La posta elettronica certificata:
aspetti giuridici, obbligatorietà, valore legale e firma elettronica
PARTE PRIMA: LA POSTA ELETTRONICA
1) LA POSTA
ELETTRONICA: INQUADRAMENTO STORICO-NORMATIVO
Uno dei primi atti ufficiali
inerenti la posta elettronica è sicuramente rappresentato dalla direttiva del
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca, datata 27 novembre
2003 sull’Impiego della posta elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni sulla scorta di questa circolare avrebbero dovuto
dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica anche in assenza
di un pc e attivare apposite caselle istituzionali.
Non a caso il governo si era
posto l’obiettivo di adottare la posta elettronica per tutte le comunicazioni
interne alla pubblica amministrazione poiché l’impiego della posta elettronica
consente e facilita quel cambiamento culturale ed organizzativo della pubblica
amministrazione che risponde alle attese del Paese ed alle sfide della competitività.
Ogni amministrazione, pertanto,
era tenuta a porre in essere le attività necessarie al raggiungimento
dell’obiettivo della legislatura, in modo da garantire che, entro la data della
sua scadenza, tutte le comunicazioni nelle pubbliche amministrazioni potevano
avvenire esclusivamente in via elettronica.
Con la circolare in argomento si
consentiva la realizzazione del progetto @p@ che prevedeva l’utilizzo della
posta elettronica per le comunicazioni all’interno delle amministrazioni e fra
le amministrazioni e per quelle tra cittadini, imprese e Pubblica
Amministrazione. Lo stesso progetto contemplava la creazione dell’indirizzario
elettronico delle strutture, delle persone e dei servizi, e l’utilizzo dei
sistemi di messaggistica elettronica.
Il fattore abilitante per il buon
successo dell’iniziativa sarebbe stato la disponibilità on line della struttura
organizzativa della pubblica amministrazione e la rubrica degli indirizzi di
posta.
Non bisogna comunque dimenticare
e la direttiva lo ricorda che il progetto di riferimento prevedeva un
intervento, su due anni, con fondi erogati alle amministrazioni in aggiunta
alle proprie disponibilità e condizionati alla verifica dei risultati
conseguiti nelle diverse fasi di attuazione del progetto.
In effetti bisogna ammettere che
anche se come più volte annunciato dall’allora Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie Stanca l’Italia ha guadagnato posizioni nell’hit-parade europea
dell’e-Government, il sistema pubblico zoppica ancora nell’adozione delle nuove
tecnologie ed in particolare si fa riferimento proprio alla posta elettronica
che costituisce il pilastro fondamentale della teleamministrazione.
Dal punto di vista normativo
attualmente l’uso della posta elettronica semplice è disciplinato dall’art. 47
del codice dell’amministrazione digitale d. lgs. n. 82/2005 il quale precisa
che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di
norma mediante l’utilizzo della posta elettronica e sono valide ai fini del
procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
In particolare le predette
comunicazioni sono valide quando:
1. sono sottoscritte con firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
2. sono dotate di protocollo informatizzato;
3. è comunque possibile accertarne
altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o
dalle regole tecniche di cui all’art. 71;
4. sono trasmesse attraverso sistemi
di posta elettronica certificata.
2) LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: LA NORMATIVA
Il 25 marzo 2004 il Consiglio dei
Ministri aveva approvato uno schema di D.p.r., su proposta di Lucio Stanca,
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, e Luigi Gazzella, Ministro per la
Funzione Pubblica, che riconosceva validità giuridica ai documenti trasmessi
per posta elettronica.
Il D.P.R. n. 68 è stato poi
formalmente emanato in data 11.2.2005, con questo titolo: ”regolamento
recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell’art. 27 l. 16.1.2003 n. 3”
Successivamente è stato emanato
il Codice dell’amministrazione digitale che ha fatto esplicito riferimento alla
posta elettronica certificata agli artt. 6 e 48 con rinvio al D.P.R. 68/2005
per la disciplina specifica.
Il Decreto del Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie del 2.11.2005 ha poi dettato le “Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,
della posta elettronica certificata”, in pratica tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono
essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio. Il
CNIPA, in base a tale decreto deve effettuare tutte quelle attività di
vigilanza e controllo assegnategli e con apposito Centro di competenza,
supporterà le P.A. ai fini dell’introduzione della PEC nei procedimenti
amministrativi.
