Granducato di Toscana, 30 novembre del 1786. Prima abolizione della pena capitale della storia. L`antica Etruria fu il primo stato ad avere compiuto il primo passo di un cammino, ancora oggi non completato, verso l`abolizione della pena disumana e degradante. L`autorità fu quella di Pietro Leopoldo di Toscana con la promulgazione del Codice Leopoldino, contenente la legge di riforma criminale.
Di seguito lo stralcio (articolo LI – Abolizione della Pena di Morte) della riforma settecentesca che contiene le motivazioni per cui, quando ancora nessuna mobilitazione di opinione si era mossa contro la brutalità di questa pena, essa veniva abolita:
"Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato affatto l`uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei respettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità quanto appresso (....)
Siamo venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte Vogliamo in questa parte cessate ed abolite". Il cammino verso l`abolizione universale della pena capitale ha, dunque, radici antiche e ancora oggi prosegue. La pena di morte rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani in quanto negazione irreversibile del diritto fondamentale alla Vita, sancito nell`articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Ispirata a questa considerazione, nasce a Roma nel 2002 la Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte – World Coalition Against Death Penalty, WCADP – che ha riunito numerosi organismi e associazioni impegnati in questa difficile e importante campagna di abolizione della pena capitale.
Stimolare un dibattito, rafforzare la consapevolezza dell`opinione pubblica sulla pena di morte, operare pressioni sui paesi mantenitori della pena e creare una rete di organismi il cui scopo comune possa renderne l`azione maggiormente incisiva ed efficace, questi gli scopi della coalizione. Anche Amnesty International, movimento internazionale impegnato nella difesa dei diritti umani come enunciati nella Dichiarazione Universale Onu del 1948 e promotore di svariate iniziative per l`abolizione di tale pena in tutti i paesi del mondo, aderisce alla coalizione. Oggi il numero dei paesi mantenitori è 58, con picchi di esecuzioni nel 2008 in Cina (numero non quantificabile), Iran (almeno 338 esecuzioni tra cui almeno 3 minorenni), Arabia Saudita, Thaillandia, Yemen, Iraq, Giappone, Singapore, Usa.
In Europa l`unico paese mantenitore è la Bielorussia. 94 sono invece i paesi totalmente abolizionisti. 35 sono i paesi abolizionisti de facto, ossia quei paesi in cui sono state introdotte delle moratorie sulle esecuzioni o paesi in cui, pur essendo ancora vigente la pena capitale, le esecuzioni non hanno più luogo da almeno 10 anni. I paesi in cui la pena di morte è ancora in vigore, ma solo in casi eccezionali (reati in tempo di guerra), sono 10, per un totale di 139 paesi abolizionisti. Si tratta di dati incoraggianti rispetto a quelli di qualche anno fa ma che rimangono tuttavia allarmanti. L`Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2007, nella risoluzione 62/149 'Moratoria sull`uso della pena di morte`, ha chiesto agli stati che ancora mantengono la pena di morte di stabilire una moratoria sulle esecuzioni in vista dell`abolizione della pena di morte.
Tale risoluzione non vincola ma possiede comunque un certo peso politico che tuttavia alcuni stati hanno ignorato. Tra questi 18 sono asiatici - Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Nord, Giappone, India, Indonesia, Isole Solomon, Malesia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Singapore, Tailandia e Tonga. AI è impegnata su questo fronte dal 1977, anno in cui partecipò alla Conferenza Internazionale sulla pena di morte a Stoccolma. Allora i paesi abolizionisti erano appena 16. Oggi, il loro numero ha superato quello dei paesi mantenitori e il lavoro di sensibilizzazione che il movimento promuove e livello mondiale si serve di dati che pongono in discussione le argomentazioni fondanti a sostegno della pena.
Una risposta violenta e disumana dello Stato al delitto del singolo individuo non può e non deve essere considerata deterrente per altri crimini. Appositi studi scientifici, per altro, negano con le cifre la sussistenza di tale effetto deterrente. La pena capitale è inoltre sproporzionata, ingiusta e illegittima e determina un serio e discutibile grado di civiltà di uno Stato e di un ordinamento di leggi. Il rispetto della dignità di ciascun essere umano, pur se colpevole, dovrebbe costituire infatti il fulcro di ogni Giustizia umana perseguibile. La disumanità e la crudeltà della modalità di esecuzione della pena - fucilazioni, impiccagioni, lapidazioni, decapitazioni, camera a gas, sedia elettrica e iniezioni letali tutt`altro che indolori e, queste ultime, spesso precedute da lunghe attese - e la matrice altamente discriminatoria che troppo spesso pone il pregiudizio, e non l`attendibilità del fatto compiuto o l`espletamento di un giusto processo, alla base della determinazione della pena, non garantiscono il rispetto di tale dignità.
Inoltre il trattamento indifferenziato che coinvolge i disabili mentali e i minorenni al tempo del delitto rappresenta poi un altro drammatico risvolto della questione. Se l`assolutezza di una vita e la sua dignità sono di fatto infrante dall`azione criminosa di un uomo – senza dimenticare tuttavia che la pena di morte non sempre corrisponde a delitti gravi poichè in paesi come la Cina essa viene comminata anche per reati comuni e in Iran per omosessualità – non può comunque essere accettabile, né autorevole l`esempio di uno Stato che si arroghi il diritto di giudicare un essere umano talmente irrecuperabile da negargli in modo assolutamente premeditato il diritto primario alla vita.