L’attacco del Neoliberismo
Un “mostro” che si aggira per l’Europa: la direttiva Bolkestein
La Commissione europea ha dato vita alla “direttiva Bolkestein”, il più grande attacco al modello sociale
continentale sinora tentato, volto all’apertura alla concorrenza e alla privatizzazione
di tutti i servizi pubblici, alla deregolamentazione dei diritti del lavoro,
alla riduzione degli spazi decisionali delle istituzioni democratiche. I perché
del “No” di movimenti, organizzazioni sindacali, partiti ed enti locali.
Marco Bersani
Indice
1.
Introduzione
2. Gli Accordi di Lisbona 2000-2010
3. Due contraddizioni globali insuperabili
4. Due ulteriori elementi di contesto
5. La direttiva Bolkestein
5.1 L’iter procedurale
5.2 Gli obiettivi della direttiva
5.3 Breve storia della direttiva
5.4 Campo di applicazione: tutti i servizi sul
mercato
5.5 Piena continuità con l’Accordo Generale sul
Commercio dei Servizi
5.6 Libertà di insediamento : azzerati i poteri
delle autorità locali
5.6.1
Alcune conseguenze
5.7 Libertà di circolazione dei servizi : il
principio del paese d’origine
5.7.1 Alcune valutazioni
5.8 Sotto tiro i sistemi sanitari
6. L’opposizione alla direttiva Bolkestein
7. Proposte per un’altra Europa possibile
1. Introduzione
Un “mostro” si aggira per l’Europa. Ha le sembianze di una
direttiva, ovvero di una legge valida per tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea, e porta il nome evocativo di Bolkestein,
ereditato dall’omonimo suo creatore, ex-Commissario Europeo alla Concorrenza e
al Mercato Interno.
Contro questo “mostro” si stanno
da tempo mobilitando le parti migliori della società civile europea, attraverso
una rete capace, forse per la prima volta, di assumere concretamente una
dimensione continentale. Sono scesi in campo movimenti, organizzazioni
sindacali, partiti ed enti locali, ciascuno partendo da una propria lettura
specifica, ma che inevitabilmente ha ricostruito il disegno complessivo che
sottende alla direttiva Bolkestein: il più grande
attacco al modello sociale europeo sinora tentato, volto all’apertura alla
concorrenza e alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici, alla
deregolamentazione dei diritti del lavoro, alla riduzione degli spazi
decisionali delle istituzioni democratiche.
In queste pagine, cercheremo di dimostrare
queste affermazioni. Attraverso una conoscenza diretta e dettagliata del
provvedimento legislativo e delle relative conseguenze da esso innescate. Ma
anche provando a inserire elementi di conoscenza che ci aiutino a comprendere
come mai ad un certo punto del percorso di integrazione europea sia arrivata la
direttiva Bolkestein e a quali elementi di crisi del
modello neoliberista tenti di rispondere. Ci sembra necessario per dare forza
alla richiesta di ritiro della direttiva Bolkestein,
ma anche per dare sostanza alla necessità della costruzione di un’altra Europa
possibile, sociale e di pace.
2. Gli accordi di Lisbona 2000-2010
Nel marzo 2000 si riunisce il Consiglio Europeo ed elabora il nuovo
obiettivo strategico per il decennio 2000-2010 : fare dell’Europa l'economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di
realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di
lavoro e una maggiore coesione sociale.
“Il raggiungimento di questo
obiettivo richiede una strategia globale volta a:
- predisporre
il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza
migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma
strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il
mercato interno;
- modernizzare
il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione
sociale;
- sostenere il
contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando
un'adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.
Questa strategia è intesa a
consentire all'Unione di ripristinare condizioni di piena occupazione e a
rafforzare la coesione regionale nell'Unione europea. Il Consiglio europeo
dovrà stabilire l'obiettivo della piena occupazione in Europa nella nuova
società emergente, maggiormente adeguata alle scelte personali di donne e
uomini. Se le misure esposte più avanti sono attuate in un sano contesto
macroeconomico, un tasso medio di crescita economica del 3% circa dovrebbe
essere una prospettiva realistica per i prossimi anni” (Consiglio Europeo 23-24
marzo 2000 – Conclusioni della Presidenza).
Come si può intuire, erano gli
anni in cui i punti di forza dell’Unione Europea, basati sull’introduzione
dell’euro e sulla stabilità finanziaria consentivano a un’Europa quasi
interamente governata da governi di centro-sinistra di fare previsione
ottimistiche sulla possibilità di coniugare l’obiettivo della massima
competitività economica sui mercati internazionali con il mantenimento del
modello sociale europeo.
Scendendo nello specifico di
quegli Accordi, vale la pena tuttavia rilevare cosa già allora si intendesse
negli obiettivi strategici per “completamento del mercato interno” e per
“modernizzazione del modello sociale europeo”:
“Per completare il mercato
interno in taluni settori e per migliorare le prestazioni insoddisfacenti di
altri è necessario agire rapidamente per tutelare gli interessi delle imprese e
dei consumatori. Altresì fondamentale, se si vogliono sfruttare interamente i
vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato, è un quadro efficace per
una revisione e un miglioramento costanti, basato sulla strategia per il mercato
interno approvata dal Consiglio europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche
essenziali regole eque ed applicate uniformemente in materia di concorrenza e
di aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano prosperare e operare
efficacemente su un piano di parità nel mercato interno.
Il Consiglio europeo chiede
pertanto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle
rispettive competenze:
- di
elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione degli
ostacoli ai servizi; - di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas,
energia elettrica, acqua, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto
riguarda l'uso e la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la
Commissione a presentare proposte quanto prima possibile. L'obiettivo è quello
di ottenere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo.
- di
concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di aggiornamento della
normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per permettere la
partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova regolamentazione entri
in vigore entro il 2002;
- di fissare
una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare,
inclusa l'efficienza dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che
comunitario. Essa dovrebbe comprendere l'individuazione dei settori in cui è
necessaria un'ulteriore azione degli Stati membri per razionalizzare il recepimento della normativa comunitaria nella legislazione
nazionale;
- di
proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e a ridurre
il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l'accento dal sostegno alle
singole società o ai singoli settori verso il conseguimento di obiettivi
orizzontali di interesse comunitario, quali l'occupazione, lo sviluppo
regionale, l'ambiente e la formazione o la ricerca” ( Consiglio Europeo 23-24
marzo 2000 – Conclusioni della Presidenza).