La normativa summenzionata
disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata non solo
nei rapporti con la P.A., ma\anche tra privati cittadini. In questo modo, si
conferisce valore giuridico alla trasmissione di documenti prodotti ed inviati
per via informatica.
In effetti l’obiettivo finale di
quel grande processo di informatizzazione che sta coinvolgendo la P.A. è quello
di ottenere una Pubblica Amministrazione digitale, con protocollo
informatizzato, posta certificata e soprattutto trasparenza dell’iter
burocratico verso l’esterno. In questo modo, difatti, anche cittadini e
imprese, collegandosi in rete ai siti della Pubblica Amministrazione, avranno
la possibilità di verificare lo stato delle pratiche.
3) IL FUNZIONAMENTO DELLA P.E.C.
Anche l’art. 47 del CAD
disciplina l’adozione della posta elettronica per lo scambio di documenti ed
informazioni, verificandone la provenienza, ma questo tipo di corrispondenza elettronica
è però cosa ben diversa dalla posta elettronica certificata (PEC).
“C e r t i f i c a r e” l’invio e
la ricezione – i due momenti fondamentali nella trasmissione dei
documenti informatici – significa, quindi, fornire al mittente, dal
proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale
dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata
documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario,
il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con
precisa indicazione temporale.
Nel caso in cui il mittente
smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene
conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso
valore giuridico delle ricevute.
A fare, quindi da garanti
dell’avvenuta consegna dell’e-mail saranno i gestori di posta che devono
iscriversi in un apposito elenco tenuto dal CNIPA che svolge funzioni di
vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento.
Possono svolgere il ruolo di
Gestori sia aziende private, con capitale sociale non inferiore ad un milione
di euro, sia Pubbliche Amministrazioni, purchè presentino regolare domanda di
accreditamento presso il CNIPA che, a seguito di una istruttoria, valuta se il
richiedente possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per lo svolgimento
dell’attività di gestore.
L’elenco pubblico dei gestori di
P.E.C., previsto dall’art. 14 del D.P.R. 68/2005 viene reso disponibile
attraverso la rete Internet. Esso è sottoscritto con firma digitale dal CNIPA e
contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni: denominazione sociale;
sede legale; rappresentante legale; indirizzo internet; data di iscrizione
all’elenco; data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.
Allo stato attuale sono 16 i
gestori del servizio di Posta Elettronica Certificata: Sogei S.p.A, Actalis,
Consiglio Nazionale del Notariato, Cedacri, EDS PA, EDS Italia, InfoCamere, IT
Telecom, Postecom, Poste Italiane, Numera Sistemi Informatica, I. Net, It.Net,
Aruba PE S.p.A. IN.TE.S.A. S.p.A., Namirial S.p.A. Inoltre sono piu’ di 900 i
domini attivati presso i gestori iscritti nell’elenco pubblico tenuto dal
CNIPA.
Non solo le aziende private ma
anche le Pubbliche Amministrazioni possono svolgere il ruolo di Gestori di
Posta Elettronica Certificata. Tuttavia, come stabilito dall’art. 16 del
D.p.R., le caselle rilasciate ai privati da una Pubblica Amministrazione
possono essere utilizzate esclusivamente per comunicazioni tra la stessa e
l’utente cui è stata rilasciata la casella.
Tra gli aspetti disciplinari
della PEC di piu’ rilevante interesse si evidenzia che nella catena di
trasmissione potranno scambiarsi le e-mail certificate sia i privati, sia le
P.A. (art. 4 D.p.R. 68/2005). Saranno i gestori del servizio, iscritti
nell’elenco tenuto dal CNIPA a fare da garanti dell’avvenuta consegna. Per
iscriversi all’elenco dovranno possedere un capitale minimo non inferiore a un
milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti
dall’attività di gestore (art. 14).
I messaggi verranno sottoscritti
con la firma digitale avanzata che dovrà essere apposta sia sulla busta, sia
sulle ricevute rilasciate dai gestori per assicurare l’integrità e l’autenticità
del messaggio.
