondo le regole
dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di stato delle persone.
Tutela
giurisdizionale
Ferme
restando le regole generali in materia di ricorribilità degli atti
amministrativi ed in considerazione della necessità di ottenere l'uniformità di
trattamento giudiziario delle vicende relative allo scioglimento degli enti
locali, si propone l'introduzione di una deroga ai principi generali in materia
di competenza dei tribunali amministrativi regionali con riferimento alla territorialità
dell'evento.
Detta
deroga prevede la devoluzione al Tribunale Amministrativo Regionale con sede a
Roma la competenza a decidere sui ricorsi avverso i decreti di scioglimento dei
consigli degli enti locali, nonché la competenza a decidere sui ricorsi avverso
i provvedimenti ministeriali di nomina del commissario straordinario per le
funzioni gestionali ed amministrative dell'ente.
Al
documento della Commissione non ha fatto seguito alcun cenno di interesse al
fenomeno da parte della maggioranza di governo, alcuna iniziativa tesa ad
adeguare la normativa che è in vigore da circa quindici anni praticamente
immutata, se si fa eccezione delle lievissime modifiche intervenute, in un
periodo interessato da interventi normativi di sostanziale modifica nel settore
della Pubblica Amministrazione.
Eppure,
lo scioglimento degli enti locali a seguito di condizionamento o infiltrazione
mafiosa non è argomento di poco conto.
Si
tratta, infatti, di agire su fattori che in via immediata e diretta entrano in
contatto con la vita delle comunità amministrate, influenzandola; si
tratta di delimitare le possibilità che la criminalità organizzata imponga i
propri voleri agli amministratori in danno dei cittadini.
Non è
argomento di poco conto. Ma ciò non è apparso sufficiente alla maggioranza di
governo per tentare almeno di intraprendere un'azione di rinnovamento
nell'interesse delle comunità locali, innanzitutto, e in definitiva del Paese
intero.
Nuove
prospettive di intervento per le comunità aggredite dalle mafie
È opportuno ricordare che, in una prima fase storica, il movimento
antimafia nel nostro Paese, ha guardato agli Enti locali secondo una
prospettiva prevalentemente difensiva e di tutela: occorreva - come occorre,
alla luce di quanto più avanti si è detto - preservare i Comuni, le province e
gli altri enti locali dalle infiltrazioni e dai condizionamenti della mafia.
I numerosissimi
provvedimenti di scioglimento, infatti, hanno contribuito a svelare il dominio
criminale sugli appalti, l'influenza sulla pubblica amministrazione, il
clientelismo, l'abusivismo.
Tuttavia quelle iniziative non hanno portato ad un rinnovamento
effettivo delle amministrazioni locali. Questo versante abbisogna di urgenti
innovazioni: la legge sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione mafiosa
deve essere quanto prima riformata, anche secondo le indicazioni prima indicate
della Relazione della Commissione sull’argomento.
Ma la legislazione del nostro Paese deve aprirsi ad una altra dimensione
di intervento che consideri il danno arrecato alle comunità locali dalla
presenza oppressiva delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Una
dimensione positiva e propositiva, che è già stata dall’opposizione posta
all’attenzione del Parlamento con la proposta di legge n. 5156 Camera (On.
Marco Minniti). E, infatti, nell'ordinamento giuridico italiano le
previsioni normative di risarcimento e di tutela, apprestate in relazione
ai delitti di criminalità organizzata, seguono normalmente una prospettiva
individuale e guardano, in specie, alle situazioni soggettive delle singole
vittime dei reati di criminalità organizzata.
La sede di questa tutela è individuata di regola nell'ambito del
procedimento penale, anche se vi sono forme di sostegno che si realizzano al di
fuori del processo, come accade, ad esempio, in relazione a specifiche attività
illecite realizzate in danno di determinate categorie (racket estorsioni,
usura, ect).
E anche in questi casi si tratta di provvidenze concesse direttamente ai
privati cittadini in conseguenza del danno subito per l’altrui fatto illecito.
Non è stata finora sufficientemente considerata dal legislatore,
la dimensione collettiva degli effetti dannosi arrecati alle comunità locali
dall'attività delittuosa di associazioni criminali di stampo mafioso, in specie
di quelle storicamente radicate in determinati territori.
Sotto questo profilo, va osservato che l’ordinamento offre all'ente
esponenziale della comunità - ad esempio un'amministrazione comunale - di
costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il singolo autore del
delitto o contro i singoli componenti l'associazione criminale. Ma è del tutto
evidente la inadeguatezza di un siffatto percorso, peraltro limitato ad un
prospettiva civilistica di risarcimento del danno, ma ben lontana - anche
giuridicamente - dalla possibilità di considerare gli effetti, indiretti ma devastanti,
che al tessuto economico e sociale di quel territorio arreca l'azione delle
organizzazioni criminali .
Anche gli interventi normativi a livello europeo, in particolare la
decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 adottata dal Consiglio dell'Unione
europea, si muovono nella medesima direzione - individualistica, per così dire
- laddove individua uno standard minimo di diritti che ciascun Paese
membro deve garantire alle singole vittime del reato.
L'approccio
europeo a tematiche di questo tipo, non ha, tuttavia, preso in esame la
dimensione collettiva del danno che sul piano economico, sociale e culturale
deriva alle comunità locali dalle attività delittuose della criminalità
organizzata e di stampo mafioso.
L'Italia, com'è noto, ha adottato, finora, misure e forme di assistenza,
sostegno e informazione a favore di determinate vittime dei delitti di
mafia.
Nell'attuale assetto legislativo è infatti rinvenibile una pluralità di
disposizioni emanate a tutela delle vittime di specifici reati, peraltro prive
di meccanismi di coordinamento (Fondo di solidarietà per le vittime di
richieste estorsive e di usura, istituito con D.P.R. 16 agosto 1999 n. 455 ai
sensi dell’art. 21 della legge 23 febbraio 1999 n. 44; Fondo per le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata approvato con D.P.R. 28 luglio 1999
n. 510, in attuazione delle norme previste dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302;
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
istituito con legge 22 dicembre 1999 n. 512 – regolamento di attuazione con
D.P.R. 284 del 28 maggio 2001; Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Fondo di garanzia per le vittime della strada).
Si
tratta sempre di provvidenze elargite, a determinate condizioni, nella prospettiva
di reintegrare il patrimonio e le risorse economiche del singolo, anche
per consentire, ove necessario, la ripresa delle iniziative economiche
frustrate dalla azione criminale.
Tali previsioni legislative non affrontano dunque la necessità di un
intervento dello Stato finalizzato ad incentivare lo sviluppo di iniziative di
ordine sociale, economico e culturale che, specie nelle zone e nei comuni di
tradizionale insediamento criminale, non hanno modo di dispiegarsi, proprio a
motivo della vessazione e della oppressione delle organizzazioni criminali.
E infatti, le caratteristiche
dell'agire mafioso, com'è pacificamente dimostrato dall'esperienza storica di
questi decenni, trascendono la dimensione individuale degli interessi
economici e patrimoniali oggetto delle aggressioni.
Di norma, l'offesa al singolo
soggetto si iscrive nel piano di un'attività criminale che supera la dimensione
strettamente privata come si evince dagli obiettivi perseguiti dalle organizzazioni
criminali, specie di tipo mafioso: dal condizionamento delle amministrazioni,
all'orientamento illecito del voto, al controllo dei servizi pubblici, alla
penetrazione nell'economia e nella finanza ect .
Gli effetti dannosi che da quell'azione derivano sul piano economico,
culturale e sociale sono di tutta evidenza: gli imprenditori non investono, i
giovani facilmente vengono avviluppati nella trama delle attività illecite, gli
enti locali sono appesantiti da una presenza mafiosa invasiva, si affermano
modelli culturali distorti.
E peraltro i positivi risultati del contrasto giudiziario non possono
assicurare, se non in modo indiretto e mediato e comunque minimo, gli effetti
benefici e mitigatori del danno "sociale" determinato
dall'aggressione mafiosa.
Da qui la necessità di allargare il raggio di intervento della normativa
antimafia e ricomprendere iniziative volte al direttamente e specificamente al
sostegno delle comunità aggredite dalla criminalità organizzata.
Si tratta di avviare un progetto integrato, in grado di aggiungere alla
dimensione repressivo - giudiziaria, percorsi ulteriori capaci di offrire
alle comunità più direttamente vessate dall'azione criminale, strumenti e
risorse capaci di incidere fortemente sul loro tessuto economico- sociale.
Per fare questo è necessario che all’azione repressiva se ne affianchi
una propositiva finalizzata espressamente al recupero delle energie sociali e
culturali minate nel loro sviluppo dall’oppressione criminale.
Sul piano strettamente normativo e sul piano politico, occorre dare
rilevanza e riconoscimento giuridico alle situazioni di danno arrecato alle
popolazioni e alle comunità di determinate aree geografiche in conseguenza
dell'azione delittuosa di associazioni caratterizzate dai requisiti di cui
all'art. 416 bis.
In questa prospettiva, in realtà, si muove, con tutti i suoi ben noti
limiti, la legislazione in materia di destinazione sociale dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali: ma è del tutto evidente che si tratta di
interventi non idonei a reintegrare i danni arrecati a quella comunità dal
crimine organizzato.
E tuttavia, laddove effettivamente realizzata, la destinazione sociale
dei beni conserva un grande valore simbolico e di risarcimento della comunità,
seppure in una chiave del tutto differente, come ben si comprende, da quella
che qui si sostiene.
Comunità locale aggredita dalla criminalità organizzata è sicuramente
quella i cui enti esponenziali abbiano subito un procedimento ai sensi della
legge n. 55/90, tanto nel caso in cui vi sia stato lo scioglimento dell’ente
per infiltrazione mafiosa, quanto nel caso in cui non si sia pervenuti a tale
determinazione ma risultino tentate le infiltrazioni o i condizionamenti. Ma
vanno considerati “aggrediti dalla criminalità organizzata“ anche gli enti nel
cui ambito territoriale siano insediati gruppi di persone sottoposte dall’a.g.
a procedimento penale per delitti di criminalità organizzata e/o mafiosa,
insediamento riconosciuto con sentenza passata in giudicato, ovvero verificato
in esito ad uno specifico procedimento istruito dal prefetto.
Va
dunque affermata la necessità di un progetto di interventi in favore delle
realtà territoriali vessate dal crimine organizzato, con l'obiettivo di reintegrare
le risorse e le energie che non si dispiegano a causa della azione
mafiosa. La Commissione parlamentare della prossima legislatura dovrà dunque
considerare l'idea di istituire un Fondo nazionale per le Comunità aggredite
dalla criminalità organizzata attraverso il quale approntare strumenti di
intervento e risorse finanziarie che consentano di avviare nelle realtà
territoriali che subiscono o abbiano subito gli effetti deleteri della
persistente azione di associazioni mafiose, progetti di recupero delle
condizioni di piena agibilità della iniziativa economica culturale e civile.
Un Fondo al quale possano accedere i Comuni, le Province, le
associazioni e i privati delle comunità aggredite con la presentazione di
progetti specifici nei settori dell'industria, commercio, artigianato, della
formazione professionali e della promozione culturale, sociale e sportiva
finalizzata alla educazione alla legalità.
L'Antrimafia
delle Regioni e degli Enti Locali
L’obiettivo
dello sradicamento definitivo delle mafie, non potrà essere raggiunto senza il
contributo fondamentale delle Regioni e degli Enti locali per i quali, a
partire dalla prossima legislatura, occorrerà delineare un ruolo diverso e più
incisivo nella battaglia contro la criminalità organizzata e mafiosa.
Il
futuro dell'antimafia dipende anche dalla capacità - sul piano politico e
culturale, ma anche nella concreta strumentazione normativa - di far divenire
gli enti locali e, soprattutto, le Regioni, protagonisti di primo piano nella
difesa dei cittadini dalle aggressioni delle mafie.
Nelle
diverse proposte di merito che questa Relazione avanza – dalla prevenzione
antimafia negli appalti ai beni confiscati, dal codice etico alle normative
sullo scioglimento, alle attività di raccordo con la società civile e con la cd
antimafia sociale – sono già delineate alcuni spunti per la definizione delle
caratteristiche di questo nuovo ruolo antimafia delle Regioni e degli enti
locali.
Siamo
convinti che occorra mettere al centro della riflessione culturale e politica,
a partire dalla Commissione parlamentare antimafia della prossima legislatura,
proprio l'iniziativa e il ruolo di Regioni, Province e Comuni.
Occorre tuttavia attribuire e sviluppare anche sul piano della
legislazione un ruolo propulsivo dell'iniziativa antimafia di Comuni, Province
e Regioni.
Su questo terreno, è straordinariamente aperto lo scenario delle
opportunità per le iniziative di ordine legislativo e amministrativo da parte
di Regioni, Comuni e Province.
Le Regioni e le autonomie locali, promuovono, organizzano e curano forme
di intervento economico a sostegno delle iniziative di soggetti pubblici e
privati, singoli o associati, volte favorire nei territori delle comunità
aggredite dalla criminalità organizzata, opere e attività di ordine economico,
sociale e culturale, finalizzate a favorire opportunità occupazionali, a
migliorare le condizioni di vita sociale e l’offerta di formazione
culturale.
Le Regioni
Esse oggi sono dotate di poteri normativi e di intervento assolutamente
importanti e decisivi: non possono essere tenute fuori dalla battaglia contro
le mafie, come forse ancora accade in molte realtà del nostro Paese.
Indichiamo qui alcuni temi del dibattito sul quale vorremmo impegnate,
nel doveroso rispetto delle autonomie locali, tutte le forze della politica e
della società, civile al fine di favorire l’elaborazione e l’approvazione di
adeguate normative regionali sui temi del contrasto alle mafie.
Indichiamo
alcune delle linee di intervento degli enti regionali:
-
nella materia degli appalti, con riguardo speciale alla riduzione delle
stazioni appaltanti;
-
in tema di protocolli di legalità e clausole di prevenzione delle
infiltrazioni mafiose negli appalti e nelle commesse pubbliche con normative
regionali che facciano tesoro delle esperienze già avviate sul campo, dando
veste legislativa razionale ed organica alla materia;
-
nel campo dei beni confiscati, adottando le iniziative normative ed
amministrative di sostegno e di incentivazione delle attività finalizzate
all’uso sociale dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni
criminali;
-
nella materia del contrasto al racket delle estorsioni e dell’usura, con
normative di rafforzamento dell’associazionismo locale con adeguate forme di
finanziamento e incentivazione delle iniziative;
-
nel campo della promozione della cultura della legalità, anche
attingendo al patrimonio normativo già esistente in diverse Regioni;
- nel settore dei finanziamenti europei alla prevenzione e alla lotta
antimafia mediante una adeguata programmazione delle attività delle singole
Regioni;
- disciplina del decentramento delle iniziative antimafia della Regione
alle Province e ai Comuni;
- il coordinamento delle attività antimafia delle Regioni, specie tra le
quelle meridionali, di tradizionale insediamento mafioso. Sono solo alcuni dei
temi del confronto.
Molte Regioni si sono dotate di leggi e strumenti per favorire la
cultura della legalità e per combattere la diffusione della criminalità. Manca
tuttavia un monitoraggio e una valutazione complessiva delle diverse iniziative,
compito cui ben potrebbe attendere la Commissione della prossima Legislatura.
Intanto, alcune osservazioni sulle normative vigenti. L’Assemblea
siciliana ha posto nello Statuto della Regione il principio del “ripudio della
mafia”. L’iniziativa è importante specie se orienterà la legislazione e la
conseguente azione amministrativa delle Regione e degli enti locali siciliani.
Intanto, benché tutto sia pronto sul piano normativo, non vengono ridotte le
stazioni appaltanti di quella Regione, fatto questo che era già stato
denunciato nella Relazione conclusiva della Commissione antimafia della XIII
Legislatura, a firma del Presidente On. Giuseppe Lumia.
Quanto alle altre regioni: in Puglia, nella scorsa legislatura, era
stata istituita una Commissione consiliare per la promozione della legalità, la
quale, tuttavia, non ha avuto modo di operare concretamente.
La nuova Giunta Regionale della Calabria ha subito istituito una
consulta osservatorio tecnico che affiancherà il Presidente della Regione nelle
attività antimafia: è un buon inizio. Ovviamente non basta.
La stessa Regione Lazio ha istituito un Osservatorio regionale sulla
sicurezza, affidandone la presidenza al Prof. Enzo Ciconte, Consulente della
Commissione.
Numerose
ed importanti le iniziative promosse dalla Regione Campania. Ma anche la
Toscana, il Piemonte e ancora altre Regioni hanno adottato iniziative nella
materia de qua.
Appare dunque necessario un momento di riflessione comune delle regioni,
specie meridionali, sulla legislazioni e sulle iniziative da intraprendere per
dare razionalità agli strumenti, coordinamento e integrazione degli interventi
nella lotta antimafia.
A tal riguardo potrebbero essere utili delle Conferenze Regionali sulla
lotta alle mafie, per fare il punto sui programmi delle Regioni in questa
materia. Saranno opportune anche forme di coordinamento tra le Regioni più
esposte alla criminalità organizzata, al fine di confrontare le differenti
iniziative legislative e amministrative. Ma anche per offrire spunti e
contributi reciproci in ordine alla programmazione e alla
realizzazione del lavoro nei prossimi anni.
Stabilire sinergie dello Stato con le Regioni nella lotta alle mafie
oggi è possibile; tocca alla politica, in primo luogo alla Commissione
parlamentare antimafia della prossima legislatura sollecitare,
spingere, indirizzare, indicare le strade da percorrere.
Comuni e Province
Questi enti locali sono già oggi protagonisti importanti della lotta
antimafia. Essi realizzano iniziative che, peraltro, si muovono in
settori non compiutamente disciplinati sul piano della legislazione nazionale.
Si pensi alle attività del Comune di Napoli (e della Regione Campania) in
materia di antiracket e anti-usura, ai regolamenti in materia di appalti, alle
misure dissuasive per chi non denuncia il pizzo o la pressione mafiosa cui
consegue la revoca unilaterale dell'appalto per l'impresa aggiudicatrice che
subisce passivamente l’infiltrazione, alla promozione di fondi comunali,
provinciali e regionali, di sostegno alle vittime della violenza mafiosa.
Abbiamo sottolineato la necessità di rilanciare ed estendere
l’esperienza dei “protocolli di legalità” di nuova generazione, quelle intese,
prevalentemente su scala provinciale, promosse dai prefetti, per il
monitoraggio dei fenomeni di infiltrazione criminale nella vita economica.
Ecco
anche i Comuni, che sono vicini ai cittadini e conoscono il territorio, devono
promuove intese, accordi, patti tra i soggetti sociali ed istituzionali
interessati alla legalità.
In un certo senso sarà necessario delocalizzare per così dire,
l’azione di controllo antimafia, vigilare da vicino le procedure di appalto e,
dopo l’aggiudicazione, seguire i cantieri, le imprese che subappaltano.
La via da generalizzare è quella percorsa da quelle realtà territoriali
che hanno stabilito circuiti virtuosi tra Enti locali e i Comitati provinciali
per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di raccordare l’azione in sede
locale con quella dello Stato.
Una rete di controllo delle istituzioni locali alla quale deve
affiancarsi l’iniziativa della società, le associazioni di imprenditori e
commercianti, la cooperazione, i sindacati, il volontariato e i movimenti
antimafia.
Un’attività di controllo, prevenzione e denuncia, per la quale occorrono
risorse umane, finanziarie e tecnologiche.
Lo Stato, ma anche le Regioni devono farsi carico di iniziative
legislative sul ruolo nuovo e propulsivo che i Comuni e gli enti locali hanno
già avviato sul campo, nella battaglia contro le mafie.
L'art.
41 bis. Le minacce dei boss. L'atteggiamento contraddittorio del governo
La
disciplina del regime di massima sicurezza applicabile ai detenuti, imputati di
reati di particolare gravità (art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354) è
contenuta nell’art. 41-bis della legge di ordinamento penitenziario,
nelle forme in cui fu introdotto, in via temporanea, dall’art. 19 del d.l. 8
giugno 1992 n. 306.
Sulla
delicata e complessa questione della riforma di questo istituto, le proposte
della opposizione hanno portato la Commissione parlamentare antimafia ad
offrire al Parlamento importanti indicazioni per rendere effettivo, equilibrato
e stabile, questo decisivo strumento di interruzione dei rapporti tra capi
detenuti e mafiosi in libertà.
Quello
del regime detentivo differenziato è un istituto giustamente molto temuto dai
criminali mafiosi che, infatti, non hanno mai perso occasione per imbastire
azioni delittuose - e tra queste le stesse stragi mafiose del biennio 92-93 -
tese alla cancellazione dell'art.41 bis dalle leggi dello Stato.
La
caratteristica precipua del regime di detenzione previsto dall'originaria
formulazione dell’art. 41-bis è stata quella della temporaneità: la sua
vigenza, infatti, è stata assicurata per quasi dieci anni da ripetuti
provvedimenti legislativi di proroga.
Con
l'approssimarsi della scadenza del 31.12.2002 furono presentati in Parlamento
distinti disegni di legge. Quelli proposti dall'opposizione (on. Fassino e
altri, Atto Camera 2781, e sen. Angius e altri, Atto Senato 1440), accanto ad
istituti di maggiore garanzia e di diversificazione dei regimi di detenzione,
si caratterizzavano per la proposta di stabilizzare nell'ordinamento giuridico
il regime detentivo speciale.
Differente
era l'orientamento del Governo Berlusconi.
Il
disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia Roberto Castelli (Atto
Senato 1487) infatti non prevedeva la stabilizzazione dell'istituto, poiché
fissava la data finale di efficacia della normativa al termine della
legislatura.
Il
carattere di temporaneità della normativa del 41 bis era dunque sostenuta dal
Governo Berlusconi, benché una siffatta soluzione fosse stata negativamente
valutata dalle forze dell'ordine e dalla magistratura impegnate su questo
fronte.
Sulla
scorta della relazione del sen. Alberto Maritati, la Commissione ha definito e
approvato all’unanimità nella seduta del 18 luglio 2002 ai sensi dell’art. 1
della legge istitutiva 19 ottobre 2001 n. 386, un Documento di sintesi sulle
questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di
regime carcerario speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario,
nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
L'importante
documento ha indicato tra i punti qualificanti la stabilizzazione dell’istituto
nel nostro ordinamento giuridico, l’estensione della sua applicabilità ad altre
categorie di pericolosi criminali, come i trafficanti di esseri umani, ed una
più adeguata e garantita disciplina dell’istituto in sintonia con le
indicazioni della Corte Costituzionale.
Va
sottolineato che il confronto in Commissione avveniva mentre dalle carceri i
boss mafiosi rivendicavano esplicitamente la definitiva cancellazione della
normativa in scadenza, sia attraverso la lettera del noto capomafia detenuto in
regime di 41 bis Leoluca Bagarella, il quale affermava di parlare a nome di
tutti i detenuti del penitenziario dell’Aquila, sia mediante le vivaci proteste
avviate contestualmente nelle diverse sezioni penitenziarie del territorio
nazionale.
Peraltro,
nella seduta del 6 giugno 2002, l’opposizione avanzava la richiesta di un
puntuale accertamento da parte della Commissione dei rapporti tra i mafiosi
detenuti in regime di art. 41 bis.
Le
iniziative dell’ala detenuta di cosa nostra erano dichiaratamente mirate
a sollecitare presso ben determinati settori della maggioranza parlamentare il
mantenimento di impegni che, secondo quei mafiosi detenuti, erano stati
precedentemente assunti.
A tal
riguardo va ricordato che proprio il Sisde, come ampiamente riferito dai mezzi
di informazione, aveva segnalato il pericolo che taluni parlamentari della
maggioranza, avvocati difensori di capi di organizzazioni mafiose in diversi
processi, potessero essere oggetto di attentati a causa di mancate riforme
legislative promesse in favore dei detenuti
Le
stesse verifiche e i dati informativi acquisiti dalla Commissione, peraltro,
hanno confermato i segnali in tal senso giunti al Servizio diretto dal gen.
Mario Mori, audito dalla Commissione nei giorni 1 e 3 ottobre 2002.
D'altro
canto deve ricordarsi che una parte del gruppo dirigente di cosa nostra (da
Aglieri a Madonia e fino a Biondino) aveva prospettato una ingannevole ipotesi
di dissociazione e di trattativa con lo Stato che potesse consentire ai mafiosi
– tanto all'interno del carcere quanto fuori – condizioni di normale
vivibilità, in cambio di una sorte di tregua dell'attacco criminale.
In
realtà si è compreso che il vero obiettivo di questi mafiosi era la revisione
dei processi, o l’intervento su parti significative del codice di procedura
penale come lo svuotamento dell’art. 192, che nella loro ottica avrebbe dovuto
portare anche attraverso la revisione di processi oramai definiti, alla
scarcerazione o alla riduzione di pena per molti mafiosi attualmente condannati
all’ergastolo e ristretti in regime di 41 bis.
A
fronte di ambigui atteggiamenti di disponibilità di esponenti della maggioranza
parlamentare e del governo, ferma e decisa è stata la denuncia che nella
Commissione parlamentare antimafia è venuta dall'opposizione che ha ribadito
l'assoluta irricevibilità di quella proposte.
La
scelta della definitiva stabilizzazione nell’ordinamento giuridico
dell'istituto di cui all’art. 41-bis è stata dunque affermata per la
prima volta in sede parlamentare da questa Commissione sulla scorta della
proposta dell'Opposizione.
All'esito
di un dibattito impegnato e approfondito, infatti, la Commissione, in data
18.7.2002, ha approvato all'unanimità un documento di indirizzo che ha
positivamente orientato il Parlamento nella definizione della riforma del
regime detentivo differenziato.
Questi
i principi essenziali stabiliti nel documento:
1.
stabilizzazione della previsione dell’istituto del regime di massima sicurezza
nell'ordinamento giuridico; così da evitare l'anomalia della temporaneità della
disposizione, certo non funzionale alla sua efficacia intimidatoria;
2. più
adeguata e garantita disciplina dell’istituto, con la specificazione per legge
delle regole e dei contenuti del regime detentivo differenziato;
3.
estensione del termine di validità del decreto e delle proroghe e definizione
dei presupposti per la prima applicazione e per le proroghe;
4.
compiuta regolamentazione del controllo giurisdizionale, sia con riferimento
alla legittimazione al reclamo, estesa al difensore, sia con riguardo
all'autorità giudiziaria competente;
5.
ridefinizione dei presupposti applicativi del regime speciale relativamente ai
soggetti destinatari, con l’estensione della sua applicabilità ad altre
categorie di pericolosi criminali, come i trafficanti di esseri umani.
Il
documento, dunque, afferma principi e linee di riforma della normativa, entro
le cui coordinate il Parlamento ha potuto delineare una disciplina equilibrata
e stabile del regime di detenzione speciale, mirata a garantire, ad un tempo,
le esigenze di sicurezza e di prevenzione del crimine e i diritti del cittadino
detenuto alla stregua degli insegnamenti affermati dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale.
Con
legge 23.12.2002, n. 279, il Parlamento ha infine approvato a larga maggioranza
- e in tempi significativamente rapidi - la riforma della normativa concernente
il trattamento penitenziario differenziato, facendo proprio l’impianto indicato
dalla Commissione.
L’entrata
in vigore della nuova legge ha determinato la proposizione di un maggior numero
di ricorsi rispetto al passato, proprio in relazione alle maggiori opportunità
offerte dalla legge n. 279 del 2002.
E,
tuttavia, nel corso dell’intero anno 2003 l’andamento delle decisioni dei
Tribunali di sorveglianza sui reclami proposti avverso i decreti ministeriali
segnalava un altissimo e preoccupante numero di declaratorie di inefficacia.
Una siffatta situazione determinava un’iniziativa della Commissione volta a
valutare la congruità della nuova normativa, l’adeguatezza dell’azione dei pubblici
poteri interessati e, dunque, le cause di un così alto numero di annullamenti.
Disposta
l’acquisizione della documentazione, il sen. Alberto Maritati, nella seduta del
23 marzo 2004 ha svolto una relazione illustrativa delle prassi applicative
della nuova legge, individuando e proponendo al dibattito della Commissione le
questioni sulle quali appariva necessaria l’espressione di un indirizzo da
parte dell’organismo parlamentare.
Sui
temi e sulle al questioni poste in luce dal lavoro della Commissione, veniva
richiamata la necessità di una interlocuzione con il Ministro della Giustizia,
che ha la responsabilità politica dell’attuazione del regime detentivo
differenziato, al fine di dare risposta alle numerose questioni sollevate nel
corso del dibattito e segnalate nella presente Relazione.
In
particolare era sottolineata la necessità di "far seguire in sede
applicativa una linea di rigore".a partire dalla rivisitazione
della"organizzazione dell’efficacia del 41-bis alla luce dei
risultati degli accertamenti richiesti alla DNA e al DAP, al fine di evitare
smagliature nel sistema.
La
Commissione aveva espresso la "forte preoccupazione per la possibilità che
la gestione difettosa delle diverse opportunità concesse dalla nuova legge
(socialità, numero di colloqui, di telefonate, etc.) possa determinare, al di
là della inadeguatezza di singole previsioni, un indebolimento dell’efficacia
operativa del presidio del 41-bis.
Riguardo
a questo aspetto, occorre innanzitutto fornire adeguato rilievo ai fenomeni che
hanno accompagnato il periodo di discussione e di approvazione in Parlamento
della legge n. 279 del 23 dicembre 2002, con ciò facendo riferimento sia ai
fenomeni di protesta, sia alla cessazione di tali proteste. Di seguito, bisogna
esplicitare le prescrizioni in cui si è sostanziata l‘applicazione pratica
della citata legge n. 279, al fine di comprendere se non risiedano proprio in
esse i motivi della cessazione delle proteste dei detenuti."
Con
tale finalità, non è inutile ricordare il proclama fatto il 12 luglio 2002 da
Leoluca Bagarella davanti ai giudici della Corte d’Assise di Trapani (“Parlo
a nome di tutti i detenuti ristretti all’Aquila sottoposti al regime del
41-bis, stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, vessati e usati come merce
di scambio … Siamo stati presi in giro… Le promesse non sono state mantenute…
Intendiamo informare anche questa corte che dal primo luglio abbiamo avviato
una protesta civile e pacifica che comprende la riduzione dell’ora d’aria e del
vitto”) o il messaggio-proclama firmato nel 2002 da Cristoforo “Fifetto”
Cannella, anch’egli ristretto con il regime dell’art. 41-bis, ma nel
carcere di Novara (“Dove sono gli avvocati delle regioni meridionali che
hanno difeso molti degli imputati per mafia e che ora siedono negli scranni
parlamentari e sono nei posti apicali di molte commissioni preposte a fare
queste leggi?”), o ancora gli altri tentativi di aprire una “trattativa”
con lo Stato, tra i quali v’è stata la proposta di Aglieri per una soluzione
morbida del regime di cui all’art. 41-bis.
Né si
possono dimenticare le proteste che nell’estate del 2002, quando si avvicinava
il momento della decisione sul rinnovo del regime di detenzione e già si
discuteva dell’opportunità di stabilizzare il sistema, condussero circa 300
detenuti soggetti al regime del 41-bis in varie carceri (Spoleto,
Novara, L’Aquila, Ascoli Piceno, Rebibbia, Viterbo etc.), rifiutando il vitto
dell’Amministrazione penitenziaria e riducendosi l’ora d’aria; o, ancora, lo
striscione con la scritta “Uniti contro il 41-bis. Berlusconi dimentica
la Sicilia”, esposto da tifosi della squadra del Palermo allo stadio della
Favorita il 22 dicembre 2002, nel corso dell’incontro di calcio Palermo-Ascoli,
tenuto conto che le successive indagini condotte dalla Questura di Palermo sul
conto di Giuseppe Urso, cognato del boss Cosimo Vernengo (condannato
all’ergastolo per la strage di via D’Amelio), hanno consentito di accertare che
furono i boss di Brancaccio ad ordinare l’esposizione dello striscione.
Ed,
inoltre, lo striscione esposto allo stadio il 12 gennaio 2003 con cui i tifosi
ultras del Bologna esprimevano solidarietà agli ultras del Palermo con la
scritta “Per la libertà di espressione solidarietà agli ultras palermitani”.
Questo
accadeva prima che venisse emanata la legge che, nel 2002, ha riordinato il
regime dell’art. 41-bis.
Poi, è
calato il silenzio, sono cessate le proteste violente ed eclatanti, non ci sono
stati più proclami, né tentativi di “trattativa”.
Viene,
anzi, da sottolineare la controversa questione, emersa anche nel corso della
missione svolta a Trapani, relativa alle indagini condotte in ordine agli
equivoci messaggi di congratulazioni che il boss mazarese Mariano Agate,
ristretto in regime di 41-bis, avrebbe inviato all'esterno del carcere
all'indirizzo di coloro che avevano modificato la legge.
Ebbene,
la Commissione non sa se tali messaggi fossero ironici, come sostenuto dal
Procuratore di Palermo, o di effettivo apprezzamento. Resta il dato oggettivo
rappresentato da un capo di Cosa Nostra come Mariano Agate che tiene sotto
osservazione costante l'andamento della legge di modifica del 41-bis;
tale dato non può non stimolare a porre in essere tutti gli approfondimenti
necessari ad evitare di venire inopinatamente incontro alle aspirazioni dei
mafiosi.
Ciò
impone la massima attenzione da parte della Magistratura, dell'Amministrazione
penitenziaria e delle Forze di polizia. Da questo punto di vista occorre
garantire la massima osservanza delle disposizioni contenute nella circolare
emanata dal DAP nell’ottobre 2003, quando, evidentemente, erano in atto prassi
non conformi alla nuova legge n. 279 del 2002 (come per la socialità, permessa
addirittura per gruppi superiori a 5 o per i soggetti ammessi ai colloqui etc.)
.
Accanto
ad una disciplina applicativa adeguata è indispensabile poi assicurare un
costante monitoraggio delle forme sempre diverse che le organizzazioni mafiose
non smettono di ricercare e di praticare per mantenere i rapporti con i boss
detenuti.
Nel
corso del dibattito della Commissione è stato posto in risalto il numero e la
qualità delle segnalazioni di tentativi di elusione praticati in molti istituti
penitenziari.
Dal
canto suo la Direzione Nazionale Antimafia ha riferito, in esito al monitoraggio
richiesto dalla Commissione, le numerose e ricorrenti modalità utilizzate dai
detenuti per vanificare le restrizioni imposte dal regime detentivo di cui al
41-bis.
Il
quadro descritto evidenzia la necessità di rafforzare l'azione dell’Amministrazione,
al fine di garantire costantemente la corretta e uniforme applicazione delle
regole contenute nella legge di riforma.
In
realtà, la Relazione del sen. Maritati, nella parte conclusiva ha indicato
alcune precise proposte:
”….L'esame
delle vicende applicative della nuova legge condotto dalla Commissione
nell'ambito della inchiesta ha evidenziato carenze dell'apparato di contrasto
preventivo e repressivo al crimine organizzato, specie in relazione
all’adeguatezza delle attività investigative e al coordinamento giudiziario.
Accade,
infatti, che dopo la condanna inflitta agli appartenenti alle varie
organizzazioni criminali l’attenzione investigativa verso il detenuto venga
attenuata perché l’impegno di indagine è rivolto verso le attività criminali
attuali, sistematicamente consumate dai nuovi adepti ai sodalizi criminali e da
quelli che residuano in stato di libertà.
Il
criminale mafioso, pure fatto oggetto di uno speciale trattamento all’interno
del carcere, non è più destinatario di una specifica e, soprattutto, stabile
verifica sulla persistenza di suoi legami con l’organizzazione all’esterno. A
fronte di tale situazione fa invece riscontro il mantenimento del vincolo delle
organizzazioni criminali con gli associati detenuti.
Come
rilevava il documento della Commissione parlamentare antimafia del luglio 2002,
"lo stato di carcerazione ordinaria non impedisce tuttora ai capi e ai
gregari delle associazioni criminali, di continuare a svolgere – talvolta anche
con rafforzata ferocia e capacità intimidatorie – le funzioni di comando e
direzione in relazione ad attività criminali eseguite all’esterno del carcere,
ad opera d'altri criminali in libertà.
L’agire
mafioso dei singoli e il vincolo associativo che li avvince nella organizzazione
sono fondati su di un modo di intendere e di vivere il patto associativo che
non prevede il carattere della temporaneità del rapporto criminale”.
E, in
forza di tale realtà, l'art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario,
grazie alla legge 23.12.2002 n. 279, è divenuto previsione stabile e non più
transitoria dell'ordinamento. Ma proprio per questo occorre che la realtà
socio-criminale presupposta da quella norma sia oggetto di una attenzione
costante e di un intervento specifico di analisi e di investigazione, per
acquisire correttamente ed efficacemente gli indici rivelatori della
sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’applicazione e,
soprattutto, per la proroga del decreto ex 41-bis o. p.
Accade,
invece, che nella realtà quotidiana si proceda alla verifica dei collegamenti
nel contesto di indagini “nuove”, per attività criminali che attualmente si
svolgono sul territorio: e non è detto che rispetto ad esse emergano i
collegamenti, o meglio, “i fatti” comprovanti “la capacita di collegamento” con
l'associazione esterna del detenuto al 41-bis o.p.
D'altro
canto, tale ricerca è compito di particolare difficoltà, che non può assolversi
incidentalmente; esso richiede preparazione e professionalità specifiche di
forze dell'ordine destinate a quella particolare missione.
Il
compito appare delicato, giacché presuppone la conoscenza dei fatti oggetto di
comportamenti spesso non concretizzati in ipotesi di reato.
Nonostante
l’alto livello di controlli cui è sottoposto il detenuto in stato di regime
speciale quasi sempre, come dimostrato dalla realtà, residuano rapporti anche
solo indiretti o mediati con gli altri componenti della organizzazione di
appartenenza.
Seguire
l’evolversi di un simile, spesso assai ben “protetto”, rapporto è praticamente
impossibile per il personale addetto alla custodia ed al controllo del detenuto
all’interno del circuito carcerario. E, tuttavia, occorre continuare a
ricercare anche all'interno del carcere ogni elemento utile ad identificare la
persistenza del vincolo al fine di assicurare la effettiva vigenza del regime
detentivo speciale.
La
individuazione e l’acquisizione di tutti gli elementi che possano attestare la
capacità del detenuto e dell’internato ex art. 41-bis di
mantenere i contatti con i sodalizi operanti all’esterno del circuito
carcerario, ovvero la permanenza del vincolo associativo, devono costituire
oggetto di una specifica attenzione da parte delle forze di polizia
specializzate nel contrasto al crimine organizzato e della stessa Polizia
penitenziaria – di cui vanno valorizzate le attribuzioni investigative nella
materia de qua –, adottando al riguardo ogni opportuna iniziativa
organizzativa utile a rendere efficace e stabile l’impegno in questo settore.
Un’attività
di questo genere, oltre che utile ai fini specifici della procedura, risponde
ad una evidente finalità di prevenzione generale.
In tale
ottica, la Commissione ritiene che l’eventuale coordinamento centrale delle
fonti informative e documentali debba essere affidato alla Direzione Nazionale
Antimafia che, ai sensi della normativa in vigore, può avvalersi della
Direzione Investigativa Antimafia, al fine di unificare le fonti informative e
documentali e sollecitare e sviluppare specifiche indagini dirette e indirette,
personali e patrimoniali per tutte le vicende successive alla detenzione.
L'affidamento
alla DIA di questo compito trova ragione nell'alto grado di conoscenza della
materia e nella sperimentata capacità di acquisire e ben utilizzare dati,
notizie ed informazioni anche dalle altre forze specializzate nel contrasto al
crimine organizzato di tipo mafioso.
La
Commissione ritiene opportuna l'eventuale individuazione di una sezione della
Procura Nazionale, che si occupi stabilmente di promuovere, indirizzare e
coordinare le attività in materia di corretta applicazione e di violazione del
regime del 41-bis, con il coinvolgimento delle D.D.A.
Siffatto
livello centrale di coordinamento appare utile per mettere insieme tutte le
fonti informative e documentali, in vista di una gestione unitaria delle
notizie in possesso dei vari corpi e con la possibilità di sviluppare o
sollecitare specifiche indagini dirette e indirette, personali e patrimoniali
per tutte le vicende successive alla detenzione.
Deve
infine trovare sanzione legislativa l’esperienza vissuta sul campo dalla DNA,
dalle DDA e dal DAP: tra le dette istituzioni si è infatti stabilito un
circuito di raccolta dei dati informativi concernenti i detenuti soggetti al
41-bis, allo scopo di mettere il Procuratore Generale competente per
territorio nella migliore condizione di conoscenza degli atti e del contesto
criminale di riferimento del detenuto e di consentirgli di esercitare le
attribuzioni di legge a fronte di annullamenti palesemente erronei dei decreti
di applicazione del regime del 41-bis.
A tal
fine è essenziale che il Procuratore Generale presso il Tribunale di
sorveglianza competente, in vista della udienza avverso il decreto di
applicazione del regime di cui all’art. 41-bis, richieda alla DNA il
materiale comprovante la sussistenza dei fatti significativi della “capacità”
del detenuto di mantenere i contatti con l’organizzazione criminale operante
all’esterno.
In
aggiunta, deve prevedersi un più diretto coinvolgimento dell’Ufficio del
Pubblico Ministero che ha condotto le indagini, ipotizzando la possibilità che
possa partecipare al procedimento giudiziale instaurato avverso l’applicazione
del decreto ovvero la proroga di esso, unitamente al P.G. del luogo, che a sua
volta deve tempestivamente avvisarlo per consentirgli di intervenire in udienza
o fornire tutte le informazioni aggiornate sul detenuto ex art. 41-bis
e sull’associazione criminale di appartenenza.”
Le
informazioni pervenute alla Commissione dal Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria richiedono una fase ulteriore di analisi in ordine alle attuali
modalità di concreta applicazione del regime differenziato, anche in relazione
alle eventuali criticità derivate dalle modifiche normative introdotte dalla legge
23.12.2002 n. 279.
Resta
dunque alta l’attenzione della Commissione sui temi del regime penitenziario
differenziato, sia dal punto di vista delle soluzioni normative necessarie per
rendere più efficaci e praticabili i presidi indicati dalla nuova legge, sia
dal punto di vista della interlocuzione con i soggetti pubblici – Ministro,
Forze di polizia, Magistratura – impegnati sul versante applicativo della
legge.
La
Commissione è consapevole che le conclusioni della presente Relazione non
esauriscono il quadro delle questioni individuate nel corso del dibattito.
La
riforma voluta nel 2002 dal Parlamento ha direttamente disciplinato i contenuti
del regime restrittivo. Non pare necessario, a tal riguardo, sollecitare allo
stato nuovi interventi legislativi, alla luce degli orientamenti applicativi
espressi dalla magistratura e dalla Corte Costituzionale. Accanto a maggiori
garanzie e opportunità per i detenuti la legge ha fissato canoni certi di
sicurezza, la cui rigorosa attuazione deve essere garantita in sede applicativa
dal Ministro della Giustizia e dall’Amministrazione penitenziaria.
In tale
prospettiva, la Commissione dovrà dedicare particolare attenzione agli
orientamenti interpretativi proposti dalla giurisprudenza, al fine di cogliere
ogni utile indicazione per assicurare l’esatta osservanza dei principi
normativi affermati in tema di contrasto alle organizzazioni criminali e
mafiose.
Deve,
infatti, acquisire nuovo slancio e carattere di continuità l’azione mirata a
cogliere e comprendere con tempestività i segnali e i percorsi di una possibile
strategia che le organizzazioni mafiose – fallito il proposito di abolire
l’istituto – potrebbero porre in essere per conseguire lo svuotamento sul piano
amministrativo e dell'applicazione concreta del regime detentivo speciale. La
nuova fase dell'attività di inchiesta della Commissione dovrà incentrarsi sul
sistema di violazioni della legge sul regime detentivo speciale e sulla crisi
di effettività di quel regime. A tal proposito, le risposte date alle tante
questioni evidenziate dalla presente inchiesta non consentono di ritenere
esaustivi i risultati acquisiti.
Una
nuova tappa nell'attività della Commissione appare indispensabile per
comprendere fino in fondo il disegno realizzato dalle mafie allo scopo di
mantenere, come dimostrano i risultati di recenti investigazioni, i
collegamenti con i quadri intermedi e i capi reclusi della criminalità
organizzata, privando di efficacia sul piano della gestione l'istituto in
questione.
L'approntamento
delle misure in grado di restituire il massimo di effettività al regime
detentivo speciale potrà avvenire attraverso un'analisi approfondita delle
modalità, delle cause e delle responsabilità dell’attuale preoccupante
situazione, anche attraverso sopralluoghi e verifiche dirette delle soluzioni
strutturali e funzionali adottate in sede applicativa; nella positiva
interlocuzione con i soggetti istituzionali impegnati nel contrasto della
criminalità organizzata e mafiosa.
Il
raggiungimento degli obiettivi di giustizia indicati dalla legge di riforma del
2002 possono conseguirsi attraverso la corretta e rigorosa applicazione delle
sue prescrizioni, individuando e colpendo le pratiche criminali di elusione e
le prassi applicative difformi.
Su
questi temi, nel prossimo futuro, la Commissione deve svolgere la sua
riflessione e la sua proposta al fine di richiamare e orientare i pubblici
poteri competenti e il Parlamento all’adozione di scelte amministrative e di
politiche legislative che, rafforzando la disciplina vigente, garantiscano
l’efficacia del sistema con l’obiettivo prioritario di conseguire la massima
effettività all’istituto di cui al 41-bis o.p.
Effettività
che deve riguardare l'insieme degli aspetti che connotano la disciplina di cui
all'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario, nel rispetto della dignità del
cittadino detenuto in regime differenziato e con la espressa salvaguardia delle
fondamentali garanzie stabilite dalla legge e dalla Costituzione , prima fra
tutte quella relativa alla funzione rieducativa della pena, alle quali,
ripetutamente, la Corte Costituzionale si è richiamata nelle sue sentenze
interpretative di rigetto delle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 41
bis e, da ultimo, in quella che ne ha riconosciuto la conformità a Costituzione
anche dopo la riforma del 2002.
In
questo senso, l'opposizione, specie nel dibattito concluso con la Relazione ha
rimarcato la necessità che la Commissione vigilasse sull'applicazione concreta
del regime avvalendosi di tutti gli strumenti di inchiesta consentiti.
L'allarme
lanciato in sede di Commissione non è stato raccolto dal Governo e dal
Ministro della Giustizia, che mai, nonostante le ripetute richieste della
Opposizione è stato audito dalla Commissione, su questo come su altri temi
attinenti le sue attribuzioni in materia di lotta alle mafie.
Il
Governo e il Ministero della Giustizia, dopo l'approvazione della legge non
hanno saputo garantirne l'efficiente applicazione.
Numerose
inchieste della magistratura, intervenute anche dopo l'approvazione della
Relazione della Commissione antimafia hanno infatti accertato la
permeabilità del sistema determinata, da un lato, dalle deficienze strutturali
di molte delle sezioni carcerarie destinate al 41 bis, per le quali il governo
non ha previsto alcun piano di interventi, né destinato risorse finanziarie,
nonostante l'allarme lanciato dalla Commissione antimafia.
L'altro
fattore determinante va individuato nella oggettiva inadeguatezza dei presidi
operativi predisposti in concreto dal Ministero e dall’amministrazione
penitenziaria, presidi spesso rivelatisi inidonei a prevenire i contatti dei
capi mafia detenuti con i sodali che agiscono all'esterno, nonostante i
risultati delle indagini e le dichiarazioni di alcuni importanti collaboratori
di giustizia.
Su
questi temi, è mancata, dopo l’approvazione della Relazione ogni iniziativa
della Commissione.
Sul
piano della iniziativa legislativa, poi, la Commissione è rimasta silente anche
relativamente alle specifiche proposte contenute nella Relazione approvata
all’unanimità. Anche in questo caso, come per gli altri Documenti approvati
all’unanimità sotto la spinta della Opposizione, la maggioranza della
Commissione e la stessa Presidenza hanno preferito non disturbare gli equilibri
politici del centro destra, evitando di porre con forza nel dibattito
parlamentare la necessità che fosse data veste normativa alle proposte unitarie
della Commissione.
Il
tutto avviene mentre nelle carceri la gestione dei detenuti ristretti con il
regime di cui all’art.41 bis incontra momenti di grande difficoltà.
Da un
lato la ristrettezza delle risorse e degli strumenti che il Governo mette a
disposizione degli operatori del settore; dall’altro la mancanza di un adeguato
programma di interventi per ovviare alle falle ripetutamente segnalate nel
sistema detentivo differenziato, hanno portato al risultato di una riduzione
dell’area di applicazione concreta del 41 bis.