Come si può intuire direttamente
da questi stralci della risoluzione adottata, quella predisposta a Lisbona è
una strategia basata sull’idea di “governance” della
globalizzazione neoliberista, ovvero di una politica di governo – sono gli anni
del lancio della cosiddetta “terza via” mondiale - che non mette in discussione
le cause della globalizzazione neoliberista, puntando piuttosto di mitigarne
gli effetti più distruttivi.
Non poteva che essere così
d’altronde, avendo l’Unione Europea sin dalla sua nascita posto in capo alla
Banca Centrale Europea, anziché al Parlamento Europeo democraticamente eletto,
le scelte di politica economica; e avendo in rapida successione approvato i
Trattati di Cardiff, Maastricht ed Amsterdam che ne
hanno delineato la fisionomia strategica: un’Unione Europea basata sulla
stabilità monetaria e finanziaria, vista non come strumento dialettico e
flessibile dentro le mutate condizioni storiche, bensì come vincolo non
negoziabile e imperituro.
Con queste premesse, che il
pensiero unico del mercato divenisse l’unico strumento di “regolazione” sociale
è qualcosa di più di un semplice rischio: è una logica conseguenza,
ulteriormente dettata dalle trasformazioni economiche e produttive che in
questi decenni hanno investito il continente europeo, che da territorio di
forte produzione industriale è divenuto realtà economico-produttiva quasi
interamente basata sui servizi, il cui settore copre oggi il 70% del P.I.L.
dell’intero continente.
3. Due contraddizioni globali
insuperabili
Per capire appieno la portata di quanto sopra affermato e per
comprendere il perché il “compromesso” dettato dagli Accordi di Lisbona non
poteva necessariamente funzionare, occorre allargare per un momento lo sguardo
e provare sinteticamente a delineare le contraddizioni insuperabili in cui il
modello neoliberista si dibatte.
Il modo di produzione
capitalistico si trova, nella sua fase neoliberista, di fronte a due
contraddizioni insuperabili.
La prima riguarda la svolta
epocale relativa al nodo delle risorse energetiche. L’epoca delle materie prime
fossili (petrolio, carbone etc.) è in prossimità della propria curva
discendente e nel giro di non più di mezzo secolo l’intera produzione mondiale
dovrà essere organizzata sulla base di nuove fonti energetiche e materie prime.
Questa situazione si innesta sulla più generale contraddizione capitale-natura,
ovvero sulla consapevolezza di come il limite delle risorse naturali e il
degrado ecologico comportino l’impossibilità di una generalizzazione a tutto il
pianeta del modello di produzione e di consumi storicamente determinatosi nel
ricco Occidente. Una consapevolezza che, da sola, costringerebbe a rimettere in
discussione alla radice il modello.
La risposta scelta dai poteri
forti del modello neoliberista per rispondere a questa contraddizione è stata
netta – “il nostro modello di vita non è negoziabile” - e si è articolata in
una duplice direzione:
a) verso
l’accaparramento delle risorse residue, attraverso lo scatenamento della guerra
globale permanente e l’occupazione militare dei territori nei cui sottosuoli
giacciono;
b) verso
l’accaparramento delle future materie prime e basi della produzione – acqua,
suolo, semi, specie viventi, biotecnologie - attraverso gli accordi portati
avanti dalle grandi istituzioni finanziarie internazionali (Fondo Monetario,
Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio).
La seconda contraddizione in cui
si dibatte il modello neoliberista riguarda l’economia al tempo del “pensiero unico
del mercato”. Lungi dall’aver prodotto, grazie all’esponenziale aumento della
produttività dovuto alle scoperte tecnologiche che hanno reso attuale la
globalizzazione dei mercati, una qualche forma di redistribuzione
delle ricchezze prodotte, il modello neoliberista ha allargato in maniera
esponenziale la forbice della disuguaglianza sociale, al punto che oggi si
trova ad affrontare una crisi economica strutturale. Il sistema soffre di
sovrapproduzione di beni materiali conseguente alla mancata allocazione degli
stessi su nuovi mercati.
La domanda a cui deve rispondere
sul piano concreto è la seguente: come può un modello economico che si trova di
fronte al doppio problema di una sovrapproduzione di beni materiali e di una
mancata espansione su nuovi mercati perpetuare la propria persistenza e la
propria ragion d’essere, ovvero la valorizzazione del capitale?
La risposta è stata ancora una
volta conseguente: se l’epoca dello “sviluppo” generalizzato – ovvero
dell’accesso per tutti gli abitanti del pianeta alla dimensione di
“consumatore” - è definitivamente tramontata, non resta che ricercare la
valorizzazione del profitto attraverso la riduzione generalizzata del costo del
lavoro e la trasformazione dei beni comuni naturali e dei beni comuni sociali,
di cui i servizi pubblici rappresentano la garanzia di universalità, in beni
economici da sottoporre alle leggi di mercato.
Detta in altre parole, se
l’accesso a nuovi mercati per i beni materiali prodotti è strutturalmente
impossibile e d’altronde i mercati già acquisiti risultano “saturi”, si tratta
di garantirsi i profitti, da una parte precarizzando
i diritti del lavoro, dall’altra trasformando in merci quelli che da sempre
sono stati vissuti e gestiti come beni comuni.
Sono proprio queste due contraddizioni
insuperabili e il loro reciproco intreccio ad aver reso impossibile la
scommessa “compromissoria” degli Accordi di Lisbona. L’obiettivo della massima
competitività sui mercati internazionali non poteva coniugarsi con il
mantenimento dell’alto grado di protezione dei diritti sociali e del lavoro,
perché è esattamente sulla drastica riduzione di questi che poteva sperare di
essere raggiunto.
4. Due ulteriori elementi di
contesto
Il quadro sopra accennato deve arricchirsi di due ulteriori elementi
di contesto: i negoziati Agcs all’interno
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e il processo di allargamento
dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda i negoziati Agcs - avviati nella Conferenza Intergovernativa di Marrakesch a fine ’94 e ancora in corso con alterne
vicende, ma con continuità di percorso - l’Unione Europea è da tempo schierata
in prima linea per la loro più estesa attuazione. Sono negoziati che puntano
all’abbattimento di qualunque barriera alla libera circolazione dei servizi nel
mercato mondiale. I Paesi che vi partecipano devono dichiarare quali settori di
servizi sono disposti ad aprire alla libera concorrenza e nello stesso tempo
formulare agli Paesi partecipanti le richieste di liberalizzazione di settori
di servizi. All’interno del negoziato, l’UE ha sinora formulato la richiesta di
liberalizzazione dei servizi essenziali a 102 Paesi del sud del mondo. Orbene,
molti di questi Paesi si stanno opponendo a queste richieste, adducendo come
motivazione il fatto che mentre l’Unione Europea chiede la messa sul mercato
dei servizi a livello internazionale, continua a tutelarli a livello interno.