I messaggi generati dal sistema
informatico saranno nel complesso:
a. Ricevute: Accettazione (attesta
l’invio con i dati di certificazione); Avvenuta consegna (attesta la consegna
con i dati di certificazione e, su richiesta il messaggio originario –
completa, breve, sintetica); Presa in carico (attesta il passaggio di
responsabilità al gestore del destinatario).
b. Buste: Trasporto (contiene il
messaggio originario, i dati di certificazione e la firma del gestore);
Anomalia (contiene il messaggio errato/esterno e la firma del gestore).
c. Avvisi: Non accettazione (errori
formali o virus); Mancata consegna (superamento tempo massimo o virus); Virus
(rilevamento virus).
I nodi di tracciamento del
sistema svolgono, quindi, funzioni di:
a. Accesso: riconoscimento utente,
controlli formali, emissione ricevuta di accettazione, imbustamento del
messaggio
b. Ricezione: controllo provenienza
e correttezza, emissione ricevuta di presa in carico, imbustamento messaggi
errati.
c. Consegna: consegna nella casella
(indirizzo elettronico) del destinatario, emissione di ricevute di consegna
ovvero imbustamento di sicurezza. Riguardo il delicato aspetto della sicurezza
è importante rilevare che nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la
traccia informatica delle operazioni svolte deve essere conservata per trenta
mesi (originariamente i mesi erano 24) in un apposito registro informatico
custodito dai gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.
Le ricevute rilasciate dai gestori
di posta sono inoltre da essi sottoscritte mediante una firma elettronica
avanzata generata in automatico dal sistema di posta e basata su chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e l’altra privata, assicurando così la
provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica
certificata.
I gestori di posta elettronica
certificata sono tenuti a garantire la riservatezza, la sicurezza (anche da
virus informatici) e l’integrità nel tempo delle informazioni contenute nella
cosiddetta “busta di trasporto” conservandole per trenta mesi.
4) QUADRO STORICO-NORMATIVO DELLA P.E.C. E IL RUOLO DEL
CNIPA
La prima sperimentazione sul
servizio di PEC è stata condotta con particolare riguardo agli aspetti legati
all’enteroperabilità ed ha prodotto una serie di documenti tecnici.
Presupposto fondamentale di un
tale intervento normativo è che il maggiore impiego delle tecnologie
informatiche nello scambio dei dati e nella comunicazione tra le pubbliche
amministrazioni aumenta l’efficienza e favorisce notevoli risparmi di risorse.
Tale fase di sperimentazione ha
coinvolto diverse categorie di soggetti consentendo in tal modo di far crescere
un mercato nel quale la Pubblica Amministrazione si è trovata al centro di un
processo di innovazione.
Il C.A.D – Codice
dell’Amministrazione Digitale dedica alla posta elettronica certificata due
articoli: l’art. 6 e l’art. 48.
L’art. 6 prevede l’utilizzo della
PEC da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e di quelle regionali e
locali salvo diversa regolamentazione) per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata.
L’art. 48 ricorda alcune caratteristiche
fondamentali della PEC ed in particolare l’equiparazione della trasmissione del
documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta
elettronica certificata alla notificazione per mezzo della posta, nei casi
consentiti dalla legge e l’opponibilità a terzi della data di trasmissione e di
ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
certificata previa conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005 ed
alle relative regole tecniche.
La normativa attribuisce al CNIPA
diverse attività. Innanzitutto il CNIPA è custode e gestore delle regole
tecniche, provvede al loro aggiornamento.
Per le regole tecniche, il sito
del CNIPA funge da “riferimento ufficiale”. Il CNIPA gestisce l’elenco pubblico
dei gestori di posta elettronica certificata. In tale ambito accoglie e valuta
le domande presentate dai soggetti che si candidano al ruolo di gestori di
posta elettronica certificata, decretandone l’iscrizione nell’apposito elenco o
respingendone la domanda, per carenza di requisiti. Ai soggetti iscritti il
CNIPA fornisce i certificati per la firma elettronica delle ricevute.
Il CNIPA Svolge inoltre il ruolo
di vigilanza e controllo sulle attività esercitate dai gestori iscritti
nell’elenco.
GLI OBIETTIVI DELLA P.E.C.