Appare
inaccettabile che l’incapacità del Governo di dare coerente applicazione alla
legge di riforma del 41 bis approvata dal Parlamento nel 2002, si traduca nello
svuotamento dell’istituto. Continua, infatti, la serie di “declassamenti” di
detenuti pericolosissimi, dal regime del 41 bis a quello ordinario (il dato
parziale del 2005 è di almeno ben 25 declassamenti, quando in tutto il 2004
furono 23 e nell’anno 2003 raggiunsero il numero di 33 unità).
Tali
declassamenti - ovviamente relativi detenuti di spiccatissima pericolosità -
intervengono non solo per decisione dell’Autorità giudiziaria che annulla i
provvedimenti ministeriali - molto spesso deboli e inadeguati - di applicazione
del regime, ma anche per autonoma decisione del Ministero.
Tra queste
scandalose decisioni vanno qui ricordate quella relativa al boss mafioso del
narcotraffico internazionale Cuntrera Pasquale di Siculiana o quella
dell’esponente della camorra Mazzarella Luciano, entrambe intervenute nell’anno
2005; quella del napoletano Pagnozzi Domenico nel 2004 e quelle relative a
Saverio Mammoliti e Trimboli Francesco, esponenti della ‘ndrangheta,
intervenute nel corso dell’anno 2003.
PARTE SECONDA
L’ATTIVITÀ DEL GOVERNO
E DELLA SUA MAGGIORANZA PARLAMENTARE
La
sicurezza nel nostro Paese e il controllo delle mafie di intere aree
territoriali le inadempienze del Governo nel controllo del territorio: le
risorse negate agli apparati di sicurezza
L'attività
svolta dalla Commissione negli anni trascorsi dalla sua istituzione ha
consentito di raccogliere dati attraverso le missioni svolte sul territorio e
le audizioni dinanzi alla Commissione; spesso i dati raccolti non hanno
ricevuto la valutazione cui opportunamente la Commissione avrebbe dovuto
procedere al fine di offrire al Parlamento, al Governo ed al Paese in genere la
propria visione, qualificata dai poteri forniti dalla legge istitutiva.
Ciò
posto, le missioni sul territorio e le audizioni hanno consentito di
raccogliere dati da cui è possibile trarre elementi caratteristici della
presenza delle mafie sul territorio, nonché del livello di penetrazione
raggiunto.
Gli
esiti delle missioni svolte in Calabria, in Campania, in Sicilia e nella stessa
Puglia (a Foggia, in particolare) sono, a tal proposito, emblematici.
Esse
racchiudono, infatti, elementi sintomatici riscontrati in quelle regioni e che
riguardano: il controllo del territorio; l’infiltrazione mafiosa nelle
istituzioni politiche; l’infiltrazione mafiosa nell'economia. La penetrazione
mafiosa nelle istituzioni è direttamente proporzionale al coefficiente di
controllo del territorio.
Un
siffatto profilo è trattato in maniera approfondita nel seguito della relazione
che riguarda le Regioni di tradizionale insediamento; qui si evidenzia che
proprio la carenza di controllo del territorio ha favorito le associazioni
criminali che di quel territorio si sono appropriate giungendo a raccogliere il
consenso della popolazione in una sorta di sovrapposizione e sostituzione nelle
funzioni riservate allo Stato.
In
particolare l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nelle istituzioni
politiche trova ancora una volta in Campania la sua massima espressione, come
risulta chiaramente dai dati riferiti allo scioglimento dei consigli comunali
per infiltrazioni mafiose, nei quali la Campania risulta essere la Regione da
sempre al primo posto. Infatti, dal 1991 (anno in cui è stata approvata la
normativa sul commissariamento delle amministrazioni infiltrate) fino al 31
maggio 2005 su 135 Comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso, ben 59
appartengono alla Campania. In base alla distribuzione per province, capofila
risulta quella di Napoli (33), seguita da Reggio Calabria (20), Palermo (18),
Caserta (17).
Ma il
fenomeno è gravissimo soprattutto in Calabria, posto che negli ultimi tre anni,
proprio questa Regione è stata colpita dal maggior numero di provvedimenti di
scioglimento di Comuni per infiltrazioni mafiose (9 Comuni) mentre sono stati 5
in Sicilia e 3 in Campania.
Si
tratta di dati evidentemente sintomatici di una permeabilità ben maggiore di
quelle realtà alla minaccia mafiosa.
Appare
evidente anche dalla sintesi di tali dati che la Campania assuma valore
emblematico anche con riguardo a tale specifico aspetto.
La
quale cosa si riscontra anche per ciò che concerne l'infiltrazione delle
organizzazioni mafiose nell'economia: in Campania si è assistito alla
proliferazione di una economia illecita parallela saldamente nelle mani della
criminalità organizzata, con preoccupanti proiezioni internazionali; né le
questioni rilevate nel corso delle missioni riguardo alla gestione dei rifiuti
ed allo sfruttamento delle cave, di cui si tratta ampiamente nel corso della
relazione, possono tranquillizzare, considerando che l'interesse all'ingresso
nel sistema economico lecito si è rivelato prioritario per tutte le
organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Gli
apparati di contrasto: colpita la Dia, indebolita l’organizzazione giudiziaria
Ma la
scarsa capacità di controllo del territorio da parte dello stato non potrà
certo migliorare se permane la sciagurata politica del governo Berlusconi sul
terreno delle risorse destinate al funzionamento della giustizia, delle
sicurezza e della prevenzione, per la loro diretta e negativa incidenza sul
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
In
tutte le leggi finanziarie che si sono succedute in questa Legislatura,
infatti, il settore è stato, sempre più penalizzato con una inaccettabile
riduzione delle dotazioni di spesa.
La stessa ultima legge finanziaria dà un’idea di smobilitazione perché
porta a regime, in una misura che va dal 20 al 30 per cento, i tagli effettuati
negli anni precedenti ai consumi intermedi, e riduce stanziamenti determinanti
per l’attività di polizia.
Costituiscono valido esempio di quanto appena affermato i tagli alla
polizia criminale ed alla polizia scientifica (-23,2%), per il funzionamento
della Direzione Investigativa Antimafia (20,4%), per la gestione dei mezzi
(-31,5%), per gli apparati radio (-34,1%), per la polizia stradale (-43,5%) e
per le missioni operative (-10%).
Come commentare, ad esempio, la scelta di ridurre i fondi per la Dia, strumento strategico nella lotta alle mafie,
in particolare a quelle dei colletti bianchi, dei ‘maghi’ del riciclaggio e
dell'inquinamento degli appalti?
È ovvio che si tratta di un ulteriore segnale
negativo che va a colpire chi è particolarmente esposto nell'azione di
contrasto alla criminalità organizzata, privandolo di grande parte della
capacità operativa.
Ma la situazione più grave concerne l'organizzazione del servizio
giustizia. In tutte le audizioni della Commissione e dei Comitati c'è stata da
parte di tutti i magistrati la sottolineatura della grave carenza di
magistrati, dei vuoti di organico, della mancanza di personale ausiliario e di
segreteria, oltre che di mezzi materiali. Lo stesso divieto di utilizzare il
personale delle forze di polizia per attività amministrative negli uffici
giudiziari è destinato ad aumentare le difficoltà nelle quali si muove la
magistratura inquirente nel contrasto alle mafie e alla criminalità
organizzata.
Da parte di tutti è stato sottolineato come nelle attuali condizioni sia
assolutamente impossibile assicurare una giustizia in tempi rapidi ed
accettabili. Enorme è poi il danno recato al funzionamento della giustizia
dalla grave decisione del Ministro della giustizia Castelli, di non dare piena
esecuzione ale procedure dei i concorsi per consentire l'ingresso in
magistratura di altri mille magistrati, dopo che il Governo dell'Ulivo aveva
approvato legge di aumento di organico ed il relativo regolamento.
La
mancata realizzazione del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, anche nei procedimenti per fatti di criminalità organizzata e mafiosa
(oltre ai tempi dei dibattimenti, spesso è denunciata il lasso di tempo troppo
lungo che corre tra l’inoltro della informativa della polizia giudiziaria e la
richiesta di custodia cautelare del PM e, ancor di più, tra quest’ultima e
l’ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari) trova dunque convincente
spiegazione anche nelle scelte del governo: dalla mancata assunzione del
personale amministrativo, all'abbandono dei progetti di innovazione tecnologica
dei servizi elaborati dal governo dell'Ulivo, alle mancate scelte di
razionalizzazione del processo penale.
E’ stato lo stesso Procuratore Grasso a sottolineare il ”problema,
che ho trattato in termini generali, della stasi delle indagini, che si fermano
al GIP o nelle stesse procure proprio per carenza di personale e di mezzi. Si
tratta di un problema generale, cui penso si debba fornire risposte legislative
se veramente si intende dare ascolto alle istanze di sicurezza dei cittadini.”
La mancanza nel governo e nella sua maggioranza parlamentare di
ogni consapevolezza circa la necessità di rafforzare i presidi antimafia della
magistratura, può essere colta nella decisione di ridurre fortemente gli
incentivi già previsti per i magistrati impegnati nelle sedi disagiate, quasi
sempre coincidenti con zone del Paese nelle quali è forte la presenza mafiosa.
L’obiettivo
che il Governo vuole lucidamente perseguire, come rivelano le dichiarazioni nel
tempo rilasciate dal ministro Castelli, anche al Consiglio Superiore della
magistratura, appare essere proprio il blocco della ordinaria attività
giudiziaria, in una prospettiva di decadenza della giustizia e di
delegittimazione della magistratura. Per gli uffici giudiziari, infatti, non si
vuole – e il Ministro della Giustizia lo dice esplicitamente – alcun
investimento finanziario, né organizzativo né di personale, fino a quando non
saranno realizzate le modifiche ordinamentali.
E' in atto una situazione di grave disagio per l'elevata percentuale di
scopertura del personale amministrativo e per le conseguenti difficoltà di
gestione delle attività ordinarie. In tal senso le segnalazioni al CSM giungono
da tutte le parti d'Italia: ammonta infatti ad oltre 6.000 unità l’entità delle
scoperture sul ruolo nazionale.
Il progetto per la riqualificazione professionale del personale
amministrativo, varato dal Ministero nella prima parte dell’anno 2001, con il
governo dell'Ulivo, non ha avuto concreta attuazione, con la conseguenza che la
situazione delle presenze negli uffici giudiziari non corrisponde in altissima
percentuale alla dotazione organica ufficiale. Anche questo squilibrio crea
difficoltà gestionali ai capi degli uffici e ai dirigenti amministrativi.
L’attuale distribuzione e consistenza dei circondari e dei distretti
presenta aspetti di grave inefficienza.
La crescente complessità degli istituti processuali, con conseguente
accentuazione dell’esigenza di specializzazione del magistrato, nonché i sempre
più numerosi casi di incompatibilità del giudice, soprattutto in campo penale,
hanno contribuito a rendere evidente che procure della Repubblica e tribunali
di dimensioni ridotte non sono in grado di fronteggiare efficacemente il lavoro
quotidiano. La gestione e l’organizzazione degli uffici di grandi dimensioni,
peraltro. continuano a rivelarsi assai difficili. Anche l’attuale distribuzione
delle corti di appello richiede di intervenire con opportuni correttivi.
La ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie appare dunque
indispensabile e urgente, ma il Governo e la sua maggioranza hanno preferito
dedicarsi ad altri temi.
Sulla
controriforma dell’ordinamento giudiziario, il giudizio che va espresso, per il
profilo della lotta alle mafie che qui interessa, è fortemente negativo. Essa
disegna, infatti, un drastico ridimensionamento del ruolo della giurisdizione
ed una compressione del ruolo del CSM, in favore di una concezione gerarchica
della magistratura, che non favorisce la lotta alla mafia.
Si inquadra in tale contesto anche la riforma del CSM che, con la
riduzione del numero dei componenti, ha determinato la soppressione della
Commissione sulla criminalità organizzata, un'articolazione del Consiglio che
negli anni scorsi si era occupata autorevolmente del fenomeno delle mafie e del
crimine organizzato interagendo positivamente con questo organismo
parlamentare.
L'insieme delle scelte normative in tema di giustizia e ordinamento
giudiziario - annunciate o realizzate - si inscrivono in un disegno di
controllo della giurisdizione e della magistratura, inquirente e giudicante,
che peraltro non risponde ad una visione moderna ed efficiente degli apparati,
quale oggi è necessaria per affrontare in modo adeguato la sfida delle
organizzazioni mafiose.
L’attacco
del governo e della maggioranza alla giurisdizione non deriva soltanto dalla
pretesa di impunità per il Presidente del Consiglio e per altri esponenti di
Forza Italia, poiché appare chiara la volontà esplicita di rimuovere i punti
cardini della prima parte della Costituzione e in particolare il principio di
uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, l’autonomia e
l’indipendenza della magistratura, l’obbligatorietà dell’azione penale.
Le
leggi “privilegio”. L’educazione alla legalità
Venendo ora alla valutazione dell’attività e delle scelte normative del
governo e della maggioranza sui temi di competenza della Commissione, va
osservato che è del tutto mancata una visione ed una strategia complessiva del
governo in materia di lotta alla criminalità organizzata e mafiosa. D’altro
canto nello stesso discorso programmatico del Presidente – e per vero anche
nella replica – mai è comparsa la parola mafia, mentre il termine criminalità è
stato utilizzato solo per parlare della cosiddetta polizia di prossimità.
Le stesse riforme varate dalla maggioranza in materia di
giustizia, come oramai risulta chiaro alla opinione pubblica nazionale ed
internazionale, sono state determinate, nei tempi e nei contenuti, da precisi
interessi personali e processuali di esponenti di primo piano della maggioranza
a cominciare da quelle che riguardano il presidente del Consiglio. Dalle
rogatorie al falso in bilancio alla legge sul legittimo sospetto, fino alla
legge ex Cirielli e alla legge Pecorella sulla inappellabilità delle sentenze
di assoluzione, le "leggi privilegio" sono state approvate mentre
erano aperti, e qualcuno addirittura in fase conclusiva, i processi a carico di
Berlusconi di Previti e di altri esponenti della maggioranza, allo scopo
principale di evitare proprio quei processi, ovvero per vanificare le prove già
raccolte, modificando le regole processuali mentre il processo era in corso.
Questa
maggioranza parlamentare non solo ha approvato le leggi della vergogna, i
provvedimenti ad personam, ma si è resa protagonista di un'azione
davvero gravissima. Per la prima volta nella storia d'Italia, il Parlamento è
stato impegnato in una legge contra personam, in un vero e proprio
disegno di persecuzione nei confronti di Giancarlo Caselli, un magistrato che
ha dedicato l'intera sua vita professionale alla lotta al terrorismo e
alle mafie. Quel disegno è stato realizzato attraverso due diverse iniziative
legislative dichiaratamente finalizzate ad espropriare il dott. Caselli del
diritto di partecipare, al pari di altri validi magistrati, alla carica di
Procuratore nazionale antimafia: dapprima con l’approvazione di un decreto
legge che prorogava l'incarico del precedente Procuratore nazionale e, quindi,
con la previsione dell'immediata applicabilità della parte della riforma
dell'ordinamento giudiziario riguardante la determinazione dell'età massima per
gli incarichi direttivi.
Un
attacco senza precedenti nel quale non è difficile scorgere l'avversione per il
lavoro meritorio svolto nella Procura della Repubblica di Palermo.
Ad un
magistrato leale e fedele alla Repubblica, che ha coraggiosamente e con grandi
sacrifici personali, perseguito il crimine organizzato mafioso in ogni sua
manifestazione e ad ogni livello, conseguendo, specie nella guida della Procura
della Repubblica di Palermo, i risultati straordinari testimoniati dalle
centinaia di ergastoli e dalle migliaia di anni di reclusione inflitti ai
mafiosi condannati definitivamente, oltrechè dalla mole considerevole di
ricchezze sequestrate e confiscate a cosa nostra, ad un magistrato
servitore dello Stato che ha reso un servizio di altissimo livello
professionale, la maggioranza di centro-destra ha risposto strumentalizzando la
funzione parlamentare per impedirgli, a tutti i costi, di concorrere per il
posto di Procuratore nazionale antimafia.
Un
magistrato come Giancarlo Caselli, cui questo Paese deve solo riconoscenza, è
stato sottoposto a un vero e proprio linciaggio. Il messaggio del centro destra
in questa vicenda ha una valenza generale perché appare rivolto a tutti coloro
che pensano di fare il loro dovere anche infrangendo la barriera di silenzio e
impunità che per lungo tempo ha protetto le responsabilità della politica.
Il risultato di queste iniziative è che nel nostro Paese, i confini tra
legalità e illegalità sono diventati sempre più labili e più evanescenti,
mentre rischia di venire meno il principio costituzionale e di civiltà
giuridica della certezza del diritto e dell’uguaglianza di ogni cittadino di
fronte alla legge.
Una tale percezione della realtà è oramai largamente diffusa tra i
cittadini.
La decisione di procedere ad una indiscriminata politica di condoni e
sanatorie di diverse e gravi violazioni di legge, in una pluralità di settori
pubblici, ha rappresentato per i cittadini e, soprattutto, per i giovani un
forte messaggio negativo e diseducativo, oltreché particolarmente frustrante
per quanti rispettano la legge.
In questa prospettiva il prezzo che si paga sul piano della fiducia
nelle istituzioni è certamente superiore ai, presunti e non certi, risultati di
cassa che si intendono conseguire.
Tale questione dunque non è assolutamente lontana dai temi pertinenti all’azione
della Commissione antimafia.
La finalità della educazione alla legalità – tra le più coltivate
e le più innovative nelle scuole e nella società dalla Commissione nelle
precedenti legislature – appartiene al patrimonio storico e culturale di questa
Istituzione parlamentare.
Il principio e la pratica del rispetto della legge e delle regole della
convivenza rappresentano il presupposto basilare, indispensabile della
credibilità dell’impegno delle istituzioni che si battono contro la criminalità
mafiosa.
E nello specifico c'è da segnalare come lo Sportello scuola, che
nella scorsa legislatura ha funzionato egregiamente contribuendo ad informare
scolaresche d'ogni parte d'Italia e ad avvicinare il mondo dei giovani ad una
istituzione importante come la Commissione antimafia, in questa legislatura non
ha sostanzialmente funzionato. Ciò non contribuisce certo alla buona immagine e
alla efficienza dell'attività della stessa Commissione.
L'efficienza
della giustizia: le risposte assenti
Il rientro
dei capitali
Con il provvedimento che legittima il rientro in Italia dei capitali
illegalmente esportati, il Governo da un lato ha umiliato coloro che,
onestamente, hanno tenuto i propri capitali in Italia, pagando regolarmente le
tasse, dall’altro ha esaltato, legittimato ed incoraggiato, ancora una volta,
quanti hanno violato la legge.
La
scelta appare ancora più grave perché lo “scudo fiscale” offerto dalla legge,
come vedremo, costituisce uno strumento di agevolazione per il lavaggio dei proventi
delle attività criminali delle organizzazioni dedite al riciclaggio.
E’ del tutto probabile che sia già entrato in Italia capitale che è
frutto di attività illegali e mafiose, acquisito attraverso il narcotraffico,
il contrabbando di sigarette e delle armi, e che nessuno potrà mai sapere da
dove esso abbia avuto origine, proprio perché ripulito e legittimato da una
legge dello Stato.
Quando
saranno resi noti i dati sul denaro rientrato, forse sarà possibile definire
questa come la più grande operazione di riciclaggio dell’Italia repubblicana,
seppure ammantata da una parvenza di legalità, se è vero che è garantito
l’anonimato e risultano quasi inesistenti gli spazi per una seria attività di
accertamento.
Va
rimarcata in questa sede la particolare preoccupazione che destano le recenti
notizie di stampa in ordine a movimentazione di ingenti somme di denaro rese
disponibili proprio dalla normativa sul rientro dei capitali ed utilizzate per
speculazioni immobiliari e successive scalate in borsa. La vicenda
assume un particolare significato fortemente negativo, specie in riferimento a
possibili collegamenti - sui quali, secondo fonti giornalistiche sono in corso
le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Roma - con ambienti di
criminalità organizzata riconducibili alla c.d. banda della Magliana, ambienti
particolarmente versati nelle attività di riciclaggio del denaro di provenienza
criminale.
D’altro
canto, lo stesso Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Pietro Grasso,
nell’audizione del 22 novembre 2005, ha segnalato come, sulla scorta di
segnalazione dell’Ufficio Italiano Cambi, siano state avviate ben sessanta
indagini per casi sospetti di rientro di capitali. Insomma, il carattere
criminogeno di quella normativa, già denunciato all’atto della sua
approvazione, sembra trovare concreta attuazione e peraltro in vicende dal
rilevante rilievo sociale e istituzionale.
Tutto questo accade mentre il Ministro dell'Economia non dà corso
all’effettivo funzionamento dell'Anagrafe dei conti e dei depositi. L’anagrafe,
peraltro senza alterare la legge sul segreto bancario, agevola la Guardia di
Finanza, la Dia, l’Ufficio italiano dei cambi, il Secit e il Ministero
dell’interno, nell’acquisizione di dati bancari necessari alle indagini.
Essa è dunque un importante strumento di contrasto alla criminalità
economica e finanziaria e per tale ragione il governo dell'Ulivo, superando un
ritardo di oltre dieci anni ha approvato gli strumenti normativi e regolamenti
necessari alla sua istituzione e al suo funzionamento.
Ma è
opportuna una riflessione sul cosiddetto ‘scudo fiscale’.
La
legge 409/2001 di conversione del decreto legge n. 350 del settembre 2001, come
noto, ha introdotto la possibilità per chi deteneva illegalmente all’estero
denaro, titoli o comunque attività finanziarie di introdurli nel territorio
nazionale per impiegarli e detenerli legalmente dietro pagamento di una somma pari
al 2,5% dell’ammontare dichiarato per il rientro.
Innanzitutto,
con il provvedimento che legittima il rientro in Italia dei capitali
illegalmente esportati, il Governo ha da un lato ha umiliato coloro che,
onestamente, hanno tenuto i propri capitali in Italia, non sottraendosi al
rispetto delle norme tributarie, dall’altro ha esaltato, legittimato ed
incoraggiato, ancora una volta, quanti hanno violato la legge.
Le
osservazioni sopra svolte indicano da sole, con chiarezza, quanto sia
deprecabile l'iniziativa legislativa.
Ma in
questa sede non si vuole far mancare la valutazione della questione sotto un
altro profilo: quello dei rischi che tale norma ha comportato per il sistema
antiriciclaggio italiano.
E’ nota
l’attenzione della comunità internazionale alla materia dell’antiriciclaggio,
come d’altronde testimoniano i numerosi atti emanati in diverse sedi; tra
questi si cita l’essenziale opera di sensibilizzazione e di indirizzo condotta
dal Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) costituito dal vertice dei G7 nel 1989;
il GAFI ha adottato raccomandazioni che individuano i presidi fondamentali nel
contrasto al riciclaggio: l’identificazione e la conoscenza della clientela, la
conservazione delle informazioni, la valutazione attenta di tutte le operazioni,
la segnalazione di quelle sospette.
Sul
versante nazionale, in corrispondenza proprio delle indicazioni che giungono
dalle sedi internazionali, la normativa di prevenzione del riciclaggio è
incentrata nella legge 197/1991 che vieta il trasferimento di contante di
ammontare rilevante con strumenti anonimi ed assicura la ricostruzione delle
operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei
dati in archivi informatici. Con tale norma, perfezionata con il D. Lgs.
153/1997 e successivamente integrata da altre norme che hanno esteso l’ambito
dei soggetti obbligati alla segnalazione, è stato introdotto il principio di
“collaborazione attiva” degli intermediari, sui quali grava l’obbligo di
segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei
fondi trasferiti.
Tale
obbligo poggia sulla considerazione dei connotati oggettivi delle operazioni
(caratteristiche, entità, natura), dei profili soggettivi del cliente (capacità
economica ed attività svolta) e di ogni altra circostanza conosciuta a ragione
delle funzioni esercitate.
Invero,
la legge 409/2001 si preoccupa di mantenere fermi gli obblighi previsti dalla
legge 197/1991 in capo agli intermediari stabilendo, altresì, che in caso di
richieste (avanzate nell’ambito di procedimenti penali o di procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione) tese all’acquisizione di fonti di
prova, gli intermediari sono tenuti a fornire le informazioni riservate
contenute nelle dichiarazioni presentate dall’interessato.
Tale
previsione è stata ritenuta da più parti sufficiente a scongiurare il pericolo
che, attraverso lo strumento introdotto dalla legge 409/2001, fossero
realizzate operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Gli
articoli 14 e 17 della citata legge, pertanto, sono stati spesso portati a
sostegno della compatibilità della nuova norma con l’intero sistema di
prevenzione del riciclaggio nazionale ed internazionale.
Un’attenta
lettura della norma in questione consente la formazione di qualche dubbio,
poiché le affermazioni formulate sulla permanenza in vigore delle norme
antiriciclaggio rischiano di essere ridotte a mere enunciazioni di principio,
svuotate del significato originario, da un’altra norma (art. 14) che precisa
che le operazioni di dichiarazione e rientro delle attività finanziarie
(operazioni previste agli articoli 12, 15 e 16 della legge citata) non
costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei
profili di sospetto per la segnalazione prevista dall’art. 3 della legge
197/91, “ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal
medesimo art.3 legge 197/91”.
Molto
spesso, infatti, le operazioni appaiono sospette per le loro caratteristiche
oggettive, per le modalità con cui vengono poste in essere, per l’anomala
configurazione rispetto alle operazioni normalmente poste in essere dal
soggetto; proprio tali ragioni, di sovente, sono poste a base delle
segnalazioni che l’intermediario inoltra all’UIC.
Sottrarre
l’intermediario alla valutazione dell’operazione in sé potrebbe significare
restringere di fatto il campo in cui le operazioni appaiono sospette, poiché
l’intermediario potrebbe ritrovarsi agganciato solo ai profili soggettivi del
cliente, ammesso che conosca il cliente stesso.
La
necessità di incoraggiare il rientro dei capitali potrebbe, dunque, aver
indotto ad un allargamento delle maglie nelle quali possono infilarsi anche
quelli che hanno necessità di far rientrare in Italia capitali che si trovavano
all’estero all’esito di traffici illeciti. Peraltro, se l’obiettivo fosse stato
solo quello di una “bonifica” dei capitali dimoranti all’estero perché frutto
di evasione fiscale, sarebbe bastato limitare il sospetto di provenienza
illecita dei fondi alle ipotesi delittuose diverse dai delitti previsti dalla
normativa penale tributaria.
Peraltro,
la conferma che lo ‘scudo fiscale’ sia stato agevolmente utilizzato dalle
organizzazioni criminali per riciclare i profitti illeciti, viene dal sequestro
operato dalla DIA di Roma il 30 giugno 2004 a carico del clan Casamonica che
aveva riciclato proventi illeciti per milioni di Euro facendo rientrare i
capitali con la dichiarazione prevista dalla legge 409/2001 e depositandoli
presso una banca d’affari di Milano, alla quale era stato dato incarico di
investire in fondi comuni. Tutto ciò senza che l’intermediario ritenesse
sospetta l’operazione e ne facesse oggetto di segnalazione.
Qualora
ve ne fosse stato bisogno, non è la prova che lo strumento in questione è servito
ad attrarre anche i capitali illeciti e tra questi, quelli mafiosi?
In
tutto questo la Commissione ha taciuto, non ha inteso fornire al Governo ed al
Parlamento la benché minima valutazione in ordine al rischio corso dall'intero
sistema di prevenzione antiriciclaggio per effetto dell'entrata in vigore della
norma sullo scudo fiscale che ha favorito l'ingresso nel sistema economico
nazionale di capitali frutto di attività illegali e mafiose, acquisiti
attraverso il narcotraffico, il contrabbando di sigarette e delle armi, di cui
mai più nessuno potrà conoscere l'origine, proprio perché ripulito e
legittimato da una legge dello Stato.
Rogatorie
Proseguendo nell’esame di merito sulla congruità della normativa
concernente la criminalità organizzata e mafiosa, va subito rilevato che la
riforma in tema di rogatorie, come sottolineato unanimemente dalla dottrina
giuridica e accademica e dallo stesso Consiglio superiore della magistratura,
si è rivelata un verso assolutamente inutile e per l’altro potenzialmente
pericolosa.
I guasti enormi che quella normativa poteva determinare, ove fosse stata
applicata secondo le intenzioni dei suoi fautori, sono stati giustamente
denunciati alla pubblica opinione. Era in realtà possibile – ed è stato
puntualmente tentato – l’utilizzo di quella norma da parte della criminalità
organizzata e mafiosa, specie nei processi per crimini realizzati a livello
transnazionale.
Quella riforma, infatti, consentiva di vanificare e distruggere del
tutto ingiustificatamente gli effetti di prove legittimamente raccolte
all’estero nel rispetto delle garanzie degli imputati.
Il pericolo è stato sventato solo in virtù della interpretazione,
conforme a Costituzione, che di quelle norme è stata unanimemente e
costantemente data dalla magistratura di merito di tutta Italia e poi dalla
Corte di Cassazione.
Il
rispetto dell’art. 10 della Costituzione ha così consentito l’adeguamento alle
prassi internazionali vigenti in materia ed ha evitato, nello scenario europeo
e mondiale del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, la vergogna
dell’applicazione di una disposizione di chiaro favore verso le forme più gravi
e articolate di criminalità.
Il tentativo della Relazione di maggioranza di presentare
l’interpretazione giurisprudenziale come scontata e addirittura conforme alle
intenzioni del legislatore di maggioranza appare risibile, posto che è notorio
che quella normativa era destinata a vanificare prove legittimamente raccolte
nell’ambito di procedimenti a carico di esponenti di primo piano della Casa
delle Libertà.
Falso
in bilancio
L’allontanamento dagli standard occidentali di tutela della legalità,
perseguito dal Governo Berlusconi è rinvenibile anche nella riforma delle norme
sui reati societari che, attraverso una vera e propria “manipolazione” delle
norme - dalla riduzione delle pene alla procedibilità a querela - ha
vanificato, peraltro in spregio alla normativa europea, ogni concreta
possibilità di perseguire delitti gravissimi in danno del libero mercato, con
conseguenze devastanti sul piano economico.
Tutto ciò accade mentre nel resto del mondo occidentale, a partire dagli
Stati Uniti d'America, si assiste ad un rafforzamento della tutela penale del
settore, anche con il recente, drastico inasprimento delle pene per i delitti
societari. L’Italia, in questo delicato campo che riguarda la trasparenza
dell’economia e delle aziende è in netta controtendenza rispetto al paese guida
del mondo occidentale. Mentre, dopo l’11 settembre, i governi in Europa
mettevano a punto importanti riforme per fronteggiare la situazione, il governo
italiano utilizzò quel periodo per depenalizzare il falso in bilancio.
L’approvazione di una legge così concepita era necessaria per la
soluzione dei problemi giudiziari del Presidente del Consiglio e di altri suoi
amici che, infatti, puntualmente ne hanno beneficiato nei processi penali a
loro carico: da ultimo, l’on. Silvio Berlusconi ha conseguito l’assoluzione
“perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” in un procedimento
penale nel quale aveva già conseguito la declaratoria di “prescrizione” in
ordine a vicende penali relative alla sua attività di imprenditore.
Ma questa legge ha reso l’intero sistema economico italiano meno
trasparente e, dunque, meno affidabile; lo si deduce dalle conclusioni
dell’Avvocatura generale della Corte di Giustizia che ha ritenuto che le
sanzioni previste in tema di falso in bilancio sono, dopo la riforma, in
contrasto con il diritto comunitario in quanto prive di forza dissuasiva, di
efficacia e di proporzionalità rispetto ai danni arrecati alle vittime ed al
sistema economico. La stessa decisione della Corte, che pure ha respinto
l’eccezione di “illegittimità comunitaria”, non è entrata nel merito dei
rilievi.
Con la riforma del risparmio recentemente approvata dalla maggioranza
parlamentare, il governo ha modificato la disciplina sul falso in bilancio
abbassando le previsioni sanzionatorie; con ciò, facendo venire meno uno dei
punti fondamentali del provvedimento e nel contempo mostrando totale
disinteresse per i gravi danni che i risparmiatori e la credibilità del Paese
hanno ricevuto dagli scandali nati dalla sistematica falsificazione dei
documenti contabili da parte di alcune ben note grandi imprese nazionali.
Legittimo
sospetto e mafie
Mentre è forte nel Paese la richiesta di interventi legislativi di
razionalizzazione del processo penale al fine di dare ai cittadini, in tempi
ragionevoli, una giustizia efficiente e certa, il governo Berlusconi e la sua
maggioranza hanno lungamente impegnato le istituzioni nell’approvazione
dell’istituto del “legittimo sospetto”, definito dallo stesso Presidente del
Consiglio una priorità del Governo. Quella legge – la cosiddetta legge Cirami –
è stata introdotta, nonostante la fortissima opposizione in Parlamento e nel
Paese, al preciso fine di sottrarre gli imputati Berlusconi e Previti al
giudice naturale.
La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione ha saggiamente
confermato la competenza dei giudice naturale, il Tribunale di Milano. Ma, al
di là dello strappo al fondamentale principio dell'uguaglianza dei cittadini,
la legge Cirami, com'era prevedibile e come era stato ampiamente previsto e
denunciato dalle opposizioni nelle aule parlamentari, ha innescato meccanismi
processuali dilatori che sono stati subito utilizzati dalla criminalità
organizzata e mafiosa per allungare i tempi dei processi, nell'intento di
sottrarvisi.
Sono già decine e decine i processi di criminalità organizzata per
i quali sono state avanzate istanze di legittimo sospetto nei confronti dei
giudici, determinando la sospensione dei processi in attesa che la Cassazione
decida se spostare o meno il processo in una sede diversa.
Tra i casi più significativi, vanno segnalati:
- a Messina è stato sospeso un giudizio in appello in un maxi
processo di mafia nei confronti di sessanta imputati accusati, tra l'altro, di
aver commesso 24 omicidi. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo
nove imputati mentre agli altri erano state inflitte condanne oscillanti tra i
venti e i trenta anni di reclusione;
- a Napoli il boss della camorra casertana Francesco Schiavone,
noto come "Sandokan" ha ottenuto la sospensione del processo
eccependo il "legittimo sospetto" su giudici che subirebbero "le
pressioni di una martellante campagna di stampa";
- a Palmi, in Calabria, un processo per strage è stato bloccato
per l'eccezione di "legittimo sospetto": anche su questo deciderà la
Cassazione;
- a Nola è stato sospeso il dibattimento a carico di Mollo
Francesco, imputato di associazione a delinquere di stampo camorristico e
omicidio;
- a Cosenza, un processo per omicidio nei confronti di quattro
imputati è stato sospeso per "legittimo sospetto" dopo che l'istanza
di ricusazione degli stessi giudici era stata rigettata.
Ma anche a Roma, a Bolzano a Pescara, processi per fatti gravissimi –
dalla vicenda delle foibe, a gravi violenze sessuali su minori, a casi di
bancarotta fraudolenta – vengono bloccati in attesa che la Cassazione si
pronunci sulle istanze di rimessione ad altra sede.
Immigrazione e mafie straniere
Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari l’approvazione delle
legge 189/2002, più nota come legge Bossi-Fini ha dimostrato in modo chiaro
quale sia la filosofia che ispira il Governo.
Da una parte è una legge con evidenti profili razzisti che dimentica la
storia del nostro paese e di tanti cittadini italiani che nel secolo scorso
sono emigrati in altri paesi e sono stati, per molti versi, trattati come la
legge Bossi-Fini intende trattare chi non è italiano.
La nuova legge si basa, infatti, su una concezione secondo la quale il
fenomeno migratorio è un qualcosa che deve essere arginato in quanto lo
straniero, in particolare il migrante, ha insita in sé una naturale propensione
a delinquere.
L’immigrazione, dunque, secondo questa logica, non costituisce una
risorsa fondamentale per la crescita di una società e per lo sviluppo
economico, bensì una minaccia criminale che deve essere affrontata esclusivamente
mediante modalità e strumenti di carattere repressivo come ha avuto modo di
rilevare anche la Corte di Cassazione.
Il problema principale, urgente, dell’oggi è esattamente quello delle
mafie straniere, cioè della mafia russa, albanese, cinese, turca, ecc.
La Bossi-Fini contiene una serie
di provvedimenti che, nei fatti, generano specifiche e concrete conseguenze.
Tra queste:
1. La non obbligatorietà
dell’emanazione del decreto annuale sulla quota flussi, produce una riduzione
degli ingressi regolari a tutto vantaggio, naturalmente, dei trafficanti di
esseri umani.
E infatti è accaduto che da
quando governa il centro-destra, nonostante le roboanti promesse, il numero
degli sbarchi non è diminuito, anzi come dimostrano quelli avvenuti in Sicilia
e in Calabria, c’è un aumento in determinati periodi dell’anno.
Il ministro dell’interno non
fornisce più i dati aggiornati ma, nonostante si cerchi in ogni modo di
occultare o quanto meno di ridimensionare il fenomeno, è del tutto evidente –
come ci documentano non sempre in maniera esaustiva i servizi dei telegiornali
– che gli arrivi in Italia sono in forte aumento come in aumento sono le
tragedie in mare che portano al sacrificio di innumerevoli vittime umane.
Accanto a questi bisogna
aggiungere gli arrivi invisibili, quelli che generalmente si effettuano lungo
le linee delle frontiere del nord, seguono le vie terrestri e avvengono con
attraversamenti a piedi o su Tir appositamente modificati per raccogliere il
maggior numero di migranti clandestini.
Ciò dimostra in modo clamoroso
il completo fallimento della politica del Governo in questa materia.
In conclusione, la sicurezza non
è stata assicurata ed oggi i cittadini si sentono più insicuri di prima.
2. La precarizzazione del
soggiorno. Una persona straniera può entrare nel nostro paese soltanto se ha un
lavoro e, nel caso in cui lo perda, cosa di questi tempi piuttosto facile, ella
ha soltanto sei mesi di tempo, non più un anno com’era prima, per trovarne un
altro, altrimenti la conseguenza sarà l’espulsione, esclusivamente mediante
accompagnamento alla frontiera. Molte persone espulse, qualche giorno dopo,
nonostante i solenni proclami trasmessi da mass media compiacenti, ritornano illegalmente
nel nostro paese.
3. La detenzione all’interno di
un centro di permanenza temporanea, già oggetto di critica della legge
precedente, viene prolungata da 30 a 60 giorni e viene introdotto il reato di
immigrazione clandestina.
4. Gli ostacoli introdotti per
rendere sempre più difficili i ricongiungimenti familiari, di fatto impediscono
alla persona immigrata di pensare ad una situazione di stabilità. E tutto ciò è
fatto da un governo che, a parole, vuole aiutare le famiglie.
Qui si vede uno degli intenti
razzisti della legge perché evidentemente considera famiglia solo quella di
origine italiana o, al massimo, europea, occidentale.
Evidentemente la loro
ispirazione cattolica – di cui si fanno vanto in ogni occasione – si ferma alle
frontiere italiane e non riesce a valicarle.
La Bossi-Fini, che è stata
presentata come un muro legislativo nei confronti degli stranieri, in realtà ha
dato vita alla più grande sanatoria della storia repubblicana, regolarizzando
circa 700 mila immigrati.
Non hanno avuto il coraggio di
ammettere questa circostanza per non subire i contraccolpi di un elettorato al
quale avevano detto che avrebbero colpito gli immigrati con rigore e con
spietatezza, usando tutti i mezzi possibili per raggiungere lo scopo.
La sanatoria ha avuto dimensioni
tali da generare un ingolfamento nel funzionamento degli uffici della pubblica
amministrazione ed ha favorito un mercato illecito di compravendita di finti
contratti di lavoro, propedeutici all’ottenimento di un “contratto di
soggiorno”.
A conferma dello spirito della
legge che è fondato sul pregiudizio e sul razzismo, basti guardare alla vicenda
del testo unico n. 268 del 1998, che, emanato per disciplinare il fenomeno
dell’immigrazione in Italia, all’articolo 18 prevede la possibilità di
concedere uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Tale permesso viene concesso a
tutti quegli stranieri riconosciuti vittime di violenze o di gravi forme di
sfruttamento, i quali, nel tentativo di sottrarsi a queste situazioni o per
effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o di un procedimento
giudiziario, si trovano sottoposti a concreti pericoli per la loro incolumità.
Nel corso del tempo, l’applicazione dell’articolo 18 in Italia ha
conosciuto un incremento significativo nel numero delle persone. I dati forniti
dal Ministero dell’Interno, infatti, segnalano che nel 1999 erano 242 le
persone che godevano di questa misura, mentre nel 2000 il loro numero è salito
a 742.
Allo stato il Ministero degli interni non ha fornito i dati più recenti.
Su questi dati la Commissione antimafia avrebbe dovuto e avrebbe potuto
assolvere il compito di verificare la gestione dell’articolo 18 per
scongiurarne un progressivo ridimensionamento, ma ciò – colpevolmente – non è
accaduto per le ragioni prima ricordate.
L’articolo 18 ha dimostrato di essere uno strumento particolarmente
incisivo anche dal punto di vista investigativo. Infatti, persone che per molto
tempo sono state oggetto di violenza fisica, psichica e, spesso, anche
sessuale, intraprendendo un programma di assistenza e integrazione sociale,
hanno spesso riscoperto la loro dignità di esseri umani, hanno ritrovato la
forza e la speranza di ritornare ad essere e a sentirsi delle persone e non più
delle merci che si comprano, si vendono, si scambiano e si eliminano, se
necessario; ed è proprio questa riscoperta di essere persone che il più delle
volte spinge le vittime a testimoniare, rendendo possibile l’arresto dei loro
aguzzini, dei mercanti di esseri umani.
Nonostante questo lato positivo, non si può tuttavia non segnalare, come
ha fatto la Commissione parlamentare antimafia della XIII legislatura nella sua
Relazione sul traffico degli esseri umani, che la normativa prevista
dall’articolo 18 non è applicata in modo non uniforme nelle varie questure
italiane.
Ma il governo, invece di modificare le incongruenze denunciate, ha
effettuato il taglio che si aggira tra il 60 e l’80% dei fondi stanziati per
finanziare i percorsi di assistenza ed integrazione sociale.
Il significato assunto da questa politica è quello di contribuire a
togliere speranza alle vittime e alimentare il mercato criminale dello
sfruttamento e della riduzione in schiavitù.
La legge, così come è concepita, tralascia di colpire e di perseguire
con la necessaria durezza i mercanti d'uomini e di donne, i tanti mafiosi
stranieri che trafficano le persone e commerciano i corpi umani come fossero
delle merci, alla tregua di altre merci.
Il principale problema che deve essere affrontato, anche in una
prospettiva europea e sopranazionale è quello delle mafie. Gli uomini e le
donne che cercano in occidente opportunità di vita, costituiscono, com'è
dimostrato in tante parti dell'Italia e dell'Europa, una risorsa importante per
lo sviluppo economico e la crescita civile.
In Italia, come ci è stato segnalato dalle missioni sinora compiute e
come è documentato da atti giudiziari e da documenti delle forze dell'ordine,
negli ultimi anni è in costante aumento la presenza di agguerrite
organizzazioni mafiose straniere.
E’ oramai pacificamente accertato che sul nostro territorio agiscono la
mafia albanese, quella russa, quella cinese, quella colombiana e quella turca.
E’ mancata una efficace azione di contrasto di queste mafie che operano in
Italia, specie quella albanese, cinese e russa, segnalatesi per la loro
speciale pericolosità nei diversi settori di interesse.
Oltre al narcotraffico, al contrabbando di sigarette, al traffico di
armi, alle rapine, al sequestro di persona in danno di connazionali (come fanno
di norma i cinesi), alla contraffazione di oggetti, i settori di maggiore
sviluppo sono stati quelli del traffico degli esseri umani e della riduzione in
schiavitù.
La riduzione in schiavitù riguarda bambini costretti a chiedere
l’elemosina, a rubare nei supermercati, a commettere furti e scippi; a volte
essi sono inseriti nel giro del sesso a pagamento.
Questo aspetto del problema riguarda, ovviamente, giovani donne,
provenienti dall'Africa e dai paesi dell’est europeo, costrette a prostituirsi
sia in strada sia in luoghi più riservati come sono alcuni centri di massaggi o
locali notturni tipo lap dance.
Queste ultime modalità di una prostituzione che si rifugia in luoghi
chiusi e riservati, lontani dagli occhi della gente è in aumento.
Ciò è dovuta ad una tendenza di mercato che si va via via affermando da
qualche tempo a questa parte.
E’ facile previsione dire che l’offerta di sesso a pagamento tenderà a
ridursi per le strade e aumenterà nei locali al chiuso.
Le mafie straniere si alimentano della presenza di mercati criminali e
illegali. Sono in aumento in tutte le regioni italiane comprese quelle
meridionali dove hanno trovato forme di convivenza con le mafie italiane.
Tra le mafie italiane e quelle straniere oramai c’è un accordo di natura
criminale e commerciale. L’accordo si basa sul fatto che le mafie italiane
danno la concessione all’uso del territorio da loro controllato.
In cambio della concessione le mafie straniere si assumono la
responsabilità di introdurre in Italia armi e droga. Ed è su questa base che si
è stipulato un accordo che sinora ha funzionato soddisfacendo entrambi i
partner.
Nonostante le roboanti campagne sulla sicurezza effettuate prima delle elezioni
politiche del 2001, la sicurezza dei cittadini non è stata assicurata, anzi la
percezione che hanno i cittadini è quella di essere più insicuri di prima.
Le ricchezze della mafia
L’esecutivo
ha poi mostrato scarsa attenzione e insensibilità in merito al decisivo settore
del contrasto all’accumulazione patrimoniale dei beni mafiosi. Non c’è stata
una indicazione univoca e netta in direzione di una lotta decisa che punti ad
una vera e propria svolta per sottrarre ai mafiosi i beni accumulati illegalmente
e in modo criminale assassinando e trafficando droga, armi ecc. I mafiosi, come
dimostrano le dichiarazioni degli ultimi collaboratori, tengono molto alla
conservazione dei beni in loro possesso perché ciò garantisce la sopravvivenza
della loro famiglia naturale, la possibilità di continuare a mantenere in vita
la struttura mafiosa - che ha notevoli costi di funzionamento - e soprattutto,
sono necessari, quei beni, per l'azione di corruzione che spesso accompagna le
attività dei mafiosi e ne garantisce il successo.
Queste
erano cose note da tempo. E tuttavia, le conferme venute da chi fino a ieri era
nel cuore dell’organizzazione mafiosa rafforza la convinzione della necessità
di sottrarre ai criminali le ricchezze illecite e metterli nelle condizioni
economiche di non poter più operare.
Le mafie vanno impoverite.
E’ questa la bussola che deve guidare l’azione antimafia. Per realizzare
tale obiettivo bisogna fare in modo che i beni finiti nelle mani dei criminali
mafiosi siano dati, sempre di più e sempre più rapidamente, alle
amministrazioni comunali, alle forze dell’ordine e alla società civile. Bisogna
dire una parola definitiva sulla necessità che i beni mafiosi debbano essere,
così come prevede la legge, destinati a questo scopo e non ad altri che
finirebbero per agevolare le mafie.
Ci sono
stati dei ritardi e degli intoppi da addebitare alla burocrazia, ma ci sono
state anche precise volontà ed atti concreti, per non far funzionare la legge e
per giungere ad una sua revisione, con l'obiettivo di snaturare lo spirito,
l’impianto e gli intendimenti di fondo della legge 109/96.
I
problemi emersi in questi anni nella applicazione delle diverse leggi nella
materia della prevenzione patrimoniale e dei beni confiscati, problemi
segnalati anche dalle espressioni della società civile proficuamente impegnate
nel settore, al fine di pervenire ad una proposta organica di riforma della
Commissione parlamentare antimafia, che raccolga e metta autorevolmente a
frutto, in modo unitario, le indicazioni venute in questi anni dal mondo
accademico, dalla magistratura e dagli organismi ministeriali istituiti a
questo scopo, come la Commissione presieduta dal prof.
Fiandaca.
Invece,
come si è visto, la risposta venuta dal Governo è stata prima del tutto
sbagliata e successivamente pericolosa.
Il
Governo, per di più, con la complice, inusuale e scorretta partecipazione del
Presidente della Commissione antimafia ai lavori preparatori, ha predisposto un
testo di legge attualmente in discussione in Parlamento, sul quale, come si è
detto, si è adagiata la maggioranza della Commissione.
L'art. 1, comma 1 della legge istitutiva della Commissione prevede, tra
i compiti della stessa, la verifica dell'attuazione della legge 13 settembre
1982, n. 646, nonché della congruità della normativa vigente in materia di
prevenzione e contrasto alle varie forme di accumulazione dei capitali
illeciti.