È evidente come l’avvìo del completamento del mercato interno permetterebbe
all’UE di superare le resistenze più sopra addotte e consentirebbe alle proprie
multinazionali dei servizi la presa di possesso di estesi mercati a livello
internazionale.
Analogamente agisce il processo
di allargamento dell’Unione Europea. Con l’estensione a 25 del numero di Paesi
coinvolti, non si è proceduto solo ad un aumento quantitativo degli Stati
Membri. Per la prima volta, ci si è trovati di fronte non alla necessità di
integrare Paesi con economie sostanzialmente simili per livello di innovazione
tecnologica e dinamiche finanziarie, bensì all’arrivo di una fetta di Europa
con un livello decisamente differente.
La nuova Unione Europea è a tutti
gli effetti un’Europa a due velocità, e i nuovi Paesi, di recente transizione
al mercato, sono territori a bassissimo grado di protezione sociale e del
lavoro.
Se l’obiettivo prioritario
dell’Unione Europea fosse l’innalzamento dei livelli di benessere delle
popolazioni sicuramente si sarebbe dovuto procedere ad un’integrazione basata
sull’armonizzazione delle reciproche normative; ma se l’obiettivo prioritario –
per le ragioni che più sopra abbiamo richiamato - rimane quello della massima
competitività sui mercati internazionali, ecco che l’Europa a due velocità può
divenire l’occasione per costruire un mercato interno del lavoro e dei servizi
interamente basato sul ‘dumping interno’, ovvero
sull’utilizzo della scarsa protezione sociale e del lavoro delle economie dei
nuovi arrivati per abbassare progressivamente i livelli di protezione
storicamente garantiti dal modello sociale europeo.
È l’insieme di queste concause che
ha costituito l’humus di crescita della direttiva Bolkestein.
Di fronte alla storica sconfitta
economica e politica dell’ipotesi di terza via, ovvero del “compromesso”
sociale partorito dagli Accordi di Lisbona, il modello neoliberista sceglie il
tentativo di un’uscita a “destra”: si abbandona il modello sociale europeo per
scagliarsi, lancia in resta, verso il pilastro strategico fondamentale, la
competitività a livello internazionale. Costi quello che costi in termini
sociali.
5. La Direttiva Bolkestein
5.1. L’iter procedurale
La proposta di direttiva è stata approvata all’unanimità dalla
Commissione Europea dell’allora Presidente Romano Prodi in data 13 gennaio
2004. Dal punto di vista procedurale, si tratta di un provvedimento codecisionale (Art. 251 del
Trattato Europeo), ovvero la cui approvazione, per avere forza di legge, deve
essere sottoposta a tre organi istituzionali dell’Unione Europea: Commissione
Europea, Consiglio Europeo e Parlamento Europeo.
L’iter è piuttosto complesso. Per
quanto riguarda la Commissione Europea, una volta approvata la proposta, non è
previsto alcun tipo di ulteriore intervento sino alla predisposizione del testo
finale. La Commissione Europea segue l’iter della direttiva nei passaggi
all’interno delle altre due istituzioni senza intervenire nel merito della
stessa, riservandosi invece il potere di ritirarla prima del passaggio
definitivo in Parlamento Europeo, laddove ne rilevasse, per via degli
emendamenti intercorsi, l’incongruità con la proposta inizialmente approvata.
Il Consiglio Europeo raccoglie il
parere dei Governi degli Stati Membri e deve formulare pareri ed emendamenti al
testo.
Il Parlamento Europeo interviene
a due livelli sul contenuto della proposta di direttiva: attraverso le
Commissioni e attraverso la seduta plenaria. Le Commissioni interessate devono
esprimere un parere che può essere sia di tipo globale sull’insieme del
provvedimento, sia accompagnato da una serie di emendamenti specifici. Il
parere e gli emendamenti delle Commissioni vengono raccolti dalla Commissione
per la Concorrenza e il Mercato Interno, che può assumerli o meno, e che ha sua
volta deve esprimere un parere sia globale, sia accompagnato da emendamenti
specifici.
L’insieme di questi passaggi –
proposta approvata dalla Commissione Europea, parere espresso dal Consiglio
Europeo, parere espresso dalla Commissione per la Concorrenza e il Mercato
Interno (che raccoglie anche i pareri espressi dalle altre Commissioni) viene
sottoposto al Parlamento Europeo attraverso due sedute plenarie: nella prima,
il Parlamento Europeo può a sua volta presentare e approvare emendamenti – che
possono essere assunti o meno nel testo definitivo - ; nella seconda, il testo
definitivo approntato dalla Commissione Europea, sulla base delle precedenti
risultanze, viene sottoposto al voto finale di bocciatura o approvazione.
Nelle attuali ipotesi di lavoro,
la Commissione Europea si prefigge di giungere entro il 2005 all’approvazione
definitiva della direttiva Bolkestein, per
consentirne da subito la graduale entrata in vigore e renderla compiutamente
operativa a partire dal 1° gennaio 2010.
5.2. Gli obiettivi della direttiva
L’obiettivo dichiarato della
proposta di direttiva è quello di stabilire un quadro giuridico che elimini gli
ostacoli alla libertà di stabilimento (termine che nell’uso corrente della
lingua italiana viene meglio reso dalla parola ‘insediamento’)
dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati
membri e che garantisca a prestatori e destinatari dei servizi la certezza
giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà
fondamentali.
Seguendo il testo approntato
dalla Commissione, gli ostacoli allo sviluppo delle attività di servizi tra Stati
membri emergono soprattutto in due tipi di situazioni:
a) quando un
prestatore di uno Stato membro desidera stabilirsi in un altro Stato membro per
prestarvi i suoi servizi e
b) quando un
prestatore, a partire dal proprio Stato membro d’origine, desidera fornire un
servizio in un altro Stato membro, in particolare spostandosi temporaneamente
nel territorio di quest’ultimo.
In definitiva, la proposta di
direttiva mira ad eliminare un certo numero di ostacoli giuridici alla
realizzazione di un vero mercato interno dei servizi.
5.3. Breve storia della direttiva
La proposta di direttiva si
inserisce nel quadro del processo politico avviato nel marzo 2000 dagli Accordi
di Lisbona.