La posta elettronica sta
diventando sempre piu’ lo strumento quotidiano di comunicazione e con
l’introduzione della posta elettronica certificata si darà una maggiore
certezza alla spedizione e ricezione del messaggio elettronico rafforzando,
quindi, la validità giuridica della stessa comunicazione telematica, come del
resto già avviene con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento
rispetto alla lettera con affrancatura ordinaria.
La posta elettronica puo’,
quindi, essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni,
documenti e comunicazioni in formato elettronico e, a differenza di altri mezzi
tradizionali, offre notevoli vantaggi in termini di: maggiore semplicità ed
economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione; semplicità ed economicità
di archiviazione e ricerca; facilità di invio multiplo, cioè a piu’ destinatari
contemporaneamente, con costi estremamente piu’ bassi di quelli dei mezzi
tradizionali; velocità ed asincronia della comunicazione, in quanto non
richiede la contemporanea presenza degli interlocutori; possibilità di
consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio,
anche al di fuori della sede dell’Amministrazione ed in qualunque momento
grazie alla persistenza del messaggio nella sua casella di posta elettronica;
integrabilità con altri strumenti di automazione di ufficio, quali rubrica,
agenda, lista di distribuzione ed applicazioni informatiche in genere.
Siamo quindi di fronte ad una
nuova concezione della posta elettronica sicuramente piu’ adeguata agli attuali
tempi tecnologici dove diventa fondamentale certificare e quindi garantire
quelle due fasi fondamentali connesse alla trasmissione telematica e cioè
l’invio e la ricezione.
La posta elettronica,
specialmente nel settore pubblico, potrà avere la sua massima diffusione e
affidabilità con lo sviluppo di strumenti quali la firma elettronica ed il
protocollo informatico, integrati con i servizi di interoperabilità, che
renderà possibile la realizzazione effettiva di una gestione completamente
automatizzata dei flussi documentali.
Nell’ambito di una comunicazione
tra i sistemi di i sistemi di protocollo di differenti amministrazioni, o tra
differenti sistemi di protocollo della stessa amministrazione, si ritiene
garantita la interoperabilità tra detti sistemi quando è consentito al sistema
ricevente di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema
mittente.
LE OPPORTUNITÀ DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’utilizzo della posta
elettronica certificata rappresenta per la pubblica amministrazione
un’opportunità ed un obbligo al tempo stesso. E’ un’opportunità in quanto
consente di ammodernare i propri processi di comunicazione aumentando
l’efficienza e riducendo i costi. Studi di fattibilità relativi a diversi
progetti di utilizzo della posta elettronica certificata hanno dimostrato
l’enorme recupero di efficienza e i risparmi diretti e indiretti.
La posta elettronica certificata
è uno strumento di trasporto e pertanto la sua adozione in luogo di srumenti
tradizionali puo’ rendere efficiente solo questa parte del processo.
Il codice dell’Amministrazione
digitale l. 82/2005 stabilisce che i privati hanno diritto a richiedere e
ottenere l’uso della posta elettronica certificata da parte delle
amministrazioni, le quali ai sensi dell’art. 47, devono istituire almeno una
casella di posta elettronica certificata.
Gli indirizzi delle caselle di
posta elettronica certificate delle amministrazioni devono essere resi
disponibili anche attraverso il sito web dell’amministrazione stessa.
Le amministrazioni garantiscono
ai terzi libera scelta del gestore di posta elettronica certificata (art. 16),
mentre l’utilizzo da parte dei privati della posta elettronica certificata deve
essere da questi esplicitamente richiesto fornendo il proprio indirizzo.
La dichiarazione di tale
indirizzo è giuridicamente valida nell’ambito di ciascun procedimento. A tal
fine è opportuno che le amministrazioni, che vogliono utilizzare la PEC nei confronti
dei privati che accettano tale canale di comunicazione, richiedano
espressamente il consenso per tutti i procedimenti per i quali sono in grado di
comunicare attraverso la PEC stessa. In tal modo puo’ essere ottimizzato il
processo di acquisizione della volontà dei privati nei casi, verosimilmente la
maggioranza, nei quali costoro preferiscano in generale tale canale di
comunicazione.
Le amministrazioni dovranno
inoltre considerare che la volontà puo’ essere revocata ovvero il privato puo’
comunicare una variazione di indirizzo di posta elettronica certificata.