In tale contesto, l'attività che ha svolto la Commissione si
caratterizza per la mancanza di iniziative che siano andate oltre le mere
enunciazioni di principio, essendo mancata un'analisi organica sia dello stato
di attuazione della normativa, sia della congruità della stessa. Di fatto, pur
non mancando le occasioni dalle quali trarre spunto per un'analisi concreta del
fenomeno, la Commissione ha fatto mancare al Parlamento il proprio qualificato
apporto di analisi e di conoscenze teso a migliorare il quadro normativo
vigente. E’ mancato l’esercizio dei poteri di inchiesta della commissione, come
denunciato nella Relazione di minoranza sui beni confiscati.
È innegabile che le misure di prevenzione svolgano un significativo
ruolo di presidio del sistema economico nazionale a tutela dal rischio di
infiltrazione in esso di capitali di provenienza illecita.
Il tema dell’applicazione delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali a carico dei soggetti indiziati di mafiosità sul presupposto della
pericolosità sociale degli stessi, trova la propria disciplina nella legge
31/5/1965, n. 575.
Invero, l’esigenza di aggredire i patrimoni dei soggetti indiziati di
appartenere alle organizzazioni mafiose non è nata contestualmente al sistema
di prevenzione, che si limitava a ridurre la capacità di azione dei soggetti
socialmente pericolosi attraverso prescrizioni attinenti all’esercizio delle
libertà personali.
L’esigenza di introdurre una confisca nel sistema delle misure di
prevenzione fu soddisfatta, come è accaduto molto spesso nella legislazione
antimafia italiana, sull’onda dell’emergenza, vale a dire sull’onda della
reazione della società civile a crimini efferati perpetrati dalla mafia in
danno di esponenti delle Istituzioni che avevano caratterizzato per efficacia
la propria azione di servizio di contrasto alle organizzazioni criminali di
tipo mafioso.
E così, anche per le modifiche alla legge 575/65 che introdussero le
misure di prevenzione patrimoniali, fu necessario attendere morti illustri che
ebbero l’effetto di innalzare il livello di allarme sociale e condurre
all’emanazione della legge n.646/1982.
L’introduzione di quei nuovi strumenti era tesa a soddisfare l'esigenza
di andare oltre lo strumento tradizionale della confisca prevista dall'art. 240
del codice penale, che sfocia normalmente nella vendita o nella distruzione
delle cose confiscate.
Questa ed altre, complesse, considerazioni hanno spinto ordinamenti
anche di altri Paesi occidentali, oltre l’Italia, ad orientarsi verso la
ricerca di forme di ablazione dei patrimoni idonee a combattere le
manifestazioni più rilevanti di delinquenza orientata al profitto. In Italia,
un primo salto di qualità nel contrasto all'accumulo delle ricchezze mafiose si
ebbe, appunto, con la legge n. 646/1982 che introdusse, accanto alle misure di
prevenzione personali, la confisca quale inedita misura di carattere
patrimoniale, non più sanzione penale o amministrativa conseguente ad un
illecito, ma misura diretta a prevenire la pericolosità dei sospettati di mafia
attraverso l'incidenza sui loro patrimoni.
Nel
contesto dell'apprensione dei beni della mafia, argomento a lungo trascurato,
quello concernente la destinazione dei beni confiscati alla mafia, fu
finalmente affrontato dalla legge 7/3/1996 n. 109 che introdusse gli articoli 2
nonies e seguenti della legge 31/5/1965 n. 575 aggiungendo alla sequenza di disposizioni
in tema di misure di prevenzione patrimoniale norme specifiche concernenti la
destinazione dei beni, così completando sul piano sistematico un quadro
legislativo che, verosimilmente a causa della sua origine emergenziale, aveva
trascurato il problema della sorte dei beni sottratti ai mafiosi almeno fino al
d.l. 14/6/1989 n. 230 conv. in l. 4/8/1989 n. 282.
L’indifferibile necessità di una legge che affrontasse organicamente la
questione della destinazione dei beni confiscati alla mafia era suggerita
almeno da due riflessioni.
La prima riflessione scaturiva dalla constatazione che i beni confiscati
deperivano senza alcuna utilità, avveniva cioè che aziende confiscate
conducevano solo alla perdita del lavoro di chi era precedentemente occupato in
esse, mentre immobili interi, talvolta anche di pregio, andavano
sostanzialmente in rovina perché nessuno se ne curava, con il rischio
aggiuntivo che servissero solo a far lievitare le spese sostenute dallo Stato
per amministrare tali beni.
Tale situazione accentuava naturalmente l'idea di uno Stato che limitava
la propria azione alla fase meramente repressiva e si mostrava incapace di
trasformare l'utile mafioso in utile legale.
Ciò, oltretutto, induceva ad un’altra riflessione, evidentemente non
sfuggita a chi si rese promotore della legge 109/1996: essa attiene alla
strategia antimafia, in particolare alla “convenienza” dell'antimafia, intesa
nel senso in cui se l'azione antimafia dello Stato è limitata esclusivamente al
momento repressivo, essa può apparire non “conveniente” per il cittadino medio
il quale, non avendo occasione di constatare ripercussioni positive per sé,
tenderebbe probabilmente a disinteressarsi al problema.
Diversa può apparire, invece, l'azione di contrasto alla criminalità
mafiosa se essa, oltre ad avere gli strumenti giustamente ed equamente
repressivi, riesce a sottrarre alla struttura mafiosa beni ed a restituirli
alla collettività, così incentivando l'utilizzazione sociale e facendo scattare
quel meccanismo definito della “convenienza”: la villa del mafioso che ospita
una casa riposo per anziani, l’albergo del mafioso che accoglie uffici
pubblici, in sostanza, inviano un segnale positivo che si aggiunge a quello di
avere assicurato alla giustizia il mafioso; segnalano, infatti, la restituzione
alla collettività di ciò che la criminalità aveva sottratto.
In definitiva la misura dell’efficacia delle misure di prevenzione,
intesa come capacità di produrre effetti significativi, può essere compresa
proprio sul piano della riconversione delle ricchezze a finalità che non solo
siano lontane dal crimine, ma che abbiano un segno inverso rispetto ad esso (il
volontariato, il recupero dei tossicodipendenti, il risanamento dei quartieri
degradati, l'educazione alla legalità).
Il processo teso ad eliminare dal circuito legale le iniziative
economiche svolte in contrasto con l’utilità sociale, che la Corte di
Cassazione ha definito come processo di restituzione alla collettività di beni
illecitamente ‘sottratti’ ed accumulati, prende corpo in definitiva nel
procedimento che termina con la confisca dei beni. Il momento della confisca di
beni ed imprese rappresenta, però, solo una fase dell’opera complessiva dello
Stato volta a “correggere” la destinazione dei beni, indirizzando la stessa
verso fini di utilità sociale, e tesa a fornire ulteriore consistenza al
significato del sequestro e dell’amministrazione – prima - e della confisca –
poi - con la restituzione al mercato di attività economiche socialmente utili.
L’applicazione da parte del Giudice della prevenzione della misura della
confisca dei beni a carico del soggetto riconosciuto come socialmente
pericoloso, costituisce in tal modo momento di apertura di un altro importante
procedimento: il procedimento per la destinazione dei beni confiscati.
L’introduzione delle norme sulla destinazione dei beni confiscati nel
sistema di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, aveva
l’intenzione di rendere l’apparato amministrativo portatore di azioni positive
qualificanti che si aggiungessero ai provvedimenti di scioglimento dei consigli
comunali o di decadenza da licenze, permessi e quant'altro, andando oltre.
Uno degli aspetti che emerge con maggiore evidenza dalla legge 109/96 è
il perseguimento del fine solidaristico e di utilità sociale nella destinazione
degli immobili confiscati, cui la legge 109/96 appare chiaramente improntata;
il che risulta perfettamente in linea con i principi che informano la
Costituzione del nostro Stato, secondo la quale anche la libertà di iniziativa
economica deve confrontarsi con la verifica dell’utilità sociale
dell’intrapresa, oltre che con la non contrarietà a leggi, ordine pubblico e
buon costume.
Tale finalità, affermata in via generale, viene conseguita dalla citata
legge 109/1996 attraverso la previsione di diverse modalità d’azione nella
destinazione del bene, in ragione della natura del medesimo.
Per i meri beni immobili la norma ritiene lo scopo sia specificamente
raggiunto con il loro mantenimento al patrimonio dello Stato per finalità di
giustizia, ordine pubblico e protezione civile, oppure con il trasferimento al
patrimonio del Comune per finalità istituzionali e sociali anche attraverso
l’assegnazione a soggetti (comunità, enti, associazioni di volontariato)
comunque caratterizzati dall’assenza dello scopo di lucro dall’oggetto della
propria attività.
Diversa è la procedura per i beni aziendali, in ordine ai quali, agli
interessi perseguiti con la prima parte della norma, si aggiungono ulteriori e
diversi interessi, estremamente importanti, che necessariamente cercano
composizione con i primi.
In tali
casi, infatti, la legge accede a diverse possibilità di destinazione del bene
aziendale (affitto, a titolo oneroso o gratuito, vendita, liquidazione) pur
sempre, è bene ribadirlo, nel perseguimento dell’interesse pubblico, che può
essere raggiunto anche con la vendita destinata al risarcimento delle vittime
(in tal caso l’interesse pubblico potrebbe apparire conseguito in maniera
ancora più immediata).
Tra le finalità dichiaratamente perseguite dalla norma ed elevate a
necessario presupposto per accedere alle suddette destinazioni del bene, si
trovano il mantenimento dei livelli occupazionali e la preservazione e
continuazione dell’attività d’impresa oggetto dell’azienda confiscata.
Questo diviene un punto qualificante dell’azione pubblica, poiché su di
esso si può giocare molta parte di quel concetto definito di “convenienza” dell’antimafia;
la realizzazione degli obiettivi individuati dalla legge, infatti, potrebbe far
apparire al cittadino come ‘conveniente’ il sistema antimafia messo in atto
dallo Stato.
Il mercato, dunque, non può fare a meno della prevenzione: ma la prevenzione
è effettiva solo quando la pubblica amministrazione restituisce al mercato ciò
che il crimine ha tolto.
Allo stato attuale, l'azione dello Stato successiva alla definitiva
apprensione del bene nella disponibilità del soggetto mafioso, rischia di rendere
ineffettive le norme vigenti.
Il tema del riciclaggio
Anche sui temi del riciclaggio l’azione della Commissione è stata
carente.
Il fenomeno della circolazione internazionale di capitali illeciti è
vastissimo. Si tratta di flussi monetari che transitano da un istituto
finanziario all’altro, da un paese all’altro e fanno perdere così ogni traccia
dei loro effettivi titolari. Il riconoscimento ed il controllo delle ricchezze
illecite sono resi oggi più difficili dall’uso delle moderne tecnologie
informatiche. Solo con un’amplissima acquisizione di dati informativi si
può stabilire a chi appartiene un patrimonio e se ne possono seguire i
movimenti.
Questo genere di controllo può e deve realizzarsi attraverso l’Anagrafe
dei conti e dei depositi, prevista dalla legge 413 del 1991. Uno strumento
prezioso contro le basi finanziarie della mafia, ma anche del terrorismo
internazionale. Nonostante il decreto attuativo varato dal ministro Visco nel
2000, l’Anagrafe non è ancora operante.
L’assenza di tale strumento indebolisce tutte le indagini, in special
modo quelle relative alle misure di prevenzione; perciò la sua effettiva
realizzazione non è rinviabile. Allo stesso modo dovrebbe essere coerentemente
applicata la legge Mancino (l. 310/93), in particolare sulle informazioni che
notai e segretari comunali devono fornire al questore sui movimenti di
proprietà, sulla compravendita di terreni, aziende, esercizi commerciali.
La
necessità fortemente avvertita dagli operatori, di un Testo Unico
antiriciclaggio, che metta ordine nella normativa vigente, complessa per le sue
stratificazioni ed in parte desueta, non è mai stata presente negli obiettivi
della Commissione. Invece occorre definire tassativamente e comporre in un
insieme coerente le fattispecie penali; razionalizzare le attribuzioni dei
numerosi organismi attualmente previsti; introdurre, anche per il delitto di
riciclaggio, una significativa diminuente in caso di collaborazione con la
giustizia, quando questa è utile ad elidere le conseguenze del comportamento
delittuoso. Quanto agli intermediari finanziari, di fronte al numero crescente
di casi che vedono banche d’affari e finanziarie, professionisti, commercialisti
ed avvocati, dediti all’occultamento dei reali proprietari dei capitali, è
necessario varare al più presto i regolamenti e le disposizioni previsti dalle
leggi e dalle direttive europee antiriciclaggio. Occorre istituire l’albo degli
intermediari finanziari e rendere operativi gli obblighi previsti dal d. lg.
374/99 e dalle Direttive Europee per le attività non finanziarie (notai,
avvocati, commercialisti ect) attraverso le quali possono attuarsi finalità di
riciclaggio.
A tal
proposito va osservato il ritardo del Governo Berlusconi nel dare compiuta
attuazione alla seconda direttiva europea antiriciclaggio (2001/97/CE), (mentre
l’Unione Europea ne ha emanato la terza direttiva 2005/60/CE del 26
ottobre 2005) posto il Ministero dell’economia non ha ancora emanati i
regolamenti attuativi del decreto legislativo nr. 56 del 2004.
Un
ricordo di Antonino Caponnetto
Sono
state ricordate le diverse prove di insensibilità del governo Berlusconi sul
tema del contrasto alla mafia.
A
partire dal significativo silenzio sul tema della mafia nel discorso
programmatico pronunciato da Berlusconi, alla irresponsabile riduzione delle
misure di protezione in favore dei magistrati impegnati ed esposti a causa
delle loro importanti attività, alla riduzione dei fondi assegnati alla
Direzione Investigativa antimafia, all’abolizione dell’Ufficio del Commissario
per i beni confiscati.
L'elenco
potrebbe continuare con numerosi altri esempi che sono compiutamente illustrati
in altre parti della presente relazione, ma non può non segnalarsi una scelta
sicuramente emblematica della sensibilità antimafia di questo Governo: ai
funerali di Antonino Caponnetto non ha partecipato alcun esponente
dell'Esecutivo.
Ciò che
evidenzia una chiara volontà di chiamarsi fuori, anche sul piano dell’immagine,
dal fronte dell'impegno contro la mafia. Antonino Caponnetto, uomo e magistrato
integerrimo, dagli uffici giudiziari di Firenze chiese di essere mandato a
Palermo dopo l’orrendo assassinio del giudice Chinnici; a Palermo costituì il
pool antimafia con Giovanni Falcone e con Paolo Borsellino adottando un metodo
d’indagine che portò all’istruzione del maxi processo contro cosa nostra, uno
dei più grandi atti giudiziari che cosa nostra abbia mai subito dalla sua esistenza
plurisecolare.
Quel
pool, è bene ricordarlo, è ancora oggi ricordato a livello internazionale come
una delle più alte prove di efficienza e di professionalità della magistratura
italiana in tema di lotta alla mafia e i risultati di quel lavoro e di quel
metodo hanno fatto scuola per altri magistrati, giovani e meno giovani.
Il
Governo Berlusconi, invece, non ha inteso rendere omaggio a quel servitore
dello Stato che ha onorato il Paese all’estero.
PARTE TERZA
MAFIA E POTERI ISTITUZIONALI
Mafia e
politica
A
leggere la relazione del Presidente di maggioranza appare una evidente
separazione tra mafia e politica, senza che in essa ci sia mai l’individuazione
di un qualche rapporto organico tra i due termini.
Il potere mafioso non
consiste soltanto nella violenza, ma anche nella costruzione di un ambiente
favorevole, nell’affermazione di modelli di condotta che facilitano
l’insediamento dei gruppi criminali.
Il consenso alla mafia
viene estorto offrendo protezione a diversi livelli: sia nei piccoli paesi e
nei quartieri dei grandi centri urbani, ove i gruppi criminali riescono a
governare l’impiego della forza lavoro, sia tra gli imprenditori e i
commercianti che pagano il pizzo, sia nella politica e nell’amministrazione.
Per queste ragioni non è
assolutamente sorprendente trovare mafiosi che gestiscono agenzie di lavoro
interinale, come a Caltanissetta, chiedendo come balzello il 25% della
paga agli operai assunti; oppure mafiosi che erogano abusivamente servizi
essenziali, come l'elettricità con allacciamenti e tariffe illegali nel
quartiere Zen di Palermo; traggono vantaggio da questioni sociali
irrisolte, come l'emergenza idrica.
Procurano voti ai
politici, come avviene ad un mafioso intercettato che dice di avere incontrato
un parente di Ciancimino e di avergli promesso voti per Dell'Utri e per Forza
Italia alle elezioni europee del '99.
I voti che i mafiosi
controllano direttamente probabilmente non sono moltissimi; eppure possono
servire a far raggiungere la maggioranza, a far eleggere un candidato.
“Il punto - diceva
Giovanni Brusca in una delle sue deposizioni - non è il numero dei voti.
Piuttosto - aggiungeva - gli uomini politici sfruttano la nostra forza,
l'intimidazione”.
C’è un dato che non va
mai dimenticato: il rapporto del politico con il mafioso dà prestigio e forza
alla organizzazione criminale, conferisce ad essa una forza politica che fa
accrescere il consenso.
Anche se questo rapporto
non fosse penalmente rilevante perché il mafioso non è latitante, è di tutta
evidenza che ha un indubbio rilievo politico ed esso va sempre e comunque
sanzionato e criticato.
C’era
bisogno di una lettura critica di avvenimenti recenti e meno recenti che hanno
drammaticamente investito la nostra vita politica.
C’era
bisogno di una maggiore comprensione degli scenari mafiosi che è possibile
cogliere da una serie di segnali.
E’
questo il compito inevaso dall’attuale Commissione antimafia, per cui toccherà
alla prossima Commissione affrontare definire compiutamente quanto è stato
tralasciato e trascurato in questa legislatura.
Soprattutto
si avverte la necessità di abbattere quel muro che si sta erigendo da parte di
chi dice che ormai l’emergenza mafiosa è terminata, che occorre voltare pagina
rispetto ai tempi recenti definiti dell’antimafia militante e che, dal momento
che sono terminate le stragi e ridotti al lumicino gli omicidi di matrice
mafiosa, ormai è possibile trovare una qualche soluzione con i sopravvissuti di
una particolare stagione che ha fatto vittime da una parte e dall’altra.
La
parola d'ordine dopo le stragi è stata: ritrovare la tranquillità degli affari;
tornare nell'ombra. Il metodo ha funzionato.
Non si
comprende il peso dell'organizzazione oggi, se ci si ferma a considerare
soltanto la leadership di Provenzano, i suoi orientamenti personali.
La
potenza di Cosa Nostra non si risolve nella figura di Provenzano di cui si
conosce l’alone pittoresco ma di cui si ignora il rifugio al punto che ancora
adesso non è stato catturato. La forza di Cosa nostra è tale che sinora ha reso
e rende possibile e garantisce la sua latitanza (così lunga e ben
tutelata).
Ma la
potenza mafiosa non dipende dal fatto che duri la latitanza di Provenzano.
Siamo di fronte ad una struttura policentrica, assai articolata, predisposta
per sopravvivere al suo capo. Anche Matteo Messina Denaro sta dentro il
progetto della mimetizzazione, della mafia che vuole diventare invisibile.
C’è un
compromesso assai vasto, al quale evidentemente corrisponde una remunerazione
altrettanto vasta, una garanzia di sicurezza dei profitti. Questo è un fattore
di coesione.
Il
compromesso raggiunto tra le diverse componenti che convivono dentro Cosa
nostra ha tenuto a freno finora i gruppi di fuoco più strettamente legati a
Riina e Bagarella.
Il
pericolo di una rottura della pace può venire da questa parte. Gli oltranzisti
che subiscono il regime penitenziario del 41 bis mordono il freno; alludono
ogni tanto alla possibilità di gesti eclatanti, di attentati, ma finora non
hanno avuto la forza di uscire allo scoperto. Si accontentano, almeno per
adesso, di promesse e di qualche ammorbidimento in via amministrativa della
loro condizione carceraria.
Il
ministro Lunardi, come si è detto, ha sintetizzato questo spirito e ha dato
voce alla tendenza di trovare un modus vivendi con il potere criminale
quando ha affermato, in modo esplicito e netto – e di questo bisogna dargli
atto – che con la mafia si deve convivere.
Quella
della convivenza con la mafia, anzi con le mafie comunque denominate, è stato
il fulcro, la colonna portante di una intera stagione politica che ha
contraddistinto tutto il periodo della cosiddetta prima repubblica.
Paolo Borsellino ricordava come
“politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso
territorio: o si fanno la guerra, o si mettono d’accordo”.
Sotto questo profilo gli esempi offerti dalla cronaca negli ultimi anni
sono eloquenti: nel settembre 2002 è stato tratto in arresto su ordine di
cattura della magistratura catanese il sindaco di Acireale, Nino Nicotra
dell’UDC.
Nella vicenda sono stati coinvolti l’on. Basilio Catanoso, il suo
segretario particolare, un consigliere regionale del nuovo PSI e altri
consiglieri comunali di AN e Forza Italia.
Oggi, sempre di più, si segnalano rappresentanti nelle istituzioni che
sono espressioni dirette delle mafie, che non svolgono più mediazione, ma una
funzione di emanazione diretta che rischia di minare le fondamenta del nostro
sistema democratico.
Ciò rappresenta un allarme democratico di prima grandezza. E’ un
problema che riguarda tutti perché ha a che fare con i capisaldi della
democrazia italiana il cui funzionamento è inevitabilmente inceppato o
compromesso da una sovrabbondante rappresentanza istituzionale direttamente
espressione ed emanazione di interessi mafiosi.
L’allarme nasce da una serie di fatti che evidenziano la crescita di
tale rapporto.
L’episodio più inquietante è quello accaduto nelle campagne di Santa
Margherita Belice in provincia di Agrigento dove è stato interrotto un summit
mafioso che avrebbe dovuto procedere all’elezione del rappresentante delle
famiglie mafiose dell’agrigentino.
Riunione importante, chiamata a decidere questioni significative come
quella, fondamentale per la vita di ogni cosca, dell’elezione del proprio capo,
del rappresentante di tutti i mafiosi dell’intera provincia di Agrigento; alla
riunione era presente Giuseppe Nobile, medico analista, consigliere provinciale
di Agrigento eletto nelle file di Forza Italia; insieme a lui altri ex
consiglieri comunali.
C’è poi il caso di Giorgio Barresi, un Consigliere comunale del CCD
eletto a Lamezia Terme che non ha potuto mettere piede in Consiglio comunale
perché ristretto agli arresti domiciliari; e sempre a Lamezia Terme, il cui
consiglio comunale è stato sciolto per la seconda volta grazie anche alla
denuncia dell’on. Angela Napoli, vice presidente della Commissione antimafia, è
accaduto che ci fossero numerosi iscritti a Forza Italia che risultano
appartenere a cosche mafiose.
Non
meno inquietante è quanto emerso dalla lettura della sentenza di condanna a
cinque anni e quattro mesi di reclusione dell’on. Amadeo Matacena Jr, deputato
di Forza Italia nella scorsa legislatura, decisa dalla corte di Assise di
Reggio Calabria.
Al di
là delle responsabilità penali – non ancora accertati in via definitia – quello
che colpisce è la frequentazione del deputato con uomini notoriamente
appartenenti alla 'ndrangheta.
Anche in provincia di Caserta, dove permane forte il controllo delle
organizzazioni criminali sul territorio mentre stenta l'attività di contrasto e
soprattutto preoccupano i tempi della risposta giudiziaria, sono segnalate
diverse situazioni di rapporti di amicizia o di parentela tra esponenti delle
istituzioni e boss della camorra, che lasciano fondatamente pensare ad un
condizionamento - attraverso il controllo del voto - di singoli rappresentanti
o di intere istituzioni locali da parte della camorra.
In Sicilia, Bartolo Pellegrino di Nuova Sicilia, assessore regionale
autosospesosi, è stato intercettato mentre, parlando al telefono con dei
mafiosi, ha definito i poliziotti sbirri, con tipico linguaggio mafioso. Non
risulta che il Presidente della Giunta Regionale, on. Totò Cuffaro, abbia
espresso il proprio biasimo e la propria condanna nei confronti del suo
assessore che attualmente risulta indagato.
Il senatore Firrarello di Forza Italia, è stato rinviato a giudizio per
tangenti e rapporti con la mafia.
A Bari due consiglieri di Alleanza Nazionale, Ubaldo Terlizzi e Vincenzo
Volpicella, hanno patteggiato la pena per aver favorito dei boss locali in una
serie di pratiche amministrative.
Nel mese di dicembre 2005, l’ex assessore della Regione Puglia,
Franzoso, è stato rinviato a giudizio per voto di scambio politico-mafioso
nelle elezioni del 2000, in relazione a rapporti con il clan Soloperto.
In Sicilia, il Sindaco del Comune di Roccamena, Salvatore Giuseppe
Gambino, vicino all’UDC, è stato arrestato il 7 gennaio 2006 per associazione
mafiosa e detenzione di una pistola rubata; egli è accusato anche di avere,
prima delle elezioni comunali, intimidito il Sindaco in carica dei DS,
per indurlo a non ricandidarsi, abbattendo con le ruspe l’abitazione di
campagna della sorella.
Il dato di fondo è che ci sono molti parlamentari e molti esponenti di
partiti del centro-destra, soprattutto di Forza Italia, che sono accusati di
avere un rapporto diretto con le organizzazioni mafiose.
Su tutti spicca l’on. Dell’Utri condannato l’11 dicembre 2004 dal
Tribunale di Palermo, e dunque solo in primo grado, a 9 anni di reclusione per
concorso esterno in associazione mafiosa, condanna appellata dall’uomo
politico.
In particolare viene contestato all’on. Dell’Utri dalla procura della
Repubblica di Palermo rapporti con una serie di personaggi di vertice di Cosa
nostra, rapporti risalenti in anni assai lontani quando l’on. Dell’Utri non era
ancora parlamentare, ma solo il segretario particolare dell’imprenditore
Berlusconi il quale non ha alcuna veste in detto procedimento. Il dato di fondo
è che i rapporti sono continuati nel tempo e sono proseguiti anche dopo il suo
ingresso in politica.
In particolare ha intrattenuto rapporti “continuativi” con:
Stefano Bontate, Girolamo Teresi, Ignazio e Giovanbattista Pullarà,
Vittorio Mangano, Gaetano Cinà, Giuseppe e Pietro Di Napoli, Raffaele Ganci,
Salvatore Riina.
Dell’Utri è anche accusato di essersi occupato del riciclaggio a
Milano di capitali provenienti da Giuseppe Calò, Salvatore Riina, Ugo Martello
e Pippo Bono.
A conferma di tali molteplici rapporti, un pranzo in un locale pubblico
di Milano con Antonino Calderone, all’epoca uomo d’onore della famiglia di
Catania e fratello di Giuseppe, in quel periodo segretario della Commissione
Regionale di Cosa nostra, con i fratelli Antonino e Gaetano Grado, oltre che
con Vittorio Mangano.
Quando lavorava con Filippo Rapisarda, negli uffici di via Chiaravalle a
Milano riceveva con assiduità Stefano Bontate, Mimmo Teresi e Gaetano Cinà.
C’è un altro aspetto che rende peculiare questa particolare fase
politica: l’elezione in Parlamento di un congruo numero di avvocati difensori
di mafiosi di primo piano.
Il diritto alla difesa è un irrinunciabile diritto costituzionale
garantito a tutti gli imputati, compresi quelli accusati di mafia o di altri
efferati delitti.
Il diritto di ogni avvocato a difendere il proprio assistito, qualunque
sia l’accusa a lui rivolta, è un altro, intangibile, diritto costituzionale.
E tuttavia è un problema, sicuramente inedito nella storia del
Parlamento italiano, se un certo numero di avvocati di capi riconosciuti –
processualmente e storicamente – di cosa nostra vengono eletti in
Parlamento e siedono nei banchi della maggioranza di governo.
Esiste anche un problema che attiene la libera determinazione degli
stessi parlamentari che possono subire ricatti o pressioni indebite ed
inaccettabili dai propri assistiti i quali potrebbero pretendere dai loro
difensori diventati parlamentari, si suppone anche grazie ai voti delle loro
famiglie e dei loro amici, atteggiamenti più legati agli interessi degli
assistiti che a quelli attinenti alla funzione del parlamentare; e ciò anche
senza voler accedere all’idea che i parlamentari siano stati eletti per
sostenere certe leggi favorevoli agli imputati, come i mafiosi stessi del resto
hanno detto chiaramente.
Il problema pone, più in generale, la questione della incompatibilità
della funzione difensiva con l'esercizio del mandato parlamentare, specie
nell'ambito delle Commissioni che dispongono di penetranti poteri di inchiesta.
Nella Commissione Antimafia, che per l'adempimento dei suoi compiti si
avvale dei poteri dell'Autorità giudiziaria, il problema della incompatibilità
con la professione forense assumere aspetti di particolare delicatezza,
peraltro concretamente emersi nel corso della missione a Caserta e puntualmente
denunciati alla pubblica opinione dai Commissari della opposizione.
E’ ancora viva l’eco di quella inquietante domanda contenuta nella
lettera fatta uscire dal carcere di Novara dove c’erano parecchi imputati
detenuti in regime di 41 bis: “dove sono finiti gli avvocati meridionali che
hanno difeso molti degli imputati per mafia e che ora siedono sugli scranni
parlamentari?”.
Le risposte sin qui date dai partiti e in modo particolare da parte del
Governo è non solo preoccupante, ma oltre modo allarmante.
Ad esempio, è difficile qualificare il comportamento dell’on. Berlusconi
che si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’udienza per il
processo intentato a carico dell’on. Marcello Dell’Utri accusato di concorso
esterno in associazione mafiosa.
Il dottor Silvio Berlusconi aveva, ed ha, tutto il diritto di
comportarsi così negando al Tribunale il contributo della propria
testimonianza.
Ma l’on. Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio e presidente di
Forza Italia, ha commesso un grave atto politico che di certo non ha
contribuito a fare luce su vicende che riguardavano un suo stretto ed antico
collaboratore oltre che su una serie di interrogativi che si pongono sull’origine
delle sue fortune finanziarie e sulla nascita di Forza Italia.
Chi, meglio di lui, avrebbe potuto e dovuto chiarire tutto ciò con
dovizia di particolari e risolvendo ogni dubbio?
Nessuno, meglio di lui, avrebbe potuto chiarire aspetti rimasti ancora
oscuri come ha scritto il GIP di Caltanissetta nel decreto di archiviazione nei
confronti dell’on. Berlusconi e dell’on. Dell’Utri in data 3.5.2002: “Gli atti
al fascicolo hanno ampiamente dimostrato la sussistenza di varie possibilità di
contatto tra uomini appartenenti a ‘cosa nostra’ ed esponenti e gruppi
societari controllati in vario modo dagli odierni indagati. Ciò di per sé
legittima l’ipotesi che, in considerazione del prestigio di Berlusconi e
Dell’Utri, essi possano essere stati individuati dagli uomini
dell’organizzazione quali eventuali nuovi interlocutori”.
Sono parole che non hanno avuto conseguenze sul piano penale e che
tuttavia riguardano uomini, aziende e comportamenti di chi oggi è alla guida
del governo italiano. Possono tali interrogativi restare ancora senza un
risposta? E per quanto tempo una democrazia matura come quella italiana può
tollerare una mancanza di risposte su questioni così cruciali?
Altri dubbi, e non da oggi, circondano la vicenda delle stragi del
1992-1993 soprattutto in relazione ai rapporti nuovi che in quel periodo si
sarebbero stretti tra mafia e politica e mafia e affari.
Il comportamento del presidente Berlusconi è altamente diseducativo
perché appare essere contrario alla collaborazione con lo Stato.
Come si potrà avere la forza morale di indurre un semplice cittadino a
rendere testimonianza dinnanzi ad un tribunale se il presidente del Consiglio
si comporta nel modo sopra descritto?
Tutto quello che è accadute nel rapporto tra mafia e politica è stato
minimizzato e sottovalutato dalla maggioranza della Commissione antimafia nel
tentativo di eludere le conclusioni operative che sarebbe stato necessario ed
inevitabile intraprendere.
La Commissione antimafia avrebbe dovuto produrre una propria inchiesta
su quanto è avvenuto – e sta avvenendo – nel sistema delle collusioni e nella
gestione della spesa pubblica, nel campo dei rifiuti, nella sanità, nella
gestione delle risorse idriche.
Tutto ciò non è accaduto, nè c’è stato un monitoraggio dei comuni
sciolti per mafia e di quelli che sono attualmente in fase di commissariamento.
La legge sullo scioglimento dei Comuni ha consentito di colpire i
devastanti rapporti che si sono creati sul territorio tra rappresentanti delle
istituzioni e le cosche mafiose locali.
Sono stati individuati sindaci, assessori, consiglieri collegati con la
mafia, in qualche caso diretta espressione delle famiglie mafiose. In non pochi
casi, sono stati individuati appalti gestiti dalla mafia come pure i servizi e
pezzi importanti della pubblica amministrazione fortemente condizionati dalla
presenza mafiosa. In questo scenario si è costantemente registrata la
devastazione del territorio attraverso l’abusivismo, l’umiliazione dei diritti
di cittadinanza, l’inefficienza, gli sprechi, il dissesto finanziario.
Negli ultimi dieci anni, sono stati sciolti 70 Comuni per infiltrazione
mafiosa. Naturalmente questo tipo di infiltrazioni avviene nelle aree in cui la
criminalità mafiosa è più forte e radicata.
Non stupisce allora che 45 dei 70 Comuni siano collocati nelle province
di Napoli (20), Reggio Calabria (12), e Palermo (13). Ma recentemente è stato
anche sciolto un comune in Provincia di Roma, Nettuno, e ciò segnala un pesante
condizionamento della mafia in un comune lontano dalle aree di tradizionale
insediamento mafioso.
La normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali è figlia
di una stagione in cui il Sindaco era espressione del Consiglio Comunale mentre
oggi viene eletto direttamente dal popolo. Tanto è vero che la legge 221 del
1991 prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale e non la esplicita
destituzione del Sindaco e della Giunta.
Nell’attuale legislazione è prevista una netta separazione dei poteri:
esecutivo in capo al Sindaco e di indirizzo e di controllo in capo al Consiglio
Comunale. Inoltre la legge non tiene conto delle infiltrazioni nell’apparato
amministrativo, che in base all’attuale legislazione ha aumentato di molto i
poteri soprattutto nel campo della gestione.
Ecco perché la legge andava cambiata per essere più efficace, per
prevedere interventi specifici nel campo amministrativo, mentre andava
potenziata la partecipazione dei cittadini durante il commissariamento.
Il
ripristino della legalità là dove i Comuni sono stati sciolti per infiltrazioni
mafiose, è particolarmente difficile perché in questi contesti occorre avviare
un’opera di ricostruzione della fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e
nello Stato: è quindi evidente la necessità di prevedere e sostenere un
percorso non solo di riordino amministrativo ma anche culturale, sociale ed
economico.
Le stragi
Cosa nostra e le stragi del 1992-92: fu solo stragismo mafioso?
Bilanci e prospettive dell’azione di inchiesta parlamentare
Un
rischio e un prezzo: la perdita della memoria
La progressiva e generalizzata “perdita della memoria” degli eventi
stragisti avvenuti i primi anni novanta e dei complessi effetti che quegli
eventi ebbero all’interno di Cosa Nostra (e nelle relazioni tra
quest’ultima e altre entità criminali ed eversive) ha negativamente
contrassegnato anche gli indirizzi della maggioranza di questa Commissione
Parlamentare nel corso della legislatura che volge al termine.
Questa “curva discendente dell’attenzione” sembra pervadere lo spirito e
l’impianto metodologico della relazione della maggioranza ed oggettivamente
rappresenta la volontà politica di non affrontare compiutamente e di non
approfondire i tanti aspetti di quelle vicende ancora oscuri.
Viceversa, la relazione considera gli atti di archiviazione delle
indagini sugli istigatori a volto coperto delle stragi siciliane e continentali
del 1992-93, condotte a Caltanissetta e a Firenze, come terminativi, sicché lo
stesso tema dei “mandanti esterni” sotto il profilo processuale risulterebbe
trascurabile o non sufficientemente corroborato.
Eppure, anche a voler restringere il focus alle sole vicende a
Cosa Nostra, nulla può cancellare il dato, scolpito nella memoria della storia,
che quella cruenta strategia di terrore e sangue - riaffacciatasi nella vita
della nazione già nel 1989 (con l’attentato dell’Addaura, ordito, o forse solo
eseguito, nei confronti Giovanni Falcone e dei suoi colleghi svizzeri, insieme
a Palermo per indagini sui canali e gli intrecci del riciclaggio) e proseguita
fino a tutto il 1993 con una pluralità di atti dinamitardi di tipo “libanese”
(solo in parte approfonditi nelle sedi giudiziarie) - determinò una
pluralità di trasformazioni all’interno dell’organizzazione fino a “consumare”
grandissima parte del vertice corleonese facente capo a Salvatore Riina,
travolto dalla determinata reazione investigativa di magistratura e polizie
sostenute da un grande movimento di opinione, con la conseguente incontrastata
ascesa del capo “invisibile”, Bernardo Provenzano artefice della successiva
strategia dell’inabissamento.
Ma l’analisi storica e politica di siffatta stagione, oltre che la
stessa “lettura” di passi importanti delle istruttorie penali, ha evidenziato
ed evidenzia – cogliendone, peraltro, l’assoluta unicità nel quadro politico
continentale – una pluralità di elementi fattuali e logici che conducono
ad istigatori esterni all’organizzazione Cosa Nostra, cioè a soggetti
interessati a cogliere su piani diversi da quello della “vendetta mafiosa”
risultati di tipo politico-eversivo. Risultati tali da interagire con il corso
di eventi politici ed istituzionali, frastornare l’opinione pubblica, rendere
inaccessibili i confini di taluni settori del mondo finanziario-criminale minacciati
seriamente dall’ondata di “trasparenza” provocata dalle indagini di
tangentopoli. Ma anche, in ultima analisi, a polarizzare l’attenzione della
pubblica opinione sull’insorgenza di una nuova forma di terrorismo, appunto
quello mafioso, succedaneo ad altre forme di eversione di precedenti pagine
della vita del paese, nei due decenni precedenti, quelli in cui si parlava di
opposti estremismi e di opposti terrorismi.
Sicchè, ineludibilmente, l’approfondimento dei vari elementi già emersi
nelle indagini giudiziarie sui cd mandanti esterni (e, se necessario,
l’ampliamento dell’analisi ad eventi concomitanti e significativi), impongono
il confronto tra gli attentati stragisti del 92-93 e quella “strategia della
destabilizzazione” che, senza discontinuità, ha segnato i più delicati passaggi
della vita politica economica ed istituzionale del paese dagli anni della
guerra fredda.
Tuttavia, per evitare di produrre ipotesi di lavoro “autoreferenziali”,
l’approccio a questi delicati temi non può che essere strettamente legato ad
elementi fattuali, suscettibili di approfondimento o meritevoli di un’originale
lettura, tratti sia dalla vasta congerie di atti dei più noti procedimenti
penali (Addaura, Capaci, via d’Amelio, le stragi di Roma, Firenze e Milano) sia
da un più ampio spettro di fatti, circostanze, documenti relativi alle
complessive vicende del Paese tra la fine degli anni ottanta e i primi anni
novanta e tratti infine da vicende del tutto estranee alla “storia” di Cosa
Nostra.
Tra questi elementi di “scenario” possono essere annoverati la mancata
strage dei carabinieri allo stadio olimpico di Roma (sul punto, illuminanti le
esternazioni del compianto magistrato Chelazzi alla Commissione, v. amplius
infra); taluni profili dell’inchiesta di Mani Pulite sui canali finanziari
adoperati da vari e diversi ambienti criminali per il riciclaggio o il
nascondimento di enormi ricchezze accumulate in anni di corruzioni, concussioni
e peculati; il progettato attentato ad Antonio Di Pietro (finalizzato secondo Brusca
ad aumentare l’effetto destabilizzante realizzato dalle stragi);
l’incriminazione per gravi delitti d’indole patrimoniale di importanti
esponenti dei vertici dei servizi segreti civili (lo scandalo dei fondi neri
del SISDE); i connotati eversivi e anomali dell’azione dell’organizzazione
Gladio (a mano a mano emersi a far tempo da cd. memoriale Moro). E poi la
oscura vicenda della “Falange armata” (sigla che “firma” numerosi eventi
classificati come “terrorismo mafioso”) culminata nella doverosa e responsabile
denunzia da parte dello stesso vertice del CESIS (in persona dell’ambasciatore
Fulci), che sollevò l’ipotesi del coinvolgimento possibile di spezzoni dei
servizi nelle stragi “mafiose” e sollecitò l’attenzione degli inquirenti
sui presunte deviazioni di determinati settori del Sismi (parzialmente e senza
clamore epurati nello stesso 1993).
E, da ultimo, ma non ultimo, il discorso alla nazione a reti unificate
dell’allora Presidente della Repubblica Scalfaro, il 3 novembre 1993.
In tale occasione, è bene ricordarlo, il Presidente – consapevole di
vivere “un passaggio difficile per l’Italia e per il popolo italiano” -
espressamente indicò una “continuità” tra le bombe e i tentativi di
destabilizzazione dei vertici istituzionali della nazione attraverso la
diffusione di notizie su una distribuzione illecita di fondi neri dei “servizi”
fra alte cariche dello Stato.
Ma un non meno rilevante riferimento ai possibili collegamenti tra le
stragi del biennio 92-93 e altre precedenti giunse alla Commissione Stragi il 6
dicembre 1994 con il reiterato richiamo effettuato dal ministro dell’Interno
Maroni ad un “appunto” redatto nel suo dicastero sulla “continuità storica tra
le stragi degli anni 60-80, quella del dicembre 1984 [strage del rapido 904] e
gli attentati dell’estate del 1993”
Scenario
ampio, per taluni versi suggestivo, ma ancora immeritevole di essere assunto a
“perimetro” dell’azione (futura) della Commissione senza ulteriori decisive
focalizzazioni.
Delineare
un nuovo perimetro operativo per l’azione della Commissione sul tema delle
stragi e dei rapporti tra Cosa Nostra ed altre entità illegali.
Converrà, su questi profili e su vari altri, tentare un approccio più
analitico, quasi sotto forma di glossario, per le redazione di un ideale
“indice” dei temi da approfondire.
a) Il primo tema che merita considerazione è proprio quello cennato
della “consumazione di Cosa Nostra”: con questa espressione molti adepti
dell’organizzazione indicano l’irragionevolezza della scelta di condurre
l’organizzazione ad uno scontro diretto con lo Stato, attraverso azioni
stragiste rivolte ad ottenere benefici dopo il maxi processo.
La prospettiva “autocritica”, emersa dalle dichiarazioni di plurimi
collaboratori, coglie una contraddizione intrinseca tra tale scelta e la
“filosofia politica” propria dell’organizzazione, tradizionalmente orientata ad
evitare ogni azione atta a dare adito a forti spirali repressive. Ciò ancor più
in un contesto politico sempre più privo di referenti ritenuti affidabili
ovvero “adempienti”. Sicché proprio l’enfatizzazione dello scontro mafia-Stato
per l’adozione di iniziative di tipo terroristico da parte di Cosa Nostra
avvalora l’ipotesi – e comunque ne impone l’approfondimento – della convergenza
di interessi esterni in quegli avvenimenti, tanto gravi per la vita del paese e
destinati ad interagire con le stesse vicende politico-istituzionali.
Meritevoli, sul punto, le “profezie” di un’agenzia giornalistica (minore ma
bene informata) che poco prima della strage di Capaci evoca espressamente la
possibilità di un “gran botto” in grado di influenzare la vicenda politica,
proprio come era avvenuto anni prima con il sequestro Moro, consumato in un
momento cruciale della vicenda della vita parlamentare e politica del paese.
b) La concentrazione di un rinnovato strumentario bellico nelle mani
dell’organizzazione criminale Cosa Nostra e l’acquisizione di nuove
“tecnologie”: ci si riferisce all’approvvigionamento di armi, anche
sofisticate, di esplosivi e di telefoni clonati con l’ingresso sulla scena di
soggetti (trafficanti di armi e droga, falsari, ecc.) appartenenti ad altri
ambienti criminali.
c) L’impiego (Capaci) di uomini addestrati militarmente con un passato
di appartenenza o contiguità con organizzazioni della destra eversiva
(Rampulla, ex ordinovista).
d) La sospetta morte dei soggetti che fecero da tramite tra gli ambienti
dei trafficanti e degli eversori e gli autori di Capaci e via d’Amelio (Biondo,
il tecnico che elaborò i sofisticati telecomandi Telcoma adoperati in
via D’Amelio; Gioè, verosimilmente uomo-chiave nei contatti con gli ambienti
eversivi, redattore di una cripitca lettera-testamento: entrambi ritenuti
suicidi, non senza dubbi).
e) La presenza in Sicilia di soggetti intranei all’area eversiva in
contatto con lo stesso Gioè e la contestuale “ispirazione” di un attacco al
patrimonio culturale della nazione (la cd. vicenda Bellini).
f) La vicenda della scomparsa degli appunti di lavoro di Borsellino
“sincronizzata” alla strage di via d’Amelio e gli interrogativi connessi alla
presenza in via d’Amelio - a brevissima distanza dallo scoppio dell’autobomba -
di uomini dei servizi.
g) L’approvvigionamento di documenti falsi da parte di mafiosi
“vincenti” e di mafiosi “perdenti” presso un’ unica centrale romana
riconducibile ad ambienti della banda della Magliana legati a settori deviati
dei servizi segreti.
h) Le esternazioni di taluni collaboratori sui rapporti tra Cosa Nostra
ed ambienti della massoneria deviata e dei servizi (Pennino), ancora da
approfondire sia in sede giudiziaria sia in sede di analisi storico-politica.
i) La vicenda dei rapporti tra il mafioso Gaetano Scotto, ergastolano
per i fatti di via d’Amelio, e un funzionario del CERISDI, oggetto di un
recente spezzone di un’indagine presso la DDA di Caltanissetta, archiviata
senza che siano emerse adeguate risposte ai molti interrogativi da essa
scaturiti.
l) Lo spoglio, o più esattamente la bonifica, di un appartamento sito in
via Bernini di Palermo dopo l’arresto di Riina, forse da quest’ultimo abitato e
l’asserita scomparsa di cose compromettenti di interesse strategico per
l’organizzazione.
m) Ulteriori, ma meno noti eventi criminali, che segnarono quella
stagione: tra questi
1. La
collocazione di un’auto bomba nel centro di Catania, scoperta o fatta scoprire
prima dell’esplosione della carica ad alto potenziale che conteneva (1991).
2. Il
vertice strategico di Enna tra i capi di Cosa Nostra per deliberare la stagione
delle stragi.
3. La
successiva condivisione del progetto con ambienti criminali calabresi e
pugliesi.
4. L’attentato
al treno Brindisi-Stoccarda e l’ipotesi (accantonata in itinere dal PM) della
sua ascrivibilità ad intese criminali con finalità destabilizzatici.
5. Il
progetto stragista in danno del magistrato Piero Grasso.
6. Taluni
omicidi di esponenti delle forze dell’ordine compiuti in quel contesto.
7. L’accertamento
di un’area di contiguità tra Cosa Nostra, professionisti, esponenti delle forze
dell’ordine, dei servizi segreti e della magistratura.
8. La
scoperta in agro di Trapani di un grande deposito di armi e munizioni a
disposizione di due carabinieri verosimilmente appartenenti ai servizi segreti.
9. L’isolamento
telefonico di Palazzo Chigi in concomitanza dei fatti del Velabro e di via
Palestro (che richiama l’analogo precedente di via Fani).
10.
Le indicazioni di testi in ordine alla presenza di una donna bionda
nelle scena dell’attentato in via Palestro.
11.
Gli interessi di Cosa Nostra e di personaggi legati alla massoneria e
all’eversione nelle vicende delle leghe meridionali.
Questo quindi il naturale ambito degli interessi della Commissione,
questo il terreno dell’azione di ricomposizione e comparazione delle conoscenze
e di “riallineamento” di dati e conoscenze rimasti al di fuori dell’azione
investigativa e giudiziaria, anche per la loro diversa collocazione nello
spazio e nel tempo.
A fronte di questo scenario, la ripresa dell’inchiesta parlamentare deve
essere considerata un obbligo politico e morale nei confronti della società e
delle vittime innocenti.