Per rispondere all’appello
lanciato in quella sede dai capi di Stato e di Governo, la Commissione
definisce nel dicembre 2000 “Una strategia per il mercato interno dei servizi”.
Questo documento mira a far sì che i servizi possano essere prestati attraverso
l’Unione Europea con la stessa facilità con cui vengono prestati all’interno di
uno Stato membro.
Nel luglio 2002, la Commissione
Europea presenta la relazione “Lo stato del mercato interno dei servizi” che
compila l’inventario delle difficoltà e delle frontiere che impediscono il
regolare funzionamento del mercato interno dei servizi e ne valuta l’impatto
economico.
Nel novembre 2002, il Consiglio
Europeo rileva come “debba essere data elevatissima priorità politica
all’eliminazione degli ostacoli legislativi e non legislativi ai servizi nel
mercato interno” ed esorta la Commissione ad accelerare i lavori sulla
predisposizione di uno strumento legislativo appropriato.
Nel febbraio 2003, il Parlamento
Europeo “accoglie con favore le proposte di uno strumento orizzontale che
garantisca la libera circolazione dei servizi sotto forma di principio del
paese d’origine, riconoscimento reciproco, cooperazione amministrativa e,
laddove strettamente necessario, armonizzazione”.
Nel maggio 2003, nella sua
“Strategia per il mercato interno – Priorità 2003-2006”, la Commissione Europea
annuncia che “prima della fine del 2003 presenterà una proposta di direttiva
sui servizi nel mercato interno, che definirà un quadro giuridico chiaro ed
equilibrato, inteso ad agevolare le condizioni di stabilimento e di prestazione
transfrontaliera dei servizi.
Nell’ottobre 2003, il Consiglio
Europeo identifica nel mercato interno un settore chiave per migliorare la concorrenzialità dell’economia europea e creare così
condizioni atte a favorire la crescita e l’occupazione. A tale riguardo “invita
la Commissione a presentare le proposte necessarie a completare il mercato
interno e a sfruttarne completamente il potenziale, a stimolare
l’imprenditorialità e a creare un vero mercato interno dei servizi”.
Di lì a poco nasceva la direttiva
Bolkestein.
5.4. Campo di applicazione: tutti i
servizi sul mercato
Il campo di applicazione della
direttiva è stato ed è tuttora oggetto di discussione fra i fautori e gli
avversari della stessa. In effetti, il testo, scritto in maniera complessa e a volte
contraddittoria, non facilita la comprensione se non attraverso un’analisi
incrociata dello stesso. Da cui emerge inequivocabilmente come l’ambito di
applicazione della direttiva si estenda a tutti i servizi, dalle attività
logistiche di qualunque impresa produttiva ai servizi pubblici.
Per capirne la portata, che
equivale all’apertura alla concorrenza e alla privatizzazione di tutti i
servizi, proviamo a svolgere le tappe del percorso. La prima delle quali
ci porta all’Art. 2 della direttiva che esclude
esplicitamente dal campo di applicazione solo le attività individuali nel campo
dei servizi finanziari, delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di
trasporto, in quanto già deregolamentate da apposite discipline di settore.
A questo dobbiamo aggiungere
quanto previsto dagli Artt. 3 e 4. Il primo comma
dell’art. 3 recita infatti : “Gli Stati membri applicano le disposizioni della
presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il
diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.” Dove per
“servizio” ha da intendersi (art. 4, comma 1, punto 1) “qualsiasi attività
economica che consiste nel fornire una prestazione dietro corrispettivo
economico”.
Se teniamo conto, inoltre, del
considerando n. 15, laddove recita che “…la nozione di servizio comprende
ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione senza che per
questo il servizio debba essere necessariamente pagato da coloro che ne
fruiscono ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del
corrispettivo economico” la formulazione diviene chiara.
Poiché anche la fruizione di un
gran numero di servizi pubblici è subordinata al pagamento di un corrispettivo,
sia esso una tassa o una tariffa, è evidente come anche questi siano ricompresi nel concetto di “remunerazione”; dunque siano
“attività economiche” a tutte gli effetti e di conseguenza rientranti nel campo
di applicazione della direttiva.
Ma la prova decisiva la troviamo
nel considerando n. 13, laddove dice che “I servizi sono già oggetto di un
considerevole acquis comunitario… La
presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis
comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o
più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano
congiuntamente e le disposizioni dell’una si aggiungono a quelle degli altri.”
Ovvero c’è un effetto non selettivo, bensì cumulativo e complementare da parte
della direttiva Bolkestein sulle norme già in vigore.
Dalla lettura di questo insieme
di norme, si evince dunque come debbano ritenersi esclusi dal campo di
applicazione della direttiva solo i servizi a carattere non economico erogati
in forma totalmente gratuita dallo Stato (ovvero totalmente finanziati dalla
fiscalità generale) e i servizi indicati all’Art. 2 ,
ovvero le attività individuali nel campo dei servizi finanziari, delle comunicazioni
elettroniche e dei servizi di trasporto, in quanto già soggetti ad analoga
normativa di settore.
Una ulteriore cartina di
tornasole di quanto sopra affermato, può essere ricavata dall’Art. 17, relativo alle deroghe generali all’applicazione
del principio del paese di origine (di cui al precedente Art.
16). Il fatto che siano previste deroghe a una serie di servizi tra i quali “i
servizi di distribuzione di energia elettrica e gas e di distribuzione
dell’acqua”, conferma sia che tali servizi rientrano nel campo della direttiva,
sia che per essi si applicano – ad eccezione del principio del paese d’origine
- tutti gli altri provvedimenti previsti dalla direttiva, ed in particolare il
divieto di restrizioni nazionali alla libertà di insediamento (Art. 16, comma 3). E in quanto alle deroghe di cui sopra, è
chiarificatore il considerando n. 40, che le considera necessarie, in questa
fase, per il grado di scarsa integrazione del mercato interno, e che tuttavia
impone di limitarle allo stretto necessario.
Infine, come ulteriore cartina di
tornasole, valgano le richieste di esclusione di servizi dall’applicazione
della direttiva, espresse dagli Stati Membri, riuniti nel Comitato dei
Rappresentanti Permanenti (COREPER) in data 26 maggio 2004, che vanno ben oltre
i servizi enunciati dalla direttiva, ad ulteriore conferma di come la direttiva
comprenda anche questi settori, come sinora argomentato.