Allo stato attuale della
normativa l’indirizzo di posta elettronica certificata non puo’ essere
considerato come una residenza telematica e non esistono elenchi pubblici di
indirizzi di posta elettronica certificata di privati.
La norma, prevede che la pubblica
amministrazione possa anche essere gestore di posta elettronica certificata. In
questo caso la P.A. puo’ operare:
-
limitatamente ai
propri bisogni di caselle di posta elettronica certificata;
-
fornendo le
caselle PEC anche ad altre amministrazioni;
-
fornendo le
caselle anche ai privati
La P.A. come gestore di posta
elettronica certificata deve considerarsi un fatto eccezionale o giustificato
da una reale specificità.
L’esercizio dell’attività di
gestore da parte di una PA deve limitarsi alla sussidiarietà, senza
imposizione, in quanto il privato, puo’ utilizzare un qualunque gestore. Sul
piano tecnico la P.A. deve impedire che le caselle fornite ai privati possano
essere da questi utilizzate per comunicare con altri soggetti, pubblici e
privati.
Condizione necessaria affinché la
PEC diventi effettivamente uno strumento in grado di migliorare il sistema è
che le caselle di PEC raggiungano, in tempi relativamente brevi, una
penetrazione molto elevata presso i diversi target. Se tale ipotesi è
sicuramente realizzabile quando consideriamo le aziende, mondo tradizionalmente
piu’ rapido nell’introdurre strumenti innovativi, piu’ lenta sarà la
penetrazione del servizio presso le amministrazioni e soprattutto presso
l’utenza privata, intesa come singolo cittadino. Occorre inoltre aggiungere che
la PEC si presta ad essere introdotta in processi automatizzati evitando,
qualora l’automazione dei flussi documentali sia già presente nei back office
delle organizzazioni, l’interruzione del processo per effettuare la
trasmissione di documenti.
La crescita, quindi della posta
certificata dipende anche dalla capacità dei gestori ad interpretare i bisogni
differenti di una utenza molto variegata per tipologie e grado di utilizzo.
VANTAGGI ED ASPETTI PROBLEMATICI
La PEC costituisce oggi un
servizio che presenta indiscutibili vantaggi rispetto ai canali di
comunicazione piu’ tradizionali.
Il mercato della PEC va quindi
probabilmente ben al di là di quello oggi costituito dalla tradizionale
Raccomandata con o senza ricevuta di ritorno. La PEC costituisce uno strumento
in grado di rispondere non soltanto alle esigenze della business community e della Pubblica Amministrazione
ma anche a quelle dell’utente privato/cittadino e delle stesse famiglie.
Ma non tutti sorridono per
l’arrivo della PEC, difatti a detta di molti e specialmente dell’associazione
Assoprovider, la posta elettronica certificata non taglia solo i costi delle
amministrazioni, ma vengono tagliati fuori da questo nascente mercato e forse
non solo da questo, la maggior parte degli Internet Service Provider.
Chi puo’ offrire il servizio di
mail certificata sono le società con un capitale sociale equivalente a quello necessario
per intraprendere attività bancaria: logica conseguenza è che verranno esclusi
da questo mercato un numero rilevante di Internet Service Provider, che non
possono contare su simili disponibilità finanziarie.
Presso ogni gestore di posta
elettronica viene istituito un registro informatico delle operazioni relative
alle trasmissioni effettuate con posta elettronica certificata. In tal modo,
nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle
operazioni svolte, con lo stesso valore delle ricevute, sarà conservata per 30
mesi.
Il codice per la protezione dei
dati personali impone, indirettamente al provider di informare dettagliatamente
l’utente dell’esistenza di tale registro e della natura dei contenuti; l’utente
dal suo canto deve prestare il proprio consenso, necessariamente per iscritto,
qualora si tratti di dati sensibili.
PARTE SECONDA: DOCUMENTO
INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
1) L’ATTO
GIURIDICO E LA SUA FORMA
Gli atti giuridici si possono
esteriorizzare attraverso comportamenti concludenti o per mezzo di
dichiarazioni scritte o verbali.
Quanto in particolare alla
manifestazione di volontà negoziale, il principio generale che governa il
diritto privato è quello della libertà della forma (art.1325 c.c.).