A poco più di dieci anni dalle stragi mafiose compiute negli anni
1992-1993, il Parlamento, attraverso la sua istituzione deputata all'esame del
fenomeno mafioso, deve avviare un concreto percorso per comprendere, al di là
delle responsabilità penali accertate o in via di accertamento, le possibili implicazioni
politiche, sul versante, per usare le parole del dott. Gabriele Chelazzi, della
"causale" di quei fatti così straordinariamente nuovi nella
storia dell'Italia, di assolvere, cioè, all' "impegno principale
stabilire il perché di queste stragi"
La Commissione, dunque, deve farsi carico di dare corso ad una inchiesta
che approfondisca e verifichi lo stato delle collusioni della mafia con pezzi
rilevanti delle istituzioni e permetta l'analisi approfondita di una vicenda
"unica e irripetibile" nella storia d'Italia: sette fatti di
strage compiuti in undici mesi ad opera di una organizzazione criminale, Cosa
nostra, che mai - né prima , né dopo il biennio 92-93 - ha realizzato una
"strategia stragista" con una serie di delitti perpetrati al di fuori
dei tradizionali ambiti territoriali e con obiettivi assolutamente originali e
nuovi - dai personaggi dello spettacolo, ai monumenti - e per finalità che,
sulla scorta delle risultanze delle indagini espletate, non attengono
esclusivamente all'orizzonte criminale di "cosa nostra", ma vanno ad
inscriversi nel contesto di rapporti con ambienti, gruppi economici,
soggetti politici, persone fisiche, che sono stati ben individuati dagli
accertamenti della polizia giudiziaria e della magistratura e non già da una
qualsivoglia analisi politico-sociologica di parte.
I parlamentari della opposizione, fin dall'avvio dei lavori della
Commissione, avevano proposto l'istituzione di un apposito Comitato al fine di
compiere una a vera e propria inchiesta sulle stragi proprio nella
considerazione che, al di la delle responsabilità penali accertate dalle
sentenze, occorreva verificare i rapporti che in quegli anni - è certo - furono
stabiliti dai gruppi dirigenti di Cosa nostra con apparati dello Stato, con ben
determinati gruppi imprenditoriali e politici.
Questa azione non é stata iniziata. Al suo posto la maggioranza ha
preferito una via accademica ed indolore, priva di concreta progettualità.
Eppure le parole di Gabriele Chelazzi, nella sua audizione dinanzi al
Plenum della Commissione, nel luglio 2002, avevano compiutamente disegnato il
tracciato sul quale la Commissione avrebbe potuto pienamente assolvere al suo
dovere istituzionale.
Le sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria hanno
definitivamente accertato che quelle stragi erano caratterizzate dalla finalità
eversiva dell'ordine democratico, ma - ammoniva Chelazzi bisogna -
"andare più in profondità per capire com’è che questa finalità, o meglio
questo obiettivo, ha prodotto che si colpissero determinati obiettivi e non
altri.... C'è da spiegare la ragione per la quale tra un fatto e un altro
intercorrono in alcuni casi pochi giorni, in altri un periodo di tempo lungo.
C'è da spiegare la ragione per la quale non è stato replicato un certo
attentato che fallisce, quello allo Stadio Olimpico, che riteniamo di aver
datato con esattezza quasi millimetrica. ... In buona sostanza, occorre
domandarsi chi si voleva colpire con questo attentato. Dopo di che, occorre
rispondere alla domanda ulteriore: perché questo attentato non è stato
replicato? E, più in generale, perché le stragi ad un certo momento
finiscono?... E' il quesito centrale al quale penso, se sarà negli intendimenti
della Commissione, fornendo elementi e dati, di contribuire con un
approfondimento che - mi sia consentito - non si può chiedere al giudice al di
là di una certa soglia. Al giudice il post factum di un delitto di regola
interessa poco: le ricadute di azioni criminali così gravi sulla società civile
- mi fermo qui, non dico altro dato che faccio il magistrato - non possono
interessare ad un giudice.
Ecco basterebbero queste parole a dare conferma della necessità di
portare avanti il lavoro di inchiesta e di analisi della Commissione sulle
stragi mafiose degli anni 1992-1993 e sugli avvenimenti immediatamente
successivi. Un impegno che ormai non può che travalicare i limiti di questa
compiuta legislatura per divenire compiuto programma per il nuovo organismo
bicamerale che nascerà nel prossimo Parlamento.
Risultati
scoraggianti
I risultati raggiunti allo stato non sono certo incoraggianti.
Occorre sottolineare che, in quasi due anni di attività, la Commissione
si è limitata alla sola audizione dei magistrati di Caltanisetta ed alla
convocazione del procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna e del
sostituto Gabriele Chelazzi, i quali ultimi, in verità, si sono limitati, nella
seduta del 2 luglio 2002, ad una mera, seppur importante e significativa,
introduzione dell'argomento in attesa di una nuova audizione, che purtroppo non
potrà più esservi per il magistrato Gabriele Chelazzi, prematuramente
scomparso.
Sul piano delle acquisizioni degli atti compiuti dalle diverse autorità
giudiziari che si sono occupate della materia si registra una stasi,
sintomatica della flebile volontà politica che ha contraddistinto l’azione
della maggioranza, non essendo ancora pervenuti tutti i documenti richiesti
alle autorità giudiziarie competenti.
Com'è noto, per i fatti di strage sono intervenute diverse sentenze
delle corti di Caltanisetta e Firenze e della stessa Corte di Cassazione,
acquisite all'archivio della Commissione. Risulta sufficientemente chiaro,
dall'insieme dei pronunciamenti giudiziari, spesso definitivi, il quadro delle
responsabilità degli autori materiali e dei mandanti sia per le stragi del 2002
(Capaci e Via D'Amelio) sia per quelle del 2003 perpetrate nell'Italia
continentale, tra Firenze, Roma e Milano.
Con riferimento a coloro che sono stati definiti "mandanti a volto
coperto", i procedimenti penali avviati nei confronti di Silvio Berlusconi
e Marcello Dell'Utri dall'autorità giudiziaria di Firenze e da quella di
Caltanisetta sono stati definiti con decreto di archiviazione (rispettivamente
in data 14 novembre 1998 e 3 maggio 2002).
Successivamente, sono state avviate dalla Direzione distrettuale
antimafia di Caltanisetta ulteriori attività investigative per la
individuazione di eventuali mandanti nell'ambito dei gruppi protagonisti
dell'intreccio mafia-imprenditoria-politica, che continua a costituire il dato
peculiare della organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”.
E' del tutto evidente che gli accertamenti e gli esiti processuali di
queste ulteriori indagini costituiranno oggetto di analisi e spunto per le
attività e i compiti istituzionali della Commissione.
E tuttavia occorre affermare che la significatività dei risultati dei
processi e la concretezza dei fatti accertati dall'autorità giudiziaria impone
alla Commissione, di dare, con rinnovato vigore, un nuovo impulso alle attività
di inchiesta parlamentare, al fine di verificare quel sistema di relazioni, di
alleanze, di rapporti, di cointeressenze, di convergenze, di trattative con lo
Stato, che si sviluppò nel biennio 1992-1993 e in epoca successiva.
Non si tratta di sovrapporre l'analisi politica a quella giudiziaria o,
peggio, di far prevalere su questa la prima - come si afferma nella Relazione
di maggioranza -
bensì di cogliere e valutare sul piano politico e della responsabilità politica
fatti inoppugnabilmente acclarati dall'autorità giudiziaria.
Ma proprio quella Relazione, nell'attribuire ad altri - cioè, in ultima
analisi, all'opposizione - la prevalenza dell'analisi politica sull'analisi
giudiziaria dei fatti di strage, propone essa stessa una "analisi
politica" della vicenda stragi che, davvero, prescinde da tutte le
emergenze processuali e contrasta con le indicazioni fornite dai magistrati
auditi e con dati pure riconosciuti in altre parti di quello stesso elaborato.
La Relazione della maggioranza, come si è dinanzi accennato, giunge a
sostenere che l'esistenza di "mandanti esterni a Cosa Nostra, con
chiare finalità politiche, non deriva da riscontri investigativi o, quantomeno
dal preoccupante quadro di insieme delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia bensì costituisce il prius logico, il cui inveramento probatorio
rimane, in fondo, trascurabile o non sufficientemente corroborato”.
Si attribuisce ad altri, quindi, una ottica per la quale "...il
complotto stragista deve, in quanto tale presupporre una pianificazione
esterna e superiore a Cosa Nostra. Il termine stesso "mandante richiama la
supposizione di un'architettura organizzativa criminale con un livello
decisionale ed uno operativo; Cosa Nostra non viene ritenuta assolutamente in
grado di concepire la strategia politica delittuosa, che si ritiene soggiacente
ai fatti reato.
Tuttavia, quando si tratta di dare riscontro a tali ipotesi, la
Relazione di maggioranza non è capace di indicare concretamente alcun atto,
fatto o comportamento politico e/o istituzionale, che sia stato realizzato in
attuazione di quell'indirizzo.
Per dare conforto alla tesi che postula l'esistenza di un "pericolo
di deriva intellettuale" che suppone aprioristicamente l'esistenza di
mandanti politici esterni delle stragi - deriva da cui, ovviamente, deve
guardarsi la Commissione - la maggioranza si rifugia in un qualche accenno
della introduzione redatta da un giornalista al libro I misteri
dell'Addaura, di Luca Tescaroli, ovvero alle valutazioni d un
difensore di parte civile in sede di processo per la strage di via Georgofili.
Davvero poco, a fronte dell'imponente materiale processuale acquisito e
a disposizione della Commissione sul tema delle stragi, dalla valutazione del
quale, invece, avrebbe dovuto trarre i temi fondanti del ragionamento politico.
Per impostare la problematica dei "mandanti esterni dal volto
coperto" quella Relazione avrebbe dovuto fare affidamento su quanto è
scritto nelle sentenze definitive e, altresì, valutare attentamente e
criticamente i fatti accertati nei procedimenti a carico di Silvio Berlusconi e
Marcello Dell'Utri, archiviati dalle compenti autorità giudiziarie: solo
partendo da qui è possibile confutare, ovviamente sul piano della
responsabilità politica, la ipotesi, coltivata e affermata nella sede
processuale, della esistenza di mandanti esterni a cosa nostra nelle stragi del
1992-93.
Volendo ora solo fare un accenno ai materiali a disposizione della
Commissione si rammenta solo che nel già citato decreto di archiviazione del
GIP di Caltanissetta si legge: "Il GIP di Firenze ha accolto la
richiesta con provvedimento in data 14/11/1998, rilevando che “le indagini
svolte hanno consentito l’acquisizione di risultati significativi solo in
ordine all’avere cosa nostra agito a seguito di inputs esterni a conferma di
quanto già valutato sul piano strettamente logico; all’avere i soggetti (cioè
gli odierni indagati, n.d.r.) di cui si tratta intrattenuto rapporti non
meramente episodici con i soggetti criminali cui è riferibile il programma
stragista realizzato, all’essere tali rapporti compatibili con il fine
perseguito dal progetto”.
Concludeva tuttavia che, sebbene “l’ipotesi iniziale abbia mantenuto e
semmai incrementato la sua plausibilità”, gli inquirenti non avevano “potuto
trovare – nel termine massimo di durata delle indagini preliminari – la
conferma delle chiamate de relato e delle intuizioni logiche basate sulle
suddette omogeneità”.
Mentre si chiudeva l’indagine dell’Ufficio requirente di Firenze,
prendeva le mosse quella avviata dalla Procura di Caltanissetta.
Nelle
sue conclusioni, il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta,
a sua volta ricorda l'accertata esigenza di "Cosa Nostra" di avere
nuovi interlocutori, dopo l'esito in Cassazione del primo maxi-processo; delle
iniziative avviate al riguardo; dell'ampia dimostrazione delle possibilità di
contatto tra uomini appartenenti a "Cosa Nostra" ed esponenti e
gruppi societari controllati in vario modo da Silvio Berlusconi e Marcello
Dell'Utri; delle attività di Ezio Cartotto; di quelle di Massimo Maria Berruti
e ancora delle risultanze dei vari procedimenti acquisite al fascicolo del
giudice preliminare di Caltanisetta.
Vi sono, in quelle carte, tanti, tantissimi "fatti
rigorosamente accertati" ( v. Relazione Violante del 1993, citata a
pag. 524) che esulano dal campo di attenzione del giudice penale e che possono,
anzi debbono costituire oggetto di esame e valutazione da parte della
Commissione parlamentare antimafia, perchè attinenti al sistema di relazioni
che la mafia, per continuare ad affermarsi, stabilisce con il mondo politico ed
imprenditoriale.
E' poi davvero sorprendente che si sia voluto dare dignità alla tesi del
c.d terzo livello, al di sopra del vertice della mafia, al fine di confutarla
in favore di un approccio realistico che non si abbandona a suggestioni
investigative, peraltro citando Falcone, durante un'audizione al CSM
"a me sembra profondamente immorale che si possano avviare delle
imputazioni e contestare delle cose nella assoluta aleatorietà del
risultato" onde richiamarla ..."ancora ai nostri
giorni" ..."come primo presupposto di una corretta metodologia".
Nella elaborazione culturale e politica di tutti i gruppi della
opposizione, si è sempre rifiutata una simile prospettazione del problema: il
carattere distintivo della mafia, rispetto alle altre organizzazioni criminali,
risiede nella sua capacità di intessere rapporti con la politica, l'economia e
l'amministrazione e di sviluppare la sua nefasta azione criminale contando su
quelle commistioni.
Appare dunque evidente come anche sul tema delle stragi, il filo conduttore
non possa rinvenirsi nella ricerca di un qualche "grande vecchio" in
rapporto, più o meno stabile con "cosa nostra".
Va invece approfondita la prospettiva di accertare serenamente con
rigore e serietà, i rapporti complessi, ambigui, nascosti, che la mafia - come
dimostrano gli esiti definitivi di tanti processi, anche recenti - instaura con
la politica, le istituzioni e l'economia.
Domande
senza risposte
Come si
evince dalla stessa premessa a queste pagine, sin dall’inizio delle indagini
della magistratura sulle stragi del 1992 sono emersi molteplici elementi che
evidenziano tali rapporti ambigui fra dinamiche criminali mafiose e circuiti
istituzionali, legati soprattutto a presunti ambiti deviati dei servizi di
sicurezza.
Le sentenze, che hanno condannato il livello mafioso delle
responsabilità per gli eccidi di Capaci e via d’Amelio, hanno costantemente
ribadito tali cointeressenze, rassegnando interrogativi che rimangono senza
risposta.
Perché non è stata trovata più traccia dei diari del magistrato? (Così
come è scomparsa l’agenda del giudice Paolo Borsellino).
Quale significato aveva quel bigliettino ritrovato sul luogo
dell’eccidio, a circa centro metri dal cratere dell’esplosione di Capaci:
«Guasto numero 2 portare assistenza settore numero 2. GUS, via Selci numero 26,
via Pacinotti». E di seguito il numero di un cellulare, 0337/806133.
E’ rimasta senza risposta la domanda del pubblico ministero Luca
Tescaroli: «Come mai un biglietto con un’annotazione relativa al nome e alla
sede di una società del Sisde, nonché ad un numero telefonico di un funzionario
appartenente alla medesima struttura siano stati rinvenuti in quel luogo
proprio nella immediatezza dell’eccidio? Quando, da chi e per quale motivo è
stato fatto ritrovare in quel sito?».
La “Gus”, Gestione unificata servizi, è una società di copertura dei
Servizi Segreti.
Il funzionario che aveva in uso quel cellulare è ritenuto vicino a Bruno
Contrada, l’ex numero 3 del Sisde finito in carcere per presunte collusioni
mafiose.
Via In Selci è la sede della società Gus, a Roma, mentre in via
Pacinotti, a Palermo, c’è la Telecom.
Poi, quel «guasto numero 2» è il codice di errore nel funzionamento del
telefonino, che segnala la probabilità di una clonazione in atto.
Anche gli stragisti di Capaci utilizzarono cellulari clonati.
Ma questo dato, all’epoca, lo sapevano solo i diretti interessati.
Anche il commando di via D’Amelio, ancora oggi non individuato
nella sua interezza, utilizzava cellulari clonati.
E le indagini su questo crinale sono tornate a rimarcare presunte
cointeressenze fra esponenti mafiosi ed apparati istituzionali non ben identificati.
Nel marzo 2002, la sentenza del Borsellino bis d’appello ha scritto: «I
vuoti di conoscenza che tuttora permangono nella ricostruzione dell’intera
operazione che portò alla strage di via d’Amelio possono essere imputati anche
a carenze investigative non casuali».
Il riferimento annotato dal presidente della corte, Francesco Caruso,
era alla deposizione del consulente informatico della Procura di Caltanissetta,
Gioacchino Genchi, che al processo aveva riferito - per la prima volta in
pubblico - delle indagini su mafia e servizi deviati, condotte con l’allora
capo della squadra mobile palermitana, Arnaldo La Barbera.
Ma quelle indagini durarono poco, e secondo la deposizione del
consulente sarebbero state presto bloccate.
Quelle «carenze investigative non casuali», affermano i giudici del
Borsellino bis, possono essere state «un limite» che «può aver condizionato
l’intera investigazione sui grandi delitti del 1992, come è spesso capitato per
i grandi delitti del Dopoguerra in Italia, quasi esista un limite
insormontabile nella comprensione di questi fatti che nessun inquirente
indipendente debba superare».
L’invito della Corte d’appello a riprendere le indagini sembra essere
stato raccolto dalla Procura di Caltanissetta che di recente ha riaperto le
indagini su una presunta presenza di una struttura non meglio identificata dei
servizi di sicurezza sul Castello Utvegio, che sovrasta il luogo della strage
Borsellino. L’inchiesta, che ha visto indagato un funzionario del Cerisdi di
Castello Utvegio, perché le sue utenze sono risultate in contatto per ben due
volte con uno degli stragisti (Pietro Scotto), tre mesi prima del delitto, si è
poi conclusa con una richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa Procura,
per l’impossibilità di sviluppare il dato emergente dai tabulati telefonici.
Eppure, in questo quadro, il giudice delle indagini preliminari di
Caltanissetta è tornato a riproporre taluni interrogativi che riportano alla
domanda originaria sui misteriosi contatti che avrebbero legato esponenti
mafiosi e rappresentanti dei servizi di sicurezza: l’utenza del funzionario del
Cerisdi finita sono osservazione perché in contatto con il boss era spesso
chiamata da un cellulare dello stesso ente, a sua volta, «in costante
contatto», con un cellulare del «Gus», la società dei servizi su cui i
magistrati si sono già imbattuti nelle indagini sull’eccidio di Capaci.
Alla luce di questi rapporti ancora da chiarire si possono rileggere nel
loro pieno significato le decisioni dei giudici sui cosiddetti <mandanti
occulti>, che seppure di archiviazione hanno indicato e disgelato piste
d’indagine ancora da esplorare.
Ha scritto il giudice per le indagini preliminari di Firenze archiviando
l’indagine per Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri: «Le indagini svolte
hanno consentito l’acquisizione di risultati significativi solo in ordine
all’avere Cosa nostra agito a seguito di input esterni». Chi
diede questi input? E perché? Le sentenze, fondate sulle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, hanno suggerito una parola chiave: «trattativa».
Compete alla politica porre, in piena autonomia, le regole di
prevenzione e di garanzia - evidentemente diverse da quelle del codice penale -
che rendano quanto più possibile immune dal pericolo di infiltrazione mafiosa
l'azione delle istituzioni democratiche
Ciò consentirebbe di verificare se e in quale misura quei rapporti vi
siano stati, chi abbiano interessato, per quali finalità, come abbiano influito
sulle scelte criminali della organizzazione mafiosa, se e quanto abbiano
impegnato gli uomini delle istituzioni che eventualmente abbiano stabilito una
relazione con "cosa nostra". Consentirebbe poi di valutare, all'esito
dell'inchiesta i profili di responsabilità politica di coloro che hanno violato
il dovere di fedeltà alle istituzioni.
Ecco le coordinate con cui la Commissione dovrà riavviare il lavoro di
inchiesta sulle stragi mafiose, accertando con rigore e garanzia i fatti e
valutandoli serenamente, alla luce di uno statuto che impone all'uomo pubblico
di attenersi a criteri di condotta irreprensibile sul piano politico e morale,
nella certezza che un tale profilo rende inutile ogni tentativo di contatto
delle organizzazioni mafiose.
I
processi Andreotti
Particolarmente
singolare è l’aver inserito nella relazione del presidente della Commissione
ben 380 pagine dedicate ai processi Andreotti.
La
questione sicuramente rilevante per la natura del procedimento, ma soprattutto
per la qualità della persona interessata, non è mai stata oggetto dei lavori
della Commissione.
Il
tema, quindi, più rilevante per proporzioni e contenuti, non è mai stato
oggetto non solo di trattazione, ma neppure di una citazione tra gli argomenti
da trattare tra gli ordini del giorno delle sedute della Commissione.
Da qui
l’interrogativo sulle motivazioni che hanno indotto l’estensore ad un così
impegnativo ed eccentrico sforzo elaborativo, sproporzionato rispetto al
corpo della relazione proposta, ed estraneo rispetto ai lavori della
Commissione.
La
vicenda che per molti anni ha visto il sen. Andreotti imputato in processi per
reati gravissimi, si è conclusa con sentenze ormai definitive.
La
relazione del presidente propone una ricostruzione che non è attendibile perché
la realtà delle cose è totalmente diversa da quella descritta.
Nelle
carte dei giudici dell’appello si legge testualmente:
“I
fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, al di là della
opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del
reato di associazione per delinquere, che il sen. Andreotti ha avuto piena
consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con
alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con
gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente
fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti
interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito
con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla
delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, ad
ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a
fidarsi di lui ed a parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del
Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di
essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in
particolare in relazione all’omicidio del Presidente Mattarella, malgrado
potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza. Di questi
fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il sen. Andreotti
risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà
riconoscere il successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro
la mafia, condotto perfino a dispetto delle, rispettabili, tesi (giuridiche) di
personaggi di sicura ed indiscutibile fede antimafia – e, se si volesse
condividere la ricostruzione prospettata dalla Accusa, anche con notevole
maestria diplomatica –, impegno che ha, in definitiva, compromesso, come poteva
essere prevedibile, la incolumità di suoi amici e perfino messo a repentaglio
quella sua e dei suoi familiari e che ha seguito un percorso di riscatto che
può definirsi non unico (si ricordi la, già riportata, pagina dell’atto di
appello nella quale efficacemente si tratteggia la parabola dell’eroico
Presidente Mattarella ed il passaggio graduale dalla sottovalutazione del
fenomeno mafioso alla lotta aperta allo stesso). Ma, dovendo esprimere una
valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano
interpretarsi come una semplice manifestazione di un comportamento solo
moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino
una vera e propria partecipazione alla associazione mafiosa, apprezzabilmente
protrattasi nel tempo".
Inoltre,
sempre in quel documento dei giudici di Palermo è possibile leggere:
“la
Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione
per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico
nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed
estraneo all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di un congruo lasso di
tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali
in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di
rilevantissimo radicamento territoriale nell’Isola: a) chieda ed ottenga, per
conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi
para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; b) incontri ripetutamente
esponenti di vertice della stessa associazione; c) intrattenga con gli stessi
relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre
componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) appalesi
autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la
vita del sodalizio mafioso; e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende,
le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali
gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza
destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; f) ometta di denunciare
elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g) dia, in
buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente
fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in
atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al
rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche
per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto
livello del potere legale”. La Corte si è convinta che “con la sua condotta (si
ribadisce, non meramente fittizia), l’imputato ha, non senza personale
tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione
con il sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo
rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi”.
E’
legittimo criticare quella sentenza o non condividere il giudizio o l’esito a
cui sono pervenuti quei giudici.
Non è
quindi in questione il merito, ormai giudiziariamente certo, né le assoluzioni,
né la prescrizione per il delitto di associazione a delinquere, ma l’uso che
sin intende fare di quella vicenda giudiziaria. Ed allora, l’unica ragionevole
motivazione che può avere indotto l’estensore a prodigarsi così a lungo sul
tema sta nel tentativo di attenuare il giudizio di responsabilità politica su
esponenti politici che oggi sono sottoposti a procedimento penale; per generare
quasi la convinzione che, nonostante i pronunciamenti sfavorevoli, essi
potrebbero essere assolti nei successivi gradi del giudizio, e quindi per
accreditare l'ipotesi che il politico oggi condannato in primo grado si
dimostrerà domani con alta probabilità vittima di una persecuzione
politica.
E’ fin
troppo facile immaginare che tale sforzo sia stato fatto in considerazione del
sen. Dell’Utri e del processo, attualmente in grado di appello, che lo ha già
visto condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa.
I
legami politici e l’approssimarsi della campagna elettorale, nella quale il
sen. Dell’Utri avrà un ruolo centrale per Forza Italia, lo stesso partito del
presidente della Commissione ed estensore della relazione, rafforzano questa
ipotesi, come unica plausibile rispetto alla stravagante scelta di dedicare un
quarto della relazione sui cinque anni di attività della Commissione
parlamentare antimafia ad un argomento al quale non è mai stato dedicato
neppure un minuto del lavoro della Commissione.
La
strumentalizzazione della vicenda Andreotti, peraltro, è servita a dare
ulteriore forza al disegno di screditare la l'ordine giudiziario, anche
cercando di alimentare contrapposizioni all'interno della magistratura.
PARTE QUARTA
LE MAFIE E LA PRESENZA NEI TERRITORI
La Calabria
Tutti
sono d’accordo nel giudizio, sia gli studiosi che si occupano della
‘ndrangheta, sia gli organi investigativi più qualificati, sia la stessa
relazione di maggioranza; tutti riconoscono l’attuale superiorità della
criminalità organizzata calabrese nel panorama delle mafie italiane.
La superiorità è determinata innanzitutto dal ruolo
centrale assunto dalla mafia calabrese nell’organizzazione del traffico degli
stupefacenti a livello mondiale. I proventi enormi, e per certi versi
incalcolabili, derivanti dal commercio delle droghe di ogni tipo vengono
reinvestiti utilizzando individui insospettabili che non hanno legami diretti
con le varie cosche; una ulteriore conferma della capacità di espansione in
settori sociali nuovi dove operano essenzialmente uomini legati al mondo della
finanza. A conferma di questo giudizio nella relazione della DIA del giugno
2005 troviamo scritto parole molto chiare: “La mafia calabrese è uno degli
attori principali, a livello mondiale, del traffico internazionale di sostanze
stupefacenti e psicotrope ed ha un dialogo privilegiato con i gruppi malavitosi
sudamericani emergenti, nonché con le organizzazioni criminali autoctone ed
allogene di tutto il pianeta che agiscono attraverso la consumazione di reati
transnazionali… La Calabria, da tempo, è diventata un nodo strategico per
l’importazione e l’esportazione di ingenti quantitativi di stupefacenti
provenienti dal Sud America e dal Medio Oriente, che le mafie locali smerciano
in loco e sull’intero territorio nazionale rifornendo, in taluni casi, persino
il mercato siciliano controllato da ‘cosa nostra’. I rilevanti guadagni
derivanti dal narcotraffico sono utilizzati per effettuare operazioni di
riciclaggio nei mercati mobiliari ed immobiliari. Soggetti insospettabili, immuni
da precedenti penali e di polizia, esperti nel campo delle transazioni
finanziarie effettuano sofisticate operazioni di money laundering per conto
delle cosche calabresi utilizzando anche canali off - shore. Commercio illegale
di armi e diamanti, smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali,
immigrazione clandestina, estorsioni, usura ed infiltrazione nel sistema degli
appalti pubblici sono ulteriori settori d’interesse criminale della
’ndrangheta”.
Sul medesimo argomento – quello del traffico di stupefacenti
– il giudizio della DNA nell’ultima relazione relativa all’anno 2005 è molto
preoccupato: “Sul fronte del traffico di sostanze stupefacenti e del
riciclaggio, le indagini più recenti non solo non hanno individuato alcun
segnale di cedimento, ma hanno, al contrario, ricostruito enormi transazioni
internazionali di droga ed altrettanto continui trasferimenti di ingenti
capitali, con l’uso di tecniche sofisticate quanto difficili da indagare e con
la complicità di personaggi ‘cerniera’, faccendieri, uomini delle istituzioni,
dell’economia e della politica, la disponibilità dei quali è probabilmente una
delle ragioni di sopravvivenza dell’istituzione mafiosa. Il traffico della
droga resta dunque la più diffusa e redditizia attività illecita, anche se condotta
lontano dal territorio. Non è infatti il mercato locale a destare interesse,
bensì sono le transazioni internazionali, il controllo dei flussi di
importazione della cocaina dai luoghi di produzione sino all’Europa. In
sostanza sono gli esponenti locali della ‘ndrangheta che si spostano sulle
grandi piazze internazionali del mercato della droga per le grandi transazioni.
Gli utili sono poi reinvestiti nel Nord Italia, ma ancor più all’estero nelle
più svariate attività, tra le quali l’intermediazione e la speculazione
finanziaria, gli investimenti nei paesi dell’Est Europa. In questo settore le
cosche più attive sono quelle del litorale ionico, quelle cioè che hanno la
loro localizzazione in Africo, San Luca, Platì, Natile di Careri, Siderno,
Gioiosa. Sono cosche dotate di estrema mobilità sul territorio, presenti in
Italia ed all’estero, dotate di risorse finanziarie illimitate, con
collegamenti diretti con i produttori e fornitori di eroina e cocaina. Si
tratta di un dato ormai acquisito questo, ripreso nelle analisi di tutti i
principali organi investigativi nazionali (DIA, SCO, ROS) proprio perché emerge
prepotentemente nel corso delle varie indagini che vengono svolte sul
territorio nazionale. Va tuttavia osservato come l’indubbio rilievo delle indagini
in materia di traffici di droga, possibili anche grazie all’elevatissimo
livello di professionalità raggiunto da un organo investigativo quale il GOA di
Catanzaro, non deve far passare in secondo piano l’importanza, essa sì
strategica, delle indagini riguardanti il territorio, vale a dire la presenza
strutturata, organizzata, delle cosche ed i loro interessi ‘locali’, che vanno
dalle estorsioni all’usura, dall’infiltrazione negli appalti pubblici e
privati, a quella nella pubblica amministrazione, con particolare riguardo al
settore della sanità e dello smaltimento dei rifiuti”.
Alla
‘ndrangheta viene attribuita una superiorità sotto il profilo economico,
operativo, militare, una presenza capillare in tutte le regioni del centro e
del nord Italia, e in numerosi paesi stranieri, presenza che fa assumere alla
mafia calabrese le caratteristiche di una grande organizzazione globalizzata e
nel contempo fortemente radicata sul territorio.
Nell’ultimo
quinquennio queste caratteristiche sono emerse in tutta la loro importanza
grazie anche al fatto che con l’inabissamento di cosa nostra la ‘ndrangheta è
balzata decisamente in primo piano sopravanzando la potente mafia siciliana nei
traffici di droga, a cominciare da quello importante e molto ricco della cocaina.
Oggi i
mafiosi calabresi sono i principali interlocutori dei cartelli colombiani, e
ciò anche perché la struttura mafiosa calabrese è rimasta pressoché intatta
dopo la tempesta dei collaboratori di giustizia che invece ha squassato le
famiglie di cosa nostra, sicché la ‘ndrangheta è apparsa più affidabile sul
piano criminale proprio perché non ha prodotto pentiti nella quantità e qualità
di quelli prodotti dai siciliani.
La
‘ndrangheta è stata favorita anche dal fatto che le sue cellule mafiose sono
sparse un po’ dappertutto in varie parti del mondo, soprattutto nei territori
che sono crocevia del traffico di droga e di armi.
Inoltre
la ‘ndrangheta è stata capace, più di altre organizzazioni mafiose
internazionali, di fornire ai cartelli colombiani, servizi, conoscenze, canali,
esperti nel campo decisivo del riciclaggio dove poter collocare gli ingenti
guadagni garantiti dal narcotraffico.
Da
molto tempo era stata la Procura nazionale antimafia a segnalare l’evoluzione
del fenomeno ‘ndrangheta, la sua crescita continua e sotterranea, il suo
sviluppo sul piano nazionale ed internazionale; tale analisi aveva trovato
riscontro nelle numerose audizioni che la Commissione antimafia aveva
effettuato in diverse occasioni in Calabria.
Anche
nell’ultima relazione, quella relativa all’anno 2005 della DNA, viene ribadita
e rafforzata l’analisi degli anni precedenti. Semmai il dato di novità è dato
proprio dal fatto che la ‘ndrangheta è riuscita a rafforzarsi in quest’ultimo
quinquennio: “Come si sia arrivati a tale situazione di gravità estrema, si
è tentato più volte di ricostruire sottolineando la particolare capacità della
‘ndrangheta di penetrare nella società, nell’economia, nelle istituzioni,
realizzando in tal modo un controllo del territorio, non limitato al solo
spazio geografico, ma inteso in senso globale, comprensivo cioè di ogni altra
struttura sociale, economica, imprenditoriale, politica, amministrativa,
istituzionale. A ciò si aggiunga la parallela strategia della ‘ndrangheta di
non associarsi alla folle contrapposizione dello stragismo di Cosa Nostra degli
anni ‘90, ma di scegliere la via del compromesso, della mediazione, del
‘consociativismo’ istituzionale, anche attraverso logge massoniche compiacenti,
con conseguente sostanziale impunità, ritardo nella conoscenza e nella
comprensione del fenomeno, che solo adesso sembra sia colmato, attraverso
diagnosi tardive e, a questo punto, addirittura scontate, costrette a prendere
atto di una realtà emersa in maniera inequivocabile a livello investigativo e
giudiziario da alcuni a questa parte. Nella relazione semestrale sulla
situazione della criminalità organizzata relativa al periodo gennaio – giugno
2005 del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, si legge: “La
‘ndrangheta si conferma una matrice criminale strutturata orizzontalmente, ad
elevata specializzazione nel settore del narcotraffico ed in grado di
esercitare un capillare controllo sul territorio, anche attraverso
l’infiltrazione ed il condizionamento delle amministrazioni locali, i cui
esponenti anche nel periodo in esame – sono stati oggetto di numerosi attentati
a scopo intimidatorio.”…. Nelle relazioni degli anni precedenti era stata messa
in luce l’esistenza in seno alla ‘ndrangheta della provincia di Reggio Calabria
di nuovi livelli organizzativi, in grado di dare alla ‘ndrangheta provinciale
una struttura più accentrata e nello stesso tempo più efficiente. Si era
riferito della divisione del territorio provinciale in tre ‘mandamenti’, il cui
territorio corrisponde sostanzialmente a quello dei tre circondari di Tribunale
(Reggio, Locri e Palmi), con a capo un vertice formato dai capi delle cosche
più autorevoli. I mandamenti sarebbero a loro volta coordinati da una struttura
che dovrebbe identificarsi in una sorta di Commissione provinciale, formata dai
vertici dei tre mandamenti, in grado di assumere le decisioni più importanti
per la vita dell’organizzazione. Tra questi il più importante dovrebbe essere
quello di prevenire ed evitare l’insorgere di nuove guerre tra cosche o, nel
caso ciò fosse impossibile, di autorizzare conflitti limitati e locali. Non si
intravedono, infatti, almeno allo stato, contrasti interni tali da potere
provocare nuove eventuali ‘guerre di mafia’, e ciò grazie alla citata
progressiva verticalizzazione della struttura organizzativa. A tale elemento
occorre aggiungere l’interesse delle cosche a non dividersi in una fase nella
quale c’è la possibilità concreta di lucrare sui finanziamenti destinati ad
opere pubbliche di vario genere, attraverso la concessione di appalti,
subappalti, forniture e servizi. L’anno 2005 ha confermato tale analisi, ma nel
contempo ha offerto nuovi elementi di comprensione di un fenomeno criminale
estremamente dinamico, sia nello spazio, sia nella capacità di assumere nuove
forme di intervento sul territorio a seconda della situazione interna ed
esterna in cui opera”.
La
‘ndrangheta ha chiuso con le guerre del passato che avevano insanguinato in
modo particolare la provincia di Reggio Calabria ed è uscita da quel periodo
più rafforzata perché ha selezionato i suoi quadri dirigenti ed ha creato una
struttura di comando in grado di chiudere tutte le faide aperte – tranne quella
di Locri che è continuata fino ad oggi – e di decidere sulle strategie future
di comune accordo tra tutte le ‘ndrine più forti e più prestigiose.
La
relazione di maggioranza, dopo aver fatto una fotografia della realtà, sfugge
però al compito principale di chiedersi e di comprendere il motivo del perché
si sia giunti alla odierna situazione e di individuare le strategie che, in
concreto, possano contrastare un fenomeno che, allo stato attuale, potrebbe
apparire difficile da contrastare al punto da sembrare invincibile.
Se avesse voluto affrontare il problema in modo adeguato, avrebbe dovuto
prendere l’avvio dalla relazione sulla Calabria approvata dalla Commissione al
termine della legislatura precedente, relazione che costituisce, a tutt’oggi,
il documento più serio approvato nella storia delle commissioni antimafia sul
problema Calabria (e quindi sulla ‘ndrangheta che in questa regione opera e
domina incontrastata).
La relazione di maggioranza fa cenno a quella relazione solo per
riabilitare alcuni personaggi che in quel documento erano stati indicati, senza
alcuna volontà di criminalizzazione, a solo titolo esemplificativo di un
costume di contiguità diffuso nella società calabrese, come paradigma di casi
emblematici e documentati di rapporti a rischio tra esponenti delle istituzioni
ed esponenti indagati e, quanto meno contigui, alla criminalità organizzata
reggina.
In quella relazione lo spazio maggiore era stato riservato non già alla
semplice elencazione delle tante operazioni giudiziarie e di polizia in materia
di droga, come fa l’attuale relazione, quanto invece ai meccanismi di
arricchimento e di riciclaggio dei profitti illeciti derivanti dalla droga in
Calabria e in varie regioni d’Italia e principalmente nella più grande piazza
finanziaria del Paese, cioè nella città di Milano, ai meccanismi di connivenza
dei pubblici poteri, delle collusioni con la massoneria deviata ed altri poteri
occulti, tutti argomenti, è bene ribadirlo, che la attuale relazione si guarda
bene dal trattare denunciando pertanto un generico primato della mafia
calabrese.
Fuori da questo contesto e da questi rapporti non è possibile
comprendere a pieno la natura e l’essenza della ‘ndrangheta, e infatti essa
viene descritta – anche se a parole si dice il contrario – alla stregua di una
organizzazione criminale qualsiasi, seppure pericolosa, grande e molto
ramificata.
Se la ‘ndrangheta viene valutata e considerata come fenomeno criminale
puro e semplice esente da contaminazioni politiche, massoniche, o di altri
poteri deviati, allora l’analisi non potrà che essere parziale, insufficiente,
anzi addirittura fuorviante rispetto alla realtà.
E’ evidente che, trattando la ‘ndrangheta come puro e semplice dato
criminale e delinquenziale, si corre il rischio che anche le ipotesi di
contrasto risultino inadeguate e perdenti perché non vengono individuati con
precisione tutti quei fattori che hanno fatto e fanno della ‘ndrangheta un
fenomeno criminale peculiare, diverso da tutti gli altri fenomeni mafiosi
italiani, profondamente inserito nella società e nelle istituzioni, tanto da
partecipare, istituzione tra le istituzioni, a quel tavolo di concertazione dal
quale sono passate fino a pochi mesi fa tutte, o quali, le scelte essenziali di
politica economica, del territorio, e dello sviluppo della regione Calabria.
La relazione di maggioranza non fa cenno, neppure incidentalmente, ai
rapporti tra ‘ndrangheta e massoneria, così come non fa cenno, quasi fosse un
problema inesistente, a casi emblematici di rapporti della ‘ndrangheta con
esponenti politici come l’on Amedeo Matacena, già deputato di Forza Italia, nei
confronti del quale, come è noto, è in corso di trattazione, presso la Corte
d’Assise di Reggio Calabria, il dibattimento del processo che lo vede imputato
di concorso esterno in associazione mafiosa; in precedenza la Corte d’Assise di
Reggio Calabria lo aveva pesantemente condannato avendolo riconosciuto
colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa, sentenza annullata per
vizi formali.
Al di là delle responsabilità penali che toccherà ai magistrati di
Reggio Calabria accertare ed eventualmente sanzionare, quello che colpisce
nella storia dell’on. Matacena sono le sue abituali frequentazioni e i vari
rapporti intrecciati con noti ‘ndranghetisti, rapporti e frequentazioni che di
norma un uomo che voglia fare politica dovrebbe evitare, anzi è tenuto ad
evitare.
La relazione, inoltre, non fa cenno al coinvolgimento passato, ma è da
verificare che il rilievo non possa riferirsi anche al presente, accertato in
vari atti giudiziari, della ‘ndrangheta con forze eversive della destra
extraparlamentare, con la quale condivise alcune vicende della strategia della
tensione: è un dato di fatto oramai certo la partecipazione della ‘ndrangheta
al progetto del fallito golpe Borghese, alla fuga di Franco Freda da Catanzaro
passando da Reggio sino al Costarica, con il connesso ed inevitabile
collegamento con settori dei servizi segreti deviati.
C’è da notare, infine, come l’analisi della relazione di maggioranza
appaia in contraddizione con le dichiarazioni pronunciate dal Ministro
dell’Interno Pisanu, nella informativa svolta al Parlamento subito dopo
l’omicidio Fortugno, allorquando ha testualmente dichiarato che la ‘ndrangheta
riunisce in sé le caratteristiche di “forza eversiva” e di “organizzazione
criminale” e che, proprio per queste sue caratteristiche, essa mette in
pericolo la sicurezza dello Stato.
“Forza eversiva” non è definizione di poco conto, soprattutto quando a
definirla così è il titolare del governo in materia di sicurezza e di ordine
pubblico; ma un’affermazione di tal peso non è stata sviluppata adeguatamente
nelle sue conseguenze ed implicazioni proprio dalla Commissione antimafia che,
in forza di legge e per la lunga tradizione che sta alle spalle, avrebbe avuto
il compito specifico di farlo.
A riprova della parzialità della relazione c’è il modo come viene
descritto il processo instaurato dalla DDA di Catanzaro a carico di Gangemi ed
altri, processo che da caso emblematico di rapporto perverso tra politica -
stampa - criminalità organizzata, finalizzato alla sistematica delegittimazione
di interi uffici giudiziari reggini, viene ridotto a quello di discutibile
operazione giudiziaria.
In questo quadro riduttivo, da una parte non si legge alcuna
solidarietà nei confronti di alcuni dei magistrati che nel corso degli ultimi
dieci anni si sono occupati di antimafia e che sono stati delegittimati e
vilipesi con modalità difficilmente riscontrabili in altre occasioni,
dall’altra parte neppure si tenta di capire le conseguenze che sul piano
operativo e funzionale tali precise e mirate strategie hanno già prodotto sulla
DDA di Reggio Calabria.
Sfugge del tutto la valenza politico-criminale di un rapporto instaurato
tra uomini delle istituzioni e uomini legati a importanti e qualificate
famiglie mafiose cittadine.
Dalle carte della DDA di Reggio Calabria emerge infatti che il
sottosegretario alla giustizia on. Valentino si accompagnava abitualmente con
l’ex deputato Paolo Romeo quando questi era stato già condannato in primo grado
quale promotore di associazione mafiosa (nel caso specifico, la potente e
pericolosa cosca dei De Stefano), che l’on. Valentino utilizzava lo studio di
Romeo come sede della propria segreteria particolare a Reggio Calabria, che i
suoi contatti con Romeo erano frequenti e notori, e avvenivano al di fuori dei
pregressi rapporti di lavoro essendo stato l’on. Valentino avvocato di fiducia
di Romeo, che insomma egli, nonostante la carica di governo nel delicatissimo
settore della giustizia, non aveva esitato a mantenere contatti amichevoli e
costanti con un personaggio della levatura criminale di Romeo, già noto
peraltro per aver favorito a suo tempo la fuga di Franco Freda quando il neofascista
era sotto processo a Catanzaro per la strage di piazza Fontana.
In una intercettazione ambientale, presenti Romeo e Valentino, si
discuteva di trasferire il prefetto Sottile, a cui si attribuiva di essere in
buoni rapporti con il dr. Vincenzo Macrì, sostituto procuratore della D.N.A,
con il conseguente pericolo, espressamente affermato, che una presunta
“alleanza” tra i due potesse portare allo scioglimento per infiltrazioni
mafiose del Comune di Reggio Calabria; il prefetto Sottile era infine accusato
di avere espresso riserve circa la condotta del Sindaco di Reggio Calabria.
Il dr. Sottile, certo non casualmente, venne trasferito come commissario
di governo alla regione Friuli. Ancora più inquietante è stata la vicenda
relativa alla nomina del nuovo questore di Reggio Calabria, indicato nel dr. De
Luca, che, a giudizio di Romeo e dei suoi interlocutori, non era gradito perché
ritenuto troppo vicino al Capo della Polizia De Gennaro.
Anche in questo caso le discussioni reggine ottennero un risultato
significativo tanto è vero che ci fu una modifica nei movimenti dei questori
già concordato e il dr. De Luca fu destinato ad altra sede e a Reggio venne
designato il dr. Ciliberti, già questore di Catanzaro, che non era inserito
nella lista dei questori in trasferimento.
Ancora una volta, in questa sede non interessa l’esito giudiziario, ma
interessa rilevare come importanti e delicate questioni venissero discusse tra
un uomo di governo e un uomo in stretti e notori rapporti con i vertici della
‘ndrangheta e interessa rilevare come non si trattasse di una discussione
accademica, ma di una discussione tesa a modificare la situazione locale come
dimostrano le traversie del dr. Sottile e del dr. De Luca che subirono dei
danni personali e di carriera solo perché invisi all’on. Valentino e a Paolo
Romeo.
Non c’era alcun motivo ufficiale, logico e tale da poter essere reso
pubblicamente noto, che potesse giustificare il comportamento di un uomo di
governo come era ed è l’on. Valentino il quale ha discusso con un uomo come
Paolo Romeo di questioni così delicate e riservate.
La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto l'archiviazione nei
confronti dell'on. Valentino per il concorso esterno in associazione mafiosa ma
ha anche trasmesso gli atti a Reggio Calabria con "riferimento a condotte
attinenti gli interessi della criminalità organizzata nel settore dei
finanziamenti pubblici, degli appalti, delle infiltrazioni nelle istituzioni e
nella pubblica amministrazione".
L’intera vicenda mostra, comunque, un interesse diretto a controllare e
a condizionare gli uffici giudiziari di Reggio Calabria isolando o
delegittimando con apposite campagne di stampa i magistrati reggini che si sono
occupati di ‘ndrangheta e quanti negli apparati dello Stato non apparivano
organici al sistema di potere vigente nella città dello Stretto.
Quanto è accaduto a Reggio fa vedere in azione un’organizzazione
criminale così potente da riuscire ad essere presente nel traffico di
stupefacenti e di armi e capace nel contempo di muoversi sul piano
delicatissimo degli equilibri e degli assetti degli apparati dello Stato
preposti a contrastare la ‘ndrangheta.
Siamo ben oltre il voto di scambio e il rapporto di collateralismo tra
uomini politici e mafiosi per entrare in un campo in cui si tenta di
condizionare la vita – a volte riuscendovi – e il funzionamento di organi e di
apparati dello Stato.
Peraltro, questo tipo di condizionamento può dar conto del perché a
Reggio Calabria non ci sia stata negli ultimi anni una più incisiva e più netta
lotta alla ‘ndrangheta anche sul piano della confisca dei beni che è apparsa
debole e deficitaria.
I beni confiscati in Calabria sono soltanto una goccia nel vasto mare
delle ricchezze mafiose di origine calabrese sparse in Calabria e in altre
parti d’Italia e, come è ampiamente noto e riconosciuto da tutti, senza un
contrasto che colpisca la raccolta del denaro mafioso non sarà possibile
colpire al cuore la ‘ndrangheta e nessun’altra organizzazione mafiosa.
Secondo i dati forniti dall’ultima relazione dell’Agenzia del Demanio in
data 27 settembre 2005 i beni immobili confiscati a livello nazionale dal 1982
al 2005 sono in totale 6.556 di cui 2.962 destinati, il 45% del totale. Le
aziende confiscate sono in numero di 671. In Calabria i beni immobili
confiscati sono 1.093, il 16% del totale. Di questi, quelli già destinati sono
617 che rappresentano il 56% del totale dei beni confiscati in Calabria. I beni
immobili ancora da destinare sono 476, il 43% del totale, di cui 78 nel comune di
Reggio Calabria, 67 a Marina di Gioiosa Jonica, 51 ad Oppido Mamertina, 30 a
Rosarno, 27 a Platì, 26 a Grotteria, 24 a Parapodio, 23 a Bovalino. Le aziende
confiscate sono 36.