5.5. Piena continuità con l’Accordo Generale sul Commercio dei
Servizi (Agcs)
Abbiamo più sopra argomentato
come l’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (Agcs)
in fase di negoziazione all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
abbia un ruolo di concausa internazionale della proposta di direttiva Bolkestein. D’altronde che la medesima sia in stretta
interrelazione con quel negoziato è affermato a chiare lettere nel testo stesso
della direttiva. A pag. 17 della relazione di sintesi, si dice
esplicitamente come la direttiva “…non interferisce con questi negoziati, che
mirano ad agevolare gli scambi di servizi e che sottolineano la necessità per
l’UE di istituire rapidamente un vero mercato interno dei servizi per garantire
la concorrenzialità delle imprese europee e rafforzare
la propria posizione negoziale”.
Ma gli effetti della direttiva Bolkestein sui negoziati AGCS sarebbero più diretti e
gravidi di conseguenze sui rapporti di potere fra i diversi organismi europei,
come sottolineato dal gruppo di ricerca DAPSE (Democracy
and Public Services in Europe
– rapporto completo http://www.dapse.org/articles/IntMarket_Submissions.html).
In primo luogo, infatti, la
competenza sui negoziati Agcs verrebbe interamente
trasferita sulla Commissione Europea, a differenza di quanto non accada oggi,
quando la medesima Commissione è comunque chiamata a coordinare i lavori e le
proposte dei diversi Stati membri. In altre parole, una volta realizzato il
mercato interno dei servizi, non sarebbe più possibile da parte di ciascun
Stato membro porre restrizioni nazionali alla messa sul mercato di specifici
settori di servizi nel negoziato Agcs.
In secondo luogo, la Commissione
sarebbe ulteriormente rafforzata nei negoziati in quanto potrebbe offrire un
piatto molto più ricco per gli altri Paesi membri dell’OMC: l’intero mercato
dei servizi europei. L’attuale potere di controllo ed indirizzo del Parlamento
Europeo sui negoziati Agcs – già ora assolutamente insufficiente
- verrebbe praticamente azzerato.
I parlamenti nazionali e quello
europeo, organi sovrani eletti dai cittadini europei, non avrebbero più alcun
potere in materie quali l’istruzione, la sanità, l’acqua, i rifiuti, i
trasporti, l’energia, le poste e le telecomunicazioni. In tutti questi e nei
molti altri settori oggetto dell’Agcs si avrebbe
unicamente il ruolo della Commissione, ed al suo interno quello del Commissario
al Commercio.
Non eletto, a decidere per 450
milioni di cittadini europei.
5.6. Libertà di insediamento: azzerati i poteri delle autorità locali
La direttiva Bolkestein
intende abolire gli ostacoli che si frappongono alle due libertà fondamentali
che garantiscono il completamento del mercato interno: la libertà di
insediamento e la libertà di circolazione dei servizi.
Vediamo allora di quali
restrizioni si tratta. E vale la pena, innanzitutto, sottolineare come, in un
documento preparatorio della proposta di Direttiva (doc. IP/02/1180 del 31
luglio 2002), si citasse, tra gli ostacoli che penalizzano il mercato dei
servizi, nientemeno che “il potere discrezionale delle autorità locali”. Ma
anche analizzando il testo della direttiva si approda alle stesse conclusioni.
L’art. 9 dice esplicitamente come
gli Stati membri possano regolamentare i regimi di autorizzazione all’esercizio
di un’attività di servizio solo a condizione che il regime di autorizzazione
sia: “non discriminatorio” nei confronti del prestatore; giustificato
oggettivamente da motivi imperanti di interesse generale; oggettivamente
dimostrata l’impossibilità di ricorrere a misure meno restrittive.
L’art. 14 specifica ulteriormente
quali siano i requisiti che le autorità nazionali non possano esigere. Fra gli
altri, non potranno più essere richiesti: la forma legale dell’insediamento,
l’insediamento della casa madre o di una filiale o ramo d’azienda sul proprio
territorio; l’iscrizione al registro delle imprese; l’esperienza pregressa per
un periodo minimo; l’obbligo di fornire o condividere una garanzia finanziaria.
L’art. 15 stabilisce inoltre una
serie di misure estremamente rilevanti che devono essere sottoposte a rigida
procedura di valutazione reciproca degli Stati membri, che le modificano od
aboliscono se le ritengono inopportune. Queste misure comprendono fra le altre:
le restrizioni quantitative o territoriali; l’obbligo per il fornitore di darsi
una qualsiasi specifica forma legale, di detenere un capitale minimo per certe
attività di servizio o, per i dirigenti, di avere una qualifica professionale
specifica; il divieto di avere più di una sede nel territorio di uno stesso
Stato; i requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti; tariffe
minime e/o massime fisse da rispettare; i divieti ed obblighi riguardanti le
vendite sottocosto e le svendite.
Sempre l’art. 15 conferisce alla
Commissione Europea il potere di controllo su qualsiasi decisione degli Stati
membri e delle autorità locali. Esse hanno tre mesi di tempo per sottoporre
alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
che intendono assumere e che potrebbero ledere la libertà di insediamento e di
libera circolazione della fornitura di servizi.
5.6.1. Alcune conseguenze
L’insieme dei provvedimenti sopra
elencati delinea lo scenario di una rincorsa agli standard minimi senza
precedenti. Questi provvedimenti da soli possono dar corso a una valanga di delocalizzazioni all’interno dell’UE alla ricerca dei
luoghi più favorevoli, con minori pretese in assoluto. Se oggi la costituzione
di “scatole vuote” societarie in un Paese dell’UE era essenzialmente dettata da
ragioni di evasione fiscale, la direttiva Bolkestein
crea un numero infinito di altri stimoli, quali il mancato rispetto degli
standard ambientali, del lavoro, della salute e della sicurezza, dei requisiti relativi
alle qualifiche/titoli e dei sistemi contrattuali.
Contemporaneamente, la direttiva Bolkestein limita fin quasi l’azzeramento il potere
discrezionale delle autorità locali e nazionali che - fatto non secondario, e a
differenza dei membri della Commissione - sono liberamente elette dai
cittadini.
Un’autorità locale non potrà più
riservare ad una determinata categoria di produttori una gara d’appalto (ad
esempio il servizio mensa scolastica ai produttori di cibi biologici) o
l’affidamento di un servizio (ad esempio la manutenzione del verde pubblico a
cooperative sociali) o, ancora, stabilire requisiti che consentano di attuare
politiche di sostegno al proprio territorio (ad esempio, l’ assunzione, in caso
di aggiudicazione di appalto, di lavoratori del territorio).