Esistono, tuttavia, molteplici casi nei quali la forma è dall’ordinamento “vincolata”. Si pensi alle ipotesi nelle quali
è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, rispettivamente per la validità di
un contratto o la prova di un fatto giuridicamente vincolante.
I conflitti tra soggetti si
generano soprattutto in stati di incertezza e scopo ultimo degli atti
contenenti dichiarazioni di rappresentazione – poste in essere da privati
e da pubbliche autorità – è specificamente quello di ridurre tale stato
di incertezza.
L’epoca della tecnologia digitale
e dell’informazione elettronica, caratterizzata da continui fenomeni che producono rapidi e
profondi mutamenti, abbisogna di enunciati e proposizioni di natura giuridica
che possano garantire certezza nei rapporti intersoggettivi, strumenti robusti
quali documenti e atti di certezza pubblici.
Ancorché venga riconosciuta
l’importanza degli atti contenenti dichiarazioni e dell’attività di
rappresentazione di fatti, l’ordinamento non fornisce una definizione di
documento, ma si occupa della sua efficacia costitutiva, probatoria o
esecutiva.
La dottrina ha trascurato
l’argomento fino agli studi compiuti da Carnelutti, il quale definiva il
documento come una cosa che fa conoscere un fatto, contrapposta al testimone,
che è una persona che narra e non una cosa che rappresenta.
Il Legislatore e la Dottrina
tendono generalmente a identificare il documento come res signata, ovvero come documento scritto. Il
codice civile, in particolare, quando disciplina l’efficacia costitutiva,
probatoria o esecutiva del documento in generale, presuppone quasi
esclusivamente il documento scritto cartaceo e considera del tutto particolari
e marginali le forme di documentazione diverse. Mentre l’efficacia costitutiva
o esecutiva è riconosciuta solo a documenti scritti, atti pubblici o scritture
private, per quanto concerne l’efficacia probatoria il codice stabilisce (artt.
2721-2736 c.c.) una preferenza del documento scritto rispetto alla prova orale.
Il codice civile considera,
dunque, come figure di importanza paradigmatica due specie di documenti
scritti: l’atto pubblico e la scrittura privata. Sono invece considerate
marginalmente le riproduzioni meccaniche, le taglie e le tacche di contrassegno,
le copie fotografiche di scritture.
ELABORAZIONE
ELETTRONICA E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA
La disciplina codicistica
riflette lo stato della tecnica raggiunto qualche decennio fa nell’attività di
documentazione, una tecnica essenzialmente basata sulla riproduzione cartacea.
Da diversi anni la tecnica della documentazione è sempre piu’ legata
all’utilizzazione dell’elaborato elettronico. L’attività di documentazione
viene dunque svolta anche in forma automatizzata, mediante l’ausilio di strumenti
che consentono di elaborare – in luogo del documento “manuale” – il documento elettronico o
informatico, un documento formato, appunto, mediante l’ausilio di un
elaboratore.
La rivoluzione digitale colpiva,
prima ancora che le categorie giuridiche, la sensibilità dei giuristi.
L’ingresso del documento
informatico nel nostro ordinamento è stato preceduto da una serie di studi
dottrinali diretti soprattutto a indagarne la rilevanza giuridica in materia
civile, apparsi nella seconda metà degli anni ottanta e riguardanti, in
particolare, la possibilità di applicare analogicamente al documento
informatico le disposizioni previste per gli altri mezzi di prova e, in specie,
le norme in materia di riproduzioni meccaniche.
La normativa, nel corso degli
anni, si è così sviluppata: legge 15.3.1997 n. 59; d.p.r. 10.11.1997 n. 513
(ora abrogato); d.p.r. 8.2.1999 (ora abrogato); d.p.r. 28.12.2000 n. 445;
d.lgs. 23.1.2002 n. 10; d.p.r. 7.4.2003 n. 137; d.p.c.m. 13.1.2004; d.lgs.
7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, modificato dal d.lgs.
4.4.2006 n. 159).
Si tratta di una disciplina a “cascata” che affianca a norme di fonte
primaria, norme di fonte secondaria e regole tecniche.
Già qualche anno prima
dell’entrata in vigore di tale normativa, nell’ordinamento era stata introdotta
una prima e approssimativa nozione di documento informatico.