I numeri parlano chiaro e ci descrivono da un lato il ritardo spaventoso
nell’assegnazione dei beni, dall’altro ci dimostra come in Calabria ci sia
ancora molto da fare se si vuole colpire realmente e non a parole
l’accumulazione del denaro mafioso.
Anche in Calabria, seppure in quantità di gran lunga inferiore rispetto
alla Sicilia, si è avviato un progetto di utilizzazione dei beni.
Attualmente è in funzione una cooperativa sui terreni confiscati ai
Mammoliti in alcuni comuni della piana di Gioia Tauro. La Valle del Marro –
Libera Terra è una cooperativa sociale a carattere agricolo nata nel dicembre
2004 in seguito al progetto “Uso sociale dei beni confiscati nella provincia di
Reggio Calabria”, promosso da Libera (associazioni, nomi e numeri contro le
mafie) e finanziato dal ministero del lavoro con il sostegno e la
collaborazione di vari soggetti istituzionali e del mondo della cooperazione e
della Diocesi di Oppido-Palmi.
Dal febbraio 2005 La Valle del Marro – Libera Terra è diventata
assegnataria, tramite un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di
30 anni, di terreni agricoli di 30 ettari confiscati nei comuni di Oppido
Mamertina, Gioia Tauro e Rosarno.
La cooperativa opera in regime biologico e i suoi prodotti faranno parte
di quel “paniere della legalità” composto finora dalla produzioni di diverse
cooperative siciliane che commercializzano i loro prodotti con il marchio
Libera Terra, un marchio oramai famoso a livello nazionale ed internazionale,
che è sinonimo di qualità nella legalità, ideato la Libera con lo scopo di
rappresentare al cittadino/consumatore il successo dell’azione antimafia dato
dal riutilizzo dei beni confiscati.
Esempi di questo tipo vanno attivamente incentivati perché in tal modo
si può concretamente dimostrare come la lotta alle mafie sia non solo una lotta
anti, ma sia anche una lotta per; in particolare per lo sviluppo economico e
per l’uso sociale di beni che nelle mani delle varie mafie avrebbero solo
alimentato l’economia nera e violenta, intrisa di sangue mentre nelle mani delle
cooperativa dà lavoro e dà sviluppo dimostrando che ciò è possibile anche in
zone a forte e radicata presenza mafiosa.
A fronte di questi positivi elementi di novità permangono in tutta la
loro gravità alcuni aspetti degenerativi legati alla pressione esercitata dalla
‘ndrangheta sull’economia calabrese che rimane molto pesante nonostante i
risultati positivi ottenuti da alcune indagini che hanno portato alla cattura
di numerosi latitanti – fra gli altri Giuseppe Morabito detto u Tiradrittu ed
Orazio De Stefano, rampollo della famiglia mafiosa più forte e più potente di
Reggio Calabria e dell’intera regione – e allo scompaginamento di intere
cosche. L’economia locale, comunque, continua ad essere sotto l’interessata
attenzione della ‘ndrangheta. A questo proposito, scrive la DIA, “perdura
l'interesse della criminalità per lo scalo marittimo di Gioia Tauro e
dell’attigua area di sviluppo industriale, compresa tra i comuni di Rosarno,
San Ferdinando e Gioia Tauro. Gli insediamenti di rilevanti iniziative imprenditoriali
e commerciali hanno da tempo attratto l’attenzione delle locali famiglie
mafiose dei Piromalli-Molè, Bellocco e Pesce che vedono in queste importanti
attività economiche notevoli opportunità di lucrosi guadagni e nel porto lo
strumento per la realizzazione di traffici illeciti di diversa natura.
L’attenzione criminale, comunque, non trascura le possibilità offerte dai porti
di mare di dimensione più modeste”.
Tutto
ciò rimanda al motivo di fondo: i rapporti di buon vicinato che gran parte della
classe politica calabrese, fatte salve le dovute eccezioni, ha da sempre
intrattenuto con il mondo della ‘ndrangheta, con ciò contribuendo non poco ad
assicurarle sostegno a tutti i livelli, compreso quello giudiziario, a
riconoscerle legittimazione e ruolo di interlocutore privilegiato.
In
questi ultimi anni le organizzazioni mafiose in Calabria, hanno esercitato una
notevole e sempre crescente pressione su amministratori, sindaci, assessori
calabresi. E’ una pressione che non può essere inquadrata in un’unica logica
criminale diretta ad estorcere benefici, provvedimenti di favore e altro
ancora. Una lettura del genere sarebbe del tutto impropria e inadatta a
comprendere quanto realmente accaduto.
Per
comprendere la portata dirompente del fenomeno basti considerare il fatto che
nel giro di pochi anni moltissimi imprenditori, commercianti, consiglieri
comunali, provinciali, regionali, dirigenti politici sono entrati nel mirino
della ‘ndrangheta.
Sono
stati oltre 300 gli episodi contro il mondo politico e imprenditoriale
calabresi: telefonate a tutte le ore della notte, lettere minatorie che
recavano pallottole e minacce di morte, incendi in danno di civili abitazioni,
sedi municipali e automobili, atti intimidatori vari.
Uno
stillicidio quotidiano, apparentemente senza un preciso significato; episodi
che sembravano slegati tra di loro, senza un filo che li unisse. Quel filo,
però, c’era ed era ben visibile; al fondo emergeva una precisa logica criminale
che puntava all’occupazione delle amministrazioni locali.
L’alto
numero dei consigli comunali disciolti per infiltrazioni mafiose mostrava come
questo degli enti locali fosse da lungo tempo, da oltre un decennio, un settore
di acuta sofferenza e di importanza strategica per gli interessi
politico-criminali della ‘ndrangheta.
Dal
1991, data di entrata in vigore della legge, all’8 novembre 2005 risultavano
sciolti 35 comuni calabresi perché pesantemente condizionati dalla ‘ndrangheta.
Di essi 21 sono in provincia di Reggio Calabria, 6 in quella di Catanzaro e 4
in quelle di Crotone e di Vibo Valentia.
Per
alcuni comuni è stato necessario prorogare il periodo di commissariamento, per
altri, invece, lo scioglimento del consiglio comunale è stato reiterato a
distanza di poco tempo a conferma della forte presa della ‘ndrangheta su quelle
realtà comunali e dei notevoli interessi mafiosi che gravano su quelle comunità
politiche.
Non può
certo essere messo tra parentesi il fatto che il consiglio comunale di Lamezia
Terme, la quarta città della Calabria, l’area più centrale della regione, è
stato sciolto per ben due volte, segno di una notevole vitalità della
‘ndrangheta cittadina che ha saputo trovare nuovi interlocutori – di partito e
personali – dopo che i precedenti erano stati spazzati via nel lontano
settembre 1991 quando c’era stato il primo scioglimento.
Negli
attentati c’era anche una quota di avvertimento rivolto ad un personale
politico che durante le elezioni aveva chiesto aiuto elettorale alla
‘ndrangheta e aveva fatto delle promesse che ancora non erano state onorate.
In
questi casi le bombe e gli attentati avevano lo scopo di ricordare che i patti
sottoscritti andavano rispettati, con le buone o con le cattive.
La
finalità vera dei numerosi attentati era, però, quella della sostituzione della
classe politica ed amministrativa da parte della ‘ndrangheta con una di
propria fiducia e provenienza.
La
conclusione tragicamente violenta di un percorso strategico siffatto si è
registrata purtroppo con l’omicidio del vice presidente del Consiglio regionale
della Calabria Francesco Fortugno avvenuto per precisa scelta
politico-criminale nel seggio elettorale dove aveva appena votato per le
primarie dell’Unione.
E’ un
omicidio mafioso, anzi politico-mafioso non solo perché la vittima, a detta di
tutti, compresi i suoi avversari politici, era uno stimato uomo politico, ma
soprattutto perché politico è stato il messaggio che la ‘ndrangheta ha voluto
inviare.
L’omicidio
sembra contraddire l’intera tradizione della ‘ndrangheta, sembra andare contro
la sua storia e il suo modus operandi plurisecolare che raramente ha
visto la ‘ndrangheta colpire uomini delle istituzioni di così alto livello e in
modo così plateale.
Tra i
tanti modi per uccidere un uomo politico, gli ‘ndranghetisti avrebbero potuto
sceglierne diversi, nel contempo efficaci e meno clamorosi; e invece hanno
volutamente teatralizzato l’evento.
Il
luogo scelto e il momento stesso dell’esecuzione – oltre la personalità della
vittima – hanno un altissimo valore simbolico perché per prima cosa hanno
voluto richiamare sull’evento il massimo di attenzione possibile.
C’era
un motivo molto forte se sono arrivati a tanto e se hanno dovuto colpire così
in alto. Il motivo, con tutta probabilità, è stato quello di inviare un preciso
messaggio, è stato quello di voler dire al mondo politico, alla giunta Loiero –
Fortugno e Loiero, come tutti sanno in Calabria, avevano in tasca la tessera dello
stesso partito – che in Calabria non esiste solo il potere democratico espresso
con le elezioni regionali, ma esiste un altro potere, quello della ‘ndrangheta,
un potere che certo non può essere dimenticato o essere messo da parte quando
si dovranno le scelte fondamentali, in qualunque campo esse si dovranno fare,
dal ponte sullo Stretto di Messina alla sanità, alla gestione dei fondi
europei, all’ammodernamento della rete stradale, agli appalti – grandi o
piccoli che siano – ecc.; in una parola in tutti i luoghi dove si distribuisce
denaro pubblico.
Il
messaggio, nella sua cruda brutalità, ha avuto questo preciso significato. A
questo proposito la valutazione della DNA nella relazione del 2005 è molto
netta: “La mancanza di motivazioni familiari e personali, la personalità ed
il ruolo di Fortugno, che non ricopriva incarichi di governo, rafforzano la
convinzione che l’obiettivo è stato colpito in relazione alla sua collocazione
politico-istituzionale, quale simbolo, insomma, di una politica regionale alla
ricerca di una via nuova e diversa di governare, lontana da compromissioni e
cedimenti, chiusa a tentativi di infiltrazione. Ecco perché il termine di
omicidio strategico non deve apparire eccessivo. Fatte le debite proporzioni,
può in qualche modo avvicinarsi a quello del Presidente Moro; anche la
‘ndrangheta ha voluto dimostrare la propria ‘geometrica’ capacità militare di
colpire nei modi e nei tempi prescelti, lanciando nel contempo un messaggio di
intimidazione perché tutto resti come prima e nulla cambi. Raggiunto un potere
economico smisurato, essa tende adesso ad occupare lo spazio politico che una
classe politica sinora dimostratasi debole, incapace o collusa, le ha
spalancato. Non siamo più all’interno della tradizionale categoria
mafia-politica, che presuppone l’esistenza di due entità diverse anche se in
dialogo tra di loro, ma in una nuova dimensione, quella della mafia che tende a
farsi, a proporsi, soggetto politico essa stessa, che come tale rivendica ruolo
e visibilità, per contare nelle decisioni strategiche, che determinano la spesa
regionale, in particolare quella della sanità”.
Il
messaggio lo hanno compreso in tanti. Lo ha detto nell’omelia funebre monsignor
Giancarlo Maria Bregantini, vescovo di Locri-Gerace, con parole chiare ed efficaci:
“La
‘ndrangheta vuole dominare e sottomettere la politica, perché sia strumento
docile e succube ai suoi enormi interessi economici. La‘ndrangheta cerca perciò
di spezzare i legami tra la gente e la classe politica, per ricondurle a sé,
perché solo così possa meglio dominare e piegare entrambe. La ‘ndrangheta
lancia nel contempo a tutti noi un macabro messaggio di umiliazione sociale,
per intimorire e paralizzare ogni altra azione di bene e di sviluppo. Se questa
è la realtà, proprio questo orribile fatto ci spinge a reagire, operando
precise scelte coraggiose: Ridare speranza, raccogliendo la forte indignazione
che sale al cielo dal cuore ferito di tutti gli uomini e donne di buona
volontà. Accrescere la stima per la vita e l'impegno della classe politica,
chiedendo ad essa di star vicino alla gente, ascoltare, capire, intrecciarsi
con le loro attese e speranze. Attuare una forte, vasta e decisa purificazione
etica, in tutti gli ambienti”.
Un
discorso molto chiaro, come si vede, che diventa ancora più netto nella parte
conclusiva dell’omelia, laddove dice:
“E’ necessario che lo Stato, cioè la coscienza di chi ci guida e ci
governa, prenda seriamente a cuore il caso Calabria, che finora è stato non
solo sottovalutato ma soprattutto dimenticato. Occorrono indagini più
intelligenti ed organizzate, per scovare assolutamente i colpevoli ed
assicurarli alla giustizia e alla gogna di tutti... La Guardia di Finanza deve
poter seguire, con tutti i mezzi più raffinati e moderi, il crescere dei
circuiti economici, come gli appalti, le costruzioni, i giri del denaro,
l'arroganza dell'usura, il gioco interessato e spesso miope delle banche... È
il denaro che interessa alla ‘ndrangheta. E perciò, oltre alla purificazione
etica, occorre una forte purificazione economica”.
Che il
messaggio contenesse una determinata valenza politica lo ha detto, con la sua
consueta franchezza, l’ex procuratore nazionale antimafia dr. Pero Luigi Vigna
quando ha dichiarato: “E’ un messaggio di avversione alla parte politica che svolgeva
le primarie, quindi a tutta l’Unione. E riguarda in particolare gli
amministratori locali. Con alcuni dei precedenti le cosche avevano connivenze e
collusioni; e adesso vogliono piegare i nuovi ai loro interessi” (il
Messaggero, 18 ottobre 2005).
L’analisi
del Procuratore mette il dito su una questione vera, dal momento che la giunta
regionale presieduta dal dr. Chiaravalloti, ex magistrato di Catanzaro, non si
era certo distinta per una lotta contro la ‘ndrangheta e anzi si può dire che
nell’ultimo quinquennio questa si era ulteriormente rafforzata ed estesa
trovando connivenze in alcuni settori del governo regionale.
L’ex
presidente Chiaravalloti ha sempre minimizzato, anche di fronte ai commissari
dell’antimafia, la presenza e la pericolosità della ‘ndrangheta in Calabria.
E
naturalmente nelle scelte della Regione si è regolato seguendo questa analisi
profondamente errata della situazione. Di conseguenza non deve assolutamente
stupire che la sua politica è stata improntata ad un criterio di sottovalutazione
per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica regionale nei settori della
spesa pubblica e dei rifiuti o degli appalti della pubblica amministrazione
regionale.
Sottovalutazione
che non ha impedito che su questi settori la ‘ndrangheta mettesse le mani ed
effettuasse una sorta di gestione comune ed un accordo in base al quale la
Giunta non effettuava scelte coraggiose in cambio di una tranquillità
assicurata dalla ‘ndrangheta.
Un
esempio clamoroso è quello della mancata costituzione di parte civile in tutti
i processi di ‘ndrangheta, e ciò per una giunta presieduta da un magistrato è
estremamente significativo perché un magistrato, prima e meglio di altri, sa
quanto può far male alla ‘ndrangheta, in termini simbolici e in termini
concreti, la costituzione di parte civile da parte della Regione.
Non a
caso la nuova giunta regionale, tra i suoi primi atti qualificanti in tema di
lotta antimafia, ha prontamente deciso di costituirsi parte civile in tutti i
processi dove l’imputazione fosse la contestazione agli imputati
dell’associazione di carattere mafioso.
Né
l’azione della ‘ndrangheta tesa a condizionare la politica locale si è conclusa
con l’omicidio Fortugno perché essa è proseguita ulteriormente seppure con mezzi
meno cruenti, anche se molto violenti, come ha dimostrato l’emblematica vicenda
delle particolari modalità dello scioglimento del consiglio comunale di
Sinopoli.
Lì il
sindaco aveva resistito con coraggio e determinazione ad attentati di varia
natura contro la sua persona e contro le sue proprietà. La ‘ndrangheta era
arrivata addirittura a profanare la tomba di famiglia violando la pace eterna
del padre del sindaco.
Quel
consiglio comunale è stato piegato perché la ‘ndrangheta ha mutato strategia e
ha intimidito i consiglieri comunali che si sono dimessi contemporaneamente
determinando così la caduta del sindaco che non era stato abbattuto né dalle
minacce né dagli attentati.
La
vicenda è estremamente istruttiva perché mostra come la ‘ndrangheta sia guidata
da una precisa strategia politica e da una mente che conosce i meccanismi e il
funzionamento della politica e delle istituzioni, che conosce le leggi dello
Stato e le usa in danno dello Stato.
E
infatti passare dall’intimidazione singola, indirizzata nei confronti del
sindaco a quella collettiva rivolta verso i consiglieri comunali per ottenere
le dimissioni e di conseguenza determinare le dimissioni, significa che alla
testa di quella ‘ndrina c’è chi conosce le leggi dello Stato e sa volgerle a
suo favore utilizzando la violenza.
Con
l’omicidio Fortugno si è aperto un nuovo scenario criminale e nel contempo
politico. Certo è difficile prevedere quello che riserverà l’immediato futuro;
tuttavia è tangibile il clima di paura e di preoccupazione che vive in Calabria
soprattutto chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica o sta facendo
impresa, due attività che negli ultimi anni sono diventate particolarmente a
rischio.
L’omicidio
Fortugno ha cambiato molte cose, tra queste la percezione dei giovani del
fenomeno ‘ndrangheta. Hanno capito, all’improvviso e nel modo più brusco, che
non è possibile alcuna forma di convivenza con il potere mafioso.
I
giovani di Locri sono stati i protagonisti assoluti di uno straordinario
movimento di lotta contro la ‘ndrangheta che non ha precedenti in Calabria.
Mai nel
passato si era vista una mobilitazione così vasta ed una partecipazione così
corale che si è estesa in tutta Italia con questi giovani che hanno girato le
scuole del centro e del nord per spiegare ai loro coetanei cosa significhi
vivere giorno dopo giorno con i mafiosi che circolano normalmente ed
abitualmente in piazza e nelle vie del paese, come sia difficile in quelle
realtà esercitare la democrazia e vivere una vita di relazione normale, come si
fa tra coetanei e in rapporto con gli adulti.
Quello
striscione – “E adesso ammazzateci tutti” – ha fatto il giro d’Italia e del
mondo, è diventato il simbolo di una Calabria pulita che non si arrende e non
si impaurisce più, che è disposta a lottare per il proprio futuro, che
comprende come per realizzare tutto ciò sia necessario battere il progetto di
dominio e di morte della ‘ndrangheta.
Il dato
più straordinario è il fatto che dietro quei giovani che sono in prima fila ci
sono i loro genitori che non li hanno contrastati, ma anzi li hanno
incoraggiati come se avessero voluto dire ai loro ragazzi che era giunto il
momento per fare qualcosa di concreto per cambiare la loro terra e che questo
fosse il momento magico per cogliere l’occasione buona che a loro non era
toccata in sorte.
Non
sembra azzardata allora l’ipotesi di considerare la ‘ndrangheta come una sorta
di “ente territoriale di governo”, sovente con funzioni delegate in campo
economico e politico, e come parte di un processo mafioso molto più vasto ed
articolato di cui si intravedono appena i contorni e che comprende una mafia
mercantile globalizzata dedita al traffico internazionale di sostanze
stupefacenti, armi, rifiuti ecc., e che è specializzata nel lucrare, con enormi
profitti, sui traffici illeciti di ogni tipo.
In
questi anni si è ulteriormente manifestata una crescente difficoltà ad
affrontare il problema del riciclaggio e della sottrazione delle ricchezze ai
mafiosi. Tale difficoltà perdura da tempo, ma si è andata aggravando negli
ultimi anni. Tra l’altro la ‘ndrangheta ha affinato i propri moduli
organizzativi ed ha affidato la gestione dei patrimoni a persone al di sopra di
ogni sospetto, collocati nei circoli finanziari dove è possibile movimentare il
denaro occultando le tracce su tali spostamenti. Su questo argomento ecco
quanto scrive la DNA nella già citata Relazione riferita al 2005: “Permane
infatti una situazione che potremmo definire di sofferenza investigativa nel
settore dell’economia criminale. A parte le obiettive difficoltà di assicurare
sicuri sbocchi dibattimentali alle indagini sui delitti di riciclaggio, per i
quali è sempre problematica la prova del reato presupposto, è da dire anche che
risulta carente, su quasi tutto il territorio del distretto, l’azione di
prevenzione patrimoniale. Non vi è dubbio che la complessità della normativa
non agevola certamente il compito degli investigatori, ma occorre anche
prendere atto che non sempre gli addetti alle misure di prevenzione siano
dotati di quella specializzazione necessaria agli accertamenti di natura
patrimoniale. D’altra parte, non può gravare tutto sulla Guardia di Finanza che
è organo specializzato nell’investigazioni finanziarie e ciò anche per la
carenza del necessario personale, che risulta comunque insufficiente rispetto
al lavoro che dovrebbe svolgere. Gli uffici Misure di Prevenzione delle
Questure dovrebbero assicurare il loro impegno in materia di prevenzione per
tutto il territorio dell’intera provincia, nella quale risultano spesso operare
più Procuratori della Repubblica che sono i contitolari del potere di proposta.
Anche per questo gli uomini a disposizione sono pochi. I Carabinieri, privi del
potere di proposta, svolgono indagini in materia di misure di prevenzione ed i
loro esiti vengono inviati al Procuratore della Repubblica competente per la
proposta, il quale spesso avverte la necessità di integrare il tutto con
investigazioni di carattere patrimoniale che delega o al Questore o alla
Guardia di Finanza. Le varie riunioni per il collegamento investigativo tenute
presso gli uffici di Procura territoriale hanno spesso segnalato obiettive
difficoltà delle indagini di carattere patrimoniale anche per la mancanza della
necessaria specializzazione del personale operante. Occorrerebbe quindi
potenziare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, gli organici delle
Forze dell’Ordine e, in particolare dei nuclei che si occupano delle misure di
prevenzione patrimoniale. Gli effetti della situazione attuale si riverberano
necessariamente sulla qualità delle proposte che, spesso, non trovano
accoglimento in sede di giudizio. Viene meno così, nella sostanza, uno
strumento che potrebbe essere di particolare efficacia nella azione di
contrasto contro l’economia criminale, mentre è fuori discussione, che su
questo terreno occorre misurarsi ora e per il futuro se si vuole porre un
argine alla accumulazione della ricchezza illecita. Ulteriore dimostrazione di
una certa carenza investigativa nel settore delle misure, è nella sproporzione
tra sequestri eseguiti e confische disposte, le quali sono di gran lunga
inferiori ai primi. Restano comunque le difficoltà costituite dalla
identificazione dei titolari dei patrimoni illeciti perché è quasi impossibile,
evidentemente, ritenere che intestatari degli stessi siano i mafiosi o i loro
familiari. L’indagine si sposta quindi verso le altre persone, espressamente
indicate dal terzo comma dell’art. 2 bis della legge 575/65 e cioè nei
confronti dei conviventi degli indiziati, negli ultimi cinque anni, nonché nei
confronti delle persone fisiche o giuridiche… del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre… direttamente o indirettamente. Compito certamente
arduo, che richiede una costante osservazione delle vicende patrimoniali della
famiglia mafiosa, delle sue frequentazioni, dei suoi eventuali interessi in
società commerciali. Le verifiche di carattere patrimoniali appaiono peraltro
giustificate dalla circolazione, nel territorio del distretto, di una ricchezza
che certamente è in contraddizione con le condizioni reddituali di gran parte
della popolazione calabrese, tra la quale risulta accertata una disoccupazione
che, in alcuni casi, supera il 20%. In più occasioni si è avuto occasione di
segnalare ai responsabili degli organismi di polizia giudiziaria la necessità
di indagini mirate su persone ritenute appartenenti al crimine organizzato al
fine di poter trarre elementi di valore probatorio in sede di prevenzione
patrimoniale. La DNA ha rappresentato tali esigenze in sede di collegamento
investigativo. Si richiama a tal fine, quanto ho avuto occasione di prospettare
nel corso del collegamento investigativo effettuato presso la Procura di
Lamezia Terme il 22.04.2003, presente anche il Procuratore Generale della
Repubblica di Catanzaro: Il tenore di vita si presenta invece come un
dato che si manifesta alla sola osservazione della condotta del soggetto,
effettuata anche mediante la disamina di alcuni elementi che chiamerei
indicatori di ricchezza. E l’acquisizione di tale dato dipende molto dal tempo
che l’investigatore potrà dedicare alla diretta osservazione delle vicende
personali del proponendo. E ciò è particolarmente vero nei territori non molto
popolati, come quelli calabresi, dove tutti, conoscono tutti. D’altra parte, le
indagini debbono pur muovere dallo studio del soggetto che si vuole
attenzionare, dall’osservazione dei suoi spostamenti, delle persone con cui si
incontra degli istituti di credito frequentati”.
Anche
la DIA sottolinea l’importanza del fattore dell’economia mafiosa nel quadro di
un più generale sviluppo della ‘ndrangheta e mette in luce la forte difficoltà
nelle segnalazioni delle operazioni sospette: “L’accumulazione delle ingenti
masse di denaro di provenienza illecità provoca, di conseguenza, il bisogno di
individuare nuove e sicure forme per ripulire il ‘denaro sporco’. In questa
fase la normativa antimafia, segnatamente quella del riciclaggio, interviene
per contrastare le organizzazioni criminali che tentano di inserirsi nel
circuito economico lecito provocando, come accennato in precedenza, la
distorsione nel mercato legale. La legge 197/91, sulle segnalazione di
operazioni sospette, senza alcun dubbio rappresenta un momento di svolta
nell’attività di contrasto al riciclaggio, atteso che prevede per la prima
volta il coinvolgimento attivo degli operatori di banca e finanziari ai quali è
imposto l’obbligo di segnalazione per tutte quelle operazioni che, per loro
natura e caratteristica potrebbero essere sintomatiche di attività di
riciclaggio. In Calabria, tuttavia, il problema di fondo sembrerebbe
rappresentato dall’esiguità del numero di segnalazioni. Ciò nonostante le
percentuali di raffronto con quelle il cui esito è positivo è abbastanza
soddisfacente, se si tiene conto che su 4 segnalazioni di operazioni
sospette 1 è positiva. A conforto di quanto precede si segnala che nell’anno
2003 sono pervenute dagli Enti Creditizi della Calabria 140 segnalazioni per
operazioni sospette riguardanti 183 soggetti di cui 19 sono state trattenute
per i successivi approfondimenti. Il totale nazionale delle segnalazioni
riferite all’anno in argomento è pari a 5856”.
La
‘ndrangheta in questi ultimi anni si è notevolmente consolidata in altre aree
della regione come quelle della provincia di Crotone, di Catanzaro e di Cosenza
dove è riuscita a inserirsi in realtà territoriali prime libere da una
criminalità di tipo mafioso. E’ una presenza a macchia di leopardo nel senso
che presenze invasive confinano con comuni che non hanno una presenza ed
un’attività di tipo mafioso.
C’è
anche una novità che è segnalata dalla DNA, la presenza di mafiosi calabresi
nei traffici di esseri umani gestiti da organizzazioni mafiose straniere. In
questi casi ci sono accordi pattizi che sono particolarmente convenienti per la
‘ndrangheta. “L’ampiezza del fenomeno della immigrazione clandestina, che in
larga parte ha interessato i territori del distretto, con particolare
riferimento alla provincia di Crotone – è sito in quel circondario uno dei più
grandi centri di accoglienza d’Europa – e la zona della sibaritide, con
prevalenza per le località di Corigliano e Rossano, non poteva non suscitare
anche gli appetiti di gruppi criminali, attenti alla possibilità di ulteriori
profitti, da realizzare non tanto con il coinvolgimento diretto nelle
operazioni di ingresso dei clandestini nel territorio dello Stato, quanto con
l’offerta di contributi utili al raggiungimento dei fini dell’organizzazione
straniera, previa adeguata ricompensa in armi o droga o mediante partecipazione
diretta alle attività delittuose, tra le quali assumono particolare rilevanza
il traffico di stupefacenti, il traffico di armi e la tratta di esseri umani.
In queste associazioni criminali che potremmo definire miste, spiccano, per
spirito di iniziativa, determinazione e ferocia, i soggetti di origine
albanese, che dispongono degli esseri umani, oggetto della tratta. Tre
indagini, in particolare, condotte dalla DDA, offrono un quadro, sufficientemente
certo, del fenomeno criminale in esame, connotato da un interesse, sempre più
crescente, delle organizzazioni criminali allo sfruttamento degli immigrati nei
vari settori della prostituzione, del lavoro nero e della utilizzazione
illecita delle c.d. badanti”.
Dopo la
provincia di Reggio Calabria è quella di Vibo Valentia la provincia più
inquinata e più condizionata sia per la presenza di una forte ‘ndrina, quella
dei Mancuso di Limbadi, che ha una forte proiezione nazionale ed internazionale
sia per la debolezza del personale politico locale che ha chiesto i voti ai
Mancuso o con gli stessi ha rapporti di collusione che durano da molto tempo.
Alcuni
anni fa, in occasione di una audizione della Commissione antimafia a
Vibo Valentia, l’allora sindaco avvocato Alfredo D’Agostino, rispose che
la mafia a Vibo non esiste.
Non era
il solito refrain che si era ascoltato nei decenni passati in tutte le
occasioni, pubbliche e private, in Calabria, in Sicilia e in Campania, ma era
la più chiara dimostrazione di come il capo di un’amministrazione importante
come quella di Vibo Valentia non avesse compreso le modificazioni di una
criminalità organizzata che aveva occupato il suo territorio e ne condizionava
la politica, gli affari e l’economia.
A peggiorare la situazione c’era anche l’alto numero di logge massoniche tra
cui qualcuna coperta a cui aderisce il fiore fiore
della borghesia; attraverso queste logge sono condizionate tutte le
scelte urbanistiche, economiche e politiche della città.
Con la recente operazione “Dinasty” della squadra mobile
di Vibo Valentia dell’ottobre 2003 il clan Mancuso di
Limbadi
ha ricevuto un duro colpo. Per la prima volta tra i 62 arrestati compaiono non solo
quelli appartenenti all’ala militare, ma anche personaggi dirigenti come
Pantaleone Mancuso del 1947, detto Luni.
La ‘ndrina dei Mancuso era arrivata al
dominio totale su tutti e su tutto. Allorquando si presentava uno dei Mancuso
o un tramite di essi, nessuno osava negare un favore sia quando si trattava di una attività
privata sia pubblica.
In una intercettazione nel corso delle indagini “Dinasty”
si registra un colloquio di un affiliato dice all’altro. “E’ il caso di
rivolgersi a Ferruccio Bevilacqua perché il fratello Franco la comanda anche in
questura”. Ferruccio Bevilacqua è un noto ‘ndranghetista, mentre il fratello è
un senatore di AN.
La cosca contava oltre 120 affiliati solo nel ristretto giro di fratelli,
nipoti, cugini, cognati. Era una vera e propria potenza elettorale e
terroristica.
Ancora oggi, nonostante gli arresti, i Mancuso continuano ad avere una
notevole forza perché la loro potenza economica non è stata adeguatamente
toccata.
Anche nelle altre province la situazione è preoccupante. Secondo la DIA
“nel catanzarese l'attività estorsiva è lo strumento tipico attraverso cui le
cosche attuano il controllo e lo sfruttamento del territorio. L’azione
criminale è indirizzata verso tutti gli operatori economici, siano essi
imprenditori o esercenti commerciali. L’area maggiormente interessata al
fenomeno è quella di Lametia Terme, a seguito dell’importante ruolo che la
cittadina ha assunto per lo sviluppo dell’intera regione. Benché gli esponenti
di rilievo delle cosche lametine siano attualmente in stato di detenzione, le
cosche endogene presentano sicuramente un livello organizzativo più evoluto se
messo a confronto con quello degli altri gruppi criminali presenti nel
catanzarese e si caratterizzano per la loro capacità di gestire, ad alti
livelli, una vasta e diversificata gamma di attività criminose, che vanno
dall’estorsione all’usura, dal traffico di stupefacenti a quello di armi. Nella
provincia di Crotone si registra la presenza di sodalizi della ‘ndrangheta tra i
più organizzati e pericolosi della Calabria, con proiezioni nel Nord Italia,
Europa e Americhe, e saldi rapporti di alleanza con le cosche del reggino,
principalmente per il traffico di droga. Le cosche crotonesi, che al momento
stanno vivendo una fase di ristrutturazione, prevalentemente insistono sul
litorale ionico, dove gli interessi economici sono maggiormente presenti. Il
gruppo di maggior prestigio è sempre quello della famiglia Arena di Isola Capo
Rizzuto che però essendo attualmente indebolito più di altri dalle inchieste
giudiziarie, non esercita più una “leadership” incontrastata, tanto da dover
convivere, in contrapposizione latente, con le famiglie Grande-Aracri e
Farao-Marincola”. Nei centri provinciali sono presenti piccole ma
agguerrite compagini criminali, che a livello locale mantengono un ferreo
controllo del territorio, anche grazie alle alleanze strette con i gruppi
maggiori. Nel capoluogo di provincia sono presenti i Ciampà-Vrenna, gli
Anania-Cariati a Cirò Marina, gli Iona a Rocca di Neto, i Cannolo a Cutro e i
Giglio-Levato a Strangoli”.
Cosenza e Paola
Va innanzitutto premesso che negli ultimi anni il territorio è stato
fortemente condizionato da un violento scontro armato tra clans e dalla
consumazione di una serie numerosa di reati che, all’esito di complesse
indagini svolte dalla DDA di Catanzaro sin dal 1998 ad oggi, evidenziano i
nuovi caratteri della ‘ndrangheta in questa provincia della Calabria,
gli interessi, gli assetti ed i profili di multiterritorialità.
Il territorio di Cosenza e Paola è stato interessato sul piano
giudiziario a metà degli anni novanta principalmente dall’operazione “Garden”
che, di fatto, ha disarticolato le organizzazioni criminali di tipo mafioso che
da un ventennio dominavano la scena, in una sorta di generale “buon ordine”
deciso dai capi storici Francesco Pino, Gianfranco Ruà, Francesco Perna,
Mario Pranno e Francesco Vitelli, dopo due cruente guerre di mafia.
La vasta ed efficace operazione di polizia in questione ha consentito la
carcerazione di molti degli associati all’uno ed all’altro clan, nonché la
collaborazione con la giustizia di capi e gregari dei clans Pino e Perna, con
innegabili risultati positivi per numerose indagini avviate poi negli anni
successivi.
In tale contesto l’intero territorio di Cosenza, in cui, per contiguità
territoriale e criminale, deve considerarsi incluso quello di Paola o comunque
del comprensorio dell’alto Tirreno Cosentino, essendosi ritrovato di colpo e
per lungo tempo privo degli esponenti delinquenziali storici, è divenuto
terreno di libera caccia per l’emergente clan dei Bruni, alias Bella Bella,
che, nel frattempo, aveva accorpato intorno a se soggetti ormai perdenti delle
zone di Castrovillari, Cassano, Paola e Cosenza e, pertanto proprio nel 1999,
aveva iniziato a svolgere più ampie attività illecite (traffico di droga,
rapine, estorsioni a commercianti e sui lavori pubblici, ecc.) ponendo a capo
di ogni attività un proprio referente e su ogni singola zona del territorio.
Con la sentenza di appello del processo “Garden” ed in particolare per
effetto della sopravvenuta uscita dal carcere di esponenti di primo piano dei
clans storici Pino e Perna, si è registrata da subito la ripresa violenta dello
scontro armato proprio nei confronti del clan Bruni e relativi affiliati:
- su
Cosenza (dove nel giro di pochi mesi vengono eliminati in modo spettacolare
personaggi del calibro di Bruni Francesco “Bella Bella”, Marchio Vittorio,
Pelazza Enzo, Sena Antonio);
- su
Paola (l’omicidio di Calvano Marcello e quello in danno di Imbroinise
Salvatore);
- su
Castrovillari (tentato omicidio in danno di Esposito Antonello);
- su
Cassano allo Jonio (l’omicidio di Giuseppe Cristaldi e Biagio Nucerito, di
Giovambattista Atene, di Antonio Forastefano, di Giuseppe Romeo).
Si è trattato in sostanza di una riconquista immediata del territorio
perduto da parte dei clans storici, ed in particolare ciò che il clan Bruni
aveva messo insieme nel corso di alcuni anni è stato annientato nel giro di
pochi mesi.
L’intervento repressivo dei clans, tanto tempestivo ed efficace, è stato
reso possibile dapprima dal consorzio creato dai clans di Cosenza, Paola,
Cassano e Castrovillari; a risultato acquisito, dall’apertura – ed è la prima
volta – di un locale di ‘ndrangheta con base a Cosenza città ed in mano
a Ettore Lanzino e Domenico Cicero (referenti di Francesco Perna e Gianfranco
Ruà, detenuti da tempo), locale di cui fanno parte, quali ‘ndrine dipendenti,
i clans di Paola con a capo Mario Scofano, di Paterno C. con a capo Carmine
Chirillo, di Rende con a capo Michele Di Puppo, di Tarsia con a capo Franco
Presta, di Acri con a capo Giuseppe Perri, di Amantea con a capo Tommaso
Gentile, di San Lucido con a capo Sergio Carbone. Sul territorio detto locale
mafioso convive in “buon ordine” con quello storico di Cetraro con a
capo Franco Muto e con quello dei nomadi di Cosenza, naturale proiezione del locale
mafioso di Cassano, con a capo Francesco Abbruzzese.
Il tutto sotto dietro l’approvazione di Cirò e Guardavalle (società
maggiore linea jonica) e di Rosarno e Reggio Calabria (linea tirrenica).
In Cosenza e provincia l’organizzazione ‘ndranghetistica ha
subito ormai da tempo una sostanziale modifica degli elementi costitutivi
assumendo un assetto verticistico: su Cosenza il clan storicamente operante in
nome di Franco Perna – già condannato per omicidi a due ergastoli e ristretto
in regime di 41 bis o.p. in esecuzione di o.c.c. emesse dal GIP di Catanzaro
per estorsione, associazione per delinquere di stampo mafioso, ed altro - ha
rinsaldato le proprie fila all’indomani della sentenza di appello
dell’operazione “Garden” (che ha sostanzialmente ridimensionato con
numerose assoluzioni la sentenza di primo grado), attraverso l’opera
delinquenziale di Domenico Cicero affiliato fedele di vecchia data.
Nella nuova organizzazione costituita dal Perna e dal Cicero sono
rientrati personaggi del calibro di Gianfranco Ruà, Ettore Lanzino, Gianfranco
Bruni e Rinaldo Gentile, già storici appartenenti del clan Pino evidentemente
allo sbando dopo la collaborazione con la giustizia del boss Franco Pino. Per
tale motivo la neonata associazione ha acquisito sin da subito maggior forza di
intimidazione proprio perché i singoli agenti nei vari fatti delittuosi si
presentavano come diretta espressione di entrambe le cosche.
Di fondamentale importanza in tale contesto è l’ascesa criminale - in
parallelo a quella del Cicero - di Vincenzo Dedato, già picciotto del vecchio
boss Antonio Sena assassinato nel giugno del 2000.
Nel circondario di Cosenza, al contempo, si sono registrati:
- l’ascesa
del clan degli zingari (di Cassano e zone limitrofe) con a capo il latitante
Franco Abbruzzese alias “Cicciu ‘u zingaru”. E’ questo un fatto nuovo
rispetto ad un passato in cui vigeva il divieto di fedelizzazione mafiosa per
gli zingari;
- l’ascesa
di Mario Scofano (Paola, Fuscaldo e San Lucido) che ha preso in mano il vecchio
clan Serpa rinverdendolo con nuovi accoliti e rinforzandolo con l’alleanza
sottomessa al clan Perna-Cicero di Cosenza;
- l’avvento
mafioso della comunità nomade di Cosenza per mano e volere di Bevilacqua
Francesco (alias Franchino ‘i Mafalda) fidelizzato e partecipe del clan
Pino-Sena sin dal 1980, che, dopo una lunga carcerazione per fatti-reato
consumati con esponenti di spicco della Sacra Corona Unita in cui era
inserito autorevolmente, rientrato a Cosenza alla fine del 1998 per decorrenza
termini di custodia di fase, ha subito assunto un ruolo di primo piano nella
riorganizzazione criminale delle cosche, legandosi con il Cicero e con il
Lanzino in cambio del riconoscimento mafioso della comunità degli zingari di
cui era a capo ed avvicinandosi sempre più all’altra comunità di Cassano che
come detto era ed è stabilmente in mano ad Abbruzzese Francesco.
La novità assoluta che emerge da questa riorganizzazione delinquenziale
è quella che oggi, invero, si è davanti non più a fenomeni criminali locali più
o meno organizzati bensì ad una confederazione di cosche attive su tutta la
provincia di Cosenza. Non “cupola”, ma organismo più snello e duttile:
ogni cosca mantiene il controllo del suo territorio ma per la consumazione di
fatti di sangue particolarmente efferati e per la consumazione di estorsioni
alle imprese impegnate nelle opere pubbliche, come per la consumazione delle
rapine miliardarie ai furgoni portavalori, è necessaria la preventiva
discussione tra i vari esponenti di vertice nell’ambito di una vera strategia
comune.
Le ragioni di questa evoluzione sono da individuarsi:
- nell’esigenza
di evitare pericolose collaborazioni con la giustizia, limitando quindi la
partecipazione ai summit dei soli esponenti di vertice ed avvalendosi
nella consumazione dei fatti – reato di soggetti di volta in volta diversi;
- nell’esigenza
di gestire in modo unitario le estorsioni alle grandi opere pubbliche (ad
esempio l’ammodernamento della A3 SA-RC), appaltate e sub-appaltate a più
ditte;
- nell’esigenza
di ottenere il capillare controllo del territorio nell’ambito di una sorta di “buon
ordine” in cui tutti vogliono evitare guerre di mafia. Tant’è che chi non
si è allineato alle regole della confederazione è stato duramente colpito (vds
la guerra al clan Bruni – bella bella).
La confederazione infine mantiene solidi ed importanti rapporti con
ambienti criminali del reggino e della Puglia da dove sistematicamente avviene
il rifornimento di armi pesanti e stupefacenti.
In tale contesto maturano estorsioni miliardarie ai cantieri per l’A3
SA-RC, rapine ai furgoni portavalori, traffico di armi anche pesanti con
ambienti del reggino, un capillare ed importante traffico di sostanze
stupefacenti (eroina e cocaina), omicidi consumati o tentati, efferati ed
eccellenti quali quello di Leonardo Forastefano (27.10.1998), Cristaldi e
Nucerito (6.1.1999), Giacomo Cara (3.5.1999), Antonello Esposito (14.6.1999),
Giovanni Battista Atene (1.7.1999), Giuseppe Romeo (15.7.1999), Antonio
Forastefano (27.7.1999), Francesco Bruni (29.7.1999), Marcello Calvano
(24.8.1999), Tullio Capalbo (28.9.1999), Vittorio Marchio (26.11.1999), Enzo
Pelazza (28.1.2000), Luigi Vezzone (21.2.2000), Nicola Abate (23.2.2000),
Salvatore Imbroinise (14.3.2000), Ippolito D’Ippolito (17.3.2000), Antonio Sena
(12.5.2000), Aldo Chiodo e Franco Tucci (9.11.2000), Sergio Perri e Silvana De
Marco (16.11.2000), Giuseppe Giugliano (gennaio 2001), Gianluca Imperi, Luca
Bonfiglio, Carmine Pezzulli, Luciano Martello, Pietro Serpa, Fioravante Madio,
Sergio Benedetto, Nicola Abbruzzese, Antonio Bevilacqua, Antonio Maiorano e le lupare
bianche di Chiarello Primiano e Gianfranco Iannuzzi e Benincasa Antonio.
Tale assetto è stato compiutamente accertato ed aggredito in anni di
indagini, nell’ambito di una precisa strategia di contrasto portata avanti dal
magistrato della DDA designato ed ha subito duri colpi con gli interventi
operativi denominati: operazione “Piranha”, operazione “Squarcio”,
operazione “Luce”, operazione “Tamburo” di cui si dirà nel prosieguo,
operazione “Arberia”, operazione “Twister”, operazione “Lupi”, operazione
“Godfather”, operazione “Ghost”. Ragion per la quale la nuova disarticolazione
(con effetti ben più incisivi del “Garden” proprio perché portata nei confronti
non di singoli clans ma di organizzazione più complessa e strutturata in modo
verticistico), ha creato una inevitabile instabilità dell’area con la ripresa
di omicidi e reati di una certa gravità negli ultimi tempi, che si ritengono
indicativi del riemergere proprio del clan Bruni che non ha mai dismesso i
propositi di vendetta, e si è associato di recente con gli zingari di Cosenza e
Cassano in rottura con gli “italiani”.
Le operazioni di p.g. richiamate hanno tutte superato positivamente le
fasi di riesame e Cassazione ottenendo preziose conferme che ne hanno
consentito la successiva utilizzazione (soprattutto per le attività
intercettive ex art. 270 c.p.p.) nelle indagini successive. Il dato merita di
essere segnalato nell’ambito di una corretta ed efficace strategia di contrasto
alla criminalità organizzata, atteso che per altre attività (vds l’operazione
“Azimuth” sempre della DDA) a fronte di circa settanta persone tratte in
arresto si sono registrate decine di sentenze di proscioglimento in udienza
preliminare e numerose scarcerazioni già davanti il Tribunale della Libertà.
Infine si segnala il dato relativo all’operatività del locale in
ambito calabrese, attraverso le documentate relazioni illecite con le
organizzazioni criminali mafiose di Rosarno, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Cirò
e Reggio Calabria.
L’indagine “Tamburo”
Trattasi di complessa indagine svolta dalla DIA di Catanzaro su
coordinamento della locale DDA, relativa alle estorsioni in danno delle imprese
impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle direttive CEE della
A3 SA-RC.
L’indagine ha consentito di accertare dapprima gli interessamenti e poi
il totale controllo e gestione degli appalti in questione da parte della
criminalità cosentina, attraverso imprenditori collusi con questa, e
responsabili dell’ANAS, nonchè delle principali imprese impegnate negli appalti
in questione – la Asfalti Sintex Spa, la TODINI Spa e la ASTALDI Spa ex DI
Penta S.p.a., con un sottile e complesso meccanismo di elusione delle normative
in materia di appalti pubblici.
Il meccanismo criminoso posto in essere, è stato accertato, prevede il
controllo dell’iter della gara di appalto e, sin dal primo momento,
dell’aggiudicazione ad una ditta del singolo lotto; la gestione malavitosa
dell’opera stessa attraverso o imprese controllate che si aggiudicano parte
delle opere, o da imprenditori di riferimento che attraverso il collaudato
meccanismo della sovrafatturazione se non della fatturazione per operazioni
inesistenti, garantisce l’esborso di danaro pubblico nelle mani dei clans. In
altri casi si ricorre all’imposizione alla ditta appaltatrice di ditte di
comodo per i sub-appalti, con ciò realizzando il controllo praticamente totale
dell’opera pubblica.
L’indagine ha consentito di accertare le infiltrazioni mafiose nei
predetti lavori nell’ambito di una strategia generale delle cosche del
cosentino confederate, tendente ad estorcere danaro pubblico non già con il
ricorso alle vecchie metodiche dell’imposizione più o meno violenta agli
imprenditori, bensì attraverso l’inserimento nell’appalto di ditte controllate
dalla mafia o diretta espressione di questa.
Provando a sintetizzare il complesso accertamento giudiziario, si può
rappresentare che gli appalti delle opere sono stati pilotati sin dalla prima
fase di aggiudicazione, ed ancor pima della materiale instaurazione della
procedura di gara, in un più ampio contesto in cui le principali ditte (Spa a
rilevanza internazionale) concordano a monte una spartizione degli appalti
principali su tutto il territorio nazionale. Da qui il coinvolgimento nei reati
accertati (abuso di ufficio, concussione e corruzione, turbata libertà degli
incanti, frode in pubbliche forniture, falso ideologico e materiale,
estorsione, danneggiamenti, illecita concorrenza con minaccia e violenza,
associazione a delinquere di stampo mafioso oltre a quella semplice) di
pubblici amministratori, imprenditori, faccendieri e personaggi già noti della
criminalità organizzata.
L’indagine ha acclarato che l’estorsione invero è l’attività preminente
dell’organizzazione, per i cantieri interessati alla realizzazione di appalti
pubblici e nelle attività commerciali in genere, vere riserve di caccia della
delinquenza associata che oggi in Calabria ha fatto sì che la mafia dalle
singole ‘ndrine indipendenti si attesti ormai in senso moderatamente
verticistico con una vera e propria interdipendenza e collegamento a strutture
sovraordinate.
Oggi l’attività estorsiva ad alti livelli prolifera grazie alle
accertate connessioni della criminalità organizzata con settori del mondo
imprenditoriale e con settori delle pubbliche istituzioni.