Ma non potrà nemmeno più
programmare quantità e qualità dei fornitori di servizi sul proprio territorio:
le restrizioni quantitative o territoriali – ad esempio il numero massimo di
licenze da concedere per un certo servizio - che servono ad evitare una
eccessiva proliferazione di fornitori in un’area e a prevenirne invece la
carenza in un’altra, non saranno più possibili.
Nel campo dei servizi sanitari,
la fine delle autorizzazioni regolamentate – il cui costo è pagato dal sistema
di previdenza sociale - provocherebbe costi sociali elevatissimi.
In altre parole, nessuna autorità
locale potrà fare scelte di politica economica su cui indirizzare lo sviluppo
del proprio territorio. Anzi, con il progetto di abolire i prezzi minimi fissi
e i divieti di vendite sottocosto (Art. 15 g e h) si
spalancherebbero le porte alla concorrenza predatoria
delle multinazionali, in grado di aggiudicarsi forniture di servizi dovunque,
grazie alle strategie sui sussidi incrociati interne al gruppo, che le loro
dimensioni rendono possibili.
Non potranno salvarsi neppure le
imprese senza scopo di lucro: l’abbattimento di tutte le barriere contro gli
interessi del settore privato comporta, infatti, la definizione di
“discriminatorie” per tutte le agevolazioni oggi accordate al mondo no-profit in considerazione delle prerogative di interesse
pubblico riconosciute alla sua azione.
Sarebbe infine pregiudicata o
comunque sottoposta a vincoli quasi insormontabili anche ogni scelta da parte
di un’autorità locale indirizzata a tornare sui propri passi rispetto a scelte
precedenti di privatizzazione dei servizi pubblici, poiché andrebbe
oggettivamente dimostrata – ovvero sarà la Commissione a stabilirlo -
“l’esistenza di nuove circostanze” e le caratteristiche “non discriminatorie”,
di “necessità” e di “proporzione” dei nuovi provvedimenti assunti.
5.7 Libera circolazione dei servizi: il principio del paese d’origine
Se non bastassero le normative
relative alla libertà di insediamento precedentemente analizzate, la direttiva Bolkestein, al fine di garantire l’altro polo del mercato
interno, ovvero la libera circolazione dei servizi, introduce quello che
costituisce il vero “cuore” della direttiva: il principio del paese d’origine.
Recita infatti il punto 1
dell’art. 16: “Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi
siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro
d’origine applicabili all’ambito regolamentato. Il primo comma riguarda le
disposizioni nazionali relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo
esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del
prestatore, la qualità e il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti
e la responsabilità del prestatore”.
Inoltre, sempre l’art. 16, comma
successivo, dice che “lo Stato membro d’origine è responsabile del controllo
dell’attività del prestatore e dei servizi che questo fornisce, anche qualora
il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.” E i numerosi divieti
espressi nei confronti dei paesi destinatari ribadiscono il concetto. Vale la
pena ricordare il divieto di richiedere ai fornitori di servizi di “rispettare
i requisiti relativi all’esercizio di un’attività di servizio applicabili sui
loro territori” o “l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il
prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a
titolo indipendente” (sempre art. 16).
Se a questo aggiungiamo
l’abolizione dell’obbligo di presentare una dichiarazione o una notifica, di
far domanda per autorizzazioni, registrazioni, comunicare un recapito o un
legale rappresentante (ancora art. 16) o il divieto al paese di destinazione di
detenere e conservare i documenti di lavoro (art. 24), il risultato è
abbastanza chiaro: tutte le imprese che hanno sede legale fuori dal paese
destinatario possono fornire servizi senza sottostare ad alcun tipo di
sorveglianza, senza osservare le disposizioni legali del paese in cui erogano i
servizi, né le norme relative all’occupazione.
Non solo. Poiché gli standard in
vigore nel paese in cui si esercitano tali attività avrebbero valenza solo per
le imprese nazionali e non per quelle che hanno la propria sede legale in altri
Stati membri, quella che cadrà sarà l’uniformità della legge in seno agli Stati
coinvolti. La legge varierà da persona a persona o da impresa ad impresa, a
seconda della paese legale di provenienza del prestatore di servizi. I sistemi
giuridici nazionali di ciascuno Stato membro entreranno di conseguenza in
diretta competizione fra loro, mettendo in moto un’inesorabile spirale verso
l’abbassamento degli standard e delle normative.
Di fronte a questo quadro, assume
toni quasi beffardi l’insieme di norme previste dalla direttiva agli artt. 31 e 39, laddove si promuovono una serie di procedure
volontarie – certificazione, etichette di qualità, codici di condotta etc. -
“per assicurare la qualità dei servizi offerti”(!). Come dire, aboliamo tutti i
criteri vincolanti sulla qualità e chiediamo alle grandi multinazionali di
stabilire esse stesse i propri standard di valutazione.
5.7.1 Alcune valutazioni
Con l’introduzione del principio
del paese d’origine, risultano evidenti alcuni cambiamenti politici e assumono pregnanza
alcune riflessioni. La prima delle quali riguarda un aspetto prettamente
giuridico, ovvero la violazione degli Artt. 43 e 50
del Trattato istitutivo dell’UE. L'articolo 43 dispone, infatti, che la libertà
di stabilimento all'interno della UE includa il diritto di accedere ed
esercitare attività indipendenti e di costituire e gestire imprese "alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti
dei propri cittadini". Analogamente, l’articolo 50 recita : “(…) un prestatore
di servizi può esercitare temporaneamente le sue attività in un altro Stato
membro solo se alle stesse condizioni in vigore in quello Stato per i propri
cittadini”.
Ma è ben più profondo il
cambiamento introdotto dalla direttiva Bolkestein
all’interno dell’UE. Sinora l’Unione Europea aveva basato la propria
legislazione sulla prassi dell’”armonizzazione” fra le normative esistenti nei
diversi Paesi, un metodo che richiede a tutti i Paesi interessati di modificare
le proprie leggi, normative, standard e regolamenti in modo da renderle il più
possibile uniformi. La prassi dell’armonizzazione, frutto di una pratica del
consenso, permetteva di volta in volta il mantenimento dei diritti acquisiti o
comunque tutelava da una caduta verticale degli stessi.
Una seconda prassi maggiormente
utilizzata nei processi di liberalizzazione transfrontaliera è il
“riconoscimento reciproco”, che consiste nell’accettazione tra Paesi dei
reciproci standard e norme una volta stabilito che siano in sostanza
equivalenti (ad es. i titoli universitari); in tal modo non è necessario
modificare le leggi nazionali.