Tali disposizioni reputavano
documento informatico qualunque supporto informatico che potesse contenere dati o
informazioni con efficacia probatoria oppure programmi che fossero
specificamente utilizzati allo scopo di creare i suddetti documenti con
efficacia probatoria.
Documento elettronico in senso
ampio è considerato quello formato dall’elaboratore mediante i suoi organi di
output, identificabile di solito col prodotto cartaceo.
Documento elettronico in senso
stretto è quello redatto e conservato sotto forma di bit che non può essere
percepito direttamente percepito dall’uomo.
La definizione di documento
informatico adottata dall’ordinamento giuridico è la seguente: “rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”
LA
SOTTOSCRIZIONE INFORMATICA DI DOCUMENTI
La fondamentale importanza del
regolamento 513/1997, prima e del regolamento 445/2000 poi, risiede nel fatto
di aver previsto, accanto al documento informatico, il sistema della firma
digitale, inteso a consentire, in modo sicuro ed efficiente, l’attribuibilità
del documento informatico al suo autore.
Sono state così individuate le
modalità concrete di attuazione del principio generale previsto dalla l.
59/1997, introducendo la tecnica della firma digitale e stabilendo criteri di
equivalenza tra documento informatico e documento scritto.
DEFINIZIONE
DI FIRME ELETTRONICHE E DI FIRMA DIGITALE
Il concetto di firma elettronica
è molto ampio e comprende tutte le tecniche utilizzate per identificare una
persona in ambiente elettronico. Per firma elettronica, ai sensi dell’art. 1co.
1 lett. q), del Codice dell’Amministrazione Digitale, modificato dal d.lgs. 159/2006,
si intende l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo
di identificazione informatica.
Nel testo “originario” del Codice dell’Amministrazione digitale
si faceva espressamente riferimento all’”autenticazione informatica”; detta
definizione era stata in verità introdotta dal d.lgs. 30.6.2003 n. 196. Il
legislatore ha volutamente sostituito la parola “autenticazione” con la parola “identificazione” con il proposito di affermare che
la firma elettronica ha lo scopo di indicare l’identità del soggetto che
sottoscrive il documento.
L’art. 1 co. 1 lett. r) del
Codice dell’amministrazione digitale definisce la firma elettronica qualificata
come la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
Con l’espressione firma digitale
indichiamo un particolare tipo di firma elettronica: ossia quella fondata su un
sistema di crittografia asimmetrica.
La firma digitale è definita
dall’art. 1 co. 1 lett. s) del Codice dell’amministrazione digitale come un
particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
Tale definizione viene integrata
da quella di chiave privata, ossia l’elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la
firma digitale sul documento informatico, e da quella di chiave pubblica,
ovvero l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche.
La firma digitale deve riferirsi
in maniera univoca aun solo soggetto e al documento o all’insieme di documenti
cui è apposta o associata; per la sua generazione è necessario adoperare un
certificato qualificato, che al momento della sottoscrizione non risulti
scaduto, revocato o sospeso.
VALIDITÀ ED
EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO
Nel codice dell’Amministrazione
digitale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 159/2006, il
legislatore ha distinto tra forma scritta in senso proprio e forma informativa,
tra scrittura privata e semplice “scritto” privo di sottoscrizione.
Il legislatore ha ritenuto
necessario un allineamento delle previsioni normative concernenti il documento
informatico all’ordinamento civilistico in cui, pur vigendo il principio
generale della libertà della forma, in taluni casi si richiede specificamente
la forma scritta, ora ad probationem, ora ad substantiam.
L’art. 20 co. 1 bis stabilisce
che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Il documento informatico,
sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo
che sia data prova contraria.
Il codice richiama espressamente
l’art. 2702 del codice civile, il quale disciplina l’efficacia probatoria della
scrittura privata: questa fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il
quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa
è legalmente considerata come riconosciuta.
Il documento informatico, munito
di firma digitale, sembrerebbe porsi, per effetto dell’inversione dell’onere
della prova in tema di disconoscimento, come una sorta di tertium genus tra la scrittura privata e l’atto
pubblico, avendo in giudizio la stessa efficacia probatoria di una scrittura
privata munita di sottoscrizione legalmente riconosciuta, ed essendo, in
realtà, in nulla diverso da una scrittura privata munita di sottoscrizione non
autenticata.
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