Il reato estorsivo si connota quale esigenza dell’associazione mafiosa
in quanto per la gravità delle espressioni che può raggiungere rappresenta
fonte di ingente guadagno ed estrinsecazione stessa della mafia essendo legato
al dominio del territorio ed alle capacità di coartazione attraverso la
corruzione e la coartazione.
Dall’indagine “Tamburo” emerge che le organizzazioni criminali si
connotano attualmente in termini di vera imprenditorialità attraverso:
- specializzazione
di alcuni associati nell’acquisizione e gestione degli appalti pubblici;
- titolarità
di imprese tali da garantire la gestione interna dell’appalto attraverso una
struttura pulita e rispettabile;
- penetrazione
nel tessuto economico a mezzo investimenti in altri affari con società e
finanziarie a rilevanza nazionale ed internazionale.
E’ emerso altresì che:
- esistono interferenze nelle scelte delle opere da finanziare
attraverso la cooperazione di tecnici veri “mediatori” tra gli enti pubblici
finanziatori e le imprese destinate ad aggiudicarsi l’appalto;
- le organizzazioni criminali controllano l’appalto sin dalla fase di
aggiudicazione attraverso l’imposizione di preventivi accordi alle imprese
partecipanti circa le offerte di ribasso da presentare all’ente appaltante, il
che significa la conoscenza delle ditte partecipanti in una fase della gara in
cui ancora ciò è noto solo all’ente appaltante;
- i bandi di gara troppo spesso contengono clausole e condizioni
pilotate al fine di assicurarsi la partecipazione alla gara delle ditte
“amiche” e l’esclusione di quelle non controllabili;
- la gestione dei sub appalti è in mano alle organizzazioni che
attraverso questi lucrano altre somme estorsive attraverso il sistema delle
sovrafatturazioni ed in più coinvolgono nell’appalto stesso gruppi mafiosi
locali;
- il potere di infiltrazione e controllo è tale che involge anche la
fase del collaudo dell’opera.
In tale sistema le imprese appaltatrici assumono due atteggiamenti: la
collusione con l’organizzazione criminale riuscendo a volte a lucrare ulteriori
somme dall’ente appaltante; oppure la subordinazione pura attraverso la
sottoposizione al pagamento del pizzo.
Tutto ciò ben evidenzia le difficoltà e le problematiche incontrate
nelle indagini anche a causa della quasi totale mancanza di collaborazione
delle imprese per i motivi sopra detti.
Sono state avviate pure attente verifiche, attraverso indagini
patrimoniali e bancarie, dell’ipotesi di riciclaggio o reinvestimento in
attività imprenditoriali dei proventi dall’attività estorsiva: gli ingenti
danari delle cosche ottenuti soprattutto dagli appalti pubblici vengono poi
investiti con tecniche diverse che vanno dal materiale trasporto di valuta
all’estero o altri mezzi di pagamento (conto telematico - “sacchetto della
spesa”) al sistema delle compensazioni e cioè accreditamento di danaro
all’estero a favore di un cittadino italiano in cambio di identico
riconoscimento in Italia a favore di una controparte; al sistema delle fittizie
operazioni commerciali con l’estero e altre forme che prevedono
l’intermediazione di finanziarie o istituti di credito. Oltre i classici
sistemi delle case da gioco oggi “Bingo” e sale scommesse, dei canali bancari
nazionali con complicità interne, la creazione di società copertura, ecc.
Ulteriore dato emerso e di non poco conto è quello relativo la
spartizione dell’”affare autostrada” in modo da garantire la partecipazione ai
proventi di tutte le cosche calabresi indipendentemente dal passaggio o meno
dell’autostrada nel territorio controllato da una o dall’altra cosca. Da ciò la
creazione di un referente per ogni area.
Altra significativa emergenza da segnalare è quella relativa alla
strategia di contrasto ai collaboratori della giustizia posta in essere dalle
cosche di Cosenza, per cui è stato accertato che dietro le ritrattazioni di
collaboratori di potenziale spessore quali Mario Pranno, Aldo Acri ed altri, si
celano pesanti intimidazioni e violenze (vds quanto emerso nel corso del
maxi-processo “Luce” davanti la Corte di Assise di Cosenza).
Di seguito all’esecuzione di vaste operazioni di polizia la DDA ha
attivato ulteriori indagini, anche di tipo tecnico, a seguito delle quali è
stato possibile acquisire nuove e rilevanti collaborazioni con la giustizia che
hanno a loro volta apportato preziosi ed indiscutibili elementi di conoscenza
sull’operatività della confederazione di cosche mafiose di Cosenza, della
provincia, di Lamezia Terme, del vibonese e del reggino.
Si tratta delle collaborazioni:
- di
Francesco Amodio, fidato accompagnatore di Vincenzo Dedato “contabile” del locale
mafioso di Cosenza, che oltre a confermare i dati già acquisiti, ha
disvelato ulteriori rapporti criminali ed interessenze economiche esistenti
intorno ai lavori di ammodernamento dell’A3 SA-RC;
- di
Scaglione Cosimo, killer dell’organizzazione mafiosa degli zingari di Cassano
in rapporti con il capo clan di Castrovillari Di Dieco Antonio e con i
cosentini, che da un punto di vista certo più limitato atteso lo scarso livello
criminale ed il ruolo mafioso, ha tuttavia offerto alcune conferme importanti
rispetto alla prima fase di indagine, offrendo più che altro lo spunto per
quella che in seguito è divenuta la verifica dell’apporto collaborativo di Di
Dieco Antonio, come detto responsabile del “locale” mafioso di
Castrovillari, ultimo in ordine di tempo a dissociarsi dal crimine organizzato;
- Di
Dieco invero ha consentito di raggiungere un livello ulteriore di conoscenza
sui fatti-reato, con informazioni dall’interno della confederazione di clans
mafiosi cui si era dato vita sin dal 1999 per l’infiltrazione ed il controllo
mafioso dei lavori di ammodernamento dell’A3 SA-RC e di ogni altro ingente
lavoro pubblico sul territorio di Cosenza e provincia; ma, soprattutto con
informazioni nella disponibilità di un capo clan, portatore degli interessi
criminali suoi e delle “famiglie” di Rosarno e Bagnara Calabra per investitura
diretta, e quindi di ben diversa e più rilevante portata rispetto al predetto
Scaglione. Il Di Dieco inoltre, per la sua apparente immagine pulita, è
portatore di notizie relative ad incontri e riunioni non solo in ambito
criminale ma anche con esponenti della pubblica amministrazione collusi con
l’organizzazione mafiosa cui si era dato vita.
Sono emersi altrettanti elementi di estensione dell’attività criminosa
delle cosche calabresi nella indagine “Lupi” che ha consentito di accertare il
controllo della criminalità organizzata cosentina della società di calcio
“Cosenza Calcio 1914 spa”, con l’arresto di 15 persone tra cui l’intero
Consiglio di Amministrazione ed il Presidente Pagliuso Fabiano Paolo, per reati
contestati di associazione per delinquere, estorsioni aggravate, false
comunicazioni sociali, truffe, ecc.; contestualmente all’esecuzione dei
provvedimenti cautelari sono stati eseguiti anche alcuni sequestri preventivi
di patrimoni e beni creati nel tempo con un complesso meccanismo di
reinvestimento di danaro di provenienza illecita.
L’indagine ha avuto ulteriore impulso dall’attività relativa
all’esecuzione delle misure, di modo che è stato possibile rafforzare l’intero
quadro indiziario-cautelare, evidenziando le parallele attività illecite e
proiezioni criminali del clan nel cd “scandalo false fideiussioni”, oggetto
di accertamento da parte della Procura di Roma, ed in cui sono rimaste
coinvolte diverse società di calcio, tra le quali il Cosenza e la Spal (anche
questa di proprietà Pagliuso ed oggetto di sequestro preventivo nell’ambito
dell’indagine della DDA).
Sul versante tirrenico, parallelamente, la DDA ha attestato anche
l’esistenza e l’operatività dei clans mafiosi di Paola, San Lucido ed Amantea
che agiscono in interdipendenza con il locale mafioso di Cosenza.
Numerosi i reati cui sono dedite le organizzazioni in questione, che
vanno dall’associazione mafiosa all’omicidio (Calvano ed Imbroinise, Martello,
Serpa e Maiorano) passando attraverso estorsioni e rapine a furgoni
portavalori.
E’ stata eseguita pure l’operazione “Goodfather” nei confronti del clan
Muto di Cetraro con acquisizioni importanti nei confronti di numerosi
componenti il clan mafioso che, stante la carcerazione del boss Muto Franco, ha
continuato l’attività illecita spiegata su diversi fronti relazionandosi in
modo autoritario con gli altri clans e soprattutto con il locale di Cosenza.
L’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro nei
confronti di 27 persone tra cui i principali componenti della famiglia Muto, ha
superato agevolmente il controllo del Tribunale della Libertà di Catanzaro con
sostanziali conferme dei reati in contestazione e delle contestate circostanze
aggravanti.
Nel periodo 1.7.03 – 30.6.04, oltre all’operazione di p.g. “Godfather”,
sono state eseguite due operazioni di p.g. , la “Arberia” e la Twister”, oltre
ad altri interventi più limitati nel numero dei soggetti coinvolti ma che
nell’insieme sono valsi a colpire capi e gregari del locale mafioso di
Cosenza, e quindi di fondamentale rilevanza in termini di contrasto alla criminalità
organizzata mafiosa.
Con l’operazione “Arberia” è stata fatta piena luce sugli omicidi in
danno di Esposito Antonello, Romeo Giuseppe, Atene Battista, Forastefano
Antonio, Cristaldi e Nucerito. L’indagine invero si è conclusa con
l’accertamento di reati associativi, estorsioni, furti, omicidi, con la
denuncia di un centinaio di indagati.
Gli omicidi in questione attengono a quella più generale strategia
descritta all’inizio in cui hanno operato i clans di Cosenza e provincia per la
riconquista della posizione egemone nei confronti dei clans nel frattempo
emersi.
Novità allarmante, documentata dalle indagini della DDA di Catanzaro nei
confronti delle cosche del cosentino, è quella dell’eccessivo ricorso
all’istituto del gratuito patrocinio da parte di mafiosi solo apparentemente
nulla-tenenti. Dall’indagine emerge l’esistenza di precisi accordi tra
assistito e difensore per la spartizione addirittura delle somme riconosciute dallo
Stato, dato che evidentemente consente di trasformare in certezza il sospetto
di una sorta di finanziamento statale delle attività illecite dei
mafiosi.
In tal senso davvero illuminanti sono le risultanze dell’indagine
“Twister” che, di fatto, si è articolata in tre diversi momenti repressivi:
l’esecuzione di 44 ordinanze nel marzo scorso, l’esecuzione di altre dieci
ordinanze successive nei mesi di giugno e luglio scorso. Anche in tal caso il
Tribunale di Catanzaro ha ampiamente confermato le ordinanze in questione.
L’indagine ha consentito di disarticolare l’associazione mafiosa attiva
su Cosenza e composta dai clans Lanzino-Chirillo-Presta e finalizzata in modo
specifico all’usura ed al riciclaggio di danaro sporco. Tra gli arrestati
l’imprenditore Citrigno Pietro che risultava aver svolto il ruolo di
investitore di danaro in modo diretto delle cosche mafiose.
L’indagine ha consentito di accertare anche l’utilizzo di una sala
scommesse regolarmente autorizzata dal CONI che serviva ad attività di
copertura e riciclaggio per gli adepti al clan.
L’attività ha pure messo in luce il ruolo di alcuni avvocati che, di
fatto, ben lontani dall’esercizio dell’attività professionale, interagiscono
nelle strategie dei clans con suggerimenti, direttive e consigli, ed in alcuni
casi, fino ad arrivare a prestarsi per veicolare le notizie dall’interno del
carcere all’esterno su mandato dei boss reclusi.
In data 29.7.2005 e poi in data 2.8.2005 l’operazione “GHOST” relativa
all’omicidio in danno di Antonio Maiorano, nei confronti di 12 indagati,
attività scaturita da anni di monitoraggio del territorio e dell’operatività
dei clans mafiosi di Paola, San Lucido ed Amantea in interdipendenza con il locale
mafioso di Cosenza.
Numerosi i reati per cui si procede che vanno dall’associazione mafiosa
all’omicidio (Calvano, Imbroinise, Serpa, Martello) passando attraverso
estorsioni e rapine a furgoni portavalori e numerosi tentati omicidi.
L’esecuzione dei provvedimenti urgenti da parte del PM nell’operazione “GHOST”
ha fatto registrare la immediata piena collaborazione di Bruno Adamo, esecutore
materiale del delitto e personaggio dell’ambiente criminale della c.d.
“sibaritide”, con importanti proiezioni investigative.
Allo stato, in via conclusiva e generale, si deve ritenere che il
fenomeno dopo aver subito rilevanti colpi, si sia progressivamente riassestato
attraverso nuove fedelizzazioni e, soprattutto, attraverso forme di
investimento del danaro illecitamente accumulato, in attività di impresa
apparentemente lecite, si pensi ad esempio alle attività di gestione delle
scommesse sportive da parte del clan Lanzino-Chirillo-Presta di Cosenza con
ramificazioni in tutto il territorio calabrese e non solo.
Altro ramo di interesse è quello dei pubblici appalti in cui le cosche
mafiose attraverso l’infiltrazione e gestione illecita diretta, di fatto hanno
fatto registrare una diminuzione del fenomeno estorsivo che oggi è
divenuta attività specifica di clans di minore spessore criminale.
Il dato tuttavia non deve trarre in inganno, atteso che si tratta invero
di forme di estorsione più raffinate ed ancora più invasive dell’economia e
della società civile, e fonte di guadagno molto più redditizio e meno rischioso
delle estorsioni.
Gli omicidi appaiono sempre più come estrema ratio per la
composizione dei conflitti soprattutto con riferimento al controllo di
importanti aree del territorio e, non a caso, sempre in occasione dell’avvio di
importanti opere pubbliche e quindi dell’arrivo dei relativi finanziamenti
pubblici.
Dato costante emergente da tutte le principali indagini, è il ricorso
continuo a forme di investimento dei capitali illeciti in attività produttive
di reddito lecito, supermercati, attività commerciali in genere, imprese
edilizie, sono solo alcuni esempi, in un contesto in cui i clans a volte
approfittano di prestiti usurari per entrare in società soppiantando di fatto
il proprietario, altre volte creano dal nulla tali attività ricorrendo a loro
prestanomi.
Nel descritto momento di riassetto si registrano inquietanti
intimidazioni in danno di amministratori pubblici da inquadrarsi sempre in atti
di ritorsione contro provvedimenti di libertà e democrazia assunti dagli
stessi. In tal senso basti il riferimento ai fatti che hanno interessato il
Sindaco di Cosenza, dott.ssa Evelina Catione, che con atti dirompenti rispetto
ad un connivente passato di altri amministratori cittadini, ha assunto con
notevole coraggio la gestione diretta di alcune delicate situazioni, quali l’affidamento
di un parcheggio pubblico nel centro storico di Cosenza, storicamente
“riservato” ad appartenenti alla famiglia Cicero di cui sopra si è detto.
Sulla scorta dei dati documentati, preoccupa il vuoto venutosi a creare
all’interno della DDA di Catanzaro di seguito al trasferimento del dott.
Facciolla ad altro Ufficio, per la perdita di una importante fonte di
conoscenza del fenomeno nella zona, e per le attività processuali e di indagine
che il predetto da anni aveva avviato e stava conducendo con successo nei
confronti delle cosche locali.
A riprova valga il riferimento alle decine di intimidazioni portate nei
suoi confronti in questi anni, ed in specie dal 2004 in poi, segno evidente che
la sua azione stava conducendo a risultati devastanti per la criminalità
organizzata.
E’ utile ricordare, a conclusione di questa parte della relazione
dedicata alla Calabria e alla ‘ndrangheta, che nella scorsa legislatura la
relazione a firma del senatore Figurelli si concludeva con una serie di
proposte la prima delle quali era quella di fare una relazione sulla
‘ndrangheta proprio per la necessità di approfondire un fenomeno che proprio
quella relazione aveva avuto il merito di sottolineare.
Come l’esperienza di questi anni ha dimostrato, è stato un errore non
avere tenuto in considerazione le proposte all’epoca avanzate.
Ecco le proposte contenute in quella relazione:
Una relazione sulla ‘Ndrangheta
Ora che la conoscenza
della ‘Ndrangheta ha registrato grandi e positivi sviluppi e, contro vecchi e
tuttavia resistenti stereotipi, ha rappresentato le ragioni che ne hanno fatto,
e non solo in Calabria, una organizzazione mafiosa non meno forte né meno
pericolosa di altre, si rende necessario, e anche possibile, dedicare una
relazione ai fatti che la hanno configurata e alle tendenze che la identificano
come diversa da Cosa nostra e dalla Camorra, come non riducibile né ad una
arcaica malavita locale né ad un indistinto nuovo gangsterismo, bensí come una
specifica mafia di prima grandezza, e potentissima, nel sistema criminale e nei
suoi movimenti economici. La proposta che la Commissione antimafia produca una
relazione sulla 'ndrangheta risponde non solo ad una necessità
politico-istituzionale, ma anche all'esigenza di un complessivo elevamento della
cultura, esigenza testimoniata dal fatto che nella storiografia della mafia, al
di là di poche eccezioni, la 'ndrangheta continua a costituire un "buco
nero".[…]
La mutata collocazione
geopolitica della Calabria
Due fatti hanno cambiato
e stanno mutando profondamente la collocazione della Calabria e ne hanno
superato e ne stanno bruciando la lontananza e la perifericità. Il primo è il
porto di Gioia Tauro e la conquista di un suo primato nel Mediterraneo.
L'occupazione mafiosa e il "fronte del porto" avrebbero potuto
mettere in discussione, e irreversibilmente in crisi, questo primato. Ma la
capacità di contrasto messa in atto, la scoperta e la messa sotto processo
delle connessioni mafiose, sono ora diventate la base, e una condizione di
forza, per costruire la migliore difesa della centralità già conseguita nelle
rotte e delle prospettive nuove apertesi con il transhipment. […]
Le risorse da salvare:
prevenire e impedire la intercettazione mafiosa dei grandi investimenti
pubblici e dei nuovi strumenti finanziari della politica di sviluppo.
La storia recente e meno
recente degli investimenti pubblici in Calabria ci dice che essa è
contraddistinta da una continua presenza mafiosa negli appalti, grandi e
piccoli, gestiti sia dai privati che dalla mano pubblica. La pluridecennale
vicenda di Gioia Tauro - dal quinto centro siderurgico fino al porto - è, da
questo punto di vista, estremamente emblematica. […]
Le indagini e le misure
di prevenzione di natura patrimoniale: l'urgenza di un salto di qualità
Il persistente
divario tra verità nelle strutture militari e verità nelle imprese economiche
acquisite per le organizzazioni mafiose operanti in Calabria, e per le
proiezioni nazionali e internazionali della 'ndrangheta, evidenzia la portata
dell'impegno che si rende necessario per determinare un grande salto di qualità
nell'organizzazione della conoscenza, e, quindi, della capacità di prevenire e
colpire l'accumulazione e il movimento del capitale dei capibastone […] La
conoscenza è imposta dalle trasformazioni che hanno investito la "economia
mafiosa", e, soprattutto, dal divario che appare crescente tra le stime
che si hanno delle ricchezze criminali e il numero e i valori dei beni mafiosi
effettivamente individuati, che, a loro volta, risultano essere di gran lunga
più alti rispetto, man mano, a quelli proposti per le misure patrimoniali, a
quelli messi sotto sequestro, ed a quelli fatti oggetto di confisca. I limiti
ancora strutturali posti alla conoscenza e le insufficienze quantitative e
qualitative delle indagini patrimoniali sono confermati dalla grandissima
diffusione, quasi generalizzazione, che ha assunto il sistematico ricorso delle
organizzazioni mafiose alla pratica dei prestanome ai quali affidare, o tra i
quali frazionare, la titolarità di quote del capitale criminale, e alla pratica
della dissimulazione nei movimenti del denaro finalizzata ad occultarne prima
di tutto le origini, ma poi anche le provenienze e le destinazioni effettive.
[…] Si rende indispensabile superare una separazione e una gerarchia tra misure
di prevenzione personali e misure di prevenzione patrimoniali, e quella prassi
che sembra considerare queste ultime solo come una sorta di appendice delle
prime. Dovrebbe istituirsi una reciprocità: come la misura patrimoniale è
inconcepibile e impraticabile senza quella personale, cosí dovrebbe ridursi
ogni misura personale che prescinda dal patrimonio, e dovrebbe pertanto essere
ab initio scongiurato il pericolo che la scissione tra misura personale e
misura patrimoniale si risolva di fatto in una tutela della ricchezza mafiosa e
del suo movimento, e, per questa via, in una possibilità di "riproduzione
allargata" della famiglia e dell'organizzazione mafiosa stessa, quella possibilità
che il mafioso precostituisce ai propri delitti e organizza con cura tanto
maggiore quanto più alto si presenta (e viene da sé medesimo messo in conto) il
rischio di pagare il delitto con il carcere, per tanti anni e perfino a vita. È
necessario che all'elevamento della capacità di indagine e di controllo del
territorio da parte delle forze dell'ordine si facciano corrispondere le
condizioni tecnico materiali e professionali per l'aumento quantitativo e
qualitativo della capacità di proposta di misure di prevenzione patrimoniale (a
partire dalla riorganizzazione degli uffici delle Questure deputati alle
proposte di misure di prevenzione e alla qualificazione professionale del
personale addetto). Il conseguimento di questo obiettivo, e di quello del potenziamento,
quantitativo e qualitativo delle DDA, dovrebbe sinergicamente combinarsi con un
più forte e sistematico ruolo della DNA, che pur essendo tra i titolari della
azione di prevenzione personale, si trova nella paradossale condizione di non
potere direttamente e immediatamente tradurre in azione il proprio grande
patrimonio di conoscenza internazionale, nazionale e locale aggiornato di
continuo. Proprio al soggetto dotato di più input e di maggiori conoscenze e
informazioni per ricostruire a unità la mappa quanto mai frastagliata,
articolata e mimetizzata del patrimonio di un mafioso, non è ancora formalmente
attribuito il potere dell'iniziativa delle misure di prevenzione patrimoniale,
e, precisamente, il potere di proposta al Tribunale competente, il medesimo
potere di proposta che il Questore e il Pubblico Ministero hanno esercitato e
devono continuare ad esercitare.
Le proiezioni nazionali
e internazionali della 'ndrangheta, il rapporto tra il reticolo dei suoi
insediamenti e i campi dei suoi movimenti economici, dovrebbero indurre a
valutare la grande portata di una politica delle misure di prevenzione
patrimoniali affidata al concorso dell'iniziativa di Questure DDA e Direzione
nazionale antimafia. Questo concorso (non sostituzione, né sovrapposizione di
competenze, né gerarchia) appare il solo strumento utile non solo per
valorizzare pienamente, in ogni circostanza e in ogni luogo, le informazioni e
i collegamenti della DNA derivanti dalla sue esperienze di coordinamento delle
DDA e di rapporto con magistratura e polizia di altri paesi, ma anche per
razionalizzare il lavoro di ciascuno e di tutti, assicurando ad esso una
visione più ampia ed unitaria, e liberandolo dai pericoli di vuoti e o di
sprechi cui la singola DDA o la singola Questura sono di fatto esposte anche
quando il campo della propria indagine si estenda ad altri territori o a tutto
il Paese. La sinergia e il concorso non devono fermarsi alla fase della
individuazione dei beni mafiosi e della proposta delle misure patrimoniali. Tutti
i provvedimenti di sequestro, di confisca eccetera, dovrebbero entrare nella
rete delle banche delle forze di polizia e degli organi inquirenti, e poter
trovare nel coordinamento e nella promozione della analisi e della elaborazione
della DNA una occasione di verifica e di conseguimento di standard di qualità
della prevenzione patrimoniale, e, infine, la possibilità di individuare
ulteriori campi e di indagine e di prevenzione.
L'antiriciclaggio deve
diventare la grande priorità. Uscire dalla disapplicazione della legge Mancino
e combattere le omissioni di segnalazione delle operazioni sospette.
Numerosi e vari sono
stati nella relazione i riferimenti a fatti, denunce, documenti, operazioni
giudiziarie interne ed esterne alla Calabria, comprovanti la forza e il
pericolo della immissione dei capitali criminali nella economia legale. Non
altrettanti possono essere i riferimenti a colpi inferti alla economia
'ndranghetista. La contraddizione è nella realtà, ed è tale da imporre che
l'antiriciclaggio sia assunto e fatto concretamente assurgere a grande priorità
della azione antimafia […] Le grandi potenzialità offerte per tutti questi anni
dalla legge Mancino non risulta che siano state effettivamente riconosciute,
valorizzate e messe in atto. Se le iniziative della magistratura e delle forze
dell'ordine che pure sono riuscite a determinare successi rilevanti, e prima
impensabili, contro la 'ndrangheta, si fossero combinate, e tuttora si
combinassero, con la applicazione diffusa della legge Mancino, ne avrebbero
certamente attinto, e potrebbero tuttora ricavarne, non solo ulteriori
riscontri, ma l'indicazione dei campi e delle connessioni assai più vaste delle
azioni criminali e delle cosche individuate e colpite dai processi. Lo stesso
controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni
avrebbe potuto, e potrebbe, scoprire chiavi sconosciute, e trovare nuovi e più
efficaci presidii nella mappa dei movimenti della proprietà e dell'economia che
la legge Mancino consente di costruire e di aggiornare in tempo reale.
Anche la segnalazione
delle operazioni sospette dovrebbe poter offrire opportunità e strumenti grandi
di conoscenza e di azione, soprattutto se i suoi dati venissero trattati
attraverso una lettura incrociata con altri indicatori. Si tratta, tuttavia, di
una necessità e di una possibilità tuttora contraddette da una larga
disapplicazione della legge.
Appare indispensabile, a
tal fine, eliminare effettivamente e definitivamente ogni residua burocratica
sottovalutazione dell'aspetto finanziario nella conoscenza e
nell'azione-prevenzione antiriciclaggio. Occorre che il sistema e
l'organizzazione pratica della promozione-ricezione-analisi delle segnalazioni
superi le rigidità di separazione e le gerarchie tra i momenti e gli strumenti
investigativi e i momenti e gli strumenti finanziari, individui nell'UIC il
motore della nuova sinergia necessaria e possibile, e, di conseguenza, potenzi
e adegui dotazioni e strutture del Servizio antiriciclaggio dell'UIC rispetto
al suo ruolo istituzionale che, per come è stato da esso effettivamente
esercitato e per come gli è stato da pubblici apprezzamenti riconosciuto, si è
già rivelato determinante nel successo di importantissime operazioni
antiriciclaggio […]
La prevenzione antimafia
negli appalti
La prevenzione e
l'intervento antimafia sugli appalti, e la organizzazione stessa di specifici
"osservatori" sugli appalti in rete nazionale e regionale tra loro,
richiedono che gli atti specifici su bandi, procedure e aggiudicazioni di gara,
contratti e convenzioni, sui rapporti tra concedenti e concessionari, sui
cantieri, non siano ritenuti autosufficienti e non vengano separati dagli atti
relativi ai vari campi della intercettazione mafiosa del denaro pubblico, già
messi in evidenza nei punti precedenti.[…]
Se è rilevante la
innovazione che si è introdotta con il prescrivere alle imprese partecipanti a
gara l'attestato di una società di certificazione, deve tuttavia essere
rimarcato come essa non sia affatto sufficiente a far vedere a chi davvero
appartenga il capitale dei medesimi partecipanti a gara, e come dovrebbe essere
comunque soddisfatta l'esigenza di conoscere proprio questo, p. es. con il dare
alla società di certificazione l'accesso e la partecipazione alla vita
dell'impresa o con l'indurre o incentivare l'impresa medesima a sottoporsi a un
esame interno. A questo rilievo si ritiene necessario aggiungere una
indicazione su come organizzare il monitoraggio generale che la legge Merloni
prescrive sulla struttura delle imprese e la certificazione di qualità: in essi
dovrebbero essere citate tutte le partecipazioni avute dall'impresa ad
associazioni temporanee di imprese, e le imprese alle quali sono stati affidati
subappalti. Ciò al fine di conoscere quanti e quali casi si siano verificati di
associazione con ditte (e o di affidamento di subappalti ad aziende) che
risultino essere state della mafia o inquinate dalla criminalità organizzata, e
di derivarne determinazioni coerenti nella attribuzione del punteggio e nella
valutazione della stessa praticabilità di ulteriori affidamenti di lavori
pubblici. […]
Eliminare l'abuso
mafioso del gratuito patrocinio
Dimostrando grande
duttilità e lungimiranza numerosi boss della 'ndrangheta hanno chiesto (ed
ottenuto) di essere ammessi al gratuito patrocinio, producendo
l'autocertificazione di cui sopra e, al più, una copia della dichiarazione dei
redditi (nella quale non sono di regola dichiarati i proventi delle attività
illecite), con la conseguenza che lo Stato destina attualmente centinaia di
milioni per ciascuno dei processi nei quali sono coinvolti i boss destinatari
del suddetto beneficio. Ed è stupefacente rilevare
come l'utilizzazione del beneficio sia avvenuta, quasi simultaneamente, in
varie sedi giudiziarie e precisamente a Torino, a Milano, a Reggio Calabria (ma
analogo fenomeno è stato segnalato con riferimento ai processi pendenti a
Palermo a carico dei boss di Cosa nostra), quasi che si sia in presenza di una
strategia coordinata.
Una task force per
l'autostrada Salerno-Reggio Calabria
Gravi
e ravvicinati devono ritenersi i pericoli di inquinamento 'ndranghetistico,
mafioso e camorristico delle opere di raddoppio e ammodernamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e di quelle relative all'impianto delle
strutture e delle tecnologie previste per applicarvi quelle speciali condizioni
di osservazione, controllo, e sicurezza che il programma sicurezza per il
mezzogiorno predisposto dal governo prevede. Questo allarme non deve limitarsi
a una mera proiezione della esperienza storica, peraltro assai istruttiva,
della costruzione della Salerno-Reggio Calabria. L'allarme va tratto
soprattutto dai diffusi esempi più recenti di tentativi di infiltrazione nelle
opere pubbliche messi in atto dalla criminalità organizzata e deve essere
riferito sia alle migliaia di miliardi programmati sia alla specifica natura
dei lavori previsti. Infatti il campo dove è stata già diffusamente segnalata e
comprovata la insistenza di imprese legate ad organizzazioni criminali
direttamente o indirettamente - attraverso intermediari e prestanome - , e in
varie forme - anche, all'apparenza, ineccepibili sotto il profilo della
legalità e del rispetto di ogni regola del procedimento di gara -, è proprio
quello degli sbancamenti e del movimento terra, del trasporto e dell'impiego di
inerti, del commercio e del trattamento dei prodotti cantieristici e
innanzitutto del cemento. A questi elementi un altro se ne aggiunge ad accrescere l'allarme per il
prevedibile attacco mafioso: il controllo 'ndranghetistico e camorristico del
territorio in cui vanno, e andranno, a dislocarsi i cantieri costituisce un
contesto particolarmente adatto ad organizzare l'intimidazione, l'atto
estortivo, il caporalato, l'imposizione (ovvero la messa in pericolo) di mezzi
meccanici e di lavoratori, il lavoro nero, il sottosalario, la negazione delle
norme che tutelano la vita , la salute, e i diritti nei luoghi di lavoro.
In considerazione tanto
della grande rilevanza dell'opera quanto della estensione e della storia del
territorio investito, si propone:
1) una verifica delle
misure programmate dalla stazione appaltante per la prevenzione e, almeno per
la loro fase iniziale, già oggetto dell'esame compiuto due anni fa dalla
Commissione parlamentare antimafia con i vertici dell'ANAS in occasione del
sopralluogo a Salerno.
2) la costituzione di
una task force che guardi alla gara, alla aggiudicazione, alla esecuzione delle
opere. Una task force formata da personale qualificato da particolari professionalità
o specializzazioni, dotata di supporti tecnologici ed informatici adeguati,
attrezzata al monitoraggio continuo dell'insieme dei lavori (e di ogni loro
fase), e a quel particolare monitoraggio mirato previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 252/1998 sulle "situazioni a rischio".
Una task force preposta sia alla analisi di alta qualità dei dati relativi ad
ogni impresa a qualsiasi titolo interessata ad essi o a parte di essi, sia alla
individuazione dei pericoli e della prevenzione di presenze, interventi o
condizionamenti mafiosi, sia all'organizzazione dell'intervento diretto nei
cantieri. Non una speciale autorità o un alto commissariato, né altra entità
amministrativa che richieda una normativa nuova. Soltanto, e semplicemente, un
organismo riferito a due strutture già collaudate ed operanti, quali le
prefetture territorialmente competenti e la DIA, e, più precisamente, un gruppo
interforze, multidisciplinare, e di alta professionalità, operante nell'ambito
della DIA (o del suo Reparto Investigazione Preventiva) e alle dipendenze del
suo direttore.
Giustizia e sicurezza,
prevenzione e repressione - la domanda sociale di una presenza nuova dello
Stato
È necessario andare alla
radice del riprodursi strutturale della emergenza, e considerare la spesa per
la giustizia nella Calabria non come un costo ma come un abbattimento di costi
economici e sociali sempre più elevati e come eliminazione di ostacoli gravi
allo sviluppo. Le condizioni e i tempi della giustizia civile si confermano,
infatti, come una delle remore più forti a investire o a impiantare o a
mantenere attività produttive in Calabria. È tra i primi handicap segnalati
nelle propensioni-preoccupazioni manifestate dai possibili investitori esterni
alla Calabria, di altre regioni o di altri paesi. La crisi della giustizia
civile, le disfunzioni e i tempi della giustizia del quotidiano, spingono alla
giustizia privata e a quel "far da sé" che aprono il campo alla
mafia, o in quanto sono i mafiosi ad esserne indotti a intervenire
direttamente, o in quanto i cittadini non tutelati nei propri diritti dallo
stato vengono rigettati nel sistema di compravendita dei diritti, nello scambio
diritti / favori, nella ricerca della protezione o dell'intermediazione
mafiosa. Per queste ragioni le innovazioni e gli interventi indispensabili al
funzionamento della giustizia civile devono programmarsi come prioritari e non
possono più ritenersi di seconda linea o di secondo tempo rispetto a quelli
necessari alla effettività e alla efficacia della azione penale.
La prima conclusione che
appare indispensabile è l'urgenza di un consistente aumento degli organici, di
una loro rideterminazione coerente con l'analisi delle dimensioni e della
pericolosità della rete 'ndranghetistica, con la valutazione dei carichi di
lavoro effettivi, dei problemi nuovi posti dai dibattimenti, dagli squilibri
tra requirenti e giudicanti, dal sottodimensionamento del GIP e della struttura
amministrativa del suo ufficio rispetto a contenuti e ritmi del lavoro
investigativo delle DDA e delle Procure ordinarie. Alla revisione degli
organici devono accompagnarsi un aumento di incentivi e benefici non solo per
gli uditori giudiziari con funzioni, ma soprattutto per i magistrati esperti,
nuovi investimenti nelle strutture di supporto, nella professionalità e nelle
dotazioni del personale, nella sicurezza.
Pur senza volere
giungere a conclusioni generaliste, può dirsi che, in plurime circostanze, si è
percepito un non sempre perfetto aggiornamento professionale (salvo
significative eccezioni) da parte delle autorità preposte all'attuazione del
dispositivo antimafia. Ferma restando la necessità di approfondire
adeguatamente, nel contesto dei futuri lavori della Commissione, le
problematiche appena toccate, in via preliminare e su di un piano eminentemente
collegato all'azione politica del Governo, si delinea l'opportunità di avviare
in Calabria un programma straordinario di formazione professionale,
specificamente orientato all'aggiornamento pratico e teorico delle conoscenze e
delle prassi applicative nel settore della legislazione antimafia, e destinato,
prioritariamente, alle forze di polizia e al personale dell'amministrazione
dell'Interno. Il carattere straordinario e contingente dell'iniziativa
imporrebbe l'adozione di un apposito autonomo modulo organizzativo (una vera e
propria task force), facente capo al Ministro. Un'apposita procedura di
auditing dovrà accompagnare tutta l'iniziativa e valutarne i risultati e
l'impatto presso gli uffici interessati.
Infine, nell'ottica del
contrasto all'accumulazione e alla circolazione di capitali sporchi, appare
altrettanto necessaria la messa in campo di programmi specifici - e
straordinari - di addestramento e formazione del personale degli intermediari
finanziari operanti in Calabria. Un tale intervento, in una moderna e razionale
pianificazione di sinergie tra Stato e società civile (si pensi, ad esempio ai
contributi che sul tema possono provenire dall'ABI), può notevolmente
concorrere allo sviluppo di un progetto di liberazione dal crimine
dell'economia della regione.
La Sicilia
Palermo
I.1 La struttura di “Cosa nostra”.
I dati acquisiti nel corso delle audizioni compiute dalla Commissione
forniscono un quadro aggiornato sull'attuale stato di “cosa nostra” e
sulle illecite attività che ne hanno contrassegnato la presenza sul territorio
della Sicilia occidentale; tale quadro è stato poi completato da ulteriori
importanti elementi desumibili da diversi recenti provvedimenti delle Autorità
Giudiziarie di Palermo nei confronti di capi ed appartenenti a diverse famiglie
mafiose operanti nell'ambito dei territori ricompresi in diversi mandamenti
dell'area metropolitana e della provincia, da San Lorenzo a Brancaccio, da S.
Maria di Gesù a Misilmeri, da Villabate a Bagheria, da Caccamo a San Mauro
Castelverde, da Partinico fino alle famiglie di Castellammare del Golfo
(in provincia di Trapani) e di Licata (in provincia di Agrigento), elementi che
hanno confermato i principali spunti d’analisi sulle attuali tendenze
strutturali ed organizzative del sodalizio mafioso “cosa nostra” nel suo
complesso.
In premessa, occorre in primo luogo sottolineare la costante permanenza
di un alto livello di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine e della
Magistratura nell'attività di contrasto della criminalità organizzata di tipo
mafioso, come appare dimostrato dai risultati dell’attività investigativa
indicati nel corso delle audizioni.
In particolare, vanno ricordati gli arresti di alcuni soggetti,
imprenditori ed appartenenti al mondo delle libere professioni, che
costituivano importantissimi gangli del sistema che gravita intorno a
Provenzano, come Giuseppe Lipari, Tommaso Cannella e Francesco Pastoia
(deceduto per suicidio e di cui si parlerà successivamente).
Nella provincia di Palermo, si devono segnalare (tra gli altri) gli
arresti di Lo Gerfo Francesco e Caponetto Francesco, esponenti di spicco della famiglia
di Misilmeri, Nicola Mandalà, a capo della famiglia di Villabate,
Nicolò Eucaliptus, Leonardo Greco e Onofrio Morreale, esponenti di spicco della
famiglia di Bagheria, Pino Pinello, capo della famiglia di
Baucina, Antonino Episcopo e Angelo Tolentino, capi della famiglia di
Ciminna, Domenico e Rodolfo Virga, capi del mandamento di San Mauro
Castelverde, Diego Guzzino, esponente di spicco del mandamento di
Caccamo, Santo Balsamo, Agostino Vega e Francesco Dolce, esponenti di spicco
della famiglia di Termini Imerese (che la comandavano dopo l'omicidio di
Giuseppe Gaeta), i fratelli Diego e Pietro Rinella, che nella perduranza della
latitanza del fratello Salvatore Rinella (arrestato il 6 marzo 2003), reggevano
le sorti della famiglia mafiosa di Trabia, Giuseppe Rizzo (classe 1938),
capo della famiglia di Collesano, Rosolino Rizzo, capo delle famiglie
di Cerda e di Sciara ed il nipote Pino Rizzo, che ne aveva assunto la
carica dopo l'arresto dello zio, Salvatore Umina e Michelangelo Pravatà
(suicidatosi in carcere il giorno precedente alla pronuncia della sentenza con
la quale nel dicembre 2005 è stato definito il processo che lo vedeva imputato
per associazione mafiosa ed estorsione), capi della famiglia di Vicari,
i fratelli Antonio e Saverio Maranto, capi della famiglia di Polizzi
Generosa, i fratelli Francesco e Placido Pravatà, esponenti di spicco della famiglia
di Roccapalumba, Bartolomeo Cascio, capo della famiglia di
Roccamena.
Numerosi i latitanti arrestati ad opera delle varie Forze di Polizia,
alcuni dei quali di notevole spessore mafioso: nel 2001 Benedetto Spera e
Vincenzo Virga; nel 2002 Antonino Giuffrè, capo mandamento di Caccamo
(successivamente divenuto “collaborante”) e Giuseppe Balsano, capo della famiglia
di Monreale; nel 2003 Salvatore Rinella, Andrea Mangiaracina, Salvatore
Sciarabba e Giovanni Bonomo, il primo reggente della famiglia di Trabia,
gli altri rispettivamente dei mandamenti di Mazara del Vallo, Misilmeri
e Partinico; nel 2004 Cosimo Vernengo, capo del mandamento di S. Maria
di Gesù; recentemente Vincenzo Spezia, figlio di Nunzio Spezia, capo della famiglia
mafiosa di Campobello di Mazara, catturato in Venezuela. Particolare attenzione
è stata dedicata nel corso delle audizioni palermitane della Commissione, alla
ricostruzione delle modalità che portarono il 16 aprile del 2002 alla cattura
del citato Antonino Giuffrè, della sua figura criminale e della sua decisione
di collaborare con l’Autorità Giudiziaria.
Occorre, altresì, sottolineare come le attività di ricerca dei latitanti
(e di quella di Bernardo Provenzano in primo luogo), abbiano sempre costituito
l'occasione per l'acquisizione di significativi elementi di prova che hanno
consentito di trarre in arresto prima e fare condannare poi un cospicuo numero
di associati mafiosi, disvelando al contempo dinamiche e scelte strategiche
prevalenti all'interno dell'organizzazione mafiosa e, ovviamente, indebolendo
il sistema di protezione degli stessi latitanti.
Per la comprensione delle più recenti vicende riguardanti la struttura
di “cosa nostra” occorre fare riferimento ai contenuti di alcune indagini.
La prima di esse, finalizzata alla ricerca e alla cattura di Bernardo
Provenzano, ha dato luogo all'applicazione in data 23 gennaio 2002 di misure
cautelari nei confronti di 28 soggetti, fra cui tutti i componenti della
famiglia Lipari e di quella di Tommaso Cannella, poi quasi tutti condannati a
pesanti pene detentive, nonché al sequestro e alla successiva confisca di beni
di ingente valore. L’indagine ha consentito di ricostruire il sistema di
relazioni “trasversali” che fa capo al citato Provenzano e di individuare le
linee strategiche già in quel momento prevalenti all'interno
dell’organizzazione mafiosa.
Una seconda fonte di prova altrettanto significativa al riguardo, è
costituita dal contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite nell’ambito
del procedimento c.d. “Ghiaccio” contro Giuseppe Guttadauro, che rappresentano
un documento eccezionale di conoscenza dell’attuale fase dell’organizzazione
mafiosa.
Infine, una importantissima chiave di lettura per comprendere le linee
strategiche elaborate da “cosa nostra” si trae dalla documentazione rinvenuta e
sequestrata in due distinte occasioni, la prima, il 16 aprile 2002, all'atto
dell'arresto di Antonino Giuffrè, la seconda, il 4 dicembre 2002, su indicazioni
dello stesso Giuffrè, nel frattempo divenuto collaborante.
Tale documentazione, costituita da oltre 150 lettere, bigliettini e
appunti, sia dattiloscritti che manoscritti, costituisce, senza alcun dubbio,
il più importante “archivio di mafia” mai rinvenuto: non soltanto per il numero
di documenti che la compongono, ma soprattutto per il relativo contenuto, di
assoluto rilievo investigativo, anche in relazione alla particolare posizione
apicale occupata in seno all’organizzazione da parte dei soggetti che tale
documentazione hanno formato ovvero ai quali era diretta.
Basti dire che mai erano state rinvenute e sequestrate 36 lettere
redatte direttamente dal latitante Bernardo Provenzano, con una successione
logico-temporale che ha consentito di ricostruire vicende sviluppatesi per un
lasso cronologico davvero significativo (dall’inizio del 2001 fino alla
primavera del 2002).
Sin dai momenti immediatamente successivi al rinvenimento di tale
documentazione, sono state svolte attività di accertamento – anche di carattere
tecnico - scientifico – che hanno consentito di individuare mittenti,
destinatari e oggetto del complesso di tale documentazione. Un’attività di
analisi, sia formale che sostanziale, che ha fornito preziosissime indicazioni
circa la gestione da parte di “cosa nostra” degli “affari" sia
"interni" che "esterni", inerenti la tutela di interessi
mafiosi di massimo livello.
Sulla scorta di tali elementi, può senz'altro affermarsi che
l’associazione mafiosa “cosa nostra”, dopo la fase emergenziale seguita
alle stragi del 1992 e dopo la cattura di Leoluca Bagarella (1995) e di
Giovanni Brusca (1996), sia diretta da un gruppo di comando composto dai
latitanti Bernardo Provenzano, Salvatore Lo Piccolo, capo del mandamento
di San Lorenzo, che ha esteso la sua influenza a gran parte del territorio
della città di Palermo, e Matteo Messina Denaro, capo del mandamento di
Castelvetrano e di fatto, dopo la cattura di Virga, con influenza che si
estende a tutta la provincia di Trapani.
Diversi elementi emersi nel corso di distinte attività di indagine,
consentono di ipotizzare che sia attivo un canale di comunicazione tra tale
gruppo di comando e i capi corleonesi di “cosa nostra”, Salvatore Riina e
Leoluca Bagarella, detenuti e sottoposti al regime penitenziario previsto
dall’art. 41-bis o.p.
Secondo il modello organizzativo prescelto da tale gruppo di comando,
devono ritenersi superati i tradizionali schemi di rigida corrispondenza tra famiglie
mafiose ed aree geografiche e i consueti ambiti territoriali, con
l'utilizzazione di sistemi di aggregazione alternativi che fanno riferimento a uomini
d’onore di provata esperienza, i quali, tramite "canali
riservati" di comunicazione, fanno capo direttamente allo stesso
Provenzano per la gestione degli interessi territoriali la cui cura è loro
demandata, e rappresentano il momento decisionale in aree omogenee dal punto di
vista associativo, anche se eterogenee sotto il profilo territoriale.
Allo stato, tale gruppo di comando, alla cui posizione apicale si
colloca, come detto, Bernardo Provenzano, ha senz'altro consolidato la scelta
“politica” indirizzata al superamento della precedente "strategia
stragista" e alla riaffermazione della tradizionale capacità strategica
dell’organizzazione attraverso un controllo silente, ma non per questo meno
appariscente, del territorio e delle dinamiche criminali.
Si tratta di una scelta strategica che è stata definita come quella
dell’ “inabissamento” o della “sommersione”. Al fine di favorire una pacifica
spartizione dei guadagni illeciti, “cosa nostra” ha deciso di evitare un’aperta
conflittualità con lo Stato, riducendo, ove possibile, anche la conflittualità
interna. In tal senso un preciso segnale è rappresentato proprio dalla sensibile
riduzione del numero degli omicidi.
Tuttavia, occorre tenere conto della persistenza all'interno
dell'associazione di alcuni fattori di potenziale instabilità e di crisi, tra i
quali in particolare l’antagonismo creatosi tra taluni dei protagonisti della
precedente linea d’azione “stragista”, di cui la maggior parte in carcere, ed i
fautori di tentativi di mediazione, individuabili nei capi al vertice tutti
ancora latitanti.
Resta pertanto l’incognita di un equilibrio instabile, fra la gran massa
dei detenuti mafiosi e capi e affiliati in libertà, la cui rottura potrebbe
determinare in qualsiasi momento la ripresa degli omicidi. In questo senso, è
stato messo in evidenza che la delusione crescente nella popolazione (in
particolare detenuta) di “cosa nostra” per il mancato raggiungimento di taluni
obiettivi in materia di leggi antimafia, che anche il Provenzano si era
impegnato a perseguire (l’abolizione dell’ergastolo attraverso il rito
abbreviato, l’introduzione della figura della dissociazione, la revisione dei
processi, l’abrogazione della legge sui collaboratori di giustizia,
l'abolizione della misura di prevenzione della confisca e l'abrogazione del
particolare regime di cui all'art. 41 bis o.p.) potrebbe acuire queste tensioni
e determinare la crisi degli equilibri raggiunti. Non sono mancati in questi
anni segnali preoccupanti, accertati giudiziariamente (vedi dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Giuffrè) tesi a colpire esponenti delle Istituzioni.