Il principio del paese d’origine
supera d’un balzo le prassi precedenti. Azzera l’armonizzazione e, diversamente
dal riconoscimento reciproco che richiede una procedura negoziale e accordi di
mutuo consenso, implica il riconoscimento obbligato delle normative e degli
standard del paese d’origine.
È un mutamento profondo che,
paradossalmente, porterà a “soluzione” anche il problema delle delocalizzazioni. Infatti, un’impresa avrà meno interessi a
spostare l’intera produzione di servizi in un paese a più bassa protezione
sociale e del lavoro, in quanto le sarà sufficiente spostare la sede legale per
ottenerne tutti i vantaggi normativi e regolamentari.
Con il principio del paese
d’origine si cristallizza l’Europa a due velocità, trasformando i lavoratori
dei paesi di nuovo ingresso nell’UE in “esercito industriale di riserva” al
fine di creare “dumping sociale” nei paesi a protezione sociale e del lavoro
storicamente più avanzata, al fine di abbassarli verticalmente.
Tutto e sempre nel nome sacro e
inviolabile della competizione internazionale.
5.8. Sotto tiro i sistemi sanitari
Nonostante l’Art.
152 del Trattato UE ribadisca che l’azione comunitaria deve rispettare appieno
le competenze degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione e
l’erogazione dei sistemi sanitari, la direttiva Bolkestein
interviene anche in questo settore con importanti conseguenze. La direttiva
interviene su alcuni punti fondamentali nel settore dell’assistenza sanitaria
pubblica: a) utilizzo transfrontaliero dei servizi medici; b) libera
circolazione del personale medico e paramedico; c) creazione di un mercato
europeo dei prodotto farmaceutici.
Questi temi sono oggetto di
controversie da decenni, con diversi interventi da parte della Corte Europea di
Giustizia, che si era più volte pronunciata a favore del rimborso delle spese
sanitarie per prestazioni transfrontaliere autorizzate dal Servizio Sanitario
Nazionale, che comportassero ricovero in ospedale, pronunciandosi invece contro
il rimborso di spese per cure non ospedaliere (ad es. cure dentarie). Dietro
tutto ciò, si evidenziava il desiderio degli Stati nazionali di mantenere sotto
controllo gli elevati costi delle cure ospedaliere. Tuttavia la linea di
demarcazione fra cure ospedaliere e cure non ospedaliere è controversa e può
variare da paese a paese. La direttiva Bolkestein
cerca di definire alcuni parametri, come il concetto di “cura ospedaliera” (Art. 4) e di stabilire che il livello di rimborso delle
spese sanitarie per prestazioni transfrontaliere non deve essere inferiore a
quello in vigore nel proprio Servizio Sanitario nazionale per cure analoghe (Art. 23).
Con questi provvedimenti, in
primo luogo la Commissione avoca a sé ulteriori poteri normativi nell’ambito
dei sistemi di previdenza sociale; in secondo luogo, stabilisce un sistema di
rimborsi delle spese che rafforza la tendenza verso un servizio sanitario a due
livelli. Infatti, poiché la mobilità dei pazienti viene incentivata solo per
quanto riguarda il rimborso delle spese, senza nessuna considerazione
sull’effettivo ammontare delle stesse e sulle implicazioni sul sistema di
previdenza sociale, si avrà l’effetto che solo i pazienti ricchi potranno
scommettere sul rimborso totale, e non parziale, delle spese sanitarie
sostenute. Essendo oltretutto i soli a potersi permettere di anticipare i costi
delle prestazioni, poi soggette a successivo rimborso.
Ma l’insieme dei sistemi sanitari
sarà sottoposto a piena deregolamentazione, proprio in seguito all’abolizione
di tutte le restrizioni normative che, valide per tutti i prestatori di
servizi, saranno analogamente applicati ai fornitori di servizi sanitari.
6. L’opposizione alla Direttiva Bolkestein
Solo alcuni mesi fa sarebbe stato impossibile ipotizzare l'attuale
scenario in merito alla mobilitazione contro la direttiva Bolkestein.
La proposta di direttiva, approvata dalla Commissione Europea in data 13
gennaio 2004, aveva tranquillamente veleggiato nel più assoluto silenzio per un
intero semestre, nonostante i tentativi di alcune reti sindacali - la Funzione
Pubblica CGIL in primo luogo - e reti associative, fra cui Attac
Italia, di porla all'attenzione generale. Si scontava, allora, la totale mancanza
di una dimensione europea - nonostante le intenzioni - nella costruzione delle
campagne e delle mobilitazioni dei movimenti.
Il salto di qualità è avvenuto
con il FSE 2004 di Londra, dove, ancora quasi in sordina, la mobilitazione
contro la direttiva Bolkestein è entrata fra le
priorità di iniziativa nell'appello finale dei movimenti sociali. Favorita in
questo dal fatto che in alcuni Paesi europei, la direttiva era già al centro
dell'attenzione di sindacati e movimenti (Belgio, Danimarca, Francia). Oggi la
campagna europea contro la direttiva Bolkestein
comincia ad assumere la dimensione che merita, coadiuvata da campagne nazionali
ormai presenti in ciascun paese europeo. E i primi risultati si vedono.
Va sicuramente riconosciuto un
merito a questa proposta di direttiva: quello di aver suscitato un'opposizione
diffusa e trasversale come in poche occasioni in precedenza. A tutti gli
effetti, la “Bolkestein” comporta un tale mutamento
di paradigma, che chiama in causa l'idea fondativa
dell'Unione Europea stessa. Con l'attacco all'idea di welfare
e il tentativo di costruire un mercato interno dei servizi completamente
liberalizzato; con lo smantellamento, attraverso il principio del "paese
d'origine", dei diritti acquisiti del lavoro; con, infine, l'idea
complessiva di un'Europa a due velocità, in cui i Paesi dell'Est rappresentano
sostanzialmente l'esercito industriale di riserva per le «corporation»
dei Paesi dell'ovest, la direttiva non poteva non coagulare l'insieme delle
realtà, sindacali e associative, che da sempre si oppongono alle politiche
neoliberiste e pensano che un'altra Europa sia possibile solo a partire dal
riconoscimento dei diritti sociali e del lavoro. Così è stato: oggi sono in
campo contro la direttiva la gran parte delle organizzazioni sindacali,
confederali e non, e l'insieme dei movimenti con le proprie reti europee.
Mentre piovono critiche anche da parte del mondo imprenditoriale, da diverse
forze politiche delle sinistre europee e nazionali e si aprono contraddizioni
perfino nelle posizioni di diversi governi nazionali.
In Italia, la Campagna Nazionale
è stata lanciata nel gennaio 2005 e, ad oggi, coinvolge reti di movimento come Attac, Arci, Rete Lilliput, Legambiente, Forum
Ambientalista, Unione Inquilini, Libera, Medicina Democratica, Abruzzo social
forum e Tavolo Marchigiano fermiamo il Wto;
organizzazioni sindacali confederali come FpCgil, Fiom, FlcCgil e sindacati di base
come S.in.Cobas, Confederazione Cobas,
Cub, Sult; oltre a forze
politiche come Sinistra Ds, Verdi, Pdci e Prc. Si articola nei
territori attraverso la costruzione di decine di dibattiti informativi e di
sensibilizzazione; in una petizione popolare su cui raccogliere le firme da
inviare al Parlamento Italiano ed Europeo; in mozioni e ordini del giorno da
presentare all'interno delle istituzioni locali e regionali e nella costruzione
di forti momenti di mobilitazione, in collegamento con la rete europea
costituitasi all'interno del FSE di Londra. Momenti qualificanti di questa
mobilitazione sono stati la manifestazione europea del 19 marzo a Bruxelles,
"contro la guerra e la direttiva Bolkestein, per
un un'Europa della pace e dei diritti sociali", che ha visto la
partecipazione di oltre 150.000 persone, e la settimana di mobilitazione
internazionale sui temi del commercio mondiale del 10-16 aprile 2005, lanciata
dal FSM di Mumbay 2004, che ha visto centinaia di
iniziative in altrettante città.
Uno scenario del tutto nuovo
potrebbe aprirsi con la doppia vittoria ottenuta dai NO ai referendum sul
Trattato Costituzionale in Francia (29 maggio) e in Olanda (1 giugno).
Nonostante i tentativi di interpretare questi risultati come frutto della paura
irrazionale, della chiusura identitaria,
dell’ostilità verso l’allargamento, il vero significato di quei voti è
rappresentato dalla enorme domanda di democrazia e dal rifiuto delle politiche
neoliberiste; dal desiderio consapevole di un’altra Europa, sociale e di pace.
L’ “idraulico polacco", assurto a icona dell'intera campagna referendaria,
ha rappresentato infatti la concreta materializzazione della direttiva Bolkestein, e il rifiuto delle conseguenti politiche di
attacco allo stato sociale e ai diritti del lavoro. Questo è stato l'indicibile
verità di quei NO, negando la quale i poteri forti tentano di perpetuare un
processo di integrazione europea fondato sul fallimentare pensiero unico del
mercato.
Il doppio NO di Parigi e
Amsterdam apre una crisi all’interno dell’UE e del suo processo di
integrazione: il ritiro della direttiva Bolkestein
potrebbe significare la prima forte inversione di tendenza e il primo passo
verso un’altra Europa possibile.
7. Proposte per un’Altra Europa
Possibile
Abbiamo visto in queste pagine come le grandi e insuperabili
contraddizioni in cui si dibatte il modello neoliberista in questa fase
costituiscono la ragione stessa dell’impossibilità di una strategia politica
basata sulla ‘governance’
del neoliberismo. Abbiamo visto come, proprio per questo, il modello sociale
europeo rappresenta uno snodo fondamentale del conflitto sociale in corso,
aspro perché non consente riedizioni del “compromesso sociale” che ha dominato
l’intero secolo scorso.
Abbiamo visto come la Direttiva Bolkestein, proprio per la virulenza dei suoi attacchi al
modello sociale europeo e per la compiutezza con cui tenta di ridisegnare
l’intero processo di costruzione europea, rappresenti il tentativo di uscita “a
destra” dal fallimento degli Accordi di Lisbona, ovvero dall’impossibilità di
coniugare la strategia europea tenendo insieme il dogma della massima
competitività sui mercati internazionali con il mantenimento di un modello di
coesione sociale.
La mobilitazione europea contro
la Direttiva Bolkestein e il doppio NO di Francia e
Olanda ai referendum sul Trattato Costituzionale rappresentano un primo e forte
“stop” a questo tentativo di uscita a “destra”, verso un modello ancor più
compiutamente liberista.
È in questa fase di stallo che
l’insieme dei movimenti sociali, delle organizzazioni sindacali e politiche, da
sempre in campo per la difesa dei diritti, deve assumersi l’importante
responsabilità di riempire di contenuti e di proposte l’alternativa per
un’altra Europa possibile.
A cominciare dall’assunzione
teorica e pratica dello spazio europeo come terreno di lotta e come dimensione unitaria
delle possibilità di trasformazione.
Un’assunzione che significa
innanzitutto la rimessa in discussione dei fondamenti monetaristi su cui l’UE
si è venuta costruendo, per aprire nuovi spazi di restituzione alla democrazia.
Occorre di conseguenza rimettere mano a statuto e funzioni della Banca Centrale
Europea, oggi unica detentrice del potere di scelta politico-economica per riallocare in seno al Parlamento Europeo, liberamente
eletto, queste potestà sottratte. Viene di conseguenza il superamento e
l’abbandono dei Trattati di Cardiff, Maastricht ed
Amsterdam, basati sul fondamentalismo monetarista e
prime cause della recessione economica del continente e del progressivo
impoverimento delle sue popolazioni.
La storia del continente europeo
è la storia del suo modello sociale, frutto delle straordinarie lotte di
emancipazione del movimento operaio che ha attraversato il ‘900 e della
necessità, da parte della classe dominante, di dover scendere a compromessi, in
un’epoca attraversata dalla lotta ideologica, politica ed economico-militare,
tra i due blocchi sovietico ed occidentale. Un’altra Europa possibile non può
che partire dal riconoscimento costituente e fondativo
di questo modello sociale per qualsiasi processo di integrazione europea.
Riconoscimento che significa soprattutto costruzione dello spazio pubblico
europeo, come luogo dei diritti sociali inviolabili.
Ecco perché un’altra Europa sarà
possibile solo dall’avvìo di forti mobilitazioni per
chiedere il controllo pubblico dei capitali finanziari, diritti continentali
del lavoro, la promozione di una direttiva-quadro sui
servizi pubblici che ne segni l’indisponibilità degli stessi alle leggi del
mercato, la trasformazione ecologica dei processi produttivi a partire dal
riconoscimento di “proprietà sociale” per i beni comuni, diritti di
cittadinanza per tutti e un sistema fiscale europeo fondato sui principi di
progressività e di redistribuzione sociale.
Un percorso lungo, come si può
intuire. L’unico degno di essere praticato.