Per quanto riguarda la presenza dell’organizzazione mafiosa sul
territorio, è stato sottolineato che le famiglie mafiose si stanno
riorganizzando intorno allo strettissimo nucleo di consanguinei. La linea di
tendenza è, cioè, quella di circoscrivere la famiglia secondo i legami
propriamente familiari, ritenuti più sicuri e solidi, e di utilizzare i c.d.
fiancheggiatori, persone cioè non ritualmente affiliate, nella consumazione di
gravissimi delitti commessi nell’interesse dell’organizzazione (estorsioni,
traffico di stupefacenti, omicidi etc.).
Questo mutamento delle regole di affiliazione al sodalizio mafioso ha
trovato puntuale conferma in tutti i più recenti provvedimenti giudiziari.
Al riguardo si segnalano tra gli ultimi in particolare i provvedimenti
restrittivi con i quali l'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Palermo in
data 3 maggio 2004, in data 14 luglio 2004 ed in data 21 febbraio 2005 ha
applicato misure cautelari nei confronti di capi ed appartenenti alle famiglie
mafiose operanti rispettivamente sui territori di Cerda, di Vicari e di
Brancaccio.
In tutti e tre questi casi, le indagini dirette a monitorare
l’evoluzione del fenomeno mafioso in territori di sicura importanza, sia per
ragioni di carattere economico sia perchè crocevia di interessi e presenze
assolutamente significative per “cosa nostra”, hanno permesso di accertare il
pieno coinvolgimento nelle attività delinquenziali di soggetti non formalmente
affiliati, ma comunque poi condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
Inoltre, va registrata la rinnovata importanza che hanno assunto gli uomini
d’onore che, tratti in arresto nel passato ed ora liberati dopo avere
scontato la pena, tornano a riprendere in mano le redini delle famiglie mafiose
operanti sul territorio o, quanto meno, a ricoprire ruoli importanti al loro
interno.
Le indicate linee di tendenza sulle dinamiche interne all’organizzazione
mafiosa “cosa nostra” hanno trovato piena conferma negli ultimi provvedimenti
giudiziari adottati dalle Autorità Giudiziarie di Palermo.
Fra questi va menzionato il provvedimento di fermo n. 3779/03 RGNR DDA e
n. 1855/04 RG GIP emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo - Direzione
Distrettuale Antimafia il 21 gennaio 2005 nei confronti di 50 soggetti
appartenenti all’organizzazione mafiosa (c.d. “Operazione Grande Mandamento”) e
facenti parte del “circuito” mafioso più direttamente collegato a Bernardo
Provenzano, iniziativa che rappresenta l’evidente dimostrazione dell’impegno degli
Organi Investigativi e della Procura della Repubblica di Palermo per giungere
alla cattura del capo corleonese ancora latitante. Un provvedimento
eccezionale, motivato dalla necessità di impedire la realizzazione di alcuni
delitti che si trovavano già nella fase della progettazione, ma anche di
scompaginare la rete di protezione esistente attorno alla figura del Provenzano
ed il complesso "sistema di comunicazioni riservate" attraverso il
quale il latitante inviava e riceveva, con periodica cadenza, lettere e
bigliettini da e per tutta la Sicilia, permettendogli in tal modo di
"governare" l'organizzazione mafiosa e di gestirne tutte le più
importanti scelte criminali.
Un sistema di comunicazione complesso la cui ricostruzione lascia
intravvedere con quale cautela egli ancora si muova e con quale prudenza siano
organizzati i suoi incontri, attraverso un numero limitatissimo di persone
fidate incaricate di mantenere il servizio di corrispondenza attraverso i c.d.
“pizzini” e di proteggere i suoi spostamenti.
Prudenza e cautela che costituiscono senz'altro una delle ragioni che
rendono particolarmente difficile la cattura del latitante, peraltro ostacolata
anche dalla sua davvero notevolissima capacità di stringere "relazioni
esterne", riservate e personali, "relazioni" che, almeno fin
qui, gli hanno consentito di attingere notizie riservatissime sulle indagini
che lo riguardano, come chiaramente dimostrato dalle vicende che le
investigazioni sull'imprenditore di Bagheria, Michele Aiello, come si vedrà appresso,
hanno fatto chiaramente emergere.
Tuttavia, proprio seguendo quella che è stata efficacemente definita
come la "via dei pizzini", è stato possibile ricostruire l’attuale
composizione ed i livelli di rappresentanza esterna delle strutture organizzative
particolarmente vicine al Provenzano, come il mandamento di
Misilmeri e le famiglie mafiose di Villabate, Casteldaccia,
Ciminna, Baucina, Villafrati, Belmonte Mezzagno, Bagheria, Ficarazzi.
Inoltre, è emerso il ruolo assolutamente peculiare di Francesco Pastoia,
il quale, già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., non
appena aveva riacquistato la libertà personale, aveva immediatamente ripreso ad
incontrare periodicamente il Provenzano, occupandosi anche di gestire il
sistema di corrispondenza attraverso il quale il capomafia latitante ha
continuato a dirigere l’organizzazione “cosa nostra”.
Deve invece trovare ancora del tutto spiegazione il fatto che il Pastoia
abbia deciso di suicidarsi dopo due giorni dal suo arresto. Può tuttavia
ragionevolmente ipotizzarsi che in tale estremo gesto abbia pesato - e di certo
non poco - la circostanza che nel corso delle attività di indagine svolte
nei confronti del Pastoia, sono state intercettate diverse conversazioni tra il
medesimo e Nicola Mandalà, capo della famiglia di Villabate, nel corso delle
quali lo stesso Pastoia confidava al Mandalà delicatissime circostanze, come il
pesantissimo astio nutrito nei confronti del compaesano Benedetto Spera,
anch'egli capo mafioso di rango, tanto da progettarne l'uccisione di un figlio
o come la commissione da parte dello stesso Pastoia di omicidi senza che ne
fossero informati neppure i capi mafiosi della zona interessata. Si tratta in
ogni caso di "leggerezze" assolutamente "ingestibili", del
tutto incompatibili con l'assunzione delle particolari responsabilità che lo
stesso Provenzano aveva attribuito al Pastoia e con il grado di fiducia in lui
riposto dal capo latitante. Una lettura dei fatti che appare confermata dalla
successiva profanazione della sua tomba ed il successivo immediato
allontanamento dei suoi figli dal paese di Belmonte Mezzagno.
Con lo stesso provvedimento del 21 gennaio 2005 è stato ordinato il
fermo dello stesso Francesco Pastoia, in qualità di mandante, e di altri tre
soggetti come Nicola Mandalà, Damiano Rizzo e Ignazio Fontana (questi ultimi
due anch'essi affiliati alla stessa famiglia mafiosa di Villabate), per
l’omicidio di Salvatore Geraci, commesso il 5 ottobre 2004. E’ stato accertato
che il Geraci, dopo la sua scarcerazione aveva cercato un "contatto"
con Bernardo Provenzano e con alcuni dei suoi più stretti collaboratori, al
fine di ottenere l'autorizzazione del capo latitante a riprendere un ruolo
nella gestione mafiosa degli appalti pubblici, scontrandosi però con il diniego
del Provenzano. Di tale vicenda vi è ampia traccia in due delle lettere
dattiloscritte inviate dal Provenzano al Giuffrè; inoltre, in data 17 settembre
2004, era stata intercettata una conversazione fra il Pastoia e Nicola Mandalà
che discutevano le motivazioni e le fasi organizzative di un omicidio da
compiere, in danno di un tale “Geraci” (omicidio che in effetti sarebbe
poi stato consumato 18 giorni dopo): nell'immediatezza, su delega della DDA di
Palermo, gli organi di P.G. avevano prontamente avviato le iniziative
investigative volte ad identificare la persona di cui si parlava nel corso
della conversazione, senza tuttavia poter pervenire a tale identificazione in
tempo utile. Grazie a una serie di ulteriori intercettazioni ambientali
eseguite nei confronti di Nicola Mandalà e degli uomini a lui più vicini,
soprattutto nella stessa giornata del 5 ottobre 2004, è stato poi possibile
ricostruire con più precisione il movente del delitto e identificarne i
relativi responsabili.
Non va, inoltre, sottovalutato che, dopo un periodo di stasi del
fenomeno delle “collaborazioni” con l’Autorità Giudiziaria da parte di soggetti
appartenenti all’organizzazione mafiosa (l’ultima di rilievo era stata quella
del noto Antonino Giuffrè, di cui si è parlato prima), esse siano ultimamente
riprese con una certa continuità. Si è detto di Mario Cusimano, ma va anche
menzionata l'avvio di un rapporto collaborativo da parte di Francesco
Campanella che deve essere valutato attentamente vista l’incertezza iniziale
della sua collaborazione e il ruolo di affarista e truffatore che ha
svolto nella sua professione di impiegato di banca. Qualora la sua
dichiarazione potesse rilevarsi genuina ed alimentarsi da conoscenze dirette
potrebbe aprire uno spaccato interessante sul rapporto mafia-politica nel suo
territorio e su scala regionale. Campanella, un soggetto cresciuto nella ex DC,
ha avuto un rapporto continuo e costante con il Presidente della Regione ed è
stato insieme con il Mandalà uno dei maggiori protagonisti delle infiltrazioni
mafiose nelle due esperienze di governo a Villabate guidate entrambe da
coalizioni di centrodestra.
Va anche segnalata la collaborazione di due donne "di mafia",
Carmela Rosalia Iuculano, moglie di Pino Rizzo e quindi nipote acquisita del
capomafia Rosolino Rizzo e, soprattutto quella di Giuseppa Vitale, sorella dei
noti capi della famiglia mafiosa di Partinico, Vito e Leonardo Vitale.
Va sottolineato che, mentre la Iuculano, in rotta per tale sua scelta
sia con la famiglia di origine che con quella acquista, era stata utilizzata
negli ultimi due anni dal marito, detenuto dal luglio 2002, come tramite per
veicolare ordini e disposizioni dal carcere agli altri componenti delle
famiglie mafiose operanti nei territori di Cerda, Sciara, Collesano e
Campofelice di Roccella (soprattutto per la gestione di attività estorsive), la
Vitale aveva essa stessa ricoperto il ruolo di reggente della famiglia
mafiosa di Partinico nel periodo immediatamente successivo all’arresto del
Vito Vitale (aprile-giugno 1998).
Il contributo della Iuculano, che ha confessato ogni sua responsabilità,
è stato posto a fondamento di alcune misure cautelari (tra cui l'ordinanza del
GIP presso il Tribunale di Palermo in data 16 novembre 2004 tra l'altro
nei confronti del marito Rizzo Pino, accusato di concorso in omicidio
aggravato) e le sue dichiarazioni sono già state positivamente utilizzate per
pronunciare sentenze di condanna (tra le quali quella del GUP presso il
Tribunale di Palermo in data 21 dicembre 2005 nei confronti di diversi
appartenenti alla famiglia mafiosa di Cerda (tra i quali il marito, Pino Rizzo,
ed il fratello, Iuculano Giuseppe), tutti condannati per i reati di
associazione mafiosa e concorso in estorsione aggravata.
Le dichiarazioni della Vitale, che ha confessato la propria
partecipazione ad un omicidio per cui era stata già condannata e ha ammesso il
proprio ruolo all’interno della famiglia mafiosa di Partinico, hanno
contribuito a fondare una parte del materiale probatorio che ha giustificato
l'applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 10173/02 RGNR
DDA e n. 1435/03 RGGIP DDA del 15 aprile 2005 nei confronti di Maria Vitale e
di altri 8 indagati per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione
ai danni di due imprenditori.
I.2.- “Cosa nostra” e le "relazioni esterne": i rapporti
con le professioni, la politica e le pubbliche amministrazioni.
Come è noto da tempo, uno dei tratti distintivi che fa del sodalizio
mafioso “cosa nostra” una delle organizzazioni criminali più pericolose è
costituito dalla sua capacità di inquinare vasti settori della vita pubblica,
stringendo alleanze ed ottenendo la complicità di diversi appartenenti alle istituzioni
ed al mondo delle professioni, politici, amministratori, imprenditori, chiamati
spesso a svolgere ruoli chiave nell'amministrazione dello Stato o ad assumere
responsabilità di rilievo nella politica e nella società.
Alleanze e complicità che appaiono assolutamente indispensabili alla
stessa sussistenza dell'organizzazione mafiosa, le cui capacità di
"tenuta" di fronte all'offensiva delle forze di polizia e della
Magistratura sono affidate al mantenimento del consenso sociale, mediante il
sistematico controllo di ogni forma di attività economica che produca reddito e
la "mediazione" del conflitto sociale secondo regole
"proprie", per esercitare i quali l’organizzazione mafiosa non può
prescindere dall'interferenza nella vita amministrativa e politica ai diversi
livelli, cui sono dunque finalizzati contatti, contiguità e complicità in un
chiaro rapporto di reciproco scambio di utilità.
Al riguardo, sono numerose i provvedimenti giudiziari attraverso i quali
sono state tipizzate le diverse forme di manifestazione del rapporto tra
mafiosi, da un lato, politici, amministratori e imprenditori dall'altro.
In sintesi, i modelli in tal senso elaborati variano dalla organica
appartenenza, indice di una stabile e sistematica collaborazione con
l'organizzazione mafiosa, alla complicità consapevole, anche se episodica od
occasionale, frutto di accordi limitati e settoriali con l'organizzazione
mafiosa, fino alla contiguità inconsapevole o penalmente irrilevante, nel quale
vanno evidentemente ricompresi, tra l'altro, appoggi elettorali non concordati
e condotte di ausilio non sollecitate o generiche attività esplicative di una
mera adesione di carattere politico - ideologico.
Ebbene tutte le più recenti risultanze di vari procedimenti penali
evidenziano un’allarmante evoluzione del rapporto mafia-politica all’insegna di
una sempre più spiccata compenetrazione dell’universo mafioso col mondo della
politica.
Nella storia di questi rapporti è possibile distinguere tre fasi.
In una prima fase, che giunge sino alla fine degli anni ’70, è prevalsa
una “strategia di relazioni” di tipo tradizionale fondata sulla convergenze
degli interessi ma anche su una sorta di “contrattazione a distanza” fra
mafioso e politico. I rispettivi piani restano ben differenziati, senza
commistioni: il politico da una parte ed il mafioso dall’altra parte del
“tavolo della contrattazione”. Il mafioso rappresenta una solida e ben radicata
organizzazione che esercita una sua signoria su uomini e territorio, e
presentandosi all’incontro con il politico, forte di questo potere, offre e
garantisce appoggi elettorali, potendo contare su un cospicuo serbatoio di
voti, e richiede impunità e potere. Il politico accetta l’appoggio del mafioso,
sia in termini elettorali, sia in termini di controllo – anche per suo conto –
del territorio (che significa anche controllo e repressione violenta
dell’attività dei movimenti politici di opposizione: pensiamo al significato
degli omicidi dei sindacalisti nel dopoguerra e la strage di Portella della
Ginestra) ed in cambio garantisce al mafioso coperture istituzionali ed appoggi
per ottenere pubblici appalti. Un rapporto di scambio, dunque, nel quale si
attua una relazione sostanzialmente alla pari, ove tuttavia la politica si
riserva una sorta di primato, essendovi da parte del politico la convinzione di
poter “gestire” il rapporto con la mafia. Questo è quello che, seppure a fasi
alterne, si è verificato per decenni fino agli ’70.
Fra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, via via che si afferma
l’avvento dei cosiddetti “corleonesi” alla guida di “cosa nostra”, nuove
strategie si affermano soppiantando i metodi della mafia più tradizionalista. I
corleonesi, infatti, attuano una politica del terrore, all’interno ed
all’esterno di “cosa nostra”, che nel rapporto con la politica, anche a causa
del fatto che i rapporti politici di tipo tradizionale si erano erosi per varie
ragioni, determina l’irrigidimento del confronto, sempre più improntato
all’intimidazione mafiosa. I corleonesi ribaltano il rapporto di forza con gli
uomini politici, tentando di imporre alla politica le proprie scelte e quindi
di affermare la supremazia mafiosa. Ed è qui che si determina la rottura del
rapporto tradizionale, che sfocia nella stagione di sangue dei delitti
politico-mafiosi a cavallo tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni
’80, in cui vengono colpiti uomini politici della maggioranza e
dell’opposizione, il Presidente della Regione Piersanti Mattarella, il
segretario provinciale della DC Michele Reina, il segretario regionale del
Partito Comunista Pio La Torre e poi i magistrati, poliziotti, ufficiali dei
Carabinieri e così via, nel momento in cui, nel frattempo, la parte corleonese
di Riina e Provenzano fa piazza pulita all’interno di “cosa nostra” del gruppo
facente capo a Bontate e Badalamenti, insomma dei portatori della vecchia
linea.
Tale tendenza poi si radicalizza ancora di più in epoca
successiva, eliminato Bontate nella primavera del 1981 ed avviata la cosiddetta
“guerra di mafia”, che in realtà non fu una vera e propria guerra di mafia, ma
uno sterminio unilaterale, in quanto furono i corleonesi a sterminare i seguaci
di Bontate e Badalamenti. Lungo questo percorso si arriva alla definitiva
rottura del rapporto tradizionale con la politica che si determina nei primi
anni ’90, anche in relazione a vari altri fattori che contribuiscono a mettere
in crisi tale rapporto. Venute meno, da una parte, le ragioni storiche di un
certo tipo di rapporto con la mafia e, dimostratasi, peraltro, l’incontrollabilità
della mafia, nel senso che non sempre si poteva essere certi che la mafia
rimanesse nei binari entro i quali la si voleva indirizzare, come dimostra la
svolta corleonese che non accetta più la supremazia della politica; e
cresciuta, dall’altra parte, una certa insoddisfazione da parte della mafia
verso i referenti politici tradizionali, essendosi incrinato il sistema di
impunità politico-mafioso dopo il maxiprocesso degli anni ’80 che arriva a
sentenza definitiva nel 1992, ecco che il rapporto arriva al punto di rottura
in danno del partito – la D.C. - che aveva costituito per decenni il
destinatario tradizionale e prevalente degli appoggi elettorali gestiti da
“cosa nostra”. In occasione delle elezioni politiche del 1987 avviene il primo
mutamento di indirizzo, oramai processualmente accertato: viene dato l’ordine
dai vertici di “cosa nostra” di non votare Democrazia Cristiana e di
indirizzare massicciamente i voti sul partito socialista italiano, mentre nel
frattempo la mafia cerca di stringere nuovi accordi, individuare nuovi
referenti politici, tentativo avviato in quegli anni e non concluso
positivamente, come dimostra il fatto che negli anni successivi si tentò di
ripristinare il rapporto con la Democrazia Cristiana. Ma anche tale tentativo
non andò a buon fine, tanto che, dopo la sentenza della Cassazione del gennaio
’92 con la quale viene definitivamente confermata la condanna del maxiprocesso
con pesanti condanne per tutti i capi e i gregari di “cosa nostra”, la rottura
definitiva viene consumata con una nuova stagione di sangue, che inizia - non a
caso - con l’omicidio dell’on. Salvo Lima, ritenuto da “cosa nostra” la propria
interfaccia con la politica nazionale “romana”.
Nello stesso momento, si avvia una fase di intenso lavorio, da parte
della mafia, per ricostruire, dopo l’azzeramento, un tessuto di relazioni
politiche per fare politica in modo diverso. La mafia è un soggetto politico
che fa politica con l’intimidazione, con le stragi, con le bombe e con gli
omicidi: questo è il suo modo di fare politica. Viene così avviato un processo
complesso di ricontrattazione dei rapporti di forza col mondo della politica.
Una ricontrattazione dei rapporti che nasce dall’esigenza, come diceva Leoluca
Bagarella, nel modo rozzo tipico di un uomo come Bagarella, di impedire ai
politici di “prendere in giro” la mafia, perché non dovevano essere consentiti
più “tradimenti” dai nuovi referenti. E secondo Bagarella, l’unico modo sicuro
poteva essere quello di fare politica in prima persona: “dobbiamo fare in
modo tale da essere noi ad entrare in politica, deve essere come se fossi io
- disse Bagarella nel ’92-’93 - come se fossi io il Presidente della
Regione Siciliana”, rompere la mediazione dei politici di professione.
E’ da questa esigenza che sono nati certi progetti politici direttamente
patrocinati da “cosa nostra”: vi sono stati addirittura dei partiti - è
processualmente provato - costituiti da “cosa nostra”, come Sicilia Libera, il
movimento indipendentista costituito per volere di Leoluca Bagarella e Giovanni
Brusca nell’ambito di un progetto politico di tipo indipendentista e
secessionista che la mafia stava coltivando ancor prima del ’92, pensando di
cavalcare il fenomeno della Lega Nord e perciò costituendo movimenti
indipendentisti non solo in Sicilia, ma in tutto il Meridione d’Italia. Furono
costituiti movimenti come Calabria Libera, Lucania Libera, Puglia Libera ecc.,
movimenti peraltro costituiti da soggetti legati in parte alla criminalità
organizzata, in parte alla massoneria, in parte alla destra eversiva. Ma anche
questo progetto fallì, anche perché esso sarebbe dovuto passare attraverso una
sorta di golpe, idea che non ebbe sufficiente seguito all’interno
dell’organizzazione criminale. Si scelse allora un’altra opzione, più cara a
Bernardo Provenzano, nuovo “capo dei capi” dopo l’arresto di Riina nel gennaio
1993, più vicina alla tradizione della mafia, un’opzione strategica di rinuncia
allo stragismo in favore di una strategia della tregua, della pacificazione,
per rendersi meno visibile e non richiamare l’attenzione dell’opinione
pubblica, e quindi senza omicidi eclatanti, senza stragi, senza bombe, cercando
anzi il dialogo e la trattativa per ripristinare un rapporto con la politica di
convergenza di interessi e non di contrapposizione o di braccio di ferro
armato.
Il rapporto con la politica negli anni ’90 è quindi un rapporto
certamente diverso da quello determinatosi nella seconda fase, nella quale la
mafia pretendeva di imporre le proprie scelte. La terza fase, quella che stiamo
ancora vivendo, ha caratteristiche della prima e della seconda fase, è una
forma di sintesi. Come la prima si articola su un rapporto con la politica
fondato più sulla convergenza degli interessi che sui rapporti di forza, come
la seconda si fonda su una maggiore compenetrazione fra universo mafioso e suo
referente politico, vi è un maggiore sforzo da parte di “cosa nostra” di
saltare la mediazione politica, ma cerca di realizzare tale obiettivo non con
l’intimidazione, ma cercando di sostituire i vecchi “quadri” con propri
elementi inseriti nel mondo della politica: questa è la maggiore insidiosità
della nuova fase che stiamo vivendo. Nel passato si erano fronteggiati due
modelli di rapporto mafia-politica: il “modello Lima” e il “modello
Ciancimino”. Il primo era caratterizzato dalla mediazione politica: è la
politica che scende a patti con la mafia per le utilità reciproche che possono
trarsi da quel rapporto, ma le due entità, quella politica e quella mafiosa,
rimangono estranee l’una dall’altra, tanto da attraversare anche momenti di
grave crisi fino alla rottura, consumatasi nel 1992. Il “modello Ciancimino”
era caratterizzato, invece, dalla compenetrazione, quasi l’immedesimazione, fra
politica e mafia: è la mafia ad usare la politica per realizzare i propri
interessi. In passato, il “modello Lima” costituiva la regola ed il “modello
Ciancimino” l’eccezione; oggi sembra esattamente il contrario: il “modello
Ciancimino” ha preso sempre più piede e sembra stia dilagando.
In questo quadro si inseriscono vicende come quelle del “proclama” dal
carcere di Leoluca Bagarella e dello striscione allo stadio di Palermo del
dicembre del 2002, con la scritta “Uniti contro il 41 bis – Berlusconi
dimentica la Sicilia”, che sono due fatti estremamente rilevanti perché evidenziano
una certa “impazienza” da parte dell’universo mafioso carcerizzato che avverte
il peso di un presunto “tradimento” da parte dei propri referenti, interni a
“cosa nostra” (Provenzano) ed esterni (e cioè nel mondo della politica).
Segnali, campanelli d’allarme che testimoniano, una “cosa nostra” divisa
fra una mafia degli affari, della trattativa politica e della convivenza che
irrobustisce il suo potere, facente capo a Provenzano, forte delle sue
altissime complicità e coperture soprattutto nel mondo della politica, e la
mafia dei “fedelissimi” di Riina e Bagarella, insofferente di questo stato di
cose, che lancia sinistri messaggi minacciosi che potrebbero preludere a
reazioni imprevedibili anche contro rappresentanti delle istituzioni e delle società
civile.
Non vi è dubbio che tali diversi modelli sono stati spesso coesistenti
nel tempo e che le scelte strategiche che ispirano l'azione dell'organizzazione
mafiosa hanno finito per incidere sulla scelta del modello secondo cui si
atteggia tale rapporto. Sicchè la preferenza accordata da “cosa nostra” alla
strategia della c.d. "sommersione" ha comportato di conseguenza anche
il tentativo di rendere "invisibili" i rapporti "esterni"
riferibili all'organizzazione mafiosa, siano essi stretti con i politici che
con gli imprenditori.
Così, nei rapporti con il mondo dell'imprenditoria è stato negli ultimi
anni superato il modello del c.d. tavolino (su cui si tornerà appresso), al
quale sia pure figurativamente sedevano e prendevano decisioni, per l'aggiudicazione
dei più importanti appalti e lavori pubblici, tutti insieme mafiosi e
imprenditori, modello giudicato troppo "rischioso", perchè comportava
la sostanziale automatica estensione della più grave contestazione associativa
anche agli imprenditori, oltre che ai mafiosi, scoperti all'atto di
condizionare illecitamente le regole di mercato.
Altrettanto è avvenuto nei rapporti tra mafiosi e politici, con una
sempre più attenta e prudente gestione dei contatti, mediati da insospettabili
soggetti, il cui ruolo di cerniera appare fondamentale per garantire le
comunicazioni e gli accordi indispensabili alla conclusione ed alla
funzionalità di patti illeciti, diretti alla gestione di comuni interessi
illeciti.
In tal senso, dalla relazione effettuata dal Procuratore della
Repubblica di Palermo in sede di audizione da parte della Commissione emerge
che, accanto all'area più propriamente mafiosa, “è rinvenibile un blocco
sociale mafioso che di volta in volta è complice, connivente o caratterizzato
da una neutralità indifferente che agevola certamente l’organizzazione”. In
questa area definita “grigia”, si inseriscono “tecnici, esponenti della
burocrazia amministrativa, professionisti, imprenditori e talvolta politici,
che sono strumentali o interagiscono con la mafia in una forma di scambio di
interessi fondato sui nuovi interessi comuni”. Sempre riferito a questo
contesto è significativo quanto scritto nel rapporto dei Ros a proposito
dell’indagine su Cuffaro: “E’ stato davvero sconcertante scoprire che tanti
professionisti, soprattutto medici, si siano relazionati con Cosa Nostra in
maniera così naturale, tanto da far riflettere sull’impegno complessivo che la
classe borghese della città intende realmente profondere in direzione della
lotta alla criminalità organizzata”.
Le più recenti attività investigative effettuate su “cosa nostra” nella
Sicilia occidentale confermano puntualmente queste linee di tendenza ed
evidenziano la immutata capacità di infiltrazione della mafia in tutti i
settori della società civile, anche attraverso spregiudicate operazioni
politiche di carattere "trasversale" condotte spesso attraverso lo
"schermo" di non facilmente identificabili liste civiche. Una
situazione favorita da un sistema diffuso di corruzione, agevolato dalla mancata
attuazione delle riforme che dovrebbero consentire controlli e trasparenza nel
mondo politico e nella pubblica amministrazione (è stato, per esempio, fatto
riferimento agli uffici unici appaltanti, di cui si dirà dopo).
Sono davvero numerosi i contesti investigativi nei quali, a diverso
livello, dai più piccoli comuni alle amministrazioni più importanti, è stato
possibile raccogliere elementi di prova al riguardo particolarmente
significativi.
Si fa riferimento - peraltro a solo titolo esemplificativo - a diverse
vicende processuali.
Tra queste, è da segnalare quella che ha riguardato Calogero Lo Giudice,
personaggio politico di rilievo della provincia di Agrigento, già sindaco di
Canicattì ed eletto al Parlamento Regionale. Calogero Lo Giudice, tratto in
arresto in esecuzione dell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo
con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di 43 indagati (c.d. operazione “Alta Mafia”), è uno degli esempi più
eclatanti di "trasversalismo" politico al servizio di “cosa nostra”:
dopo aver fatto parte della maggioranza politica di centro-sinistra nella
precedente legislatura regionale, nella quale aveva anche ricoperto l’incarico
di assessore regionale, il Lo Giudice era poi passato in quella di
centro-destra nell’attuale parlamento regionale.
Nel corso delle indagini condotte dal luglio 2001 all’agosto del 2002,
sono state registrate numerose conversazioni di Lo Giudice con noti esponenti
della mafia agrigentina, dalle quali emergono non solo i rapporti di reciproco
rispetto del parlamentare regionale nei confronti di “cosa nostra” (egli dice
di “non fare parte della chiesa”, ma di avere “sempre rispettato i
parrini” e di essersi messo sempre a loro disposizione), ma anche una serie
di interventi e di iniziative a sostegno dell’organizzazione mafiosa.
Lo Giudice è stato nel frattempo rinviato a giudizio insieme con altri
coimputati.
In secondo luogo, deve farsi menzione delle vicende che hanno riguardato
l'amministrazione comunale di Villabate, negli ultimi anni destinataria di ben
due provvedimenti prefettizi in tema di scioglimento per infiltrazioni mafiose.
Il primo, di vero e proprio scioglimento, adottato (con d.P.R. 20 aprile 1999)
allorché era Sindaco Giuseppe Navetta. La commissione straordinaria allora
nominata era rimasta in carica fino alla fine del mese di novembre 2001,
allorché, dopo le nuove elezioni, era subentrata la Giunta guidata dal Sindaco
Lorenzo Carandino, dimessosi a sua volta il 21 ottobre 2003, cioè il giorno
seguente alla notifica dell’ordinanza di accesso di una nuova Commissione
ispettiva nominata dal Prefetto di Palermo.
Ebbene, le indagini nel frattempo sviluppate in diversi procedimenti
penali, hanno posto in chiara evidenza il ruolo svolto in tali vicende da
Francesco Campanella, già Presidente del Consiglio comunale e poi consulente
del Sindaco Carandino, in realtà vero e proprio portavoce nell'amministrazione
comunale di Villabate degli interessi della locale famiglia mafiosa,
rappresentata in particolare da Antonino Mandalà e dal figlio Nicola Mandalà.
Il primo è stato tratto in arresto ed è rimasto detenuto, tra il 1999 ed il
2001, per associazione mafiosa, reato per il quale è attualmente a giudizio
avanti il Tribunale di Palermo. Nicola Mandalà è in stato di detenzione dal 21
gennaio 2005, imputato tra l'altro anche di concorso nell'omicidio
dell'imprenditore Salvatore Geraci. Francesco Campanella è sottoposto ad
indagini per il reato di associazione mafiosa e dal settembre 2005 ha avviato
un rapporto di collaborazione con l'Autorità giudiziaria di Palermo, tuttora in
fase di valutazione.
Dalle attività di intercettazione effettuate nell'ambito di tali
procedimenti e dalle dichiarazioni di numerosi coindagati per il reato di
associazione mafiosa, tra i quali Mario Cusimano, collaborante, cui si è fatto
cenno, si evince che sia la scelta del candidato Sindaco nelle ultime due
amministrazioni che tutte le scelte amministrative di maggiore rilievo (e non
solo quelle), compiute in sede amministrativa comunale non potevano prescindere
dal preventivo assenso di Antonino Mandalà, vero e proprio dominus dell'amministrazione
in nome e per conto della locale famiglia mafiosa, per la realizzazione e la
tutela dei cui interessi sono state tra l'altro prese importanti deliberazioni
in tema di piano regolatore comunale.
Un’altra presenza riconducibile al rapporto mafia politica e da
individuare in Antonino Fontana che è coinvolto anch’esso in procedimenti
giudiziari. Fontana ha avuto una lunga militanza nella sinistra locale, è stato
vice sindaco agli inizi degli anni novanta ed è stato anche socio di Simone
Castello, tratto in arresto e coinvolto in diversi procedimenti giudiziari in
quanto uomo collegato direttamente a Provenzano. Ebbene anche segnalare che
nell’operazione “Grande mandamento” è stato tratto in arresto Ignazio Fontana
nipote di Antonino Fontana, considerato un killer e uomo di fiducia di Nicola
Mandalà, entrambi componenti della squadra che ha accompagnato Provenzano nei
sui viaggi in Francia dove è stato sottoposto a delle cure.
Ancora devono essere segnalate le vicende del Comune di Vicari, nei
confronti della cui amministrazione è recentemente sopraggiunto provvedimento
di scioglimento prefettizio.
Le indagini effettuate sulla locale famiglia mafiosa, attraverso
articolate attività di intercettazione e servizi di polizia, hanno posto in
evidenza quale asfissiante controllo la locale famiglia mafiosa, diretta da
Salvatore Umina e da Michelangelo Pravatà (come si è detto nel frattempo
suicidatosi in carcere), esercitava su ogni aspetto della vita economica e
sociale della zona, dalla conduzione della più importante azienda produttiva
insediatasi da tempo nella zona (lo stabilimento della IPOSAS, facente parte
dell'indotto FIAT) fino a tutti i lavori gestiti dall'amministrazione comunale,
sulle cui aggiudicazioni ed affidamenti pesava la volontà del locale capomafia,
Salvatore Umina. Nel corso di alcune conversazioni oggetto di intercettazioni,
proprio l’Umina si era lamentato di alcune decisioni del Sindaco, Biagio
Todaro, a capo di una giunta di centrodestra, facendogli pervenire, tramite un
consigliere comunale di sua fiducia, il "messaggio" che se non avesse
mutato "rotta", alle successive competizioni elettorali, gli avrebbe
fatto mancare il suo appoggio, concesso in passato come si evince da altro
colloquio intercettato tra lo stesso Salvatore Umina e sua moglie ("però
glielo devi dire, o la finite o vi saluto, devi dire … e alle prossime elezioni
ci vediamo poi”) ("... hai sbagliato Turi a farlo venire qua a fare
il sindaco ...").
Va segnalato che, a conclusione della prima fase delle indagini, il GUP
presso il Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2005, ha
condannato in primo grado Salvatore Umina e diversi altri componenti della
famiglia di Vicari per i reati di mafia loro contestati.
Ancora, assolutamente esemplificativa dell'intreccio di interessi che,
nelle amministrazioni locali, legano mafiosi e politici pubblici amministratori,
è la vicenda emersa grazie alle indagini effettuate nei confronti della
famiglia mafiosa di Roccamena, piccolo centro della provincia palermitana,
situato in prossimità di Corleone.
Ebbene, con ordinanza di custodia cautelare in carcere del 2 gennaio 2006,
il GIP del Tribunale di Palermo ha applicato la misura cautelare della custodia
in carcere nei confronti di alcuni imprenditori locali e del Sindaco di quella
amministrazione, Salvatore Giuseppe Gambino, eletto a capo di una giunta che si
colloca nello schieramento di centrodestra, quest'ultimo sottoposto ad indagini
per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla
illecita gestione di alcuni lavori pubblici. All'atto dell'arresto il Gambino è
stato peraltro trovato in possesso di una pistola oggetto di precedente furto,
che custodiva in un cassetto della scrivania nel suo ufficio presso la casa
comunale.
Da alcune intercettazioni effettuate in locali nella disponibilità del
locale capomafia, Bartolomeo Cascio, pure tratto in arresto, è emerso che, in
occasione della precedente competizione elettorale amministrativa del 2003, il
Gambino si è personalmente reso responsabile di un gravissimo atto
intimidatorio, la materiale distruzione di una casa di abitazione, nei confronti
dell'allora candidato a Sindaco dell'opposto schieramento politico, Salvatore
Ciaccio, appartenente al partito politico dei DS. Intimidazione che aveva
raggiunto il suo fine, perchè, proprio a seguito del danneggiamento, il Ciaccio
aveva immediatamente ritirato la sua candidatura dalla corsa a Sindaco, poi
vinta dal Gambino.
In questo articolato quadro, che già testimonia quale illecito intreccio
leghi gli interessi mafiosi alle attività di alcune amministrazioni locali, una
particolare attenzione deve essere rivolta a due processi avviati dalla
Procura della Repubblica di Palermo, noti con i nomi di “Ghiaccio 2” (n.
2358/99 RGNR) e “Processo delle Talpe” ( n. 12790/02 RGNR).
Il primo processo, instaurato nei confronti di Domenico Miceli ed altri
per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e di concorso
esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.) ha avuto per
oggetto le relazioni che Giuseppe Guttadauro, capo del mandamento di
Brancaccio, già condannato con sentenza definitiva e tuttora esponente di
vertice di “cosa nostra”, ha intrattenuto con esponenti del mondo politico
regionale e in particolare con il medico Domenico Miceli di cui ha sostenuto la
candidatura alle elezioni del 2001, con l'appoggio del cognato medico Vincenzo
Greco e di un altro medico, Salvatore Aragona, entrambi già condannati per
reati di mafia.
Dopo il rinvio a giudizio degli imputati, tratti in arresto il 27 giugno
2003, è tuttora pendente la trattazione dibattimentale di primo grado nei
confronti del Miceli, mentre all’Aragona è stata applicata la pena a seguito di
istanza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
Il secondo processo, quello noto come "il processo delle
talpe", in realtà riguarda non soltanto gravissimi fatti connessi a
"fughe di notizie" ad opera di infedeli esponenti delle Forze di
Polizia e di altri pubblici funzionari (in particolare i M.lli Giorgio Riolo,
già effettivo al R.O.S. dei Carabinieri ed il M.llo Giuseppe Ciuro,
appartenente alla Guardia di Finanza, distaccato presso il centro DIA di
Palermo ed in servizio presso la segreteria di un magistrato della Procura
della Repubblica), ma ha soprattutto per oggetto l'attività imprenditoriale
dell'ingegnere Michele Aiello, dapprima nel settore della realizzazione di
stradelle interpoderali a finanziamento regionale, quindi nel settore della
sanità ed i rapporti dal medesimo stretti con uomini politici e pubblici
funzionari per la realizzazione dei suoi interessi, alla cui tutela si è
ripetutamente mostrato particolarmente sensibile lo stesso Bernardo Provenzano.
Ed infatti, come hanno
dimostrato i risultati di questa indagine, non vi è dubbio che se sono state
accertate sistematiche "fughe di notizie", esse non sono risultate
fini a se stesse, ma sono apparse assolutamente connesse, anzi strumentali alla
realizzazione ed alla tutela di un coacervo di interessi illeciti che hanno
accomunato mafiosi - imprenditori e appartenenti a diverse istituzioni,
comprese quelle della c.d. rappresentanza politica.
Questo processo ha infatti
delineato un quadro particolarmente nitido di un particolare spaccato
criminale, che viene comunemente indicato "intreccio mafia - politica –
affari – coperture istituzionali", uno spaccato che forse mai così
chiaramente si era evidenziato in un unico e contestuale contesto
investigativo.
Sotto tale profilo, dunque, il
"nocciolo duro" di questo processo non è rappresentato tanto o
soltanto dalle condotte strumentali, le condotte di ausilio e in particolare le
condotte che hanno integrato le "fughe di notizie riservate",
ma è costituito soprattutto dal dipanarsi del coacervo di interessi rispetto ai
quali tali specifiche condotte sono state strumentali, sia pure in modo
determinante, chè senza tali condotte quegli interessi non avrebbero potuto trovare
realizzazione.
Il ruolo dell'ingegnere Michele
Aiello, che senza alcun dubbio costituisce il vero e proprio punto di
convergenza della pluralità di vicende che trovano riflesso nei reati oggetto
di contestazione in questo processo, è stato così delineato dal GUP presso il
Tribunale di Palermo, con la sentenza in data 8 aprile 2005, che ha definito il
giudizio abbreviato svoltosi nei confronti di Giuseppe Ciuro:
“... [le] risultanze processuali
offerte con la richiesta di rinvio a giudizio ... descrivono un imprenditore
stabilmente inserito all’interno dell’organizzazione criminale, nel cui ambito
ha svolto per decenni un ruolo di primo piano, nel reciproco interesse, proprio
e dell’associazione mafiosa, in diretto contatto con il vertice di essa. Il
profilo dell’Aiello è quindi l’opposto della figura dell’imprenditore vittima
dell’estorsione mafiosa, della forza coercitiva a presidio degli interessi di
“cosa nostra”.
E non solo, non corrisponde
nemmeno all’imprenditore “colluso”, che interagisce con l’attività mafiosa
sulla base di un rapporto sinallagmatico di reciproca assicurazione di
benefici.
Protezione, inserimento in
comitati d’affari per il controllo di appalti pubblici, aggiudicazione di
appalti, disponibilità finanziarie, privilegio sulla concorrenza etc, in cambio
di infiltrazione nel mercato lecito, investimenti di capitali, assunzione di
mano d’opera e utilizzo di fornitori o imprese inseriti nel sistema criminale,
ed altro.
Già un siffatto rapporto se
connotato, come nel nostro caso, da stabilità nel tempo è costitutivo del
vincolo mafioso fondante la condotta del “far parte”. Ma l’Aiello è un soggetto
che ha, altresì, espresso un’adesione incondizionata, ha messo a disposizione se
stesso e la sua attività per il mantenimento in vita e il perseguimento degli
scopi dell’associazione, e come tale è stato riconosciuto e accettato al suo
interno dagli altri partecipi.
Le conversazioni intercettate
costituiscono una straordinaria testimonianza del ruolo assunto dall’Aiello
all’interno dell’organizzazione, del riconoscimento del suo inserimento da
parte degli associati, dell’affidamento di costoro sulla disponibilità assoluta
dell’imprenditore per il soddisfacimento di esigenze non solo collegate agli
interessi economici, ma anche alla funzione di “train d’union” con il mondo
politico e istituzionale, della cui importanza e reale incidenza questi hanno
consapevolezza, tanto che – come risulta esplicitato - si preoccupano di non
esporre l’Aiello al rischio di essere sottoposto all’attenzione degli
investigatori e, per tale motivo, si curano di riservarne l’intervento per i
casi di maggiore interesse e rilevanza per l’organizzazione”.
Ciò premesso, va detto che le indagini coordinate dalla D.D.A. di
Palermo in collaborazione con i Carabinieri del R.O.N.O. di Palermo hanno
permesso di accertare in primo luogo una sistematica attività di procacciamento
di notizie coperte dal segreto da parte di Giuseppe Ciuro e di Giorgio Riolo,
quest’ultimo particolarmente esperto nelle indagini tecniche, a favore di
Michele Aiello.
Più in particolare è emerso che il Ciuro, il Riolo e l'Aiello,
unitamente ad Aldo Carcione, cugino e socio dell'Aiello, professore associato
di radiologia all'Università di Palermo, sono riusciti, mediante accessi
abusivi, ad ottenere illecitamente informazioni sulle annotazioni esistenti nel
Registro informatico della Procura della Repubblica di Palermo.
Il Riolo, inoltre, ha ammesso di avere sistematicamente rivelato all’Aiello,
nel corso di alcuni anni, notizie sulle attività investigative condotte dai
Carabinieri del R.O.S. sulla famiglia mafiosa di Bagheria, finalizzate
alla ricerca del Provenzano; queste rivelazioni hanno portato alla scoperta di
telecamere e microspie secondo quanto ammesso anche da Salvatore Eucaliptus,
figlio del noto esponente mafioso Nicolò Eucaliptus.
Le medesime indagini - proseguite dopo l'arresto dei predetti - grazie
anche alle parziali ammissioni degli indagati, hanno permesso poi di accertare
altri gravi reati, dalla rivelazione di segreto al favoreggiamento ed alla
concussione aggravata e continuata a carico di Antonio Borzacchelli,
maresciallo dei Carabinieri in aspettativa dal giugno 2001 perché eletto
all'Assemblea Regionale Siciliana, nella lista “Biancofiore” di fatto
seconda lista del Cdu (oggi Udc) collegata allo schieramento politico che ha
sostenuto la candidatura a Presidente della Regione dell'on. Salvatore Cuffaro.
E sempre sotto il profilo della rivelazione di notizie riservate e
coperte da segreto di ufficio, le indagini effettuate hanno consentito di
accertare che il Presidente della Regione, on. Cuffaro, ha comunicato in
distinte occasioni all’Aiello notizie concernenti le indagini in corso nei
confronti di quest'ultimo, dopo che, unitamente al Riolo e al
Borzacchelli, aveva già concorso nella rivelazione di notizie sulle indagini
del procedimento c.d. “Ghiaccio” nei confronti del Miceli, dell’Aragona e di
Giuseppe Guttadauro, capo del mandamento di Brancaccio, che aveva così
potuto ritrovare e disattivare, il 15 giugno 2001, una delle microspie
collocate nella sua abitazione.
E' poi emersa la commissione di una colossale truffa aggravata in danno
della A.S.L. 6 di Palermo ad opera dell'Aiello, che, grazie alla complicità di
due funzionari della stessa A.S.L., Lorenzo Iannì e Michele Giambruno, è
riuscito a conseguire l'illecita riscossione di rimborsi non dovuti per circa
80 miliardi delle vecchie lire, relativamente ad attività specialistiche
effettuate nel settore della radiodiagnostica e della radioterapia nel quale
egli, tramite due società facenti capo in modo totalitario a lui e a suoi
familiari (la Diagnostica per Immagini - Villa Santa Teresa s.r.l. e la A.T.M.
s.r.l.), di fatto sempre da lui gestite, è riuscito a realizzare un centro
diagnostico dotato di attrezzature assolutamente all'avanguardia nel settore
delle terapie tumorali.
Infine, dalle indagini svolte è emersa una particolare vicenda che
testimonia come, per la tutela degli interessi facenti capo all'imprenditore
Michele Aiello, si siano attivati i vertici politici e amministrativi della
Regione Siciliana, condizionando di conseguenza le scelte della Pubblica
Amministrazione in modo tale da favorire quei "particolari" interessi
in pregiudizio degli interessi pubblici, in una materia così importante come la
sanità.
La vicenda trae origine dal fatto che alcune delle prestazioni di
radioterapia fornite dalle società dell’Aiello, ed in particolare le cinque più
moderne e di maggior pregio, non erano comprese nel tariffario - nomenclatore
regionale che fissa i compensi dovuti dalle A.S.L. alle strutture private.
All’inizio del 2002, con la cessazione del regime di assistenza
indiretta e la possibilità delle A.S.L. di rimborsare le prestazioni erogate
dai privati solo sulla base di convenzioni e solo con riferimento ai prezzi
previsti nel tariffario regionale, diventa essenziale per l’Aiello ottenere
dalla A.S.L. non solo la stipula di una convenzione ma anche la fissazione dei
prezzi delle cinque prestazioni non previste nel tariffario - nomenclatore.
Tale esigenza, tra il settembre e l'ottobre 2003, impone sia all'Aiello
che al Carcione un particolare attivismo per la tutela dei loro interessi,
concretizzatosi in contatti con organi politici ed amministrativi, competenti a
provvedere in questa materia.
Come si desume dal contenuto di molte delle conversazioni oggetto di
intercettazione durante le indagini, il referente principale dell’Aiello è il
Presidente delle Regione, on. Salvatore Cuffaro, ad uno dei cui collaboratori
più stretti, l’on Antonino Giovanni Dina, l’Aiello fa consegnare una copia
della bozza di tariffario - nomenclatore all’esame degli uffici competenti, con
le proposte di variazione (evidenziate in rosso) da apportare nell’interesse
delle sue società, così come espressamente richiesto dallo stesso Presidente,
on. Cuffaro, per il tramite di uno dei collaboratori dell’imprenditore, Rotondo
Roberto, direttore amministrativo della clinica e allora capogruppo del partito
del presidente nel consiglio comunale di Bagheria, che informa immediatamente
l’Aiello, nel corso di una telefonata intercettata alle 20.36 del 18 settembre
2003.
Questa bozza con le modifiche proposte è stata rinvenuta e sequestrata
dopo l’arresto dell’Aiello, il quale, fino a pochi giorni prima dell'arresto,
ne ha personalmente parlato con l'on. Cuffaro in occasione dell’ultimo incontro
svoltosi “in incognito”, presso un negozio di abbigliamenti di Bagheria
nel pomeriggio del 31 ottobre 2003. Secondo quanto l’Aiello ha poi riferito la
sera stessa al Carcione, e come entrambi hanno confermato nei loro
interrogatori, il Presidente aveva annunziato che le nuove tariffe sarebbero
state approvate “la settimana entrante”, raccomandando al suo interlocutore di
accettarle per il momento così come erano “perché fra tre mesi poi li
cambiamo …facciamo un aggiornamento … per cui …se anche vi sembrano un po’
basse … pazienza … per tre mesi diceee … ve li dovete accettare per come sono…”
(intercettazione telefonica delle ore 20.14 del 31 ottobre 2003).
Non è secondario rilevare che con la clinica in amministrazione
giudiziaria il costo delle prestazioni si è abbattuto di circa il 50%.
Al termine delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica di
Palermo ha richiesto il rinvio a giudizio di 16 persone tra cui l’Aiello, il
Ciuro e il Riolo per più reati (tra i quali i delitti di cui agli artt. 416-bis
c.p., 326 c.p., 378 c.p., 640 cpv. c.p.), mentre nei confronti dell’on.
Salvatore Cuffaro è stato richiesto il rinvio a giudizio per i reati di cui
agli artt. 326 e 378 c.p. con l'aggravante di aver agevolato l'attività
dell'associazione mafiosa “cosa nostra” ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/1991, in
relazione alle rivelazioni di notizie sulle indagini nei confronti di Giuseppe
Guttadauro e Domenico Miceli.
Il 2 novembre 2004, in esito all’udienza preliminare svoltasi dinanzi al
G.U.P. di Palermo, nei confronti di tutti gli imputati è stato disposto il
rinvio a giudizio per la gran parte dei reati loro ascritti, mentre l’on.
Cuffaro è stato rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento personale
aggravato a Cosa Nostra ex art. 7 l.n. 203/1991 ed è stato prosciolto dal reato
di rivelazioni di segreti d’ufficio. Il relativo dibattimento è in corso avanti
il Tribunale di Palermo, sezione III.
Con provvedimento del successivo 1 aprile 2005, il GIP presso il
Tribunale di Palermo ha disposto l'archiviazione del procedimento in precedenza
instaurato nei confronti dello stesso on. Cuffaro per il reato di concorso esterno
in associazione mafiosa.
Se questi sono gli sviluppi e le attuali linee di tendenza dei rapporti
tra mafia e politica, deve anche segnalarsi che con sentenza in data 11
dicembre 2004 il Tribunale di Palermo, Sezione II, ha definito in primo grado
il processo nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri, condannato alla pena
di anni nove di reclusione perchè ritenuto responsabile del reato di concorso
esterno in associazione di tipo mafioso, per avere partecipato ad incontri con
esponenti anche di vertice dell'associazione mafiosa “cosa nostra”, nel corso
dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi
dell'organizzazione, per aver intrattenuto rapporti continuativi con tale
associazione, per il tramite di numerosi esponenti mafiosi, tra i quali
Raffaele Ganci, Pietro Di Napoli, Ignazio Pullarà, Giovanbattista Pullarà,
Giuseppe Di Napoli, Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, per aver
provveduto a fornire ausilio a latitanti mafiosi, concedendo loro ricovero, per
aver posto a disposizione di tali esponenti di “cosa nostra” le conoscenze
acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.
In conclusione, va detto che la fase repressiva in questa direzione è
stata varia ed articolata e si è potuta giovare del ricorso alla fattispecie
incriminatrice del c.d. concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt.
110 e 416-bis c.p.), che, rimane uno strumento sempre indispensabile per
sanzionare condotte che altrimenti resterebbero prive di rilevanza.
Naturalmente spetta alla società civile organizzata ed ai partiti definire e
riprendere la funzione della responsabilità politica per cui al di là delle
indagini e degli esisti dei processi è necessario individuare criteri di
valutazione e di scelta nella selezione dei gruppi dirigenti e delle
candidature.
I.3.- “Cosa nostra” ed i settori di attività
Rimangono per “cosa nostra” il traffico di stupefacenti, le estorsioni e
l’usura, i pubblici appalti, la spesa pubblica, i principali settori di
accumulazione e di operatività.
Sul traffico di droga non ci troviamo più di fronte, come nei decenni
passati, a quella condizione di primazia siciliana come era avvenuto intorno al
business dell’eroina.
Oggi la mafia è attenta a controllare il mercato delle droghe, a
partecipare con delle quote ad un gioco più largo dove ha un ruolo importante,
con dei propri investimenti, una parte della borghesia professionale non
necessariamente inserita in strutturati rapporti collusivi con “cosa nostra”.
Naturalmente poi, oltre alle quote, “cosa nostra” impone il pizzo a tutte le
attività che si organizzano nel proprio territorio comprese quelle legate al
traffico ed allo spaccio di stupefacenti. Si registra, inoltre, un utilizzo
delle organizzazioni straniere a cui sono delegate una parte delle attività in
diversi settori del mercato delle sostanze stupefacenti. Ma è sbagliato
illudersi che “cosa nostra” sia fuoriuscita dal canale internazionale del
traffico di droga soprattutto nell’approvvigionamento e nella diffusione della
cocaina, una delle droghe più convenienti per gli affari delle organizzazioni
mafiose. “Cosa nostra” mantiene una ramificazione internazionale in sinergia
con altre organizzazioni mafiose con in testa una della più potenti
organizzazioni internazionali come, è oggi, la ‘ndrangheta. Rimane da
approfondire e sviluppare tali proiezioni e verificare gli antichi rapporti,
non mai recisi, con “cosa nostra” americana per aggiornare una mappa che allora
Giovanni Falcone seppe realizzare con l’operazione “Pizza connection”.
Qual è la funzione oggi del boss Palazzolo presente in sud Africa e in
altri paesi di questo continente? Quale è il ruolo delle vecchie famiglie
Caruana e Cuntrera presenti in diversi paesi latino Americani e negli stessi
Stati Uniti? Quali collegamenti oggi con il boss Rizzuto, operativo in Canada,
e legato alle famiglie dei Bonanno di New York, che aveva incaricato i sui
emissari in Italia di intervenire sull’appalto del Ponte sullo Stretto di
Messina? Qual’è il ruolo di Matteo Messina Denaro, di Gallina di Carini, delle
famiglie di Ribeira, di Torretta e di Castellammare presenti negli Stati Uniti?
Sono tutti aspetti da approfondire e soprattutto sono da analizzare i
canali di riciclaggio, utilizzatati da “cosa nostra” nel contesto dell’economia
globalizzata e dei circuiti finanziari presenti nei Paese off-shore.
Per quanto riguarda i campi dell’antiracket e dell’antiusura a Palermo
si registrano ancora enormi difficoltà. “Cosa nostra” gestisce direttamente le
estorsioni e controlla le organizzazioni impegnate nell’usura. Le audizioni
svolte dalla Commissione a Palermo hanno fatto emergere una preoccupante
espansione dell’estorsione e dell’usura. Le estorsioni sono per la mafia uno
strumento potente di controllo del territorio, sono inoltre una fonte facile di
accumulazione economica e al tempo stesso un canale di ridistribuzione di
reddito per mantenere in piedi l’organizzazione e consentire ai detenuti e alle
loro famiglie e di pagare le spese legali. È una sorta di prelievo fiscale
capillare e certo, un meccanismo oliato e in grado di riprodursi continuamente
nonostante i diversi interventi delle Forze dell’Ordine e della Magistratura
che hanno colpito ripetutamente le diverse cosche locali dei vari mandamenti
della Città e della Provincia.
Le più recenti indagini ed acquisizioni processuali hanno fatto emergere
delle caratteristiche costanti della presenza mafiosa nel campo delle
estorsioni: “pagare a tappeto” e “pagare poco ma pagare tutti” esercitando una
continua ricerca del consenso e del coinvolgimento delle vittime per evitare
reazioni incontrollate tra le quali la devastante denuncia alle autorità di
polizia e della Magistratura. Il controllo del territorio a Palermo cresce e
non si registra ancora un livello di reazione adeguato alla necessità di
ottenere dei risultati paragonabili con quanto già di positivo fatto in altre
parti della Sicilia e delle altre grandi città del mezzogiorno, come ad esempio
a Napoli.
In sintesi, di fronte ad un fenomeno di grande espansione abbiamo nel
2003, nella città di Palermo, solo 50 denuncie per estorsione e 18 per usura.
Ci sono comunque dei segnali interessanti che non vanno trascurati, come
il lavoro constate e prezioso svolto da SOS Impresa e dalla Confesercenti
locale che hanno saputo mantenere un elevato livello di attenzione, di
denuncia, di assistenza giuridica e di partecipazione come parte civile ai
processi di mafia.
Sono da rilevare inoltre tre punti di novità.
La prima è costituita dalla scelta della Camera di Commercio di
organizzare uno sportello avanzato in grado di promuovere negli operatori
economici una forte campagna di informazione e di sensibilizzazione verso gli
operatori economici. Un secondo segnale di novità è costituito dalla decisione
delle grandi organizzazioni economiche facenti capo alla Lega delle
Cooperative, alla Confesercenti, alla Confcommercio, alla CNA, alla
Confindustria, di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia che
provocano un danno economico al territorio. Già questa esperienza ha iniziato
ha manifestarsi pubblicamente in importanti processi di mafia tra cui si
segnalano quello sulla mafia di Brancaccio dei Fratelli Graviano e quello
contro la mafia di Villabate scaturito dall’operazione “Grande Mandamento”. È
inoltre interessante seguire l’evoluzione della Lega delle Cooperative che
propone il codice etico di autoregolamentazione per escludere dalla propria
associazione le imprese cooperative che pagano il pizzo senza averne denunciato
tale imposizione. Un terzo percorso innovativo che sta facendo emergere un
inedito interesse da parte dell’opinione pubblica è costituito dai giovani
appartenenti all’associazione di “Addio Pizzo”. È un’esperienza di grande
significato a cui l’opinione pubblica sta guardando con attenzione perché ha
saputo risvegliare l’impegno dei cittadini con gesti all’inizio provocatori,
come quelli riconducibili alla diffusione dei volantini e manifesti anonimi,
contro i siciliani che pagano il pizzo e poi via via entrando in una dinamica
progettuale e manifesta che ha coinvolto migliaia di cittadini verso il consumo
critico che premia le imprese che hanno il coraggio di dichiarare il proprio
rifiuto nel pagare il pizzo. Rimane comunque la sfida che ha sempre segnalato
la FAI, guidata da Tano Grasso, che è quella di costruire a Palermo
sull’esempio di Libero Grassi un forte tessuto associativo, esplicitamente
antiracket, in grado di fare della denuncia e del rapporto legalità e sviluppo
un meccanismo virtuoso della regolazione delle relazioni commerciali ed
economiche.
Alcune vicende processuali appaiono, al riguardo del fenomeno estorsivo,
particolarmente significative.
Con provvedimento in data 25 ottobre 2004, il GIP presso il Tribunale di
Palermo ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di alcuni capimafia ed appartenenti a “cosa nostra”, tra
i quali in particolare Bernardo Provenzano e Benedetto Spera, cui sono stati
contestati una decina di specifici fatti estorsivi, commessi tra il 2000 ed il
2002 in relazioni a diversi lavori pubblici e privati, anche di consistente
valore economico, eseguiti in alcune zone della provincia di Palermo.
Gli elementi di prova posti a
fondamento di tale provvedimento restrittivo, tra l'altro desunti dal contenuto
della documentazione rinvenuta e sequestrata ad Antonino Giuffre', evidenziano:
1) l'estensione che ha assunto
la sempre più penetrante iniziativa di “cosa nostra” nel settore delle
estorsioni;
2) le regole e le prassi con le
quali tale iniziativa si dipana, regole e prassi alla cui operatività non
sfugge alcun imprenditore, neppure se contiguo, vicino o addirittura
appartenente all’organizzazione mafiosa;
3) il pieno e diretto
coinvolgimento in tali attività estorsive degli elementi di vertice
dell’organizzazione mafiosa, da Salvatore Lo Piccolo a Domenico Virga, da
Antonino Giuffrè allo stesso Bernardo Provenzano, il cui ruolo nella gestione
del sistema delle estorsioni appare assolutamente “centrale”, in particolare
sotto il profilo della segnalazione dei lavori da parte di imprese “amiche”,
della raccolta e della successiva distribuzione "alle zone", secondo
rigidi criteri di competenza territoriale delle somme riscosse a titolo di pizzo
o di messa a posto.
Per tali reati, in esito alla fase delle indagini preliminari, è stato
chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati ed il processo versa nella
fase dell'udienza preliminare.
Ancora, deve segnalarsi quanto emerso nell'ambito del processo n.
3779/03 R.G.N.R. (operazione "Grande mandamento"), in occasione del
fermo di circa 50 indagati, tra capi ed appartenenti all'organizzazione “cosa
nostra”, in diversi centri del palermitano.
In occasione dell'esecuzione del provvedimento di fermo, nella notte tra
il 25 ed il 26 gennaio 2005, veniva effettuata una perquisizione domiciliare
anche all'interno dell’abitazione di Giuseppe Di Fiore, soggetto compartecipe
alle attività riferibili alla famiglia mafiosa di Bagheria, in
particolare, quale anello fondamentale della complessa rete di trasmissione dei
c.d. pizzini, da e per il latitante Bernardo Provenzano.
Durante tale perquisizione, venivano rinvenuti, tra l'altro, occultati
all'interno di un doppiofondo di un cassetto del comodino nella camera da
letto, diverse mazzette di denaro contante per un totale di € 62.845,00, su
alcune delle quali risultavano apposti altrettanti biglietti (post-it),
sui quali erano manoscritte le indicazioni della relativa provenienza, nonché
estratti conto bancari e titoli di credito, per un ammontare che sfiorava
complessivamente l'ingente somma di € 900.000, 00.
Veniva,
inoltre, rinvenuta un’agenda manoscritta sulla quale erano riportate diverse
voci inerenti “entrate” ed “uscite” di carattere economico, con
trascritte le poste relative a numerose "operazioni". All’interno
della tasca posteriore di tale agenda venivano - poi - ritrovati due fogli a
quadretti - scritti con una grafia palesemente differente da quella con la
quale erano state invece redatte le annotazioni sulle pagine dell’agenda -
fogli sui quali erano specificamente indicate le “entrate”e le “uscite”
di quella che sin da allora appariva come la vera e propria cassa della famiglia
mafiosa di Bagheria.
Ebbene, le successive indagini svolte consentivano di identificare in
Giuseppe Di Fiore ed in Onofrio Morreale i soggetti che avevano provveduto a
redigere le scritturazioni riportate in questo "libro mastro" e di
individuare, dal contenuto delle relative annotazioni, oltre una cinquantina di
fatti estorsivi commessi, "a tappeto", in tutta la zona di Bagheria,
fatti che non hanno "risparmiato" alcuna delle più importanti
attività commerciali in esercizio e delle iniziative imprenditoriali avviate su
quel territorio, tra il 2002 e l'inizio del 2005.
Sulle pagine di questo "libro mastro" sono state annotate
anche l'ammontare delle somme periodicamente elargite ai diversi componenti
dell'organizzazione, tra le quali alcune sigle indicano anche le somme, invero
cospicue, fatte pervenire a Bernardo Provenzano, segno evidente di quale
importanza abbia conservato nel tempo la città di Bagheria per il capo
corleonese latitante.
Giova segnalare che per tali fatti, in data 11 maggio 2005 il GIP presso
il Tribunale di Palermo ha disposto l'applicazione di misure cautelari nei
confronti di diversi soggetti, tra i quali il Morreale ed il Di Fiore, nei
cui confronti è già intervenuta richiesta di rinvio a giudizio per oltre
50 episodi di estorsione.
L’organizzazione mafiosa, nel suo complesso ed i suoi vertici in
particolare, cura quindi con rinnovata attenzione la gestione delle attività
estorsive, un tempo guardate con atteggiamento di sufficienza rispetto ad altre
fonti di maggior lucro, al fine di garantirsi le risorse economiche necessarie
al suo funzionamento e di assicurare un guadagno ai suoi appartenenti e un
sostegno ai familiari di coloro che incappano nelle maglie della giustizia o
che sono costretti alla latitanza.
L’attività intimidatrice esercitata dalle famiglie mafiose si
concretizza in azioni di varia natura (attentati incendiari, danneggiamenti,
rapine, minacce telefoniche, etc.) e ha assunto nel tempo dimensioni sempre più
vaste. Peraltro, va pure detto che la richiesta estorsiva non consiste solo nel
pagamento di somme di danaro (in contante o anche con titoli di credito), ma
può assumere anche altre forme, come la sottrazione di merci, l’assunzione di
mano d’opera, l’imposizione di servizi di vigilanza, la delimitazione
dell’attività economica da svolgere (sia in senso territoriale che
merceologico), l’imposizione dell’acquisto di materiali presso imprese “vicine”
e perfino l’imposizione della compartecipazione societaria, cui spesso segue
l’impossessamento dell’impresa da parte di “cosa nostra”.
La scelta di un meccanismo così diffuso ha comunque consentito
all’organizzazione mafiosa di rendere palese a tutti la vigenza della regola
del “pizzo”, senza la necessità di dover ricorrere ad atti intimidatori
violenti, che inevitabilmente determinano una più intensa reazione da parte
dello Stato, e di ridurre contemporaneamente il rischio che si profila quando
si effettuano richieste per somme di denaro ingenti in danno di pochi
imprenditori (tali richieste, infatti, possono indurre le vittime a rompere il
muro dell’omertà).
Ciò spiegherebbe, per altro verso, la recrudescenza di atti intimidatori
e danneggiamenti in quei territori, come Agrigento, che hanno subito “perdite”
significative a causa dell’attività repressiva.
Va anche segnalato che l'azione dello Stato in tale settore è stata
negli ultimi anni particolarmente efficace ed i positivi risultati ottenuti
hanno indotto un numero ancora esiguo, ma certamente significativo e in
costanza crescita, di operatori commerciali ed imprenditori ad assumere un
atteggiamento collaborativo, soprattutto quando la prova del fatto estorsivo è
già stata acquisita aliunde ed il contributo richiesto è limitato alla
conferma delle risultanze già consolidatesi.
Sul fronte dell’usura va invece segnalato che si tratta di un terreno
che in passato non aveva mai visto la presenza dell’organizzazione mafiosa,
mentre più recentemente è stato registrato l’intervento di alcuni appartenenti
al sodalizio criminale, ma a carattere individuale.
I.4 Il ruolo delle istituzioni
Nella provincia di Palermo, oltre all’impegno delle forze di polizia e
della magistratura, particolarmente attiva è stata la Prefettura.
Sono stati più di 45 i protocolli di legalità promossi, dai cantieri
navali di Palermo all’ISMET (Istituto medico per gli interventi di alta
chirurgia) per gli Ospedali, dalla metanizzazione della città di Palermo al
controllo preventivo di accesso delle risorse pubbliche, attraverso un gruppo
di lavoro composto dall’Inps, dall’Inail, dall’Asl, dalla Guardia di Finanza.
Particolarmente significativo è il lavoro svolto con il Consorzio “Sviluppo e
Legalità”, dove hanno trovato spazio concreto le migliori intuizioni di Libera,
dei comuni impegnati nella lotta alla mafia come quelli di Corleone, San
Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi, di Monreale, San Cipirrello, (oggi anche
Camporeale, Altofonte) allora guidati da sindaci del calibro di Giuseppe
Cipriani e Maria Maniscalco.
Oggi questa esperienza è andata avanti ed ha saputo conquistarsi una
posizione vitale nella lotta alla mafia, nonostante cooperative come la
“Placido Rizzotto” hanno subito pesanti intimidazioni. Un altro campo
importante di collaborazione tra la prefettura e la società civile organizzata
è stata la collaborazione con Libera nel settore dei Beni Confiscati. Va
sottolineato l’impegno nel ripristinare la legalità con la presa in possesso da
parte dello stato dei Beni Confiscati, spesso nelle mani delle organizzazioni
mafiose anche dopo provvedimenti di sequestro e confisca. Bisogna potenziare e
sostenere a tal proposito l’esperienza dell’assegnazione di appartamenti sia
alle associazioni del volontariato sia verso gli indigenti e i nuclei familiari
senza casa.
Sono da segnalare invece i ritardi, le contraddizioni, le omissioni
delle Istituzioni pubbliche come il Comune, la Provincia, la Regione.
La Provincia e il Comune non hanno saputo offrire una analisi
dettagliata della presenza mafiosa nei loro territori e non hanno saputo
sottoporre all’attenzione della Commissione Parlamentare una gamma di proposte
in grado di limitare le infiltrazioni mafiose nel campo degli appalti e della
gestione della spesa pubblica di propria competenza.
In particolare la Regione Sicilia, in questi anni, non ha saputo creare
un progetto sistematico e serio di lotta alla mafia. La caduta verticale si è
avuta nel controllo degli appalti, nella gestione della spesa pubblica, nei
settori della spesa sanitaria, nei rifiuti e delle risorse idriche.
Il culmine è stato poi toccato nel settore dell’antiracket e antiusura
dove la Regione Sicilia ha previsto bandi che utilizzeranno ingenti risorse per
formare quadri dell’associazionismo antiracket senza minimamente coinvolgere
l’esperienza antiracket maturata nell’associazionismo guidato da Tano Grasso,
che proprio a Capo d’Orlando, in Sicilia, ha iniziato a muovere i primi passi,
sino a rappresentare oggi una delle più significative esperienze nel campo
della lotta alla mafia e nel promuovere l’esperienza nel rapporto legalità e
sviluppo.
Citiamo a questo proposito il documento presentato a Siracusa (1, 2 e 3
luglio 2004) da parte della FAI (Federazione Italiana Antiracket).
L’associazionismo: un segno dei tempi”
…Un’altra conferma del tentativo di delegittimare le associazioni, e non
a caso proprio nella regione dove il movimento antiracket è nato e si è
radicato diventando un modello per l’intero Paese, ci viene da un’iniziativa
della Regione Sicilia.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 10 giugno 2004
(annuncio n.394206) è stato pubblicato un bando di gara d’appalto per la
realizzazione, fra l’altro, di una campagna d’informazione.
A leggere le sette righe e mezzo
del testo si rimane sbigottiti. Non si indica nessuna finalità: la
“sensibilizzazione” è solo un mezzo; il fine può essere solo quello di
“diffondere sul territorio siciliano la cultura della lotta contro il fenomeno
del racket e dell’usura”? Appare troppo generico. Qual è il messaggio che
concretamente si intende veicolare? Bisogna limitarsi a dire che si è contro il
racket e l’usura? Come si è potuto pensare di avviare una campagna di
sensibilizzazione senza confrontarsi con il movimento antiracket che proprio in
Sicilia ha un presente e una storia che agli occhi dell’intero Paese ha
presentato l’immagine di una terra intenzionata ad emanciparsi per sempre dalla
mafia? Di quale esperienza si è avvalsa la Regione Sicilia per definire le
finalità? Si rimane senza parole! Lo vogliamo dire nettamente: nessuna iniziativa
in questo campo può essere credibile agli occhi dei siciliani senza la
partecipazione delle associazioni. E non aggiungiamo altro a proposito di
credibilità nella lotta alla mafia…
Come si è accennato, le
associazioni hanno attivamente partecipato all’elaborazione e alla
realizzazione della campagna d’informazione promossa nel 2000 dal Commissario
Antiracket. Esiste quindi un’esperienza a cui fare riferimento. Su questa base
è opportuno allora porsi altri interrogativi in riferimento ad un aspetto
cruciale di qualunque iniziativa d’informazione: la gestione del “ritorno”; se
si invia un messaggio esso necessariamente produrrà un ritorno di interesse nei
soggetti coinvolti.
Allora: 1) Si è costituita una
struttura in capo alla Regione capace di gestire questo “ritorno”? (A livello
nazionale il ritorno venne gestito dall’ufficio del Commissario antiracket e
dalle singole Prefetture); 2) Come è possibile avviare una campagna senza
prevedere il coinvolgimento delle associazioni nella gestione del ritorno? Chi
viene sollecitato dal messaggio, a chi deve rivolgersi, a chi deve
concretamente chiedere aiuto, da chi deve farsi sostenere nell’eventuale
denuncia? E tutto questo si può fare senza coinvolgere preventivamente le
associazioni? 3) Come è possibile non prevedere la realizzazione di un ‘call
center’? Qualunque messaggio non deve mirare a sollecitare i cittadini a
chiedere aiuto? E a chi chiederlo?
Ma non è finita qui. Andiamo con
ordine.
Il secondo punto prevede la costituzione di una task force di esperti
per “supportare le associazioni antiracket e antiusura nello svolgimento delle
loro attività”. Qui è assolutamente manifesta la non conoscenza di una
esperienza più che decennale. Come si può pensare che dei professionisti
individuati da chi si aggiudica la gara possano lavorare per un’associazione,
come se, ad esempio, tutti gli avvocati, per il solo fatto d’essere tali,
possano essere pacificamente interscambiabili, e questo in una regione come la
Sicilia? L’attività di un’associazione richiede per la materia specifica, la
sicurezza di chi si espone con la denuncia, il massimo di attenzioni e di
riservatezza, questioni che attengono a relazioni fortemente fiduciarie.
Questa fiducia può essere garantita dall’apporto di “un estraneo” scelto da una
società che si è aggiudicata una gara?
Il terzo punto, invece, è quello più curioso, perfino suscettibile di
qualche ilarità. Si prevede un’attività di formazione rivolta agli operatori
delle associazioni antiracket con il rilascio, nientemeno, di “idoneo attestato
di frequenza”. Che cosa bisogna insegnare ad un dirigente di un’associazione
antiracket? Certo ognuno di noi ha bisogno di perfezionare il proprio impegno e
le proprie capacità; ma in un percorso formativo soprattutto interno
all’esperienza antiracket. Anche in questo caso dei formatori “esterni” al
movimento antiracket cosa devono venire ad insegnare a chi ha inventato e
verifica quotidianamente un modello di resistenza al racket? Le associazioni,
ognuna di essa, hanno una storia antica; hanno un’esperienza di impegno
giudiziario attraverso le costituzioni di parte civile; ci sono notti insonni e
sguardi negli occhi dei mafiosi dietro le sbarre; hanno vissuto direttamente
l’elaborazione che ha portato a leggi tra le più avanzate al mondo; da anni
promuovono incontri nelle scuole per favorire l’educazione alla legalità; ecc.
Si vuol passare il bianchetto su tutto questo per giustificare la spesa di
3.120.000,00 (euro tremilionicentoventimila/00)?
Noi non siamo pregiudizialmente contrari all’avvio di una campagna
d’informazione, e non a caso, come si è detto sopra, questo è uno dei nostri
punti di polemica con il governo nazionale.
Noi vogliamo semplicemente la migliore riuscita, che non diventi alla
fine controproducente, che non indebolisca il già tenue rapporto di fiducia
delle vittime con le istituzioni…”
La Provincia di Agrigento
Sul piano socio-economico, la provincia di Agrigento è collocata tra gli
ultimi posti per reddito pro capite nella graduatoria delle province del
Paese, ed attraversa ormai permanentemente una situazione di gravissima crisi
occupazionale.
Salvo che nell’area occidentale della provincia, non vi sono consistenti
investimenti di capitali provenienti da altre regioni o Paesi, e le risorse
pubbliche investite sono state utilizzate prevalentemente per corsi di
formazione o convegni di varia e articolata utilità.
Il territorio, reso in parte inservibile sul piano turistico da scempi
perpetrati con il consenso oggettivo, e spesso anche soggettivo, di
amministrazioni locali inadempienti o corresponsabili, esprime ancora la sua
caratteristica di “potenziale volano dello sviluppo”, ove risanamento
ambientale e tutela fossero i primi obiettivi, con la salvaguardia delle
attività agricole non inquinanti, di un progetto che sulle bellezze del
territorio e le loro fruizione fosse fondato.
Dalle audizioni è emerso che le Pubbliche Amministrazioni con le loro
esigenze di forniture e servizi, sono, piuttosto che strumenti essenziali dello
sviluppo civile della comunità, ancora il principale elemento di produzione del
reddito, con una agricoltura che paga tutti i prezzi della mancanza di
programmazione e di corroborato associazionismo.
L’Azienda Sanitaria pubblica e gli Ospedali sembrano, in questo ambito,
essere le prede principali dell’interesse politico ed economico di vasti ceti
parassitari e, con esse, le decisioni quotidiane della Provincia regionale e
dei Comuni, e di ogni ente di sottogoverno locale e regionale.
L’assenza
di programmazione, l’eterogeneità di interventi a dir poco di piccolo
cabotaggio, spesso piccolissimo, producono un unico risultato certo: una
emigrazione sempre vasta, in crescita, e con costi di spopolamento
intellettuale per i giovani sempre più elevati.
Gli
investimenti pubblici proclamati come imminenti sembrano consistenti, sebbene
assai settoriali, ove si pensi al raddoppio della strada statale 640
Agrigento-Caltanissetta, e certo consistente l’impegno per il rinnovamento
delle condotte idriche (Favara di Burgio e Gela-Aragona).
Criminalità
mafiosa e politica.
Se
sulla imponente struttura di Cosa Nostra agrigentina, paragonabile solo a
quella palermitana per dimensioni, con ben quarantaquattro famiglie in sette
mandamenti, comprensivi dell’intero territorio provinciale, sufficientemente
vasta è stata la descrizione fornita dalle audizioni degli inquirenti e dei
vertici delle Forze di Polizia, il dato maggiormente significativo della visita
agrigentina della Commissione è che le indagini ed i processi in corso hanno
consentito di affermare ciò che si è sempre ipotizzato e ritenuto coessenziale
all’esistenza stessa di Cosa Nostra: in provincia di Agrigento, cioè, la
connessione tra Cosa Nostra, politica ed imprenditoria è fortissima, presente,
e giunge a, purtroppo non isolati, momenti di simbiosi.
Mentre
l’attenzione prioritaria del Ministero dell’Interno sembra assorbita
dall’emergenza immigrazione-clandestina, fenomeno senza dubbio di grandissimo
rilievo sia per l’ordine e la sicurezza pubblica nazionale sia per i profili
umanitari, la Magistratura e le Forze dell’Ordine locali fanno fronte
quotidianamente ad una criminalità mafiosa tra le più forti e radicate a
livello nazionale.
Per
certi aspetti, le relazioni tra criminalità mafiosa e politica, nella provincia
di Agrigento, hanno smesso di essere dei “rapporti”, implicando questo termine
l’esistenza di due diversi soggetti che interloquiscono.
Più
esempi concreti, tratti da eccezionali investigazioni della polizia giudiziaria
e della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, consentono di descrivere
un quadro, se esso verrà confermato dalle Sentenze definitive, in cui esponenti
politici hanno direttamente posto in essere condotte da autentici partecipi
dell’associazione mafiosa.
In
epoca recente, un caso clamoroso di simbiosi tra Cosa Nostra e la politica
agrigentina è quello di Nobile Giuseppe, consigliere provinciale di Forza
Italia fino al momento in cui la Polizia di Stato non ebbe a sorprenderlo
mentre partecipava, quale rappresentante, non degli elettori agrigentini, ma
del mandamento di Favara alla riunione della commissione provinciale di Cosa
Nostra.
Una
riunione non convocata per consumare pasticcini e ricordare i bei tempi dell’organizzazione,
e neanche per raccomandare qualche assunzione per un cantiere di lavoro,
ma per l’elezione del rappresentante provinciale di Cosa Nostra, il latitante
Maurizio Di Gati.
Si
tratta dell’operazione “Cupola” del 14 luglio 2002.
Non è solo
la gravissima presenza del Nobile al Consiglio provinciale, quale presidente
della Commissione Attività Produttive (e quale prodotto possa conseguire Cosa
Nostra è ben noto…) che deve allarmare, quanto il fatto che un politico viene
utilizzato direttamente dentro l’organizzazione assumendone un ruolo di rilievo
al punto da far parte della Commissione provinciale di Cosa Nostra, come
capomandamento. Deve inoltre allarmare la candidatura del medesimo.
Se è
vero, come è vero, che responsabilità politica e responsabilità giudiziaria
devono essere separate, diversi essendone i fondamenti, allora alla politica
non può consentirsi un fondamento morale ma anche di opportunità inferiore a
quello per concorsi pubblici od altro.
Così
basti qui ricordare che, al momento della sua candidatura da parte di Forza
Italia al Consiglio provinciale di Agrigento, il Nobile era già un imputato di
associazione mafiosa, per carità assolto in primo grado, ma con appello
pendente e, dunque, a giudizio per questo grave reato e non per getto
pericoloso di cose!
Un
reato, l’associazione mafiosa, non va dimenticato, che ha tra i suoi caratteri
costitutivi il controllo di attività politiche ed erogazioni pubbliche.
Ad
interrompere questa perversa simbiosi non è stata allora la politica, ma
l’arresto in flagranza.
Contemporaneamente
Cosa Nostra discuteva anche di altre tematiche, queste sì politiche.
I
riferimenti che seguono sono tratti dell’Ordinanza di custodia cautelare
adottata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della competente
Procura della Repubblica il 18.03.2004 ed eseguita dalla Polizia di Stato
nell’operazione “Alta Mafia”.
Ne
discutevano i boss mafiosi Di Caro Calogero (già condannato definitivamente per
associazione mafiosa e in quei giorni sorvegliato speciale della pubblica
sicurezza) e Di Gioia Salvatore (anch’egli arrestato nell’operazione “Cupola”
per associazione mafiosa), Di Bella Angelo (parente del primo, ora condannato
in primo grado per associazione mafiosa), Ficarra Vincenzo (che, secondo
l’Ordinanza di custodia cautelare dell’operazione “Alta Mafia”, potrebbe avere
ospitato Bernardo Provenzano), con l’allora Presidente della Commissione Sanità
dell’A.R.S., Vincenzo Lo Gudice, noto, in provincia di Agrigento, come
“Mangialasagna”.
Deputato
regionale eletto in provincia di Agrigento, Lo Giudice Vincenzo non consumava
casualmente con loro il classico caffè al bar del paese, nè discuteva con
questi signori di sport; ma piuttosto:
ora
commentava l’opportunità, i tempi ed i modi addirittura di un omicidio ed i
suoi pregressi rapporti con la vittima;
ora
discuteva della possibilità di boicottate l’amministrazione della sua città
facendo venir meno la fiducia nella giunta comunale di centrosinistra di
Canicattì, che aveva operato una rottura storica con il sistema di potere di Lo
Giudice;
ora
evidenziava la sua tradizionale e concreta disponibilità ad aiutare, anche in
forza delle cariche pubbliche da lui nel tempo rivestite, esponenti di primo
piano di Cosa Nostra;
ora
discuteva, anche animatamente, di candidature ed appoggio elettorale per
elezioni anche politiche;
ora
concordava condotte da tenere nei confronti di funzionari pubblici e
concorrenti politici, consentendo a Cosa Nostra di ergersi arbitro e dominus di
rapporti ed equilibri.
Da
altri profili dell’indagine “Alta Mafia” emerge anche un vastissimo tessuto di
corruttela, al quale non è estraneo l’intervento, come di ente superiore, di
istituzione più forte i cui desiderata ed in cui interessi sono comunque da
soddisfare.
Ma
particolarmente significative, per evidenziare la vastità e l’intensità del
potere mafioso in settori chiave della vita pubblica agrigentina, appaiono
alcune conversazioni intercettate tra il Lo Giudice e gli esponenti di Cosa
Nostra citati.
Il 16 novembre del 2001 viene intercettato un lungo dialogo tra Vincenzo
Lo Giudice e Calogero Di Caro – in quel momento già condannato per mafia e
sottoposto a sorveglianza speciale - nei locali della segreteria del politico.
In quella occasione i due discutono della controversia, di natura
politica, sorta tra il Lo Giudice e Armando Savarino, già Sindaco di Ravanusa e
in quel momento, così come oggi, direttore sanitario dell’A.U.S.L. n. 1 di
Agrigento.
Lo Giudice parla di tradimento, ricordando al boss mafioso l’aiuto
prestato al Savarino per la nomina a direttore sanitario dell’A.U.S.L. di
Agrigento nonché per il suo ingresso nel C.D.U. agrigentino.
Di Caro, si comprende dalla conversazione, interviene su Lo Giudice il
dott. Ferrante di Canicattì: è significativo che Di Caro spieghi chiaramente a
Lo Giudice l’interesse “istituzionale” di Cosa Nostra a questo “componimento”:
se Lo Giudice perdonasse Savarino, questi sarebbe completamente sottomesso, per
riconoscenza a Cosa Nostra.
Così dal testo dell’Ordinanza:
“... Di Caro: Perché lui lo sa... già è sottomesso !... Deve
sottostare ! Perché lui lo sa... già è sottomesso !... Deve sottostare ! Perchè
lui è che chiede... con la figlia... Se, ad un mese di questa operazione... noi
facciamogliela questa benedizione... questo è un bene... può essere un
vantaggio averlo di sotto... Di Caro: Ci serve perché succede una cosa o
un’altra... ci serve... Noi lo adoperiamo quando serve... Di Caro: ... È
meglio che uno li tiene sotto controllo... e non lasciarli andare, perché poi
fanno più danno, essendo soli. Intanto, capire come si comportano, capire chi
sono, capire quello che vanno facendo, è meglio averli a portata di mano e
comandarli... Di Caro: Meglio averli sotto, che... incompr... E noi gli
diciamo dove deve mangiare... Di Caro: Se mi autorizza, è un bene che
abbiamo un vantaggio... ai fini generali...”
Anche nella vicenda relativa ai
lavori pubblici affidati senza gara pubblica al consorzio “ECOTER” di
Agrigento, in forza di una variazione ad un accordo di programma tra il
consorzio, il Comune di Agrigento e lo I.A.C.P. di Agrigento, variazione che
dall’Ordinanza “Alta Mafia” si apprende, dalla viva voce del Lo Giudice e di
suoi sodali, essere stata frutto di una vasta operazione di corruttela, emerge
con chiarezza il ruolo di Cosa Nostra, considerato il ruolo di garante svolto
nella vicenda da Calogero Russello, già coinvolto con il figlio ed il nipote
nell’operazione “Appalti Liberi” sul condizionamento mafioso dei lavori
pubblici, ora arrestato e poi condannato in primo grado per associazione
mafiosa, oltre che titolare di un noto albergo agrigentino.
Cosa Nostra agrigentina, come anticipato, riesce ad esprimere la sua
forza anche nella determinazione di candidature ed appoggi politici: aspetto
gravissimo, destabilizzante ed eversivo che emerge con chiarezza sempre dalle
indagini denominate, con felice richiamo storico, “Alta Mafia”.
Ficarra Vincenzo, arrestato per associazione mafiosa nella medesima
operazione, convoca nella sua abitazione il 7 aprile 2001, l’allora assessore
regionale ai Lavori Pubblici Lo Giudice Vincenzo e Manganaro Cataldo, candidato
alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati nelle liste di
“Democrazia Europea”, ed ex Sindaco di Canicattì.
La prima conversazione, nella quale si menziona la necessità di
intervenire per risolvere quel contrasto, è quella tra Ficarra Vincenzo ed il
figlio Diego (anche lui tratto in arresto il 29 marzo 2004 perché gravemente
indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.), intercettata il 29.11.2000
all’interno dell’autovettura Mercedes in uso al primo.
Si apprende allora che, per organizzare l’incontro tra i due uomini
politici, Ficarra Vincenzo si era rivolto a Parla Angelo (soggetto strettamente
legato a Lo Giudice Vincenzo) e che il Lo Giudice aveva già manifestato la
propria disponibilità ad incontrare il “rivale”.
Dalla conversazione emerge la necessità di tenere l’incontro presso
l’abitazione del Ficarra nonchè l’indifferenza dello stesso Ficarra sia
all’esito dell’incontro sia al modo di soluzione del contrasto (“… Ci dici
che ora si incontrano… “anche”… tu gli devi dire… “anche se… non vi metteste
d’accordo e ognuno resta nella vostra posizione, però vi dovete incontrare… e
vi dovete incontrare da me, per giunta !”… Giusto, lui ha detto che ci vuole
venire da me… Giusto… “E quindi vi dovete incontrare da me !”… Giusto?...
“Fermo restando le vostre posizioni”, poi dice… “O vi mettete d’accordo o non
vi mettete d’accordo, non mi mettete niente più… Però intanto vi incontrate da
me… perché è giusto che vi incontrate per chiarire le vostre posizioni…”).
Ciò che conta, per Cosa Nostra,
è che sia Cosa Nostra a fissare l’incontro, ad ottenere la presenza di entrambi
gli importanti esponenti politici locali.
Questo è il concreto contributo al rafforzamento di Cosa Nostra che
viene realizzato quando la politica non sa dire di no.
Il contenuto della conversazione consente infine di dedurre che la
volontà d’intervento manifestata da Ficarra Vincenzo non era dovuta al rapporto
di “parentela” che lo legava al Manganaro. Infatti Ficarra Diego ha fatto
riferimento a “favori” che, per suo interessamento, il Manganaro avrebbe reso a
Siracusa Vincenzo, amministratore della casa di cura “Sant’Anna”, in occasione
dei controlli amministrativi svolti dall’AUSL n. 1 di Agrigento, di cui è stato
dirigente (“… il figlio di puttana è disponibile… cioè non è come a quelli
che tu gli dici una cosa e se la dimentica… e lui le cose le fa, te le risolve
certo magari… ma meglio è… per esempio gli ho chiesto una cosa per Vincenzo, si
è fatto veramente in quattro…”).
Alla riunione non partecipano soltanto i due Ficarra, Parla Angelo (poi
anch’egli arrestato per associazione mafiosa), Manganaro e Lo Giudice: sono
presenti anche Gentile Giovanni ed il padre Salvatore, ritenuti uomini d’onore
della famiglia di Castronovo di Sicilia.
Nel
corso di una conversazione tra presenti, carpita il 24 aprile 2001, Ficarra
Vincenzo, parlando con un uomo non identificato, ha ricostruito lo svolgimento
dell’incontro, indicandone anche il motivo. In particolare il Ficarra ha
rivelato che:
- Manganaro Cataldo si era
lamentato con lui del comportamento ostile tenuto nei suoi confronti dal Lo
Giudice, fornendo una dimostrazione documentale delle sue accuse (“Quando
Aldo ha iniziato a lamentarsi di questo fatto, di procure e compagnia bella…
per questi fatti che sono venuti alla luce… documentati non a parole, a
parole…”);
- a seguito di tali
lamentele, lui aveva deciso di organizzare un incontro “chiarificatore”, comunicando
la sua intenzione a Gentile Giovanni;
- si era quindi svolto un
primo incontro tra Manganaro e Gentile Giovanni, al quale erano state mostrate
le medesime “prove” documentali (“...a questo punto io ho chiamato a
Giovanni… (ride)… e si sono incontrati… Questa documentazione l’ha vista pure
Giovanni…”);
- all’incontro svoltosi
presso la sua abitazione il 7 aprile 2001 avevano partecipato anche Parla
Angelo, Gentile Giovanni e suo padre Gentile Salvatore cl. 1924
(“...insomma, quando si sono incontrati… inc… Angelo Parla l’architetto… inc…
c’era Giovanni… il padre di Giovanni”);
- era stato lui ad imporre
le regole della discussione, pretendendo che a parlare fossero soltanto il Lo
Giudice ed il Manganaro, senza
che nessuno degli altri presenti potesse né interloquire né esternare in quella
sede la propria opinione;
- anche Gentile Salvatore,
dopo avere ascoltato i due contendenti, aveva concordato con il Ficarra
sull’essere il Lo Giudice “un infame”;
- nonostante l’incontro
non avesse portato alla sperata “chiarificazione”, lui non disperava di
riuscire a mediare e a risolvere il contrasto tra Manganaro e Lo Giudice grazie
anche all’aiuto di “Giovanni”, che va sicuramente individuato, in
considerazione della sua vicinanza a Lo Giudice e alla sua capacità di
esercitare un’influenza elettorale nella zona “delle montagne” e a Cammarata,
in Gentile Giovanni;
- in particolare, aveva
intenzione di accordarsi con Gentile Giovanni per un reciproco sostegno
elettorale, impegnandosi a ricambiare alle successive elezioni regionali (alle quali
sarebbe stato candidato Lo Giudice Vincenzo) l’aiuto fornito da Gentile
Giovanni alle elezioni nazionali (alle quali sarebbe stato candidato Manganaro
Cataldo).
È
allora da escludere il carattere “personale” (dovuto a rapporti di “parentela”)
dell’interessamento di Ficarra Vincenzo e di Ficarra Diego alla sorte politica
del Manganaro. L’intervento dei due esponenti mafiosi di Canicattì è stato,
invece, molto più probabilmente dettato dall’interesse di Cosa Nostra, che, a
prescindere dagli schieramenti e soprattutto dalle idee, avrebbe favorito, sia
alle “regionali” che alle “nazionali”, l’elezione di “amici” in grado di
ricambiare i “favori” ricevuti, come, peraltro, aveva già fatto Lo Giudice (“F:
… siccome quando l’ho mandato a chiamare a Lo Giudice è venuto sempre, è venuto
sempre…”).
La
strategia elettorale perseguita da Ficarra Vincenzo prevedeva un particolare
impegno in alcuni paesi della provincia di Agrigento (“F: … gli
onorevoli li fanno Canicattì, Favara e le montagne”) tra loro vicini o facilmente
raggiungibili (ossia Cammarata, San Giovanni Gemini e Santo Stefano di
Quisquina in provincia di Agrigento, Castronovo di Sicilia in provincia di
Palermo, e Vallelunga Pratameno in provincia di Caltanissetta), confidando
nella capacità di influenzare il voto, riconosciuta a Gentile Giovanni,
originario di Castronovo di Sicilia e legato da rapporti indiretti di parentela
a Longo Luigi, mafioso deceduto di Cammarata (“Quindi, vossia non ritiene
necessario di… a questo zì Giovanni, ma dico, lui comanda, questo ?”).
L’inquinamento
mafioso della politica che emerge dall’indagine “Alta Mafia”, non si limita
allora alla figura di Lo Giudice Vincenzo.
Occorre,
infatti, evidenziare come ad incontri con mafiosi si è prestato il direttore
amministrativo dell’AUSL Manganaro Cataldo, già Sindaco di Canicattì, e con i
mafiosi ha preso contatto, tramite amici, il duo Savarino di Ravanusa o almeno
il dott. Savarino, direttore sanitario della medesima azienda.
E ciò, ove
servisse, a confermare, ancora una volta, come le Aziende sanitarie pubbliche
costituiscano snodi centrali del potere politico-clientelare ed economico in
queste terre per il resto povere di risorse, e nelle quali, come un novello
territorio da controllare, Cosa Nostra, “istituzione” omnicomprensiva,
interviene, media, dispone.
Ma il
gruppo politico che gravita attorno a Lo Giudice è riuscito ad esprimere ben
due consiglieri provinciali, uno dei quali figlio dell’oggi imputato per mafia
e l’altro, già a capo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e
collaboratore del Lo Giudice al Gabinetto dell’Assessorato regionale ai Lavori
Pubblici.
I due,
Lo Giudice Calogero e Iacono Salvo, sono poi stati sospesi dal Prefetto di
Agrigento e rimossi dal Ministro dell’Interno, mentre di nessuna iniziativa
autonoma è stato capace il partito di appartenenza l’U.D.C. né il Consiglio
Provinciale.
Per
comprendere la gravità della situazione, e l’assoluta assenza di anticorpi di
certa politica agrigentina, che si affianca alla copiosa presenza dei virus,
invece, basti evidenziare che il Lo Giudice Vincenzo era stato segnalato agli
elettori quale candidato assessore provinciale dall’allora Presidente della
Provincia Vincenzo Fontana, salvo poi detta carica essere stata barattata con
la nomina del figlio a Presidente del Consiglio Provinciale!
Il
figlio del Lo Giudice è, per espressa comunicazione intercettata del padre,
l’unico a sapere “le sue cose”, ed è indagato per avere aiutato il padre nel
riciclaggio di proventi illeciti, nascosti sotto terra, da convertire in euro.
Iacono
Salvo, altro strettissimo collaboratore del Lo Giudice, capo del C.C.D. a Porto
Empedocle, con lui ora a giudizio per una serie copiosa di abusi d’ufficio, è
stato in stretti rapporti con la famiglia mafiosa dei Traina di Porto
Empedocle, come emerso con chiarezza da una successiva operazione di polizia
giudiziaria, disposta dall’Autorità Giudiziaria palermitana nell’aprile 2005.
Altro
profilo, questo sì di rapporto tra criminalità mafiosa e politica, sono gli atti
intimidatori.
Se la
provincia agrigentina è afflitta storicamente da un elevato numero di atti
intimidatori (più di uno virgola cinque al giorno in media), con i destinatari
più disparati, ciò che maggiormente risalta è il numero e le circostanze degli atti
intimidatori rivolti a politici, pubblici amministratori e funzionari,
sindacalisti.
Una
situazione che definire oggi “calabrese” non aggiunge significato nè gravità a
quanto da anni qui accade.
Nel
2003 in provincia di Agrigento vi erano stati circa erano stati 370 atti
intimidatori.
Sono
stati 350 circa nel 2004.
Le tipologie delle intimidazioni
sono state le più varie, dalle telefonate di minaccia, ai danneggiament